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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 25/11/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 1048/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 517/2024, emessa dal Tribunale di Imperia in data 20.07.2024, non notificata, promossa da:
, C.F. , in persona del Sindaco protempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso in forza di procura alle liti allegato all'atto di Parte_2 appello dagli Avv.ti Giovanni Nuvoloni e Giuseppe Luppino
APPELLANTE
CONTRO
P. IV , in persona dell'amministratore unico, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Galasso, in virtù di procura speciale alle liti rilasciata in data 03.02.2025 allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
E CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Elena De
BO ed DU RI, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso la
Struttura Territoriale Liguria, sita in Genova (GE), via Savona n. 3
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
1 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, in riforma della sentenza n. 517/2024 (R.G. n.
1517/2021) pronunciata dal Tribunale di Imperia in data 20/07/2024, per le motivazioni svolte in parte narrativa, rigettata l'impugnazione incidentale proposta nel merito, rigettare le pretese avanzate da , in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltreché CP_1 inammissibili;
nel merito, in subordine, contenere le pretese avanzate da nei confronti del CP_1
a quanto strettamente allo stesso riferibili, rigettando le ulteriori Parte_1 domande in quanto infondate in fatto ed in diritto;
con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
PER L'APPELLATA CP_2
“Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal in persona del Sindaco pro tempore Parte_1 avverso la sentenza n. 517/2024 resa dal Tribunale Civile di Imperia nell'ambito del giudizio incardinato R.G. 1517/2021, e – per l'effetto – confermare la pronuncia impugnata.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese ed alle competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio”.
PER L'APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE Controparte_1
“Nel merito e in via principale
In accoglimento del motivo di appello formulato in via incidentale, si chiede che l'Ecc.ma
Corte di Appello di Genova voglia riformare parzialmente la sentenza n. 517/2024 resa dal
Tribunale di Imperia e per l'effetto ritenere e dichiarare il totale azzeramento dell'addebito, sotto il profilo causale, di colpa della , ovvero in subordine la sua CP_1 riduzione nella minor misura che codesta Ecc.ma Corte vorrà ritenere di giustizia.
Sempre nel merito e in via principale
Rigettare l'appello proposto dal per le motivazioni di cui sopra e Parte_1 confermare, anche con diversa motivazione, la sentenza n.517/2024 resa da Tribunale di
Imperia, ferma la riforma della sentenza per le motivazioni di cui all'appello incidentale.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e onorari, oltre CPA E IVA, 15% rimborso forfettario e oneri accessori di entrambi i gradi di giudizio, con CTU a carico dell'odierna parte appellante.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13.07.2021 la società Controparte_1 conveniva in giudizio il per sentirlo condannare (A) all'esecuzione dei Parte_1 lavori necessari a eliminare le cause dello smottamento del terreno verso valle su cui sorge
2 l'edificio di sua proprietà nonché (B) al risarcimento in suo favore della somma di € 662.040, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di danno emergente e della somma di € 129.600, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di lucro cessante, in via subordinata, al risarcimento in suo favore della somma necessaria per il ripristino dell'immobile quantificata in € 511.250,00, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e onorari.
A sostegno della propria domanda, deduceva:
- di aver acquistato, unitamente al permesso di costruire per restauro e risanamento conservativo, in data 24.10.2008, al prezzo di € 70.000, un immobile sito alla via Duca
d'TA di (identificato a CF F.47/mapp.623/sub.6); - di aver effettuato le opere di Pt_1 restauro e risanamento conservativo realizzando, nel rispetto dei progetti approvati dal uno stabile avente una quota pavimento sopraelevate di circa 3 mt rispetto al lato Pt_1 strada via Aurelia e sottoelevata di circa 2,5 mt rispetto a via Duca d'TA; - che nel 2010
l'area su cui insisteva l'edificio era interessata da uno smottamento che determinava la rottura delle condutture dell'acquedotto; - di essere intervenuta nel giudizio cautelare ex art. 700 c.p.c., RG n. 1865/2010, promosso dal proprietario dell'abitazione confinante,
, respinto dal Tribunale di Sanremo in quanto, sulla base della CTU Parte_3 svolta, veniva ritenuto che il dissesto in questione fosse da imputare a un fenomeno naturale in atto e conosciuto da tempo (paleofrana nota dai primi '900); - che nel frattempo essa, tra il marzo 2010 e l'anno 2011, terminava i lavori di ristrutturazione del proprio edificio ed otteneva l'agibilità il 1/6/2012, senza che l'edificio nei sette anni successivi patisse danni apprezzabili;
- che la situazione dell'intorno dell'edificio, negli anni successivi, si era aggravata, come emerge dalla corposa corrispondenza inviata dalla società agli enti competenti, compreso un esposto alla Procura della Repubblica nel 2018; che a partire dal
2019, sotto la pressione del persistente movimento franoso, le fondamenta della propria abitazione iniziavano a deformarsi, con conseguente rototraslazione in senso antiorario e inclinazione verso valle dell'edificio; - che in data 25.02.2021, a fonte della agibilità ottenuta il 1.06.2012, veniva dichiarata l'inagibilità della casa;
- che detta divaricazione, iniziata nel
2019, ha continuato ad ampliarsi fino al gennaio 2021; - che il cedimento del terreno sottostante all'area in cui insisteva l'edificio aveva determinato un ulteriore abbassamento della superficie limitrofa, un aumento della rotazione del fabbricato, un'inclinazione dell'intero corpo dell'edificio verso valle, l'apertura di una lesione nella pavimentazione all'esterno e all'interno del fabbricato e danni all'impianto di fognatura, provocando l'allargamento delle lesioni del muro di contenimento (dal gennaio-febbraio 2021), la rottura delle tre condotte acquedottistiche (2010) e la rottura delle tubazioni del gas (2021); che pur
3 a conoscenza di tale gravissima situazione il aveva omesso la Parte_1 realizzazione di programmi strutturali;
che sussisteva una responsabilità dell'ente locale ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Si costituiva in giudizio il , che, premesso di aver sempre monitorato il Parte_1 fenomeno franoso oggetto di contesa predisponendo studi e monitoraggi del versante oggetto di causa coinvolgendo i vari enti interessati dall'intervento, dedotto che la condotta della di realizzazione dei lavori autorizzati (in assenza di relazione Controparte_1 geologica, e con palificazione inadeguata) era l'esclusivo antecedente causale dei danni lamentati, eccepita la prescrizione quinquennale delle pretese risarcitorie, instava, previa chiamata in causa dell' e di quali soggetti CP_2 Controparte_3 interessati all'eliminazione della cause dello smottamento del terreno verso valle, instando nel merito, per il rigetto delle domande attoree, in via subordinata, per il contenimento del risarcimento nei limiti della propria di responsabilità, con vittoria di spese e oneri accessori.
Si costituiva in giudizio la società che, quale proprietaria della sede viaria CP_2 statale interessata negativamente dagli eventi franosi oggetto di contesa, contestata la titolarità del dovere di custodia e di manutenzione dell'area soggetta a movimento franoso, lamentata la genericità e infondatezza della chiamata in causa, atteso che la strada statale, rappresentando il segmento ultimo a valle del fenomeno franoso, non aveva concorso a determinare lo smottamento del terreno, eccepita la propria legittimazione passiva e la prescrizione del diritto di parte attrice a richiedere il risarcimento, instava, in via pregiudiziale, per la declaratoria di nullità della propria chiamata in causa e/o per la declaratoria di carenza di legittimazione passiva, nel merito in via preliminare, per la declaratoria di prescrizione della pretesa risarcitoria di parte attrice, nel merito in via principale, per la declaratoria di infondatezza della domanda di garanzia, in via subordinata, il contenimento del risarcimento nei limiti della propria di responsabilità, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Per quanto attiene ad viceversa, il rinunciava alla Controparte_3 Pt_1 chiamata in giudizio, posto che – dopo la costituzione – emergeva che i lavori interessati dalla progettazione prodotta e ricadenti sull'infrastruttura sarebbero stati eseguiti dal
Comune di per conto della Regione Liguria. Pt_1
4 Assunta la prova orale, licenziata CTU e convocato il CTU a chiarimenti, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Imperia così provvedeva:
“1) condanna il , in persona del Sindaco pro-tempore, all'esecuzione Parte_1 dei lavori necessari ad eliminare le cause che determinano lo smottamento del terreno verso valle nella zona del Comune di denominata “La Vesca” Pt_1
2) condanna il , in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento in Parte_1 favore della società in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore: (i) della somma complessiva di € 135.270,00, oltre interessi ex art. 1284, co.1, Cc
a far data dalla scadenza delle singole fatture di pagamento fino alla notifica dell'atto di citazione a giudizio e, ex art. 1284, co. 4, cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione a giudizio sino all'effettivo soddisfo, a titolo di danno emergente;
(ii) della somma complessiva di € 30.150,00, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, Cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione a giudizio sino all'effettivo soddisfo, a titolo di lucro cessante
3) respinge la eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria svolta dal Parte_1
e dalla società
[...] CP_2
4) dichiara la infondatezza della chiamata del terzo nei confronti della società , CP_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore
5) dichiara la cessazione della materia del contendere nei rapporti tra Parte_1
e
[...] Controparte_3
6) respinge la domanda di risarcimento per lite temeraria svolta dalla società nei CP_2 confronti del Parte_1
7) condanna il , in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento in Parte_1 favore di in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle Controparte_1 spese del giudizio che liquida in complessivi € 16.218,45 di cui € 14.103,00 per compenso tabellare, € 2.115,45 per spese generali al 15%, oltre € 1.686,00 per contributo unificato, €
27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
8) condanna il , in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento in Parte_1 favore di , in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese del CP_2 giudizio che liquida in complessivi € 8.109,00 di cui € 7.052,00 per compenso tabellare, €
1.057,80 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
9) nulla per le spese processuali nei rapporti tra e Parte_1 Controparte_3
[...]
5 10) pone le spese di CTU definitivamente a carico della in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, e del , in persona del Sindaco Parte_1 pro-tempore, in solido tra loro”
Affermava il Tribunale che: -le cause che hanno determinato gli ingenti danni a carico dell'immobile di proprietà sono state individuate dal CTU in Controparte_1 movimenti del terreno dovuti alla natura geomorfologica del sito quale area in paleofrana provocata dalle notevoli piogge (alternate a periodi siccitosi) che, negli ultimi anni, hanno periodicamente innalzato il livello di falda, determinando il riattivamento dei piani di scivolamento e causando lo slittamento del complesso;
-che il movimento franoso era
“oggetto ormai da anni di continuo monitoraggio da parte del ”, Parte_1 precisando altresì che tale movimento riguardava opere di interesse collettivo come la strada Aurelia, la pista ciclabile, la strada comunale, aree di edifici privati oltre che tubazioni dell'acquedotto; -che a conferma della criticità del versante, il sta Parte_1 realizzando opere finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico delle strutture ed infrastrutture interessate dal movimento franoso consistenti nella realizzazione di trincee drenanti ed ha redatto un progetto definitivo/esecutivo per la sistemazione e consolidamento del tratto di muro di sostegno di Via Duca d'TA in questa zona e previsto delle opere di difesa del suolo da realizzare sul litorale (scogliera); -che anche l ha CP_2 redatto, in corso di causa, un progetto di intervento nei tratti di propria competenza, pronto per essere realizzato;
- che il è custode dell'intero versante sul quale Parte_1 insiste l'immobile di parte attrice, i cui movimenti avevano determinato gli ingenti danni;
- che in quanto bene demaniale, l'amministrazione comunale, pur nella consapevolezza della gravità della situazione e del suo ruolo primario nella gestione del fenomeno franoso, come emergeva dalle comunicazioni del prodotte da parte attrice (doc. 13, 14 e 15), era Pt_1 onerata della custodia, controllo e vigilanza del bene, essendo il titolare di una Pt_1
“titolata relazione di fatto di natura custodiale” (pag. 8 sentenza); -che, in relazione al caso fortuito, sotto il profilo della di una condotta del danneggiato o die atti del terzo (ricariche di asfalto), rilevante ai sensi della normativa sopra citata, ribadito che le cause che avevano determinato i gravissimi danni a carico degli immobili di proprietà della Controparte_1 derivavano prevalentemente dalla natura geomorfologica del sito, il Tribunale, richiamandosi alle considerazioni del CTU, escludeva che avesse avuto una CP_2 particolare incidenza nella determinazione dell'evento di compromissione dello stato del versante;
- che, per quanto riguardava l'incidenza degli interventi effettuati dalla
[...] sui pregiudizi lamentati, dava atto che (A) questa aveva acquistato gli Controparte_1
6 immobili corredati da una relazione geologica che raccomandava la presenza del Geologo per tutta la fase degli scavi, come pure il Permesso di Costruire recava, quale prescrizione particolare, controlli di tipo geologico finalizzati alla stesura di relazione finale di congruità,
(B) entrambi gli adempimenti di verifica e controllo riferibili alla sfera di competenza di parte attrice erano stati omessi, (C) la fondazione su micropali eseguita si era rivelata insufficiente,
(D) il sistema fondazionale su micropali era stato realizzato in corso d'opera senza la preventiva comunicazione, dovuta per legge, al competente della Persona_1
Provincia di Imperia, (E) non risultava che vi fosse stata assistenza di geologo nelle fasi esecutive inerenti alla realizzazione del sistema fondazionale dell'edificio, (F) l'inidoneo sistema fondazionale adottato aveva inciso in maniera determinante sulla genesi e sull'entità dei pregiudizi lamentati a carico del fabbricato;
- osservato che elementari ragioni di prudenza avrebbero suggerito di interrompere le lavorazioni di completamento e di finitura del fabbricato oggetto di causa in attesa di verificare lo sviluppo degli eventi e/o adottare criteri costruttivi maggiormente cautelativi, il Tribunale affermava che la condotta colposa del danneggiato, non avendo assunto un comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, assumeva rilevanza causale incidente sul risarcimento, comportandone una riduzione stimata, in ragione della gravità della colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, nel 50%.
