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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2025, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI nei confronti di: EL RA CO nato a [...] l' 1/8/1961 avverso l'ordinanza del 6/6/2024 del GIP del TRIBUNALE di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;
lette le conclusioni del PG, dott.sa Cinzia Parasporo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Bari per l'ulteriore corso RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento in data 6/6/2024 il GIP del Tribunale di Bari rigettò la richiesta di emissione di un decreto penale di condanna nei confronti di DE Grazie Nicola, indagato in relazione ai reati di cui agli artt. 17,18,29,36 e 37 d.lgs. 81/2008 rilevando che una precedente richiesta era stata rigettata per cui al PM richiedente non rimaneva che esercitare l'azione penale "in via ordinaria" o chiedere l'archiviazione. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari che, con univo motivo, denuncia l'abnormità del provvedimento deducendo che: Penale Sent. Sez. 3 Num. 1759 Anno 2025 Presidente: DI CO VITO Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 18/11/2024 la prima richiesta di decreto penale di condanna, avanzata il 14/8/2023, era stata rigettata dal GIP il 6/11/2023. sul presupposto che fosse inesatto il calcolo della pena;
una nuova richiesta di decreto penale di condanna era stata inoltrata il 12/2/2024 e rigettata con il provvedimento indicato al punto 1.; il provvedimento di rigetto ledeva "l'autonomia della pubblica accusa" nella scelta di esercizio dell'azione penale in quanto, una volta rigettata la richiesta di emissione di decreto penale di condanna, il procedimento regrediva alla fase delle indagini preliminari per cui il PM procedente era reintegrato nelle sue facoltà, ivi compresa la possibilità di formulare una nuova richiesta di decreto penale di condanna"; il provvedimento del GIP non era solamente errato ma era affetto da "una abnormità funzionale in quanto basato su un presupposto (quello dell'avvenuta consumazione dei poteri di esercizio dell'azione penale da parte di questo PM) che non risulta previsto dalla legge e che, in quanto del tutto estraneo al potere conferito dall'art. 459 comma 3, cod. proc.pen. e privo di scopo processuale, finisce di fatto per essere un provvedimento di rigetto che deve ritenersi fondato su mere ragioni di opportunità" e, come tale, rientrante nella categoria dell'atto abnorme. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Il rapporto fra la categoria dell'abnormità e il provvedimento con cui il GIP restituisca gli atti al PM rifiutando l'emissione del decreto penale di condanna è stato di recente affrontato dalle Sezioni unite della Corte (n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715 - 01) che, nel negare l'abnormità del provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, restituisca gli atti al pubblico ministero perché valuti la possibilità di chiedere l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., hanno tuttavia precisato che "l'apprezzamento discrezionale del giudice sulla richiesta di introduzione del rito monitorio, pur riconosciutogli dall'art. 459, comma 3, cod. proc. pen., non può estendersi sino ad interferire con le attribuzioni istituzionali della pubblica accusa circa le modalità di esercizio dell'azione penale e di strutturazione dell'imputazione ed a negare il provvedimento richiesto in forza di un personale criterio di opportunità, stimato preferibile rispetto alle valutazioni del pubblico ministero. Una decisione che comportasse tali effetti stravolgerebbe la ripartizione delle funzioni nel sistema processuale e, pur rientrando nell'esercizio bLL di un potere astrattamente attribuito al giudice dall'ordinamento, sarebbe affetta da abnormità perché al di fuori della previsione normativa per il suo contenuto eccentrico e singolare e per gli effetti prodotti di indebita regressione del procedimento". 3. La sentenza precisa anche che, per effetto della restituzione degli atti a seguito del rigetto della richiesta di decreto penale, si verifica "la pieno riespansione dei poteri del pubblico ministero" in forza della "previsione dell'art. 459, comma 3, cod. proc. pen., per la quale la regressione del procedimento è effetto legittimo delle determinazioni assunte dal giudice di non dare corso al rito monitorio. Una volta esclusa l'operatività della richiesta di emissione del decreto penale perché non accolta e venuta meno la sua funzione propulsiva dell'ulteriore corso del procedimento, il pubblico ministero viene reintegrato nella totalità dei poteri, conferitigli dagli artt. 405 e ss. cod. proc. pen., quanto all'esercizio dell'azione penale ed alle sue modalità". In termini del tutto identici si è espressa di recente la Corte costituzionale (sent. n. 74 del 26/4/2024). 