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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/01/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 117/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello R.G. n. 117/2024, avverso la sentenza non definitiva n. 897/2023 del Tribunale di La Spezia, promossa da:
- (cod. fisc. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Alessandro Pontremoli, con studio in Sarzana, Via Mazzini 100, ivi elettivamente domiciliata, in virtù di mandato in calce al ricorso in appello ex art. 433 e 477 bis c.p.c.
-Ricorrente-
Contro
- (c.f. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Adriana Controparte_1 C.F._2
Lorusso presso lo studio della quale in Salvarezza (LU) Via Aurelia 126, è elettivamente domiciliata, in forza di procura speciale informatica da considerarsi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-Resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis,
- respingere l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
- condannare l'appellata al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto antistatario.
- In via istruttoria:
- Si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti in primo grado.
Per parte resistente:
“Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
1) In via principale: rigettare siccome inammissibile, improcedibile e comunque infondato sia in punto di fatto che di diritto l'appello proposto da , confermando la Parte_1
Sentenza impugnata in ogni sua parte;
2) In via subordinata: in caso di rimessione della causa in istruttoria, ammettere le istanze istruttorie dedotte da , non ammesse e/o rigettate, indicate in primo grado;
CP_2
3) In ogni caso per i motivi esposti in narrativa, condannare parte appellante ex art. 96 c.p.c. al pagamento di una somma equitativamente determinata.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i giudizi da liquidarsi a favore dell'avvocato antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. nanti al Tribunale di La Spezia, in qualità di CP_2 ex conduttrice dell'immobile sito in via Dante 59, localita Ceparana, di proprietà di
[...]
conveniva in giudizio quest'ultima chiedendo accertare e dichiarare la Parte_1
responsabilità della locatrice per la presenza nel terreno del giardino di pertinenza dell'immobile concesso in locazione di materia identificato come amianto e conseguentemente ottenere il risarcimento del danno psichico conseguente alla responsabilità della convenuta, che individuava in 18 punti percentuali , pari ad € 88.618,56,
Fondava la domanda sull'asserito inadempimento contrattuale della proprietaria per aver messo a disposizione un bene non idoneo all'uso abitativo pattuito , rilevando in ogni caso la illiceità di tale condotta.
L'attrice, a sostegno del proprio assunto, asseriva l'avvenuto ritrovamento, in una porzione del giardino pertinenziale all'abitazione, di materiale contenente amianto, allegando i verbali di sopralluogo della polizia municipale e della ASL 5, precisando che a fronte della conduzione iniziata nell'autunno del 2016, il rinvenimento dell'amianto si collocava nel giugno 2017 ed il materiale veniva rimosso solo nel dicembre 2017.
La convenuta si è opposta, contestando ogni responsabilità per il fatto. Parte_1 Rilevava la convenuta che: la ricorrente era già in precedenza sofferente per un disturbo ossessivo- compulsivo;
che il materiale in contestazione ben poteva essere stato abbandonato in un momento in cui la veva già la detenzione dell'immobile e, quindi, CP_1
la custodia e, in ogni caso, che il modestissimo quantitativo di amianto rinvenuto ed il poco tempo trascorso dall'attrice in presenza dello stesso, ne escludeva ogni effetto nocivo.
Con ordinanza del 17.10.2022 dopo aver disposto il mutamento del rito, il G.I. fissava udienza di discussione concedendo alle parti termine per il deposito di memorie e produzione di documenti;
indi, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del
3.12.2023 era pronunciata la sentenza non definitiva oggetto del presente gravame, che statuiva: “
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunciandosi, cosi provvede dichiara che è responsabile per la presenza nel terreno/giardino di pertinenza Parte_1 dell'abitazione sita in Ceparana (SP) Via Dante n. 59, concessa in locazione a , CP_2
del materiale di cui in parte motiva;
dispone la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza.”
Con la separata ordinanza del 13.12.2024 il Giudice Istruttore disponeva CTU medico legale sulla persona dell'attrice con il seguente quesito: “Dica il C.T.U. esaminati gli atti di causa, sentite le parti, eseguiti o fatti eseguire gli accertamenti che riterrà del caso, se dal fatto accertato con la sentenza pronunciata in data odierna siano derivati postumi invalidanti permanenti;
in caso positivo, tenuto conto di eventuali preesistenze, quantifichi il CTU il danno complessivo patito dall'attrice, anche sub specie di eventuale danno psichico, determinando la durata dell'inabilità temporanea e la percentuale del danno biologico e precisando quali attività quotidiane tale danno precluda o limiti”. All'esito del deposito la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 05/02/2025.