In ordine alla quantificazione dei danni, affermava che il dovesse Parte_1 risarcire, nella misura del 50%, il danno patrimoniale patito dalla Controparte_1 liquidato sotto il profilo del danno emergente in complessivi € 135.270,00 (€ 270.540: 2, comprensive di € 70.000,00, corrisposti dall'attrice alla parte venditrice per l'acquisto della struttura, € 9.290,00, corrisposti al notaio per il rogito, € 130.000,00, quali spese sostenute per le opere di restauro e risanamento conservativo dell'immobile preesistente e €
61.250,00, quale costo per la demolizione dell'immobile, trasporto in discarica e livellamento terreno), oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. a far data dalla scadenza delle singole fatture di pagamento fino alla notifica dell'atto di citazione a giudizio ed euro 30.150,00 a titolo di lucro cessante ( 67 mesi x 900,00 euro a titolo di canone di locazione : 2) tenuto conto delle caratteristiche dell'immobile, della sua posizione e della circostanza che la
[...] non aveva potuto disporne a partire dall'anno 2019, in ragione di un valore Controparte_1 locatizio pari ad € 900,00 mensili, veniva riconosciuta la somma complessiva di € 30.150,00
(67 mesi X 900:2), oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. a far data dalla notifica dell'atto di citazione a giudizio sino all'effettivo soddisfo.
7 Il Tribunale, poi, respingeva l'eccezione di prescrizione quinquennale della pretesa risarcitoria dell'attrice sollevata dal convenuto (e dalla terza chiamata , CP_2 affermando che la situazione, sulla base della documentazione prodotta da parte attrice (per la precisione doc. nn. 11 e 12) risultava essersi aggravata a partire dal 2019 allorché, sotto la pressione del persistente movimento franoso, le fondamenta dell'abitazione oggetto di causa avevano iniziato a deformarsi, portando, in data 15.02.2021, alla dichiarazione di inagibilità. Fino al 2019, l'immobile attoreo non aveva subito alcun danno. Solo a partire dal
2019 si erano manifestati i danni di cui la pretendeva il ristoro, avviando Controparte_1 tempestivamente, nel luglio 2021, la presente iniziativa giudiziaria.
In merito alla chiamata dei terzi, il Tribunale statuiva che la società la società CP_2 erano state chiamate senza fondamento, in quanto, oltre a Controparte_3 non assumere il ruolo di custode, non avevano posto in essere, quali terzi, condotta alcuna in rapporto di causalità con i danni lamentati da parte attrice.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello il al fine di Pt_1 Parte_1 ottenerne la riforma, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, formulando istanza di sospensiva e articolando i motivi di seguito indicati.
1) Con il primo motivo l'appellante censura la “apparente” motivazione in relazione all'eccepita questione preliminare della prescrizione della domanda risarcitoria. Deduce, in primo luogo, che i riferimenti documentali su cui s'incentra la decisione del Tribunale non sono pertinenti, in quanto il doc. n. 11 di parte attrice è rappresentato dalla relazione predisposta dal in ragione dell'esposto presentato in data 30.07.2018 Parte_1 da e in essa sono semplicemente ripercorsi gli sviluppi della vicenda a Controparte_1 partire dal riattivarsi del fenomeno franoso e il doc. n. 12 è costituito dalla mera schermata dello stato del procedimento penale che ne esplicita l'archiviazione. Di conseguenza, non avendo detti documenti alcun rilievo, la decisione -prosegue l'appellante - omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove il primo giudice ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione. Per contro, dalla documentazione in atti (tra cui la relazione geologica 21/11/2007) emerge che fosse consapevole tanto Controparte_1 del fenomeno franoso sin dal momento dell'acquisto dell'immobile, quanto della relativa riattivazione a far data almeno dal 2010. La circostanza emerge anche dalla perizia di parte e trova conferma nella relazione svolta in sede di CTU, laddove si trova scritto che già nel
2010 l'edificio risultava ruotato e traslato per effetto del movimento franoso in atti. Risulta
8 quindi indimostrato – prosegue l'appellante - l'assunto della sentenza secondo cui il danno avrebbe iniziato a manifestarsi solo dal 2019, atteso che il materiale probatorio indica chiaramente che il danno si era già palesato nel 2010. Con riguardo, poi, alle missive inviate da in epoca antecedente al compiersi del periodo prescrizionale alla Controparte_1 luce del titolo responsabilitario di natura extracontrattuale invocato, l'appellante rileva come la prima comunicazione contenente una richiesta risarcitoria sia rappresentata dalla nota datata 26.09.2018, vale a dire a oltre otto anni dalla conoscenza della riattivazione del fenomeno franoso da parte dell'attrice. Le missive precedenti, al contrario, non contemplano alcuna richiesta risarcitoria. Il diritto al risarcimento del danno risultava quindi già prescritto alla data di introduzione della presente lite e in ciò la sentenza in oggi gravata appare quindi meritevole di integrale riforma.
2) Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza laddove ritiene
“pacificamente” dimostrato il rapporto di custodia del sul versante in Parte_1 frana, arrivando a escludere che possa avere una qualche ingerenza sulla CP_2 gestione della res. Lamenta che il Tribunale di Imperia fondi la propria decisione unicamente sulla natura demaniale del bene in parola, richiamando diffusamente il concetto di 'governo della res' senza avvedersi però che nella vicenda in esame il versante non assume la veste di bene demaniale e che l'intervento esorbita comunque dalla sfera di competenza dell'Ente, coinvolgendo necessariamente altri soggetti. La natura demaniale del bene risulta infatti indimostrata. Il non ha la proprietà dell'intero versante collinare ma Parte_1 solo della via Duca d'TA che si sviluppa a monte dell'immobile attoreo. Al fine di compiere le opere di consolidamento sulla detta strada è poi necessario un intervento complesso che interessa almeno tre distinti soggetti: la Regione, e il , i CP_2 Parte_1 quali sono chiamati a intervenire sulle infrastrutture di competenza. Da ciò, discende come il non potesse intervenire in autonomia sul versante, posto che gli Parte_1 interventi necessari riguardavano anche altri soggetti. Non può pertanto ritenersi che il avesse la custodia del versante collinare, il quale ricade nel territorio Parte_1 su cui opera il , mentre è irrilevante che il si sia impegnato Parte_1 Pt_1 all'esecuzione dei lavori di consolidamento. Nel caso concreto, alcun intervento poteva essere realizzato dal per consolidare il versante senza un interessamento di Pt_1 [...]
e lo stesso CTU dava conto delle opere progettate da quest'ultima e di come le stesse CP_2 si integrassero con lo studio condotto dal Afferma che il non Pt_1 Parte_1 ha la disponibilità giuridica e materiale della cosa e quindi non può intervenire in autonomia per l'elisione delle conseguenze negative che dovessero generarsi dalla res.
9 L'insussistenza del rapporto di custodia determina l'integrale riforma della decisione in oggi impugnata.
3) Con il terzo motivo l'appellante lamenta che la decisione impugnata non consideri una questione sopravvenuta, pur segnalata in sede di scritti conclusionali. Con permesso di costruire n. 1165/2006 veniva consentita l'esecuzione di lavori di restauro e risanamento conservativo dell'immobile per cui è lite, secondo un progetto strutturale che prevedeva una
«fondazione in cemento armato semplice (con) elevazione in acciaio struttura scatolare».
Tale intervento veniva supportato dal punto di vista geologico con la relazione del Dott. nella quale si dava atto dello stato di frana in loco. La CTU licenziata nella presente Pt_4 lite metteva in luce l'effettiva consistenza dei lavori eseguiti dall'odierna appellata, evidenziando gli abusi realizzati sull'immobile per cui è causa, sia dal punto di vista strutturale sia dal punto di vista edilizio, rilevando la modifica delle fondazioni senza preventiva denuncia e segnalando che l'intervento realizzato sull'immobile ebbe consistenza di una demolizione e ricostruzione del fabbricato piuttosto che di una mera manutenzione, in sintonia con la CTU svolta nel procedimento cautelare R.G. n.1865/2010.
La ricostruzione effettuata nella CTU a firma Ing. evidenziava quindi degli abusi Per_2 che necessariamente portavano all'avvio di un'indagine da parte dell'Ente, in seno alla quale parte attrice presentava una richiesta di sanatoria che però veniva respinta in data
10.06.2024. Sulla scorta degli abusi accertati veniva quindi emanata l'Ordinanza
Dirigenziale n. 252 del 27.06.2024 con cui veniva ordinata la demolizione dell'immobile abusivo. L'accertamento degli abusi realizzati appare – prosegue - di assoluto rilievo ai fini delle domande risarcitorie proposte in quanto, determinando l'incommerciabilità del bene, incide sull'esistenza di un danno ingiusto. In altri termini, gli abusi contestati ostano al risarcimento di un eventuale danno patito dal proprietario di una costruzione abusiva: il danno non può dirsi effettivamente esistente – posto che il bene abusivo non è suscettibile di essere scambiato sul mercato – e comunque non può essere ritenuta sussistente l'ingiustizia del danno. La questione relativa agli abusi edilizi, emersa nella CTU e ripresa negli scritti conclusionali, non è stata minimamente presa in considerazione nella sentenza gravata, che in ciò appare quindi ulteriormente meritevole di riforma.
4) Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto una corresponsabilità al 50% tra l'odierno appellante ed in quanto in Controparte_1 aperto contrasto con quanto risultante dalla relazione del CTU, che individuava la ben diversa proporzione dei 2/3 a carico della società.
10 Con riferimento ai danni, censura la sentenza sia perché, avendo il Tribunale affermato che non è più possibile ripristinare l'immobile, la parametrazione del danno va fatta al valore ante sinistro con esclusione delle spese di ripristino. Afferma poi che: -il prezzo pagato alla parte venditrice non può costituire voce del danno risarcibile, non essendo in discussione la proprietà dell'immobile, che resta in capo alla società appellata;
-parimenti anche il costo vivo del rogito non può ritenersi voce del danno risarcibile;
quanto alle spese sostenute per le opere edilizie, tutti i documenti contabili risultano intestati esclusivamente in capo a CP_4
i e manca in atti un qualsiasi collegamento con la -circa il costo
[...] Controparte_1 di demolizione dell'immobile, il Tribunale, poi, acquisisce acriticamente il valore indicato dall'attrice in € 61.250, senza considerare come il CTU ha espressamente individuato le voci di demolizione (€ 8.134,16), discarica nei tre scaglioni (€ 780,19 + € 542,16 + € 700,84)
e oneri di discarica (€ 1.830,94) per un totale di € 11.988,29.
Si tratta comunque di un danno futuro e ipotetico e in tale veste non può comunque essere riconosciuto.
Quanto al computo degli interessi, l'appellante sottolinea ancora una volta l'erroneità della decisione posto che l'oggetto della presente lite è un risarcimento del danno, che per definizione viene valutato in termini attuali. Alcun rilievo possono quindi avere le fatture che la decisione assume quale riferimento da cui far decorrere il computo degli interessi.
In merito alla voce di danno relativa al lucro cessante, l'appellante osserva come parte attrice nulla abbia provato e nemmeno allegato: il danno patrimoniale da mancato guadagno presuppone sempre e comunque la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che secondo un rigoroso giudizio di probabilità l'attrice avrebbe potuto ottenere in assenza dell'evento, non potendosi viceversa riconoscere mancati guadagni meramente ipotetici e dipendenti da condizioni incerte.
5) Con il quinto motivo l'appellante censura la gravata decisione nella parte in cui ha respinto la domanda di condanna di Posto che l'opera di consolidamento del versante CP_2 risulta interessare la Regione, e il sulle infrastrutture di CP_2 Parte_1 competenza, si evidenzia il coinvolgimento di stante lo sviluppo del movimento CP_2 franoso di scivolamento del terreno verso valle ed il conseguente coinvolgimento della Via
Aurelia. Deduce che le ragioni del “coinvolgimento” non sono dettate dall'esistenza di un caso fortuito, nel senso di fatto del terzo, imputabile ad bensì dal ruolo attivo ricoperto CP_2 nell'opera di consolidamento del versante.
11 6) Con il sesto motivo, l'appellante rileva come dalla riforma della sentenza dovrà conseguire anche la riforma dei capi della decisione relativi alla liquidazione delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio contestando tutto quanto dedotto in appello Controparte_1
e chiedendo il rigetto dell'impugnazione avanzata nonché dell'istanza di sospensiva in quanto sprovvista dei requisiti necessari alla sua concessione, proponendo appello incidentale sulla base del seguente motivo.