4. Venendo quindi al caso di specie, il principio affermato nel provvedimento impugnato non trova riscontro in alcuna previsione normativa e . non è affermato neppure nelle sentenze richiamate dal GIP. La sentenza n. 41392 del 20/9/2004, infatti, non si discosta dai principi innanzi riportati venendo in essa precisato che: "La restituzione, ai sensi dell'art. 459/3 CPP, degli atti al p.m. che ha formulato la richiesta non accolta di decreto penale di condanna, fa regredire il procedimento alla fase delle indagini. In tal modo ripristina le facoltà dell'organo di iniziativa penale, svincolandolo dal precedente atto, che non ha più alcuna valenza, tant'è che se il p.m. intende confermare la sua precedente scelta, deve esercitare di nuovo l'azione penale". Inidonea a sostenere le ragioni esposte nel provvedimento impugnato è anche la sentenza della Sezione 2, n. 7582 del 21/02/2020, Junna, Rv. 278235 - 01, in cui si fa sì riferimento alla possibilità per il PM di esercitare nelle forme ordinarie l'azione penale ma ciò non per circoscriverne i poteri ma per escludere che il rigetto della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, motivato con l'asserita presenza di un errore di calcolo della pena, potesse integrare un'ipotesi di abnormità funzionale determinando una stasi del processo. Sennonchè, nel caso esaminato dalla pronuncia, il rigetto discendeva dall'esercizio di poteri di controllo che effettivamente competevano al GIP in ordine alla richiesta di decreto penale avanzata dal PM mentre, nella vicenda in esame, la ritenuta consumazione del potere del PM di reiterare la richiesta di decreto penale non trova alcuna giustificazione nel codice di rito e incide sull'esercizio di attribuzioni riconosciute al pubblico ministero. Devono, quindi, condividersi le conclusioni rassegnate dal PG che ha qualificato l'atto impugnato come abnorme richiedendone l'annullamento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al GIP del Tribunale di Bari per l'ulteriore corso. Così deciso il 18/11/2024.
lette le conclusioni del PG, dott.sa Cinzia Parasporo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Bari per l'ulteriore corso RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento in data 6/6/2024 il GIP del Tribunale di Bari rigettò la richiesta di emissione di un decreto penale di condanna nei confronti di DE Grazie Nicola, indagato in relazione ai reati di cui agli artt. 17,18,29,36 e 37 d.lgs. 81/2008 rilevando che una precedente richiesta era stata rigettata per cui al PM richiedente non rimaneva che esercitare l'azione penale "in via ordinaria" o chiedere l'archiviazione. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari che, con univo motivo, denuncia l'abnormità del provvedimento deducendo che: Penale Sent. Sez. 3 Num. 1759 Anno 2025 Presidente: DI CO VITO Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 18/11/2024 la prima richiesta di decreto penale di condanna, avanzata il 14/8/2023, era stata rigettata dal GIP il 6/11/2023. sul presupposto che fosse inesatto il calcolo della pena;
una nuova richiesta di decreto penale di condanna era stata inoltrata il 12/2/2024 e rigettata con il provvedimento indicato al punto 1.; il provvedimento di rigetto ledeva "l'autonomia della pubblica accusa" nella scelta di esercizio dell'azione penale in quanto, una volta rigettata la richiesta di emissione di decreto penale di condanna, il procedimento regrediva alla fase delle indagini preliminari per cui il PM procedente era reintegrato nelle sue facoltà, ivi compresa la possibilità di formulare una nuova richiesta di decreto penale di condanna"; il provvedimento del GIP non era solamente errato ma era affetto da "una abnormità funzionale in quanto basato su un presupposto (quello dell'avvenuta consumazione dei poteri di esercizio dell'azione penale da parte di questo PM) che non risulta previsto dalla legge e che, in quanto del tutto estraneo al potere conferito dall'art. 459 comma 3, cod. proc.pen. e privo di scopo processuale, finisce di fatto per essere un provvedimento di rigetto che deve ritenersi fondato su mere ragioni di opportunità" e, come tale, rientrante nella categoria dell'atto abnorme. