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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 224/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO MARIO, Presidente e Relatore
DI VITA GIANLUCA, Giudice
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5371/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Dott. Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo Traversa Migliaro 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - ALTRO n. 10076202500004154000 IVA-ALIQUOTE 2020
- ALTRO n. 10076202500004154000 IVA-ALTRO 2020
- ALTRO n. 10076202500004154000 IVA-ALTRO 2021
- ALTRO n. 10076202500004154000 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Presente solo la parte resistente: Si riporta ai propri scritti e conclude per il rigetto del ricorso
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato il 21.11.2025 la Ricorrente_1 Srl, in persona del legale rapp.te dott. Rappresentante_1, nato a [...] il Data_Nascita_1, difeso dall'avv Difensore_1, proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202500004154000 notificata a mezzo pec il
21.10.2025 da Agenzia delle Entrate Riscossione, per la somma complessiva, di € 47.763,56.relativa a quattro cartelle esattoriali e precisamente la n. 10020230008892968000, notificata il 02/05/2023 per un importo di € 5.181,33; la n. 10020230015783561000, notificata il 28/06/2023 per un importo di
€ 1.563,29; la n. 10020230019191409000, notificata il 26/07/2023 di euro 13.966,26 e n.
10020240014601535000, notificata il 01/03/2024 € 27.052,68.
Rappresentava di aver provveduto al pagamento di due delle quattro cartelle, in data 20.11.2025, precisamente al pagamento della cartella n. 10020230008892968000 di € 5.192,92 e della n.
10020230015783561000 di € 1.566,43 per un importo complessivo di € 6.759,35.
Concludeva chiedendo all'adita Corte, previa sospensione dell'atto impugnato per il pregiudizio grave ed irreparabile determinato dalla successiva iscrizione di ipoteca sugli immobili della società, di rideterminare la somma dovuta sottraendo dall'importo intimato l'ammontare di euro 6.759,35 nelle more versato dalla società, con vittoria delle spese processuali da attribuirsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione con controdeduzioni depositate in data 7.1.2026 nella quali deduceva l'irrilevanza dei pagamenti effettuati solo in data 20.11.2025, a fronte della comunicazione preventiva notificata il 21.10.2025, eccepiva altresì l'inammissibilità della sospensione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, essendo prevista esclusivamente la cancellazione dell'ipoteca per accordo tra le parti o a seguito di una sentenza passata in giudicato o di altro provvedimento giurisdizionale ai sensi degli articoli 2882 e 2884 c.c. Concludeva per il rigetto dell'istanza cautelare e del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali.
Nelle proprie memorie di replica depositate il 9.1.2026 parte ricorrente insisteva nell'accoglimento dell'istanza di sospensione, sostenendo che costituiva l'ultima possibilità per la parte di evitare un'azione esecutiva.
La causa veniva discussa all'udienza cautelare del 14 gennaio '26 e , sulle conclusioni della parte resistente presente, la Corte decideva la causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art 47 ter Dlgs.vo 546/92.
Va premesso che per la sentenza in forma semplificata è necessaria la verifica della regolarità del contraddittorio, della completezza dell'istruttoria e dell'invito rivolto espressamente alle parti di definire nel merito la causa secondo le suddette modalità, non potendo il contegno non collaborativo di una o più
parti costituite impedire il ricorso a tale strumento processuale, ricorrendone gli altri presupposti di legge.
( Cfr Cons di Stato sez II 3 giugno 2020 n.3843 secondo cui è legittimo il ricorso allo strumento processuale se le parti, espressamente informate dell'intenzione del Collegio giudicante di definire immediatamente nel merito la causa, nulla hanno obiettato)
Il ricorso è infondato per i motivi che seguono.
In primo luogo va affermata, nel caso di specie, l'ammissibilità dell'impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 coma 2-bis d.P.R. n. 602 del 1973, incluso negli atti impugnabili perché porta a conoscenza del contribuente una precisa e definitiva pretesa tributaria (Cass. 02/09/2024,
n. 23528).
Nel caso di specie il pagamento parziale da parte del contribuente è avvenuto successivamente alla notifica dell'atto impugnato, che pertanto è stato correttamente formato al momento della emissione e della notifica alla società.
Il pagamento di due delle quattro cartelle non è idoneo neanche ad incidere ai fini della legittimità della successiva iscrizione ipotecaria, che dovrà avvenire per un importo minore di € 41.004,21, defalcando cioè la somma nelle more versata di euro 6.759,35.