Avverso la sentenza parziale proponeva appello chiedendo che la Corte Parte_1
respingesse la domanda avversaria poiché infondata in fatto e in diritto e condannasse al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, insistendo per l'ammissione dei mezzi istruttori in primo grado.
In particolare, l'appellante censurava la sentenza del Tribunale di La Spezia per i seguenti motivi: mancanza di allegazione e prova del danno e del nesso causale tra la condotta ascritta alla proprietaria dell'immobile e l'insorgenza dei disturbi psichici lamentati dalla conduttrice - motivazione apparente;
mancanza di prova in ordine alla responsabilità dell'appellante in relazione al rinvenimento dei detriti di amianto. Chiedeva altresì la condanna dell'appellata al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo Controparte_2 respingersi il gravame. Deduceva l'inammissibilità del primo motivo d'appello, in quanto avente come oggetto un punto della controversia su cui non vi era ancora stata pronuncia, dal momento che la sentenza non definitiva appellata aveva pronunciato unicamente in merito all'accertamento della responsabilità per la presenza di amianto nel terreno/giardino, mentre la causa era stata rimessa in istruttoria ed era stato demandato all'accertamento peritale proprio la sussistenza del nesso causale relativo all'asserito danno biologico patito.
Circa il secondo motivo d'appello sottolineava che da tutti i documenti introdotti provenienti dal Corpo di Polizia Municipale, Asl e Responsabile del Procedimento del Comune di
Bolano, emergeva l'esclusiva responsabilità dell'odierna appellante nell'abbandono di materiali nocivi e/o pericolosi nel giardino dell'immobile dalla medesima concesso in locazione alla convenuta all'epoca dei fatti.
Con decreto presidenziale in data 12/02/2024 veniva fissata per la discussione del ricorso l'udienza del 24/09/2024, sostituita dal deposito di note scritte.
All'esito, veniva fissata udienza di discussione al 28/01/2025, anch'essa sostituita dal deposito di note scritte, con termine per il deposito di memorie conclusive fino a 15 giorni prima della indicata udienza.
All'esito del deposito delle predette note, il Collegio tratteneva la causa in decisione con provvedimento in data 29.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto d'appello di riguarda la sentenza non definitiva resa dal Tribunale di Parte_2
La Spezia, che “dichiara che è responsabile per la presenza nel Parte_1 terreno/giardino di pertinenza dell'abitazione sita in Ceparana (SP) Via Dante n. 59, concessa in locazione a , del materiale di cui in parte motiva;
dispone la CP_2 rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza”.
Come premesso dalla sentenza di primo grado, l'attrice/appellata ha agito formulando domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito del dedotto inadempimento contrattuale (messa a disposizione di un bene non idoneo all'uso abitativo pattuito) o comunque della condotta illecita di controparte. Segnatamente, ha CP_2 lamentato l'avvenuto ritrovamento in data 5.6.2017 in una porzione del giardino pertinenziale all'abitazione da lei condotta in locazione, di materiale pericoloso per la salute contenente amianto, materiale della cui esistenza sarebbe stata a conoscenza e Parte_1 che comunque dalla medesima eliminato solo parecchi mesi dopo l'iniziale richiesta.
Con il primo motivo l'appellante si duole della motivazione apparente della sentenza impugnata, stante la mancanza di allegazione e prova del danno e del nesso causale tra la condotta ascritta alla proprietaria dell'immobile e l'insorgenza dei disturbi psichici lamentati dalla conduttrice. Nell'affermare la responsabilità della proprietaria dell'immobile locato il
Tribunale avrebbe ritenuto la sussistenza di un danno in re ipsa, assumendo che dal rinvenimento di alcuni cocci di amianto nel giardino, sarebbero derivate conseguenze dannose in capo alla conduttrice, che determinavano una “compromissione significativa della quotidianità” della stessa.
Sostiene l'appellante che il materiale rinvenuto nel giardino era interrato e costituito unicamente da alcuni piccoli cocci di materiale edile, come risulta dalle fotografie in atti;
che l'esposizione della conduttrice aveva avuto una durata limitata nel tempo, avendo la CP_1 indiziato a condurre il'immobile nell'autunno del 2016 e, dopo il rinvenimento nel giugno
2017, il materiale era stato rimosso nel dicembre 2017.