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Il rapporto fra la categoria dell'abnormità e il provvedimento con cui il GIP restituisca gli atti al PM rifiutando l'emissione del decreto penale di condanna è stato di recente affrontato dalle Sezioni unite della Corte (n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715 - 01) che, nel negare l'abnormità del provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, restituisca gli atti al pubblico ministero perché valuti la possibilità di chiedere l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., hanno tuttavia precisato che "l'apprezzamento discrezionale del giudice sulla richiesta di introduzione del rito monitorio, pur riconosciutogli dall'art. 459, comma 3, cod. proc. pen., non può estendersi sino ad interferire con le attribuzioni istituzionali della pubblica accusa circa le modalità di esercizio dell'azione penale e di strutturazione dell'imputazione ed a negare il provvedimento richiesto in forza di un personale criterio di opportunità, stimato preferibile rispetto alle valutazioni del pubblico ministero. Una decisione che comportasse tali effetti stravolgerebbe la ripartizione delle funzioni nel sistema processuale e, pur rientrando nell'esercizio bLL di un potere astrattamente attribuito al giudice dall'ordinamento, sarebbe affetta da abnormità perché al di fuori della previsione normativa per il suo contenuto eccentrico e singolare e per gli effetti prodotti di indebita regressione del procedimento". 3. La sentenza precisa anche che, per effetto della restituzione degli atti a seguito del rigetto della richiesta di decreto penale, si verifica "la pieno riespansione dei poteri del pubblico ministero" in forza della "previsione dell'art. 459, comma 3, cod. proc. pen., per la quale la regressione del procedimento è effetto legittimo delle determinazioni assunte dal giudice di non dare corso al rito monitorio. Una volta esclusa l'operatività della richiesta di emissione del decreto penale perché non accolta e venuta meno la sua funzione propulsiva dell'ulteriore corso del procedimento, il pubblico ministero viene reintegrato nella totalità dei poteri, conferitigli dagli artt. 405 e ss. cod. proc. pen., quanto all'esercizio dell'azione penale ed alle sue modalità". In termini del tutto identici si è espressa di recente la Corte costituzionale (sent. n. 74 del 26/4/2024). 4. Venendo quindi al caso di specie, il principio affermato nel provvedimento impugnato non trova riscontro in alcuna previsione normativa e . non è affermato neppure nelle sentenze richiamate dal GIP. La sentenza n. 41392 del 20/9/2004, infatti, non si discosta dai principi innanzi riportati venendo in essa precisato che: "La restituzione, ai sensi dell'art. 459/3 CPP, degli atti al p.m. che ha formulato la richiesta non accolta di decreto penale di condanna, fa regredire il procedimento alla fase delle indagini. In tal modo ripristina le facoltà dell'organo di iniziativa penale, svincolandolo dal precedente atto, che non ha più alcuna valenza, tant'è che se il p.m. intende confermare la sua precedente scelta, deve esercitare di nuovo l'azione penale". Inidonea a sostenere le ragioni esposte nel provvedimento impugnato è anche la sentenza della Sezione 2, n. 7582 del 21/02/2020, Junna, Rv. 278235 - 01, in cui si fa sì riferimento alla possibilità per il PM di esercitare nelle forme ordinarie l'azione penale ma ciò non per circoscriverne i poteri ma per escludere che il rigetto della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, motivato con l'asserita presenza di un errore di calcolo della pena, potesse integrare un'ipotesi di abnormità funzionale determinando una stasi del processo. Sennonchè, nel caso esaminato dalla pronuncia, il rigetto discendeva dall'esercizio di poteri di controllo che effettivamente competevano al GIP in ordine alla richiesta di decreto penale avanzata dal PM mentre, nella vicenda in esame, la ritenuta consumazione del potere del PM di reiterare la richiesta di decreto penale non trova alcuna giustificazione nel codice di rito e incide sull'esercizio di attribuzioni riconosciute al pubblico ministero. Devono, quindi, condividersi le conclusioni rassegnate dal PG che ha qualificato l'atto impugnato come abnorme richiedendone l'annullamento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al GIP del Tribunale di Bari per l'ulteriore corso. Così deciso il 18/11/2024.