Art. 6.
Sono abrogati l' articolo 19 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996 , modificato dall' articolo 1 della legge 9 aprile 1931, n. 456 , l' articolo 13 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391 , e ogni altra disposizione contraria e incompatibile con quelle della presente legge.
Sono abrogati l' articolo 19 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996 , modificato dall' articolo 1 della legge 9 aprile 1931, n. 456 , l' articolo 13 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391 , e ogni altra disposizione contraria e incompatibile con quelle della presente legge.