Per questo deduce l'insussistenza del nesso causale, sottolineando che la prima diagnosi del disturbo affliggente la risale al 2.3.2020 secondo il certificato medico prodotto, CP_1
mentre le precedenti certificazioni del medico curante attestano unicamente uno stato d'ansia della paziente, senza che via sia prova della derivazione dai fatti di causa.
Il motivo è inammissibile.
Come rilevato dalla parte appellata, infatti, il motivo ha ad oggetto un punto della controversia per il quale non vi è ancora stata pronuncia.
La sentenza parziale oggetto dell'odierno appello ha accertato la responsabilità dell'appellante proprietaria per la presenza di amianto nel giardino. La rimessione della causa in istruttoria riguarda proprio l'accertamento, tramite la licenziata ctu, del danno in capo alla e del nesso causale dello stesso con la accertata condotta in capo alla CP_1
Parte_1
In tal senso è chiaro il dispositivo della sentenza ed il quesito peritale demandato, entrambi riportati nello svolgimento del processo e da intendersi qui integralmente richiamati.
Con il secondo motivo è dedotta la mancanza di prova in ordine alla responsabilità dell'appellante in relazione ai detriti di amianto rinvenuti. Orbene, la decisione oggetto di gravame rilevava che l'individuazione dell'odierna convenuta, che aveva abitato nell'appartamento fino al 27.2.201, quale esclusiva autrice del fatto contestato è stata motivata dagli accertamenti derivanti dai sopralluoghi compiuti dagli agenti di polizia municipale, “sulla base delle caratteristiche e della collocazione dei materiali rivenuti, indicative della risalenza nel tempo dell'abbandono”.
Qualificava quindi tali elementi come indizi gravi, precisi e concordanti circa la responsabilità dell'odierna convenuta per il fatto in contestazione.
L'appellante contesta la statuizione assumendo: che prima della locazione dell'immobile alla on era emersa la presenza di materiale contenente amianto, che a seguito degli CP_1
interventi sul muro di recinzione della proprietà veva provveduto allo smaltimento Parte_1
del materiale di scarto in discarica, come da documentazione in atti (doc. 5); che il geom.
in sede di sopralluoghi espletati nell'ottobre 2017 evidenziava la presenza di pochi CP_3
detriti in una zona ben circoscritta e di due caminetti in cemento-amianto sulla confinante della proprietà, oltre alla presenza di una confezione di componenti per caldaie “Bosch” recante il codice a barre, stampato su materiale cartaceo, perfettamente conservato, che
, vicina di casa, aveva dichiarato che il terreno in questione prima di essere Persona_1
affittato alla era coltivato ad ortaggi che venivano consumati regolarmente anche CP_1
dalla , la quale non ha mai accusato alcun disturbo da contagio con materiali inquinanti, Per_1
così come i cani della che vivevano in giardino e sono deceduti per cause naturali Parte_1 all'età di 15 anni; che le baracche presenti nella proprietà erano ricoperte da Parte_1 onduline in materiale metallico e non da eternit;
che dopo un mese dall'arrivo della coppia i Carabinieri effettuavano un'accurata perquisizione in casa e nel pertinenziale CP_1
giardino, senza rinvenire alcuna traccia di materiali inquinanti;
che poco tempo prima del rinvenimento del materiale il veniva notato scaricare un grosso sacco della CP_4
spazzatura nei luoghi di causa.
Si duole del fatto che la sentenza appellata non abbia idoneamente valutato tali circostanze.
E' pacifico e documentale che gli agenti di polizia municipale siano intervenuti in data
6.6.2017, 26.6.2017 e 11.9.2017 rinvenendo “residui di detrito edile, parti di copertura tipo ondulina in fibrocemento, rifiuti domestici, incarti di medicinali, parte dei quali parzialmente interrati … ondulina in lamiera, rete verde da cantiere, mattonelle, blocchi di cemento, guaina catramata, frammenti di fibrocemento (forse contenenti amianto), parti di lamiera emergenti da basamento di cemento, spezzoni di ferro affioranti dal terreno e saldamente infissi nello stesso e altri rifiuti di varia natura”. L'integrale rinvenimento si è reso possibile a seguito del secondo sopralluogo, secondo gli accertatori in quanto vi era stato nel frattempo il completamento della rasatura del manto erboso.