L'appellante incidentale censura l'individuazione – per il caso di specie – di una percentuale del 50% di incidenza causale attribuita al comportamento asseritamente negligente del danneggiato: percentuale che, anche a voler qualificare come negligente la condotta del danneggiato, appare comunque eccessiva. Contestate le critiche mosse dal CTU a parte attrice in merito ai lavori di ristrutturazione eseguiti, riportate in sentenza dal Giudice di primo grado per giustificare l'attribuzione di colpa dell'incidenza causale nella misura sopra indicata, l'odierna appellante incidentale rileva come tale percentuale risulti sproporzionata in quanto il ragionamento che la supporta non tiene conto di due circostanze pacifiche in atti: da un lato, l'edificio attoreo è stato in grado di resistere all'imponente e costante spinta da monte del versante per 9 anni, mentre tutto l'intorno (strade, case del vicino, etc.) ha continuato a muoversi impercettibilmente ma costantemente fino a fratture decimetriche. non ha adottato fondazioni “inidonee”, ma ha adottato fondazioni idonee Controparte_1
a resistere al movimento per 9 anni. A fronte di tale circostanza, dall'altro lato si aggiunge una totale omessa custodia da parte del custode per almeno nove anni, inerzia aggravata dalla consapevolezza della condizione dello stato dei luoghi e dai continui solleciti, anche in sede penale, da parte di per la messa in sicurezza del versante. Se il Controparte_1 custode si fosse attivato immediatamente, con la messa in sicurezza della zona, abitata e conosciuta come franosa fin dall'inizio del secolo scorso, l'immobile di parte attrice non avrebbe subito alcun danno.
Tenendo conto delle predette circostanze, l'appellante incidentale ritiene che l'addebito, sotto il profilo causale, al danneggiato del 50% di colpa sia eccessivamente oneroso e, pertanto, ne chiede, con il presente motivo di gravame, il totale azzeramento ovvero – in subordine – la riduzione nella minor misura che la Corte vorrà ritenere di giustizia.
Da ultimo osserva come dalla grave e prolungata condotta omissiva Controparte_1 documentata in atti emerga anche la responsabilità del ex art. 2043 cc., per quanto Pt_1 già ampiamente illustrato nel giudizio di primo grado.
12 Si è costituita la quale contestava tutto quanto dedotto nell'appello proposto CP_2 dal , chiedendone il rigetto ed eccependo l'ammissibilità dell'istanza di Parte_1 sospensiva avanzata.
Alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 26.02.2025, la Corte sospendeva l'esecuzione della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di condanna del
“al pagamento in favore della società in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore: (i) della somma complessiva di €
135.270,00, oltre interessi ex art. 1284, co.1, Cc a far data dalla scadenza delle singole fatture di pagamento fino alla notifica dell'atto di citazione a giudizio e, ex art. 1284, co. 4, cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione a giudizio sino all'effettivo soddisfo, a titolo di danno emergente;
(ii) della somma complessiva di € 30.150,00, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, Cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione a giudizio sino all'effettivo soddisfo, a titolo di lucro cessante”, nonché al pagamento delle spese di lite sia in favore di
[...] che di Controparte_1 CP_2
Veniva fissata udienza ex art. 352 c.c. al 11/11/2025, con i termini per le note difensive e a tale udienza la causa veniva riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVO 1.
Sebbene l'assunto a base del motivo sia vero, avendo il Tribunale richiamato a fondamento del rigetto dell'eccezione due documenti inconferenti, il motivo, ad avviso della Corte, è infondato per le diverse ragioni che seguono.
Il nel sostenere che il termine di prescrizione decorre dal 2010 sul Parte_1 presupposto che la società originaria attrice fosse consapevole del movimento franoso fin dall'acquisto dell'immobile, e del riattivarsi del predetto dal 2010, e, quindi, non dal 2019 come allegato dall'originaria società attrice, a sostegno del proprio assunto richiama la sentenza della Corte Suprema n. 6360/1981 per la quale «In materia di diritto al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, qualora si tratti di un illecito che, dopo un primo evento lesivo, determina ulteriori conseguenze pregiudizievoli, il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria per il danno inerente a tali ulteriori conseguenze decorre dal verificarsi delle medesime solo se queste ultime non costituiscono un mero sviluppo ed un aggravamento del danno già insorto, bensì la manifestazione di una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella manifestatasi con l'esaurimento dell'azione del responsabile».
13 Trattasi di sentenza che presuppone che il danno che il danneggiato fa valere sia un mero aggravamento di un danno già insorto, laddove invece parte attrice ha allegato che a partire dal 2019 “sotto la pressione del persistente movimento franoso anche le stabili fondamenta
(micropali profondi 10 metri) dell'abitazione di hanno iniziato a CP_1 deformarsi, cosicché l'edificio ha iniziato a registrare: una rototraslazione in senso antiorario
(manifestatasi con un aumento del distanziamento, rispetto al muro di contenimento della via Duca D'TA, dell'estremità ovest dell'edificio, ed un ravvicinamento dell'estremità est);
e una inclinazione verso valle dell'intero edificio (manifestatasi con una pendenza verso valle dei pavimenti interni ed una corrispondente inclinazione delle pareti). Sicché
[...]
conferiva nuovo incarico tecnico all'Ing. per il rilievo e l'aggiornamento CP_1 Per_3 dei danni dell'intorno e della casa in questione (doc.
7. Bis).” (pag. 5 citazione). Aggiunge la attrice che “Nei primi giorni del 2021 le condizioni di instabilità dell'area compresa tra Via
Duca D'TA e Via Aurelia (id est, Corso Mazzini) sono andate ulteriormente ad aggravarsi fino a giungere, in data 15/02/2021, alla dichiarazione di inagibilità della casa di parte attrice.” (pag. 5 citazione).
Parte attrice quindi allega nuovi, consistenti e significativi danni, che si sono verificati al proprio immobile nel 2019, prima inesistenti.
In tema di oneri probatori in materia di prescrizione, la Corte Suprema si è così espressa “
L'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso.” (Cass. n.
14135/2019); ancora “L'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione dal giudice. Ne consegue che il debitore, ove eccepisca la prescrizione di un credito, ha
l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa (Cass. n. 16326/2019; Cass. n.
5413/2021; Cass. n. 12182/2021).
Osserva la Corte che:
1)il si è limitato in comparsa di risposta, senza ulteriore specificazione ad eccepire Pt_1
“in via preliminare la prescrizione quinquennale del diritto, atteso che l'unica effettiva interruzione del termine prescrizionale risale al marzo 2021”, senza ulteriori notazioni in
14 chiave di allegazione e prova. Tale prospettazione è del tutto carente, posto che l'attività di deduzione dell'eccezione di prescrizione impone al convenuto di individuare il diverso e anteriore momento, rispetto a quello allegato dall'attore e idoneo a dimostrare il diritto, in cui il diritto sia sorto e si sia manifestato nella fattispecie costitutiva in modo da potersi fatto valere (art. 2935 c.c.).
Dalla lettura della comparsa di risposta - ove si ripercorrono le prime avvisaglie del movimento franoso e l'azione giudiziaria intentata ex art. 700 c.p.c. anche dalla società attrice nel 2010, l'attività di monitoraggio del e la condotta di realizzazione del Pt_1 fabbricato da parte della società attrice, indicata quale esclusivo antecedente causale dei danni lamentati -, non si evince una allegazione specifica sulla diversa data dell'insorgere del danno all'edificio, come invece allegato dalla parte attrice;
nulla emerge al riguardo neppure nelle memorie ex art. 183 6 comma, n. 1 e 2 c.p.c.;
In ogni caso per completezza si osserva:
2) che la società attorea è intervenuta nel giudizio cautelare promosso dinanzi al Tribunale di Sanremo nel 2010 dal sig. , proprietario dell'abitazione confinante, senza Parte_3 lamentare alcuna lesione apprezzabile all'edificio ancora in costruzione, tanto che anche nelle conclusioni del ricorso ex art 700 c.p.c. - dichiarato inammissibile - era chiesta solo la messa in sicurezza della zona, senza lamentare alcun danno (doc.6 e 23);
3) che sono state depositate da parte attrice, a sostegno dell'insorgere del danno nel 2019, la relazione dell'Ing. del 2019 (doc. 7 bis) e la dichiarazione di inagibilità dell'immobile Per_3 in data 15/2/2021 (doc. 13), segno tangibile, quest'ultimo, della gravità dei danni evidentemente di recente insorti;
4) che quanto all'affermazione contenuta nella CTU dell'Ing. (pag. 169, pag. 183) Per_2 per cui già nel 2010 l'edificio risultava ruotato e traslato, affermazione basata sull'interpretazione di un mero avverbio (“contemporaneamente”), laddove, precisamente, il ctp Ing. afferma, dopo aver fatto riferimento ad una foto del 2010 che Per_3
“contemporaneamente” si è assistito, in pianta ad una rotazione del fabbricato, trattasi di argomento debole e non probante, sia perché la fotografia non evidenzia detta rotazione, ma il cedimento del terreno circostante l'abitazione in costruzione (distacco del terreno dalla soletta), sia perché alla suddetta frase ne segue altra ove si trova scritto che “l'edificio non ha ceduto”, sia perché dalla relazione dell'Ing. del 22/4/2022, depositata con la Per_3 memoria ex art. 183, 6 comma, n. 2, quindi prima della licenzianda CTU, emerge che “ In definitiva, proprio grazie alla propria fondazione - che andava ben oltre quanto originariamente indicato dal geol. e ritenuto adeguato dal Comune con il rilascio del Pt_4
15 permesso di costruire (03/06/2008) - il fabbricato di nel marzo 2010 ha CP_1 evitato lesioni, ha poi resistito senza danni per altri nove anni ed ha subìto soltanto nel 2019 unicamente - e significativamente - movimenti rigidi e non traslativi (sensibile inclinazione verso valle e rotazione sul posto) caratteristici di un solido ancoraggio in profondità e diversamente inspiegabili a fronte di un “movimento lento ma costante” dei terreni”;
5)dalla numerosa corrispondenza inviata dalla società appellata al Parte_1
(doc. 7 bis), antecedente all'anno 2019 non emerge mai alcun riferimento a problematiche di rototraslazione e inclinazione dell'edifico, e nella lettera del 12/12/2018 che il Parte_1 indica come l'unica interruttiva della prescrizione si fa riferimento “solo” a gravi
[...] assestamenti di muri e pavimenti esterni alla casa. E' vero che si citano le gravissime problematiche occorse nel 2010 ricondotte alla rottura della tubazione dell'acquedotto, ma si dice anche che in quel periodo il fabbricato era in fase di costruzione. Risulta in effetti che i lavori di risanamento e ristrutturazione sono terminati nell'anno 2011 e che nel 2012 ha ottenuto l'agibilità da parte dell'ente comunale.
Ne consegue, alla luce degli elementi sopra delineati, che l'eccezione di prescrizione va respinta per difetto di prova, così come il primo motivo di appello, dovendosi confermare quale data dei gravi danni oggetto della presente causa quella del 2019.
MOTIVO 2. Il motivo ad avviso della Corte è infondato.
Secondo la giurisprudenza della Corte Suprema “il presupposto per l'affermazione di una responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 cod. civ., è nell'esistenza di una situazione di custodia;
detta situazione va intesa - secondo pacifica acquisizione - come «effettivo potere di governo» della cosa, «effettiva e non occasionale disponibilità della cosa», «potere di controllare la cosa», «capacità di modificare la situazione di pericolo venutasi a creare»,
«potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa»” (da ultimo Cass. ord.
n.14798/23 che richiama espressamente Cass. n. 1108 del 21/01/2021; n. 11016 del
19/05/2011; n. 5669 del 09/03/2010).
E' dunque la relazione di fatto, e non semplicemente giuridica, tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondandola sul potere di " governo della cosa". La sola relazione giuridica (corrispondente al diritto reale alla titolarità demaniale) tra il soggetto e la cosa non dà ancora luogo alla custodia (ma la fa solo presumere), allorchè la relazione di fatto intercorra con altro soggetto qualificato che eserciti la potestà sulla cosa, (ad esempio il conduttore o il concessionario). Tale "potere di governo" implica il potere di controllare la cosa e di modificare la situazione di pericolo creatasi, posto che il principio cardine della norma in esame àncora la responsabilità non all'astratta titolarità dominicale
16 ma al concreto ricorrere di una condizione di potere sulla cosa caratterizzata da disponibilità materiale della stessa. Nel medesimo senso si è espressa la consolidata giurisprudenza in tema di responsabilità della P.A., affermandosi espressamente che “in tema di responsabilità della P.A. per danni subiti da utenti di beni demaniali, la presunzione sancita dall'art. 2051 c.c. non si applica le volte in cui non sussista la possibilità di esercitare sul bene la custodia (intesa come potere di fatto sulla cosa), possibilità da valutare non solo in base all'estensione dell'intero bene, ma anche alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, assumendo al riguardo determinante rilievo la natura, la posizione e l'estensione della specifica area in cui si è verificato l'evento dannoso, le dotazioni e i sistemi di sicurezza
e di segnalazione di pericoli disponibili” (Cass. civ. n. 1257/2018 in tema di parchi naturali, ove si è esclusa in concreto l'oggettiva impossibilità della custodia in relazione ai sentieri escursionistici segnati, in quanto destinati alla percorrenza da parte dei visitatori in condizioni di sicurezza, e alle zone immediatamente circostanti gli stessi che costituiscono la ragione di interesse della visita).
