Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/09/2024, n. 24340
CASS
Sentenza 10 settembre 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, emessa il 4 luglio 2024, con pubblicazione avvenuta il 10 settembre 2024. Le parti in causa sono un lavoratore, ricorrente, e la Fondazione Arena di Verona, controricorrente. Il lavoratore contestava il licenziamento avvenuto a seguito di una procedura di riduzione del personale, chiedendo la dichiarazione di nullità del recesso e la reintegrazione nel posto di lavoro. La Corte d'Appello di Venezia aveva rigettato il reclamo del lavoratore, confermando la legittimità del licenziamento.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, sostenendo che la comunicazione di avvio della procedura di mobilità era conforme alle disposizioni di legge, in quanto conteneva tutti gli elementi necessari per il controllo sindacale. Ha inoltre affermato che la scelta di sopprimere il corpo di ballo era un atto imprenditoriale insindacabile, legittimato dalla necessità di risanamento economico della Fondazione. La Corte ha sottolineato che la professionalità specifica dei tersicorei giustificava la loro esclusione da altre mansioni, confermando la legittimità della procedura di licenziamento collettivo.

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L'obbligo per le fondazioni lirico-sinfoniche, previsto dall'art. 11, comma 1, lett. c) del d.l. n.91 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 112 del 2013, di provvedere alla razionalizzazione del personale artistico non comporta necessariamente un divieto di licenziamento, ma - con misura più elastica rispetto alla riduzione del personale tecnico-amministrativo, imposta dalla medesima disposizione in via esclusiva - consente il ricorso a vari strumenti, fra i quali pure il licenziamento collettivo, se l'unico idoneo a realizzare il risanamento del conto economico. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello, dichiarativa della legittimità del licenziamento collettivo dell'intero corpo di ballo di una fondazione, soppresso a causa degli elevati costi, di produzione e del personale, superiori ai ricavi).

Le fondazioni lirico-sinfoniche sono, di regola, rappresentate e difese in giudizio dall'Avvocatura dello Stato ma, ai sensi dell'art. 43, comma 4, del r.d. n. 1611 del 1933, come modificato dall'art. 11 della l. n. 103 del 1979, possono avvalersi di avvocati del libero foro, previa delibera motivata da sottoporre agli organi di vigilanza, in "casi speciali", i quali non riguardano necessariamente un singolo giudizio, ma possono essere collettivamente individuati per "categorie", ad esempio con riferimento alla materia coinvolta (nella specie, con riferimento alla materia del diritto del lavoro privato).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/09/2024, n. 24340
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24340
Data del deposito : 10 settembre 2024

Testo completo