Gli agenti intervenuti hanno altresì verbalizzato le dichiarazioni rese dai vicini di casa CP_5
e . dichiarava “… ho visto interrare dalla proprietaria vecchie
[...] Parte_3 CP_5 mattonelle nella zona lato ovest vicino al vialetto d'accesso”; dichiarava “circa Parte_3
due anni fa sono state demolite delle baracche esistenti realizzate in adiacenza al muro che divide la sua proprietà da quella dei . Parte_1
Gli accertatori hanno concluso: “ai fini dell'individuazione del responsabile da quanto emerso nel corso del sopralluogo, dalle dichiarazioni delle persone ascoltate, l'interramento
e l'abbandono dei rifiuti effettuato al termine dei lavori di rifacimento del muro a confine con la Via Dante e si ritiene attribuibile alla Sig.ra titolare del titolo edilizio che Parte_1 ha reso possibile l'esecuzione dei lavori. Ciò si ritiene dal fatto che al termine dei lavori di rifacimento del muro un mezzo meccanico ha eseguito il reinterro della porzione di giardino sterrata per permettere la ricostruzione del muro ed uno spianamento della zona sud terrazzata ricca di rifiuti parzialmente sepolti. Inoltre i frammenti di onduline in fibrocemento, salvo che la proprietaria non dimostri di averle correttamente smaltite, fa supporre che possano pervenire dalla copertura delle baracche demolite presenti sull'area come da dichiarazione del Sig. Pt_3
All'esito del un sopralluogo in data 29.06.2017 “in corrispondenza al giardino afferente all'abitazione sita al piano terra del civico 59 è stato possibile accertare, nell'ambito di condizione di incuria generale la presenza di diversi frammenti di materiale di tipo lapideo lasciati al suolo e fortemente suggestivi per essere costituiti in materiale cementizio frammisto ad amianto.. nell'occasione sono stati prelevati alcuni campioni di tale materiale per analisi condotta presso il locale dipartimento in data odierna sono pervenuti CP_6
gli esiti di tali accertamenti che hanno confermato la presenza di amianto.
Nella relazione del responsabile del procedimento si afferma altresì che “è da escludersi che autore dell'abbandono di materiale possa considerarsi l'attuale locataria dell'immobile sig.ra atteso che la stessa occupa l'immobile solo dal 18/11/2016 e quindi da CP_2
un periodo troppo recente per essere compatibile con lo stato del materiale ritrovato a seguito del taglio dell'erba spontanea, come rilevato dal personale del Comando di Polizia
Municipale”.
Il in seguito ha svolto procedimento nei confronti della volto all'emissione CP_7 Parte_1 dell'ordinanza sindacale di “rimozione completa, avvio a recupero e/o smaltimento tramite conferimento a centro autorizzati dei rifiuti abbandonati”. A fronte di tali elementi emersi, la non ha fornito elementi idonei a inficiarne le Parte_1
risultanze. Ed infatti, la mera circostanza che in precedenza alla locazione non sia emersa la presenza di materiale trova spiegazione nel fatto che il materiale è risultato fosse, quantomeno parzialmente, interrato, mentre lo stato dei luoghi neppure ne permetteva una facile identificazione, prova ne sia che il secondo sopralluogo, a seguito della intervenuta pulizia, ha reso possibile un ulteriore rinvenimento. Né la appellante ha dimostrato l'avvenuto corretto smaltimento dei frammenti di onduline in fibrocemento, stante la genericità del doc 5 allegato.
Non si evince pervero la rilevanza del rinvenimento di componenti per caldaie, né vi sono elementi per affermare che che il sacco contenente detriti asseritamente (secondo le indagini compiute dall'appellante) ,rovesciato dal convivente dell'appellata, tal , CP_4
abbia attinenza con i fatti di causa.
Per quanto concerne le dichiarazioni rese dalla , esse sono irrilevanti al fine del Per_1 decidere ovvero valutative.
Ne consegue il rigetto del motivo.
Le spese di lite del grado, che si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM
55/2014, aggiornato al DM 147/2022, seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti della parte appellata, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'impegno defensionale richiesto.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza non definitiva n. 897/2023 Parte_1 del Tribunale di La Spezia e per l'effetto conferma la stessa.
Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del grado di appello Parte_1
in favore di parte appellata che liquida in 5000,00 per competenze, oltre 15% CP_2
rimb forfet, iva e cpa come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante. Genova, 29.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Laura Morello dott. Marcello Bruno