Alla luce di quanto sopra evidenziato, in primo luogo rileva la Corte che nelle difese iniziali svolte in primo grado non risulta una specifica contestazione del in Parte_1 ordine alla qualità di custode, posta a fondamento della domanda ex art. 2051 c.p.c. azionata dalla società attrice, ed in secondo luogo emerge dalla copiosa documentazione in atti, tra cui quella richiamata dal primo giudice (cfr. in particolare, la comunicazione del
12.6.2013 “ L' è consapevole di avere un ruolo Controparte_5 primario nella gestione del fenomeno franoso di cui si tratta, vista la sua competenza sulla maggior parte delle aree interessate, ma è consapevole che un intervento coordinato e contestuale di tutti gli enti interessati, nell'ambito di un disegno unitario, porterebbe sicuramente ad un intervento maggiormente efficace”), che il è stato, appunto, Pt_1 primario interlocutore nella gestione del fenomeno di cui è causa ed ha assunto concrete iniziative, seppur tardive nell'assunto dell'appellante, per il contenimento del fenomeno, in quanto nella sua disponibilità e nei suoi poteri.
In particolare, dalla comunicazione della Procura della Repubblica di Sanremo del
21/1/2019 (doc. 10) interessata a seguito dell'esposto della società appellata, emerge che il , in merito alle iniziative intraprese per la messa in sicurezza dell'area, Parte_1 aveva conferito con apposite determine dirigenziali del 2018 incarichi di indagine geognostica e monitoraggio strumentale, di rilievo e progettazione per il consolidamento del muro via Duca D'TA, per la stabilizzazione dell'intera porzione del versante di frana.
Ancora in epoca precedente (cfr. doc. 11 comunicazione del alla Parte_1
17 Procura), ed in particolare dal 2010, emerge la presa in carico da parte dell'ente comunale delle problematiche insorte, tanto che il procedimento penale incardinato a seguito dell'esposto-querela della società del 30/7/2018 veniva archiviato (doc. 12). Ancor prima venivano disposti studi e monitoraggi del versante (cfr. la Relazione e i Persona_4 sondaggi effettuati dalla Ditta Terra, doc. 6).
Soprattutto, emergono la relazione del Dott. Geol. el 20 aprile 2019 (Doc. Persona_5
11 del , e la relazione tecnica del progetto preliminare di sistemazione e Pt_1 consolidamento dell'Ing. del 27/5/2019 (Doc. 12 del , ed Persona_6 Pt_1 infine emerge, come risulta dalla CTU, che il ha redatto un progetto Parte_1 definitivo/esecutivo per la "SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL TRATTO DI Par MURO DI SOSTEGNO DI VIA DUCA D'AOSTA IN LOCALITA "BIVIO AURELIA Pt_5
667+800-POGGIO" per un importo totale di €. 1.700.000,00, intervento inserito nel
Programma Triennale delle opere di difesa del suolo della Regione Liguria: in data
30/12/2019 con PEC protocollo 112029 è stata inoltrata al Settore Protezione Civile della
Regione Liguria l'elenco delle priorità per gli interventi di RESILIENZA da realizzare sul nostro litorale” (pag. 87 CTU).
Può quindi fondatamente ritenersi che sussistano le condizioni di signoria di fatto e potere sulla cosa delineate dalla sopra richiamata giurisprudenza di legittimità a carico del
[...]
, non valendo ad escludere tale qualità il fatto che il abbia coinvolto gli Parte_1 Pt_1 enti a vario titolo interessati dall'intervento di messa in sicurezza, in quanto tenuti, anche in forza di obbligo giuridico, a cooperare con l'Ente locale nell'individuazione degli interventi necessari e nel reperimento delle opportune risorse, ove queste ultime siano da imputarsi al bilancio pubblico, spettando invece al gli oneri di attivazione, questi Parte_1 ultimi, peraltro, già messi in campo dall'ente comunale. In ultimo, il fatto che anche altri enti siano tenuti alla messa in sicurezza, e possa individuarsi una responsabilità solidale degli stessi, non esclude l'assunzione dei poteri di intervento, di gestione e, quindi, di responsabilità del . Parte_1
MOTIVI 3 e 4 dell'appello principale e MOTIVO di appello incidentale della società
[...]
Controparte_1
Rileva la Corte che, come emerge dalle difese delle parti già nelle note conclusive del giudizio di primo grado, da quelle svolte nella presente fase di gravame e dalle nuove produzioni effettuate in questa sede, l'immobile oggetto delle richieste risarcitorie della società attrice è attualmente colpito da ordinanza dirigenziale n. 252 del 27/06/2024 (doc.
18 D della parte appellante) del di “ingiunzione di demolizione di opere Parte_1 abusive” per violazioni di carattere:
- edilizio (art. 3 D.P.R. n. 380/2001 perché intervento di nuova costruzione),
- paesaggistico (art 167 D.lgs n. 42/2004 perché intervento di nuova costruzione realizzato in assenza di autorizzazione) e
- strutturale (art. 65 D.P.R. n. 380/2001 perché le fondazioni sono diverse rispetto a quelle dichiarate e la variante veniva depositata solo dopo l'esecuzione delle opere).
In particolare, a seguito dell'avvio di un'indagine da parte dell'ente comunale, scaturita, a dire di quest'ultimo, dalla ricostruzione effettuata dal CTU Ing. nel presente Per_2 procedimento e dagli abusi rinvenuti, la società ha presentato una Controparte_1 richiesta di sanatoria che però è stata denegata in data 10/06/2024 (doc. B del . Pt_1
E' pacifico che parte appellata ha già provveduto ad impugnare i due provvedimenti presso il competente Giudice Amministrativo, che cautelativamente ha sospeso l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati per garantire l'effettività della tutela (doc. E del . Pt_1
Osserva la Corte che gli abusi contestati dall'ente comunale e l'eventuale demolizione delle opere abusive sono circostanze suscettibili di incidere sia sulla questione dell'accertamento del nesso causale e della sussistenza del fortuito sub specie di condotta tenuta dall'attrice danneggiata, quali eccepiti dal fin dalle difese iniziali quale esclusivo Parte_1 antecedente causale dei danni lamentati (incidenza valutata dal Tribunale nella misura del
50%, ed oggetto sia di appello principale nel terzo motivo che di appello incidentale della società) sia sulla richiesta risarcitoria del danno patito dalla società quale proprietaria dell'edificio oggetto dell'ordinanza di cui sopra, alla luce della possibile incommerciabilità del bene.
Ravvisa, pertanto, la Corte che sussista pregiudizialità tra il presente giudizio e quello amministrativo azionato dalla società appellata diretto ad ottenere l'annullamento dei vari atti e provvedimenti assunti dal - tra cui principalmente la nota ex art. Parte_1
10 bis della L. 241/1990 in data 07/05/2024 con la quale il ha comunicato alla Pt_1 ricorrente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di P.d.C. in sanatoria e l'Ordinanza
Dirigenziale del SUAP Edilizia Produttiva e Infrazioni edilizie n. 252/2024 del 27/06/2024 con la quale il ha ingiunto alla ricorrente la demolizione delle opere Parte_1 abusive oggetto della precitata istanza di P.d.C. in sanatoria - pregiudizialità suscettibile di rendere necessaria la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento amministrativo azionato dalla società e attualmente Controparte_6 pendente davanti al TAR della Liguria.
19 L'art. 295 c.p.c. delinea una specifica ipotesi di sospensione ex lege laddove giustifica in relazione al rischio di possibili giudicati contrastanti la sospensione necessaria del processo, richiedendo quindi non solo l'indispensabilità logica dell'antecedente avente carattere pregiudiziale, ma anche l'indispensabilità giuridica, nel senso che l'antecedente logico venga postulato con efficacia di giudicato, per evitare un possibile conflitto tra giudicati, ipotesi che ricorre nel caso in cui la causa pregiudicante abbia ad oggetto una situazione sostanziale che rappresenti fatto costitutivo, o comunque elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale oggetto della causa pregiudicata, essendo pertanto la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il "thema decidendum" del processo pregiudicato (cfr. Corte cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9901 del
28/04/2006 ; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26469 del 09/12/2011).
Nel caso di specie, incidendo il procedimento amministrativo su questioni inerenti il nesso causale tra condotta del danneggiato ed evento lesivo, eventualmente anche in via concorsuale, e sulla sussistenza ed entità del danno reclamato dalla società e contestato dall'appellante, si giustifica, ad avviso della Corte, la sospensione del giudizio.
MOTIVO 4) Il motivo ad avviso della Corte è infondato.
In primo luogo, emerge dalla comparsa di risposta del giudizio di primo grado del
[...]
che la chiamata in causa di è stata proposta sul semplice assunto che “la Parte_1 CP_2 richiesta di condanna all'esecuzione dei lavori necessari al fine di eliminare le cause che determinano lo smottamento del terreno verso valle deve essere rivolta a tutti i soggetti – ente proprietario della via Aurelia …-coinvolti nella vicenda” , circostanza che di per sé non consente di individuare chiaramente la causa petendi della domanda ed in specie del titolo responsabilitario in forza del quale sia tenuta a rispondere civilisticamente in CP_2 merito alla domanda di esecuzione in forma specifica e di risarcimento del danno della società attrice. Detta carenza permane nel giudizio di appello, ove si afferma che “In altri termini, le ragioni alla base del coinvolgimento in giudizio dell'Ente gestore dell'Aurelia non erano dettate dall'esistenza di un caso fortuito –nel senso di 'fatto del terzo'–imputabile ad che abbia in qualche misura concorso a determinare l'insorgere dell'evento, bensì CP_2 dal ruolo attivo dalla stessa ricoperto nell'opera di consolidamento del versante, così come confermato dall'entità dell'intervento documentato in atti (doc. n. 26), datato Settembre 2021
(ma definito compiutamente solo dopo la chiamata in giudizio, doc. n. 25).” (pag. 23 appello).
In secondo luogo, non sono emersi profili di responsabilità con riferimento alla posizione di nel giudizio di cui è causa, posto che il CTU – escluso il nesso causale tra Controparte_2 le ricariche di asfalto eseguite sulla strada S.D. n. 1 Aurelia e la determinazione dell'evento
20 di cui è causa -, si è espresso nel senso che “Non è stata accertata particolare incidenza dell'infrastruttura di proprietà di nella determinazione dell'evento di compromissione CP_2 dello stato del versante e della relativa movimentazione sotto il profilo geologico e idrogeologico” (pag. 173 CTU).
E' vero che ha redatto un progetto di intervento nei tratti di propria competenza, come CP_2 emerge dalla CTU, essendo incontestatamente la SS1 “Via Aurelia” una strada statale
(pertanto di competenza . Trattasi di intervento di maggio/ottobre 2022 che prevede CP_2
l'esecuzione di “Lavori di ripristino del corpo stradale sulla al km 667+800”. In Pt_5 particolare, l'intervento a carico riguarda: - Paratia a valle del muro - CP_2 CP_2
Muro di sostegno della scarpata a monte della pista ciclabile.” (pag. 147 CTU). Ma tale intervento inerisce solo la strada a valle del versante collinare, e non emerge dalla CTU alcuna incidenza di tale infrastruttura sulla causazione del movimento franoso che ha interessato l'immobile della società né la necessità di tale lavorazione Controparte_1 ai fini della eliminazione del danno da essa lamentato.
Va pertanto respinto il motivo di appello e confermata la sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda del azionata nei confronti di Parte_1 CP_7
Ne consegue che nei rapporti fra il e il giudizio può invece Parte_1 CP_2 essere definito.
Le spese relativamente a tale rapporto processuale gravano sulla parte appellante e sono liquidate come in dispositivo, secondo il medesimo scaglione applicato dal Tribunale avverso il quale non è stato mosso alcun rilievo.
Nei rapporti fra il e la società il giudizio va sospeso Parte_1 Controparte_1 come statuito in dispositivo.
Le spese fra dette parti sono rimesse al definitivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 517/2024, emessa dal Tribunale di Imperia in data 20.07.2024, la Corte così provvede:
-limitatamente al rapporto processuale fra il e respinge Parte_1 CP_2
l'appello (motivo sub 5) e la domanda azionata dal nei confronti di Parte_1
CP_2
-condanna il al pagamento delle spese di lite del gravame in favore di Parte_1
che liquida in euro 9.000,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa;
CP_2
NON definitivamente pronunciando, nella causa d'appello contro la sentenza n.
517/2024, emessa dal Tribunale di Imperia in data 20.07.2024,
21 -limitatamente al rapporto processuale fra e Parte_1 Controparte_1 respinge l'appello limitatamente ai motivi di cui in parte motiva 1 e 2 (corrispondenti ai motivi di appello),
-visto l'art. 295 c.p.c., dispone la sospensione del presente giudizio fino alla definizione del procedimento amministrativo, attualmente pendente davanti al TAR Liguria (rg. n.