Il ricorso va pertanto nella presente sede respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando ai sensi dell'articolo 47 ter del decreto legislativo 546/92 rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di ADER liquidate in euro
1983,00 oltre accessori, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Salerno il 14.1.2026 Il Presidente Estensore
Dr F. Mario Fiore
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO MARIO, Presidente e Relatore
DI VITA GIANLUCA, Giudice
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5371/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Dott. Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo Traversa Migliaro 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - ALTRO n. 10076202500004154000 IVA-ALIQUOTE 2020
- ALTRO n. 10076202500004154000 IVA-ALTRO 2020
- ALTRO n. 10076202500004154000 IVA-ALTRO 2021
- ALTRO n. 10076202500004154000 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Presente solo la parte resistente: Si riporta ai propri scritti e conclude per il rigetto del ricorso
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato il 21.11.2025 la Ricorrente_1 Srl, in persona del legale rapp.te dott. Rappresentante_1, nato a [...] il Data_Nascita_1, difeso dall'avv Difensore_1, proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202500004154000 notificata a mezzo pec il
21.10.2025 da Agenzia delle Entrate Riscossione, per la somma complessiva, di € 47.763,56.relativa a quattro cartelle esattoriali e precisamente la n. 10020230008892968000, notificata il 02/05/2023 per un importo di € 5.181,33; la n. 10020230015783561000, notificata il 28/06/2023 per un importo di
€ 1.563,29; la n. 10020230019191409000, notificata il 26/07/2023 di euro 13.966,26 e n.
10020240014601535000, notificata il 01/03/2024 € 27.052,68.
Rappresentava di aver provveduto al pagamento di due delle quattro cartelle, in data 20.11.2025, precisamente al pagamento della cartella n. 10020230008892968000 di € 5.192,92 e della n.
10020230015783561000 di € 1.566,43 per un importo complessivo di € 6.759,35.
Concludeva chiedendo all'adita Corte, previa sospensione dell'atto impugnato per il pregiudizio grave ed irreparabile determinato dalla successiva iscrizione di ipoteca sugli immobili della società, di rideterminare la somma dovuta sottraendo dall'importo intimato l'ammontare di euro 6.759,35 nelle more versato dalla società, con vittoria delle spese processuali da attribuirsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione con controdeduzioni depositate in data 7.1.2026 nella quali deduceva l'irrilevanza dei pagamenti effettuati solo in data 20.11.2025, a fronte della comunicazione preventiva notificata il 21.10.2025, eccepiva altresì l'inammissibilità della sospensione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, essendo prevista esclusivamente la cancellazione dell'ipoteca per accordo tra le parti o a seguito di una sentenza passata in giudicato o di altro provvedimento giurisdizionale ai sensi degli articoli 2882 e 2884 c.c. Concludeva per il rigetto dell'istanza cautelare e del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali.
Nelle proprie memorie di replica depositate il 9.1.2026 parte ricorrente insisteva nell'accoglimento dell'istanza di sospensione, sostenendo che costituiva l'ultima possibilità per la parte di evitare un'azione esecutiva.
La causa veniva discussa all'udienza cautelare del 14 gennaio '26 e , sulle conclusioni della parte resistente presente, la Corte decideva la causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art 47 ter Dlgs.vo 546/92.
Va premesso che per la sentenza in forma semplificata è necessaria la verifica della regolarità del contraddittorio, della completezza dell'istruttoria e dell'invito rivolto espressamente alle parti di definire nel merito la causa secondo le suddette modalità, non potendo il contegno non collaborativo di una o più
parti costituite impedire il ricorso a tale strumento processuale, ricorrendone gli altri presupposti di legge.
( Cfr Cons di Stato sez II 3 giugno 2020 n.3843 secondo cui è legittimo il ricorso allo strumento processuale se le parti, espressamente informate dell'intenzione del Collegio giudicante di definire immediatamente nel merito la causa, nulla hanno obiettato)
Il ricorso è infondato per i motivi che seguono.
In primo luogo va affermata, nel caso di specie, l'ammissibilità dell'impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 coma 2-bis d.P.R. n. 602 del 1973, incluso negli atti impugnabili perché porta a conoscenza del contribuente una precisa e definitiva pretesa tributaria (Cass. 02/09/2024,
n. 23528).
Nel caso di specie il pagamento parziale da parte del contribuente è avvenuto successivamente alla notifica dell'atto impugnato, che pertanto è stato correttamente formato al momento della emissione e della notifica alla società.
Il pagamento di due delle quattro cartelle non è idoneo neanche ad incidere ai fini della legittimità della successiva iscrizione ipotecaria, che dovrà avvenire per un importo minore di € 41.004,21, defalcando cioè la somma nelle more versata di euro 6.759,35.
Il ricorso va pertanto nella presente sede respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando ai sensi dell'articolo 47 ter del decreto legislativo 546/92 rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di ADER liquidate in euro
1983,00 oltre accessori, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Salerno il 14.1.2026 Il Presidente Estensore
Dr F. Mario Fiore