810/2024), in relazione ai restanti motivi di appello e al motivo di appello incidentale della società Controparte_1
-spese al definitivo
Genova, 13/11/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 517/2024, emessa dal Tribunale di Imperia in data 20.07.2024, non notificata, promossa da:
, C.F. , in persona del Sindaco protempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso in forza di procura alle liti allegato all'atto di Parte_2 appello dagli Avv.ti Giovanni Nuvoloni e Giuseppe Luppino
APPELLANTE
CONTRO
P. IV , in persona dell'amministratore unico, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Galasso, in virtù di procura speciale alle liti rilasciata in data 03.02.2025 allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
E CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Elena De
BO ed DU RI, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso la
Struttura Territoriale Liguria, sita in Genova (GE), via Savona n. 3
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
1 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, in riforma della sentenza n. 517/2024 (R.G. n.
1517/2021) pronunciata dal Tribunale di Imperia in data 20/07/2024, per le motivazioni svolte in parte narrativa, rigettata l'impugnazione incidentale proposta nel merito, rigettare le pretese avanzate da , in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltreché CP_1 inammissibili;
nel merito, in subordine, contenere le pretese avanzate da nei confronti del CP_1
a quanto strettamente allo stesso riferibili, rigettando le ulteriori Parte_1 domande in quanto infondate in fatto ed in diritto;
con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
PER L'APPELLATA CP_2
“Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal in persona del Sindaco pro tempore Parte_1 avverso la sentenza n. 517/2024 resa dal Tribunale Civile di Imperia nell'ambito del giudizio incardinato R.G. 1517/2021, e – per l'effetto – confermare la pronuncia impugnata.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese ed alle competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio”.
PER L'APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE Controparte_1
“Nel merito e in via principale
In accoglimento del motivo di appello formulato in via incidentale, si chiede che l'Ecc.ma
Corte di Appello di Genova voglia riformare parzialmente la sentenza n. 517/2024 resa dal
Tribunale di Imperia e per l'effetto ritenere e dichiarare il totale azzeramento dell'addebito, sotto il profilo causale, di colpa della , ovvero in subordine la sua CP_1 riduzione nella minor misura che codesta Ecc.ma Corte vorrà ritenere di giustizia.
Sempre nel merito e in via principale
Rigettare l'appello proposto dal per le motivazioni di cui sopra e Parte_1 confermare, anche con diversa motivazione, la sentenza n.517/2024 resa da Tribunale di
Imperia, ferma la riforma della sentenza per le motivazioni di cui all'appello incidentale.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e onorari, oltre CPA E IVA, 15% rimborso forfettario e oneri accessori di entrambi i gradi di giudizio, con CTU a carico dell'odierna parte appellante.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13.07.2021 la società Controparte_1 conveniva in giudizio il per sentirlo condannare (A) all'esecuzione dei Parte_1 lavori necessari a eliminare le cause dello smottamento del terreno verso valle su cui sorge
2 l'edificio di sua proprietà nonché (B) al risarcimento in suo favore della somma di € 662.040, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di danno emergente e della somma di € 129.600, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di lucro cessante, in via subordinata, al risarcimento in suo favore della somma necessaria per il ripristino dell'immobile quantificata in € 511.250,00, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e onorari.
A sostegno della propria domanda, deduceva:
- di aver acquistato, unitamente al permesso di costruire per restauro e risanamento conservativo, in data 24.10.2008, al prezzo di € 70.000, un immobile sito alla via Duca
d'TA di (identificato a CF F.47/mapp.623/sub.6); - di aver effettuato le opere di Pt_1 restauro e risanamento conservativo realizzando, nel rispetto dei progetti approvati dal uno stabile avente una quota pavimento sopraelevate di circa 3 mt rispetto al lato Pt_1 strada via Aurelia e sottoelevata di circa 2,5 mt rispetto a via Duca d'TA; - che nel 2010
l'area su cui insisteva l'edificio era interessata da uno smottamento che determinava la rottura delle condutture dell'acquedotto; - di essere intervenuta nel giudizio cautelare ex art. 700 c.p.c., RG n. 1865/2010, promosso dal proprietario dell'abitazione confinante,
, respinto dal Tribunale di Sanremo in quanto, sulla base della CTU Parte_3 svolta, veniva ritenuto che il dissesto in questione fosse da imputare a un fenomeno naturale in atto e conosciuto da tempo (paleofrana nota dai primi '900); - che nel frattempo essa, tra il marzo 2010 e l'anno 2011, terminava i lavori di ristrutturazione del proprio edificio ed otteneva l'agibilità il 1/6/2012, senza che l'edificio nei sette anni successivi patisse danni apprezzabili;
- che la situazione dell'intorno dell'edificio, negli anni successivi, si era aggravata, come emerge dalla corposa corrispondenza inviata dalla società agli enti competenti, compreso un esposto alla Procura della Repubblica nel 2018; che a partire dal
2019, sotto la pressione del persistente movimento franoso, le fondamenta della propria abitazione iniziavano a deformarsi, con conseguente rototraslazione in senso antiorario e inclinazione verso valle dell'edificio; - che in data 25.02.2021, a fonte della agibilità ottenuta il 1.06.2012, veniva dichiarata l'inagibilità della casa;
- che detta divaricazione, iniziata nel
2019, ha continuato ad ampliarsi fino al gennaio 2021; - che il cedimento del terreno sottostante all'area in cui insisteva l'edificio aveva determinato un ulteriore abbassamento della superficie limitrofa, un aumento della rotazione del fabbricato, un'inclinazione dell'intero corpo dell'edificio verso valle, l'apertura di una lesione nella pavimentazione all'esterno e all'interno del fabbricato e danni all'impianto di fognatura, provocando l'allargamento delle lesioni del muro di contenimento (dal gennaio-febbraio 2021), la rottura delle tre condotte acquedottistiche (2010) e la rottura delle tubazioni del gas (2021); che pur
3 a conoscenza di tale gravissima situazione il aveva omesso la Parte_1 realizzazione di programmi strutturali;
che sussisteva una responsabilità dell'ente locale ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Si costituiva in giudizio il , che, premesso di aver sempre monitorato il Parte_1 fenomeno franoso oggetto di contesa predisponendo studi e monitoraggi del versante oggetto di causa coinvolgendo i vari enti interessati dall'intervento, dedotto che la condotta della di realizzazione dei lavori autorizzati (in assenza di relazione Controparte_1 geologica, e con palificazione inadeguata) era l'esclusivo antecedente causale dei danni lamentati, eccepita la prescrizione quinquennale delle pretese risarcitorie, instava, previa chiamata in causa dell' e di quali soggetti CP_2 Controparte_3 interessati all'eliminazione della cause dello smottamento del terreno verso valle, instando nel merito, per il rigetto delle domande attoree, in via subordinata, per il contenimento del risarcimento nei limiti della propria di responsabilità, con vittoria di spese e oneri accessori.
Si costituiva in giudizio la società che, quale proprietaria della sede viaria CP_2 statale interessata negativamente dagli eventi franosi oggetto di contesa, contestata la titolarità del dovere di custodia e di manutenzione dell'area soggetta a movimento franoso, lamentata la genericità e infondatezza della chiamata in causa, atteso che la strada statale, rappresentando il segmento ultimo a valle del fenomeno franoso, non aveva concorso a determinare lo smottamento del terreno, eccepita la propria legittimazione passiva e la prescrizione del diritto di parte attrice a richiedere il risarcimento, instava, in via pregiudiziale, per la declaratoria di nullità della propria chiamata in causa e/o per la declaratoria di carenza di legittimazione passiva, nel merito in via preliminare, per la declaratoria di prescrizione della pretesa risarcitoria di parte attrice, nel merito in via principale, per la declaratoria di infondatezza della domanda di garanzia, in via subordinata, il contenimento del risarcimento nei limiti della propria di responsabilità, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Per quanto attiene ad viceversa, il rinunciava alla Controparte_3 Pt_1 chiamata in giudizio, posto che – dopo la costituzione – emergeva che i lavori interessati dalla progettazione prodotta e ricadenti sull'infrastruttura sarebbero stati eseguiti dal
Comune di per conto della Regione Liguria. Pt_1
4 Assunta la prova orale, licenziata CTU e convocato il CTU a chiarimenti, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Imperia così provvedeva:
“1) condanna il , in persona del Sindaco pro-tempore, all'esecuzione Parte_1 dei lavori necessari ad eliminare le cause che determinano lo smottamento del terreno verso valle nella zona del Comune di denominata “La Vesca” Pt_1
2) condanna il , in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento in Parte_1 favore della società in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore: (i) della somma complessiva di € 135.270,00, oltre interessi ex art. 1284, co.1, Cc
a far data dalla scadenza delle singole fatture di pagamento fino alla notifica dell'atto di citazione a giudizio e, ex art. 1284, co. 4, cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione a giudizio sino all'effettivo soddisfo, a titolo di danno emergente;
(ii) della somma complessiva di € 30.150,00, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, Cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione a giudizio sino all'effettivo soddisfo, a titolo di lucro cessante
3) respinge la eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria svolta dal Parte_1
e dalla società
[...] CP_2
4) dichiara la infondatezza della chiamata del terzo nei confronti della società , CP_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore
5) dichiara la cessazione della materia del contendere nei rapporti tra Parte_1
e
[...] Controparte_3
6) respinge la domanda di risarcimento per lite temeraria svolta dalla società nei CP_2 confronti del Parte_1
7) condanna il , in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento in Parte_1 favore di in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle Controparte_1 spese del giudizio che liquida in complessivi € 16.218,45 di cui € 14.103,00 per compenso tabellare, € 2.115,45 per spese generali al 15%, oltre € 1.686,00 per contributo unificato, €
27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
8) condanna il , in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento in Parte_1 favore di , in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese del CP_2 giudizio che liquida in complessivi € 8.109,00 di cui € 7.052,00 per compenso tabellare, €
1.057,80 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
9) nulla per le spese processuali nei rapporti tra e Parte_1 Controparte_3
[...]
5 10) pone le spese di CTU definitivamente a carico della in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, e del , in persona del Sindaco Parte_1 pro-tempore, in solido tra loro”
Affermava il Tribunale che: -le cause che hanno determinato gli ingenti danni a carico dell'immobile di proprietà sono state individuate dal CTU in Controparte_1 movimenti del terreno dovuti alla natura geomorfologica del sito quale area in paleofrana provocata dalle notevoli piogge (alternate a periodi siccitosi) che, negli ultimi anni, hanno periodicamente innalzato il livello di falda, determinando il riattivamento dei piani di scivolamento e causando lo slittamento del complesso;
-che il movimento franoso era
“oggetto ormai da anni di continuo monitoraggio da parte del ”, Parte_1 precisando altresì che tale movimento riguardava opere di interesse collettivo come la strada Aurelia, la pista ciclabile, la strada comunale, aree di edifici privati oltre che tubazioni dell'acquedotto; -che a conferma della criticità del versante, il sta Parte_1 realizzando opere finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico delle strutture ed infrastrutture interessate dal movimento franoso consistenti nella realizzazione di trincee drenanti ed ha redatto un progetto definitivo/esecutivo per la sistemazione e consolidamento del tratto di muro di sostegno di Via Duca d'TA in questa zona e previsto delle opere di difesa del suolo da realizzare sul litorale (scogliera); -che anche l ha CP_2 redatto, in corso di causa, un progetto di intervento nei tratti di propria competenza, pronto per essere realizzato;
- che il è custode dell'intero versante sul quale Parte_1 insiste l'immobile di parte attrice, i cui movimenti avevano determinato gli ingenti danni;
- che in quanto bene demaniale, l'amministrazione comunale, pur nella consapevolezza della gravità della situazione e del suo ruolo primario nella gestione del fenomeno franoso, come emergeva dalle comunicazioni del prodotte da parte attrice (doc. 13, 14 e 15), era Pt_1 onerata della custodia, controllo e vigilanza del bene, essendo il titolare di una Pt_1
“titolata relazione di fatto di natura custodiale” (pag. 8 sentenza); -che, in relazione al caso fortuito, sotto il profilo della di una condotta del danneggiato o die atti del terzo (ricariche di asfalto), rilevante ai sensi della normativa sopra citata, ribadito che le cause che avevano determinato i gravissimi danni a carico degli immobili di proprietà della Controparte_1 derivavano prevalentemente dalla natura geomorfologica del sito, il Tribunale, richiamandosi alle considerazioni del CTU, escludeva che avesse avuto una CP_2 particolare incidenza nella determinazione dell'evento di compromissione dello stato del versante;
- che, per quanto riguardava l'incidenza degli interventi effettuati dalla
[...] sui pregiudizi lamentati, dava atto che (A) questa aveva acquistato gli Controparte_1
6 immobili corredati da una relazione geologica che raccomandava la presenza del Geologo per tutta la fase degli scavi, come pure il Permesso di Costruire recava, quale prescrizione particolare, controlli di tipo geologico finalizzati alla stesura di relazione finale di congruità,
(B) entrambi gli adempimenti di verifica e controllo riferibili alla sfera di competenza di parte attrice erano stati omessi, (C) la fondazione su micropali eseguita si era rivelata insufficiente,
(D) il sistema fondazionale su micropali era stato realizzato in corso d'opera senza la preventiva comunicazione, dovuta per legge, al competente della Persona_1
Provincia di Imperia, (E) non risultava che vi fosse stata assistenza di geologo nelle fasi esecutive inerenti alla realizzazione del sistema fondazionale dell'edificio, (F) l'inidoneo sistema fondazionale adottato aveva inciso in maniera determinante sulla genesi e sull'entità dei pregiudizi lamentati a carico del fabbricato;
- osservato che elementari ragioni di prudenza avrebbero suggerito di interrompere le lavorazioni di completamento e di finitura del fabbricato oggetto di causa in attesa di verificare lo sviluppo degli eventi e/o adottare criteri costruttivi maggiormente cautelativi, il Tribunale affermava che la condotta colposa del danneggiato, non avendo assunto un comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, assumeva rilevanza causale incidente sul risarcimento, comportandone una riduzione stimata, in ragione della gravità della colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, nel 50%.
In ordine alla quantificazione dei danni, affermava che il dovesse Parte_1 risarcire, nella misura del 50%, il danno patrimoniale patito dalla Controparte_1 liquidato sotto il profilo del danno emergente in complessivi € 135.270,00 (€ 270.540: 2, comprensive di € 70.000,00, corrisposti dall'attrice alla parte venditrice per l'acquisto della struttura, € 9.290,00, corrisposti al notaio per il rogito, € 130.000,00, quali spese sostenute per le opere di restauro e risanamento conservativo dell'immobile preesistente e €
61.250,00, quale costo per la demolizione dell'immobile, trasporto in discarica e livellamento terreno), oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. a far data dalla scadenza delle singole fatture di pagamento fino alla notifica dell'atto di citazione a giudizio ed euro 30.150,00 a titolo di lucro cessante ( 67 mesi x 900,00 euro a titolo di canone di locazione : 2) tenuto conto delle caratteristiche dell'immobile, della sua posizione e della circostanza che la
[...] non aveva potuto disporne a partire dall'anno 2019, in ragione di un valore Controparte_1 locatizio pari ad € 900,00 mensili, veniva riconosciuta la somma complessiva di € 30.150,00
(67 mesi X 900:2), oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. a far data dalla notifica dell'atto di citazione a giudizio sino all'effettivo soddisfo.
7 Il Tribunale, poi, respingeva l'eccezione di prescrizione quinquennale della pretesa risarcitoria dell'attrice sollevata dal convenuto (e dalla terza chiamata , CP_2 affermando che la situazione, sulla base della documentazione prodotta da parte attrice (per la precisione doc. nn. 11 e 12) risultava essersi aggravata a partire dal 2019 allorché, sotto la pressione del persistente movimento franoso, le fondamenta dell'abitazione oggetto di causa avevano iniziato a deformarsi, portando, in data 15.02.2021, alla dichiarazione di inagibilità. Fino al 2019, l'immobile attoreo non aveva subito alcun danno. Solo a partire dal
2019 si erano manifestati i danni di cui la pretendeva il ristoro, avviando Controparte_1 tempestivamente, nel luglio 2021, la presente iniziativa giudiziaria.
In merito alla chiamata dei terzi, il Tribunale statuiva che la società la società CP_2 erano state chiamate senza fondamento, in quanto, oltre a Controparte_3 non assumere il ruolo di custode, non avevano posto in essere, quali terzi, condotta alcuna in rapporto di causalità con i danni lamentati da parte attrice.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello il al fine di Pt_1 Parte_1 ottenerne la riforma, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, formulando istanza di sospensiva e articolando i motivi di seguito indicati.
1) Con il primo motivo l'appellante censura la “apparente” motivazione in relazione all'eccepita questione preliminare della prescrizione della domanda risarcitoria. Deduce, in primo luogo, che i riferimenti documentali su cui s'incentra la decisione del Tribunale non sono pertinenti, in quanto il doc. n. 11 di parte attrice è rappresentato dalla relazione predisposta dal in ragione dell'esposto presentato in data 30.07.2018 Parte_1 da e in essa sono semplicemente ripercorsi gli sviluppi della vicenda a Controparte_1 partire dal riattivarsi del fenomeno franoso e il doc. n. 12 è costituito dalla mera schermata dello stato del procedimento penale che ne esplicita l'archiviazione. Di conseguenza, non avendo detti documenti alcun rilievo, la decisione -prosegue l'appellante - omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove il primo giudice ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione. Per contro, dalla documentazione in atti (tra cui la relazione geologica 21/11/2007) emerge che fosse consapevole tanto Controparte_1 del fenomeno franoso sin dal momento dell'acquisto dell'immobile, quanto della relativa riattivazione a far data almeno dal 2010. La circostanza emerge anche dalla perizia di parte e trova conferma nella relazione svolta in sede di CTU, laddove si trova scritto che già nel
2010 l'edificio risultava ruotato e traslato per effetto del movimento franoso in atti. Risulta
8 quindi indimostrato – prosegue l'appellante - l'assunto della sentenza secondo cui il danno avrebbe iniziato a manifestarsi solo dal 2019, atteso che il materiale probatorio indica chiaramente che il danno si era già palesato nel 2010. Con riguardo, poi, alle missive inviate da in epoca antecedente al compiersi del periodo prescrizionale alla Controparte_1 luce del titolo responsabilitario di natura extracontrattuale invocato, l'appellante rileva come la prima comunicazione contenente una richiesta risarcitoria sia rappresentata dalla nota datata 26.09.2018, vale a dire a oltre otto anni dalla conoscenza della riattivazione del fenomeno franoso da parte dell'attrice. Le missive precedenti, al contrario, non contemplano alcuna richiesta risarcitoria. Il diritto al risarcimento del danno risultava quindi già prescritto alla data di introduzione della presente lite e in ciò la sentenza in oggi gravata appare quindi meritevole di integrale riforma.
2) Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza laddove ritiene
“pacificamente” dimostrato il rapporto di custodia del sul versante in Parte_1 frana, arrivando a escludere che possa avere una qualche ingerenza sulla CP_2 gestione della res. Lamenta che il Tribunale di Imperia fondi la propria decisione unicamente sulla natura demaniale del bene in parola, richiamando diffusamente il concetto di 'governo della res' senza avvedersi però che nella vicenda in esame il versante non assume la veste di bene demaniale e che l'intervento esorbita comunque dalla sfera di competenza dell'Ente, coinvolgendo necessariamente altri soggetti. La natura demaniale del bene risulta infatti indimostrata. Il non ha la proprietà dell'intero versante collinare ma Parte_1 solo della via Duca d'TA che si sviluppa a monte dell'immobile attoreo. Al fine di compiere le opere di consolidamento sulla detta strada è poi necessario un intervento complesso che interessa almeno tre distinti soggetti: la Regione, e il , i CP_2 Parte_1 quali sono chiamati a intervenire sulle infrastrutture di competenza. Da ciò, discende come il non potesse intervenire in autonomia sul versante, posto che gli Parte_1 interventi necessari riguardavano anche altri soggetti. Non può pertanto ritenersi che il avesse la custodia del versante collinare, il quale ricade nel territorio Parte_1 su cui opera il , mentre è irrilevante che il si sia impegnato Parte_1 Pt_1 all'esecuzione dei lavori di consolidamento. Nel caso concreto, alcun intervento poteva essere realizzato dal per consolidare il versante senza un interessamento di Pt_1 [...]
e lo stesso CTU dava conto delle opere progettate da quest'ultima e di come le stesse CP_2 si integrassero con lo studio condotto dal Afferma che il non Pt_1 Parte_1 ha la disponibilità giuridica e materiale della cosa e quindi non può intervenire in autonomia per l'elisione delle conseguenze negative che dovessero generarsi dalla res.
9 L'insussistenza del rapporto di custodia determina l'integrale riforma della decisione in oggi impugnata.
3) Con il terzo motivo l'appellante lamenta che la decisione impugnata non consideri una questione sopravvenuta, pur segnalata in sede di scritti conclusionali. Con permesso di costruire n. 1165/2006 veniva consentita l'esecuzione di lavori di restauro e risanamento conservativo dell'immobile per cui è lite, secondo un progetto strutturale che prevedeva una
«fondazione in cemento armato semplice (con) elevazione in acciaio struttura scatolare».
Tale intervento veniva supportato dal punto di vista geologico con la relazione del Dott. nella quale si dava atto dello stato di frana in loco. La CTU licenziata nella presente Pt_4 lite metteva in luce l'effettiva consistenza dei lavori eseguiti dall'odierna appellata, evidenziando gli abusi realizzati sull'immobile per cui è causa, sia dal punto di vista strutturale sia dal punto di vista edilizio, rilevando la modifica delle fondazioni senza preventiva denuncia e segnalando che l'intervento realizzato sull'immobile ebbe consistenza di una demolizione e ricostruzione del fabbricato piuttosto che di una mera manutenzione, in sintonia con la CTU svolta nel procedimento cautelare R.G. n.1865/2010.
La ricostruzione effettuata nella CTU a firma Ing. evidenziava quindi degli abusi Per_2 che necessariamente portavano all'avvio di un'indagine da parte dell'Ente, in seno alla quale parte attrice presentava una richiesta di sanatoria che però veniva respinta in data
10.06.2024. Sulla scorta degli abusi accertati veniva quindi emanata l'Ordinanza
Dirigenziale n. 252 del 27.06.2024 con cui veniva ordinata la demolizione dell'immobile abusivo. L'accertamento degli abusi realizzati appare – prosegue - di assoluto rilievo ai fini delle domande risarcitorie proposte in quanto, determinando l'incommerciabilità del bene, incide sull'esistenza di un danno ingiusto. In altri termini, gli abusi contestati ostano al risarcimento di un eventuale danno patito dal proprietario di una costruzione abusiva: il danno non può dirsi effettivamente esistente – posto che il bene abusivo non è suscettibile di essere scambiato sul mercato – e comunque non può essere ritenuta sussistente l'ingiustizia del danno. La questione relativa agli abusi edilizi, emersa nella CTU e ripresa negli scritti conclusionali, non è stata minimamente presa in considerazione nella sentenza gravata, che in ciò appare quindi ulteriormente meritevole di riforma.
4) Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto una corresponsabilità al 50% tra l'odierno appellante ed in quanto in Controparte_1 aperto contrasto con quanto risultante dalla relazione del CTU, che individuava la ben diversa proporzione dei 2/3 a carico della società.
10 Con riferimento ai danni, censura la sentenza sia perché, avendo il Tribunale affermato che non è più possibile ripristinare l'immobile, la parametrazione del danno va fatta al valore ante sinistro con esclusione delle spese di ripristino. Afferma poi che: -il prezzo pagato alla parte venditrice non può costituire voce del danno risarcibile, non essendo in discussione la proprietà dell'immobile, che resta in capo alla società appellata;
-parimenti anche il costo vivo del rogito non può ritenersi voce del danno risarcibile;
quanto alle spese sostenute per le opere edilizie, tutti i documenti contabili risultano intestati esclusivamente in capo a CP_4
i e manca in atti un qualsiasi collegamento con la -circa il costo
[...] Controparte_1 di demolizione dell'immobile, il Tribunale, poi, acquisisce acriticamente il valore indicato dall'attrice in € 61.250, senza considerare come il CTU ha espressamente individuato le voci di demolizione (€ 8.134,16), discarica nei tre scaglioni (€ 780,19 + € 542,16 + € 700,84)
e oneri di discarica (€ 1.830,94) per un totale di € 11.988,29.
Si tratta comunque di un danno futuro e ipotetico e in tale veste non può comunque essere riconosciuto.
Quanto al computo degli interessi, l'appellante sottolinea ancora una volta l'erroneità della decisione posto che l'oggetto della presente lite è un risarcimento del danno, che per definizione viene valutato in termini attuali. Alcun rilievo possono quindi avere le fatture che la decisione assume quale riferimento da cui far decorrere il computo degli interessi.
In merito alla voce di danno relativa al lucro cessante, l'appellante osserva come parte attrice nulla abbia provato e nemmeno allegato: il danno patrimoniale da mancato guadagno presuppone sempre e comunque la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che secondo un rigoroso giudizio di probabilità l'attrice avrebbe potuto ottenere in assenza dell'evento, non potendosi viceversa riconoscere mancati guadagni meramente ipotetici e dipendenti da condizioni incerte.
5) Con il quinto motivo l'appellante censura la gravata decisione nella parte in cui ha respinto la domanda di condanna di Posto che l'opera di consolidamento del versante CP_2 risulta interessare la Regione, e il sulle infrastrutture di CP_2 Parte_1 competenza, si evidenzia il coinvolgimento di stante lo sviluppo del movimento CP_2 franoso di scivolamento del terreno verso valle ed il conseguente coinvolgimento della Via
Aurelia. Deduce che le ragioni del “coinvolgimento” non sono dettate dall'esistenza di un caso fortuito, nel senso di fatto del terzo, imputabile ad bensì dal ruolo attivo ricoperto CP_2 nell'opera di consolidamento del versante.
11 6) Con il sesto motivo, l'appellante rileva come dalla riforma della sentenza dovrà conseguire anche la riforma dei capi della decisione relativi alla liquidazione delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio contestando tutto quanto dedotto in appello Controparte_1
e chiedendo il rigetto dell'impugnazione avanzata nonché dell'istanza di sospensiva in quanto sprovvista dei requisiti necessari alla sua concessione, proponendo appello incidentale sulla base del seguente motivo.
L'appellante incidentale censura l'individuazione – per il caso di specie – di una percentuale del 50% di incidenza causale attribuita al comportamento asseritamente negligente del danneggiato: percentuale che, anche a voler qualificare come negligente la condotta del danneggiato, appare comunque eccessiva. Contestate le critiche mosse dal CTU a parte attrice in merito ai lavori di ristrutturazione eseguiti, riportate in sentenza dal Giudice di primo grado per giustificare l'attribuzione di colpa dell'incidenza causale nella misura sopra indicata, l'odierna appellante incidentale rileva come tale percentuale risulti sproporzionata in quanto il ragionamento che la supporta non tiene conto di due circostanze pacifiche in atti: da un lato, l'edificio attoreo è stato in grado di resistere all'imponente e costante spinta da monte del versante per 9 anni, mentre tutto l'intorno (strade, case del vicino, etc.) ha continuato a muoversi impercettibilmente ma costantemente fino a fratture decimetriche. non ha adottato fondazioni “inidonee”, ma ha adottato fondazioni idonee Controparte_1
a resistere al movimento per 9 anni. A fronte di tale circostanza, dall'altro lato si aggiunge una totale omessa custodia da parte del custode per almeno nove anni, inerzia aggravata dalla consapevolezza della condizione dello stato dei luoghi e dai continui solleciti, anche in sede penale, da parte di per la messa in sicurezza del versante. Se il Controparte_1 custode si fosse attivato immediatamente, con la messa in sicurezza della zona, abitata e conosciuta come franosa fin dall'inizio del secolo scorso, l'immobile di parte attrice non avrebbe subito alcun danno.
Tenendo conto delle predette circostanze, l'appellante incidentale ritiene che l'addebito, sotto il profilo causale, al danneggiato del 50% di colpa sia eccessivamente oneroso e, pertanto, ne chiede, con il presente motivo di gravame, il totale azzeramento ovvero – in subordine – la riduzione nella minor misura che la Corte vorrà ritenere di giustizia.
Da ultimo osserva come dalla grave e prolungata condotta omissiva Controparte_1 documentata in atti emerga anche la responsabilità del ex art. 2043 cc., per quanto Pt_1 già ampiamente illustrato nel giudizio di primo grado.
12 Si è costituita la quale contestava tutto quanto dedotto nell'appello proposto CP_2 dal , chiedendone il rigetto ed eccependo l'ammissibilità dell'istanza di Parte_1 sospensiva avanzata.
Alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 26.02.2025, la Corte sospendeva l'esecuzione della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di condanna del
“al pagamento in favore della società in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore: (i) della somma complessiva di €
135.270,00, oltre interessi ex art. 1284, co.1, Cc a far data dalla scadenza delle singole fatture di pagamento fino alla notifica dell'atto di citazione a giudizio e, ex art. 1284, co. 4, cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione a giudizio sino all'effettivo soddisfo, a titolo di danno emergente;
(ii) della somma complessiva di € 30.150,00, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, Cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione a giudizio sino all'effettivo soddisfo, a titolo di lucro cessante”, nonché al pagamento delle spese di lite sia in favore di
[...] che di Controparte_1 CP_2
Veniva fissata udienza ex art. 352 c.c. al 11/11/2025, con i termini per le note difensive e a tale udienza la causa veniva riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVO 1.
Sebbene l'assunto a base del motivo sia vero, avendo il Tribunale richiamato a fondamento del rigetto dell'eccezione due documenti inconferenti, il motivo, ad avviso della Corte, è infondato per le diverse ragioni che seguono.
Il nel sostenere che il termine di prescrizione decorre dal 2010 sul Parte_1 presupposto che la società originaria attrice fosse consapevole del movimento franoso fin dall'acquisto dell'immobile, e del riattivarsi del predetto dal 2010, e, quindi, non dal 2019 come allegato dall'originaria società attrice, a sostegno del proprio assunto richiama la sentenza della Corte Suprema n. 6360/1981 per la quale «In materia di diritto al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, qualora si tratti di un illecito che, dopo un primo evento lesivo, determina ulteriori conseguenze pregiudizievoli, il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria per il danno inerente a tali ulteriori conseguenze decorre dal verificarsi delle medesime solo se queste ultime non costituiscono un mero sviluppo ed un aggravamento del danno già insorto, bensì la manifestazione di una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella manifestatasi con l'esaurimento dell'azione del responsabile».
13 Trattasi di sentenza che presuppone che il danno che il danneggiato fa valere sia un mero aggravamento di un danno già insorto, laddove invece parte attrice ha allegato che a partire dal 2019 “sotto la pressione del persistente movimento franoso anche le stabili fondamenta
(micropali profondi 10 metri) dell'abitazione di hanno iniziato a CP_1 deformarsi, cosicché l'edificio ha iniziato a registrare: una rototraslazione in senso antiorario
(manifestatasi con un aumento del distanziamento, rispetto al muro di contenimento della via Duca D'TA, dell'estremità ovest dell'edificio, ed un ravvicinamento dell'estremità est);
e una inclinazione verso valle dell'intero edificio (manifestatasi con una pendenza verso valle dei pavimenti interni ed una corrispondente inclinazione delle pareti). Sicché
[...]
conferiva nuovo incarico tecnico all'Ing. per il rilievo e l'aggiornamento CP_1 Per_3 dei danni dell'intorno e della casa in questione (doc.
7. Bis).” (pag. 5 citazione). Aggiunge la attrice che “Nei primi giorni del 2021 le condizioni di instabilità dell'area compresa tra Via
Duca D'TA e Via Aurelia (id est, Corso Mazzini) sono andate ulteriormente ad aggravarsi fino a giungere, in data 15/02/2021, alla dichiarazione di inagibilità della casa di parte attrice.” (pag. 5 citazione).
Parte attrice quindi allega nuovi, consistenti e significativi danni, che si sono verificati al proprio immobile nel 2019, prima inesistenti.
In tema di oneri probatori in materia di prescrizione, la Corte Suprema si è così espressa “
L'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso.” (Cass. n.
14135/2019); ancora “L'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione dal giudice. Ne consegue che il debitore, ove eccepisca la prescrizione di un credito, ha
l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa (Cass. n. 16326/2019; Cass. n.
5413/2021; Cass. n. 12182/2021).
Osserva la Corte che:
1)il si è limitato in comparsa di risposta, senza ulteriore specificazione ad eccepire Pt_1
“in via preliminare la prescrizione quinquennale del diritto, atteso che l'unica effettiva interruzione del termine prescrizionale risale al marzo 2021”, senza ulteriori notazioni in
14 chiave di allegazione e prova. Tale prospettazione è del tutto carente, posto che l'attività di deduzione dell'eccezione di prescrizione impone al convenuto di individuare il diverso e anteriore momento, rispetto a quello allegato dall'attore e idoneo a dimostrare il diritto, in cui il diritto sia sorto e si sia manifestato nella fattispecie costitutiva in modo da potersi fatto valere (art. 2935 c.c.).
Dalla lettura della comparsa di risposta - ove si ripercorrono le prime avvisaglie del movimento franoso e l'azione giudiziaria intentata ex art. 700 c.p.c. anche dalla società attrice nel 2010, l'attività di monitoraggio del e la condotta di realizzazione del Pt_1 fabbricato da parte della società attrice, indicata quale esclusivo antecedente causale dei danni lamentati -, non si evince una allegazione specifica sulla diversa data dell'insorgere del danno all'edificio, come invece allegato dalla parte attrice;
nulla emerge al riguardo neppure nelle memorie ex art. 183 6 comma, n. 1 e 2 c.p.c.;
In ogni caso per completezza si osserva:
2) che la società attorea è intervenuta nel giudizio cautelare promosso dinanzi al Tribunale di Sanremo nel 2010 dal sig. , proprietario dell'abitazione confinante, senza Parte_3 lamentare alcuna lesione apprezzabile all'edificio ancora in costruzione, tanto che anche nelle conclusioni del ricorso ex art 700 c.p.c. - dichiarato inammissibile - era chiesta solo la messa in sicurezza della zona, senza lamentare alcun danno (doc.6 e 23);
3) che sono state depositate da parte attrice, a sostegno dell'insorgere del danno nel 2019, la relazione dell'Ing. del 2019 (doc. 7 bis) e la dichiarazione di inagibilità dell'immobile Per_3 in data 15/2/2021 (doc. 13), segno tangibile, quest'ultimo, della gravità dei danni evidentemente di recente insorti;
4) che quanto all'affermazione contenuta nella CTU dell'Ing. (pag. 169, pag. 183) Per_2 per cui già nel 2010 l'edificio risultava ruotato e traslato, affermazione basata sull'interpretazione di un mero avverbio (“contemporaneamente”), laddove, precisamente, il ctp Ing. afferma, dopo aver fatto riferimento ad una foto del 2010 che Per_3
“contemporaneamente” si è assistito, in pianta ad una rotazione del fabbricato, trattasi di argomento debole e non probante, sia perché la fotografia non evidenzia detta rotazione, ma il cedimento del terreno circostante l'abitazione in costruzione (distacco del terreno dalla soletta), sia perché alla suddetta frase ne segue altra ove si trova scritto che “l'edificio non ha ceduto”, sia perché dalla relazione dell'Ing. del 22/4/2022, depositata con la Per_3 memoria ex art. 183, 6 comma, n. 2, quindi prima della licenzianda CTU, emerge che “ In definitiva, proprio grazie alla propria fondazione - che andava ben oltre quanto originariamente indicato dal geol. e ritenuto adeguato dal Comune con il rilascio del Pt_4
15 permesso di costruire (03/06/2008) - il fabbricato di nel marzo 2010 ha CP_1 evitato lesioni, ha poi resistito senza danni per altri nove anni ed ha subìto soltanto nel 2019 unicamente - e significativamente - movimenti rigidi e non traslativi (sensibile inclinazione verso valle e rotazione sul posto) caratteristici di un solido ancoraggio in profondità e diversamente inspiegabili a fronte di un “movimento lento ma costante” dei terreni”;
5)dalla numerosa corrispondenza inviata dalla società appellata al Parte_1
(doc. 7 bis), antecedente all'anno 2019 non emerge mai alcun riferimento a problematiche di rototraslazione e inclinazione dell'edifico, e nella lettera del 12/12/2018 che il Parte_1 indica come l'unica interruttiva della prescrizione si fa riferimento “solo” a gravi
[...] assestamenti di muri e pavimenti esterni alla casa. E' vero che si citano le gravissime problematiche occorse nel 2010 ricondotte alla rottura della tubazione dell'acquedotto, ma si dice anche che in quel periodo il fabbricato era in fase di costruzione. Risulta in effetti che i lavori di risanamento e ristrutturazione sono terminati nell'anno 2011 e che nel 2012 ha ottenuto l'agibilità da parte dell'ente comunale.
Ne consegue, alla luce degli elementi sopra delineati, che l'eccezione di prescrizione va respinta per difetto di prova, così come il primo motivo di appello, dovendosi confermare quale data dei gravi danni oggetto della presente causa quella del 2019.
MOTIVO 2. Il motivo ad avviso della Corte è infondato.
Secondo la giurisprudenza della Corte Suprema “il presupposto per l'affermazione di una responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 cod. civ., è nell'esistenza di una situazione di custodia;
detta situazione va intesa - secondo pacifica acquisizione - come «effettivo potere di governo» della cosa, «effettiva e non occasionale disponibilità della cosa», «potere di controllare la cosa», «capacità di modificare la situazione di pericolo venutasi a creare»,
«potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa»” (da ultimo Cass. ord.
n.14798/23 che richiama espressamente Cass. n. 1108 del 21/01/2021; n. 11016 del
19/05/2011; n. 5669 del 09/03/2010).
E' dunque la relazione di fatto, e non semplicemente giuridica, tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondandola sul potere di " governo della cosa". La sola relazione giuridica (corrispondente al diritto reale alla titolarità demaniale) tra il soggetto e la cosa non dà ancora luogo alla custodia (ma la fa solo presumere), allorchè la relazione di fatto intercorra con altro soggetto qualificato che eserciti la potestà sulla cosa, (ad esempio il conduttore o il concessionario). Tale "potere di governo" implica il potere di controllare la cosa e di modificare la situazione di pericolo creatasi, posto che il principio cardine della norma in esame àncora la responsabilità non all'astratta titolarità dominicale
16 ma al concreto ricorrere di una condizione di potere sulla cosa caratterizzata da disponibilità materiale della stessa. Nel medesimo senso si è espressa la consolidata giurisprudenza in tema di responsabilità della P.A., affermandosi espressamente che “in tema di responsabilità della P.A. per danni subiti da utenti di beni demaniali, la presunzione sancita dall'art. 2051 c.c. non si applica le volte in cui non sussista la possibilità di esercitare sul bene la custodia (intesa come potere di fatto sulla cosa), possibilità da valutare non solo in base all'estensione dell'intero bene, ma anche alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, assumendo al riguardo determinante rilievo la natura, la posizione e l'estensione della specifica area in cui si è verificato l'evento dannoso, le dotazioni e i sistemi di sicurezza
e di segnalazione di pericoli disponibili” (Cass. civ. n. 1257/2018 in tema di parchi naturali, ove si è esclusa in concreto l'oggettiva impossibilità della custodia in relazione ai sentieri escursionistici segnati, in quanto destinati alla percorrenza da parte dei visitatori in condizioni di sicurezza, e alle zone immediatamente circostanti gli stessi che costituiscono la ragione di interesse della visita).
Alla luce di quanto sopra evidenziato, in primo luogo rileva la Corte che nelle difese iniziali svolte in primo grado non risulta una specifica contestazione del in Parte_1 ordine alla qualità di custode, posta a fondamento della domanda ex art. 2051 c.p.c. azionata dalla società attrice, ed in secondo luogo emerge dalla copiosa documentazione in atti, tra cui quella richiamata dal primo giudice (cfr. in particolare, la comunicazione del
12.6.2013 “ L' è consapevole di avere un ruolo Controparte_5 primario nella gestione del fenomeno franoso di cui si tratta, vista la sua competenza sulla maggior parte delle aree interessate, ma è consapevole che un intervento coordinato e contestuale di tutti gli enti interessati, nell'ambito di un disegno unitario, porterebbe sicuramente ad un intervento maggiormente efficace”), che il è stato, appunto, Pt_1 primario interlocutore nella gestione del fenomeno di cui è causa ed ha assunto concrete iniziative, seppur tardive nell'assunto dell'appellante, per il contenimento del fenomeno, in quanto nella sua disponibilità e nei suoi poteri.
In particolare, dalla comunicazione della Procura della Repubblica di Sanremo del
21/1/2019 (doc. 10) interessata a seguito dell'esposto della società appellata, emerge che il , in merito alle iniziative intraprese per la messa in sicurezza dell'area, Parte_1 aveva conferito con apposite determine dirigenziali del 2018 incarichi di indagine geognostica e monitoraggio strumentale, di rilievo e progettazione per il consolidamento del muro via Duca D'TA, per la stabilizzazione dell'intera porzione del versante di frana.
Ancora in epoca precedente (cfr. doc. 11 comunicazione del alla Parte_1
17 Procura), ed in particolare dal 2010, emerge la presa in carico da parte dell'ente comunale delle problematiche insorte, tanto che il procedimento penale incardinato a seguito dell'esposto-querela della società del 30/7/2018 veniva archiviato (doc. 12). Ancor prima venivano disposti studi e monitoraggi del versante (cfr. la Relazione e i Persona_4 sondaggi effettuati dalla Ditta Terra, doc. 6).
Soprattutto, emergono la relazione del Dott. Geol. el 20 aprile 2019 (Doc. Persona_5
11 del , e la relazione tecnica del progetto preliminare di sistemazione e Pt_1 consolidamento dell'Ing. del 27/5/2019 (Doc. 12 del , ed Persona_6 Pt_1 infine emerge, come risulta dalla CTU, che il ha redatto un progetto Parte_1 definitivo/esecutivo per la "SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL TRATTO DI Par MURO DI SOSTEGNO DI VIA DUCA D'AOSTA IN LOCALITA "BIVIO AURELIA Pt_5
667+800-POGGIO" per un importo totale di €. 1.700.000,00, intervento inserito nel
Programma Triennale delle opere di difesa del suolo della Regione Liguria: in data
30/12/2019 con PEC protocollo 112029 è stata inoltrata al Settore Protezione Civile della
Regione Liguria l'elenco delle priorità per gli interventi di RESILIENZA da realizzare sul nostro litorale” (pag. 87 CTU).
Può quindi fondatamente ritenersi che sussistano le condizioni di signoria di fatto e potere sulla cosa delineate dalla sopra richiamata giurisprudenza di legittimità a carico del
[...]
, non valendo ad escludere tale qualità il fatto che il abbia coinvolto gli Parte_1 Pt_1 enti a vario titolo interessati dall'intervento di messa in sicurezza, in quanto tenuti, anche in forza di obbligo giuridico, a cooperare con l'Ente locale nell'individuazione degli interventi necessari e nel reperimento delle opportune risorse, ove queste ultime siano da imputarsi al bilancio pubblico, spettando invece al gli oneri di attivazione, questi Parte_1 ultimi, peraltro, già messi in campo dall'ente comunale. In ultimo, il fatto che anche altri enti siano tenuti alla messa in sicurezza, e possa individuarsi una responsabilità solidale degli stessi, non esclude l'assunzione dei poteri di intervento, di gestione e, quindi, di responsabilità del . Parte_1
MOTIVI 3 e 4 dell'appello principale e MOTIVO di appello incidentale della società
[...]
Controparte_1
Rileva la Corte che, come emerge dalle difese delle parti già nelle note conclusive del giudizio di primo grado, da quelle svolte nella presente fase di gravame e dalle nuove produzioni effettuate in questa sede, l'immobile oggetto delle richieste risarcitorie della società attrice è attualmente colpito da ordinanza dirigenziale n. 252 del 27/06/2024 (doc.
18 D della parte appellante) del di “ingiunzione di demolizione di opere Parte_1 abusive” per violazioni di carattere:
- edilizio (art. 3 D.P.R. n. 380/2001 perché intervento di nuova costruzione),
- paesaggistico (art 167 D.lgs n. 42/2004 perché intervento di nuova costruzione realizzato in assenza di autorizzazione) e
- strutturale (art. 65 D.P.R. n. 380/2001 perché le fondazioni sono diverse rispetto a quelle dichiarate e la variante veniva depositata solo dopo l'esecuzione delle opere).
In particolare, a seguito dell'avvio di un'indagine da parte dell'ente comunale, scaturita, a dire di quest'ultimo, dalla ricostruzione effettuata dal CTU Ing. nel presente Per_2 procedimento e dagli abusi rinvenuti, la società ha presentato una Controparte_1 richiesta di sanatoria che però è stata denegata in data 10/06/2024 (doc. B del . Pt_1
E' pacifico che parte appellata ha già provveduto ad impugnare i due provvedimenti presso il competente Giudice Amministrativo, che cautelativamente ha sospeso l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati per garantire l'effettività della tutela (doc. E del . Pt_1
Osserva la Corte che gli abusi contestati dall'ente comunale e l'eventuale demolizione delle opere abusive sono circostanze suscettibili di incidere sia sulla questione dell'accertamento del nesso causale e della sussistenza del fortuito sub specie di condotta tenuta dall'attrice danneggiata, quali eccepiti dal fin dalle difese iniziali quale esclusivo Parte_1 antecedente causale dei danni lamentati (incidenza valutata dal Tribunale nella misura del
50%, ed oggetto sia di appello principale nel terzo motivo che di appello incidentale della società) sia sulla richiesta risarcitoria del danno patito dalla società quale proprietaria dell'edificio oggetto dell'ordinanza di cui sopra, alla luce della possibile incommerciabilità del bene.
Ravvisa, pertanto, la Corte che sussista pregiudizialità tra il presente giudizio e quello amministrativo azionato dalla società appellata diretto ad ottenere l'annullamento dei vari atti e provvedimenti assunti dal - tra cui principalmente la nota ex art. Parte_1
10 bis della L. 241/1990 in data 07/05/2024 con la quale il ha comunicato alla Pt_1 ricorrente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di P.d.C. in sanatoria e l'Ordinanza
Dirigenziale del SUAP Edilizia Produttiva e Infrazioni edilizie n. 252/2024 del 27/06/2024 con la quale il ha ingiunto alla ricorrente la demolizione delle opere Parte_1 abusive oggetto della precitata istanza di P.d.C. in sanatoria - pregiudizialità suscettibile di rendere necessaria la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento amministrativo azionato dalla società e attualmente Controparte_6 pendente davanti al TAR della Liguria.
19 L'art. 295 c.p.c. delinea una specifica ipotesi di sospensione ex lege laddove giustifica in relazione al rischio di possibili giudicati contrastanti la sospensione necessaria del processo, richiedendo quindi non solo l'indispensabilità logica dell'antecedente avente carattere pregiudiziale, ma anche l'indispensabilità giuridica, nel senso che l'antecedente logico venga postulato con efficacia di giudicato, per evitare un possibile conflitto tra giudicati, ipotesi che ricorre nel caso in cui la causa pregiudicante abbia ad oggetto una situazione sostanziale che rappresenti fatto costitutivo, o comunque elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale oggetto della causa pregiudicata, essendo pertanto la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il "thema decidendum" del processo pregiudicato (cfr. Corte cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9901 del
28/04/2006 ; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26469 del 09/12/2011).
Nel caso di specie, incidendo il procedimento amministrativo su questioni inerenti il nesso causale tra condotta del danneggiato ed evento lesivo, eventualmente anche in via concorsuale, e sulla sussistenza ed entità del danno reclamato dalla società e contestato dall'appellante, si giustifica, ad avviso della Corte, la sospensione del giudizio.
MOTIVO 4) Il motivo ad avviso della Corte è infondato.
In primo luogo, emerge dalla comparsa di risposta del giudizio di primo grado del
[...]
che la chiamata in causa di è stata proposta sul semplice assunto che “la Parte_1 CP_2 richiesta di condanna all'esecuzione dei lavori necessari al fine di eliminare le cause che determinano lo smottamento del terreno verso valle deve essere rivolta a tutti i soggetti – ente proprietario della via Aurelia …-coinvolti nella vicenda” , circostanza che di per sé non consente di individuare chiaramente la causa petendi della domanda ed in specie del titolo responsabilitario in forza del quale sia tenuta a rispondere civilisticamente in CP_2 merito alla domanda di esecuzione in forma specifica e di risarcimento del danno della società attrice. Detta carenza permane nel giudizio di appello, ove si afferma che “In altri termini, le ragioni alla base del coinvolgimento in giudizio dell'Ente gestore dell'Aurelia non erano dettate dall'esistenza di un caso fortuito –nel senso di 'fatto del terzo'–imputabile ad che abbia in qualche misura concorso a determinare l'insorgere dell'evento, bensì CP_2 dal ruolo attivo dalla stessa ricoperto nell'opera di consolidamento del versante, così come confermato dall'entità dell'intervento documentato in atti (doc. n. 26), datato Settembre 2021
(ma definito compiutamente solo dopo la chiamata in giudizio, doc. n. 25).” (pag. 23 appello).
In secondo luogo, non sono emersi profili di responsabilità con riferimento alla posizione di nel giudizio di cui è causa, posto che il CTU – escluso il nesso causale tra Controparte_2 le ricariche di asfalto eseguite sulla strada S.D. n. 1 Aurelia e la determinazione dell'evento
20 di cui è causa -, si è espresso nel senso che “Non è stata accertata particolare incidenza dell'infrastruttura di proprietà di nella determinazione dell'evento di compromissione CP_2 dello stato del versante e della relativa movimentazione sotto il profilo geologico e idrogeologico” (pag. 173 CTU).
E' vero che ha redatto un progetto di intervento nei tratti di propria competenza, come CP_2 emerge dalla CTU, essendo incontestatamente la SS1 “Via Aurelia” una strada statale
(pertanto di competenza . Trattasi di intervento di maggio/ottobre 2022 che prevede CP_2
l'esecuzione di “Lavori di ripristino del corpo stradale sulla al km 667+800”. In Pt_5 particolare, l'intervento a carico riguarda: - Paratia a valle del muro - CP_2 CP_2
Muro di sostegno della scarpata a monte della pista ciclabile.” (pag. 147 CTU). Ma tale intervento inerisce solo la strada a valle del versante collinare, e non emerge dalla CTU alcuna incidenza di tale infrastruttura sulla causazione del movimento franoso che ha interessato l'immobile della società né la necessità di tale lavorazione Controparte_1 ai fini della eliminazione del danno da essa lamentato.
Va pertanto respinto il motivo di appello e confermata la sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda del azionata nei confronti di Parte_1 CP_7
Ne consegue che nei rapporti fra il e il giudizio può invece Parte_1 CP_2 essere definito.
Le spese relativamente a tale rapporto processuale gravano sulla parte appellante e sono liquidate come in dispositivo, secondo il medesimo scaglione applicato dal Tribunale avverso il quale non è stato mosso alcun rilievo.
Nei rapporti fra il e la società il giudizio va sospeso Parte_1 Controparte_1 come statuito in dispositivo.
Le spese fra dette parti sono rimesse al definitivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 517/2024, emessa dal Tribunale di Imperia in data 20.07.2024, la Corte così provvede:
-limitatamente al rapporto processuale fra il e respinge Parte_1 CP_2
l'appello (motivo sub 5) e la domanda azionata dal nei confronti di Parte_1
CP_2
-condanna il al pagamento delle spese di lite del gravame in favore di Parte_1
che liquida in euro 9.000,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa;
CP_2
NON definitivamente pronunciando, nella causa d'appello contro la sentenza n.
517/2024, emessa dal Tribunale di Imperia in data 20.07.2024,
21 -limitatamente al rapporto processuale fra e Parte_1 Controparte_1 respinge l'appello limitatamente ai motivi di cui in parte motiva 1 e 2 (corrispondenti ai motivi di appello),
-visto l'art. 295 c.p.c., dispone la sospensione del presente giudizio fino alla definizione del procedimento amministrativo, attualmente pendente davanti al TAR Liguria (rg. n.
810/2024), in relazione ai restanti motivi di appello e al motivo di appello incidentale della società Controparte_1
-spese al definitivo
Genova, 13/11/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
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