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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 21/03/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 637/2024 V.G., vertente
TRA
n. a Lanciano il 9.8.1977, CF Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Luigi Toppeta
E
n. a Modena il 4.8.1966, CF difeso Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Luigi Toppeta
CONCLUSIONI
Le parti si riportano al ricorso depositato il 4.12.2024
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- visto il ricorso per separazione consensuale dei coniugi;
- rilevato che le parti all'udienza del 20.3.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni congiunte di cui al ricorso depositato il
4.12.2024, del seguente preciso tenore:
I coniugi vivranno separati ed entrambi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, di ricevere pagina 1 di 6 cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale ll figlio è affidato ad entrambi i genitori, secondo il regime Persona_1 della L.54/2A06 in materia di affidamento condiviso, con collocamento preferenziale presso la madre in San Vito IN via G. D'Annunzio n. 20, ove avrà la residenza anagrafica.
I genitori eserciteranno in modo paritetico la potestà sul suddetto figlio minore: assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. ll padre potrà avere e tenere con sé il figlio, previo accordo con la madre, in tendenziale pari misura a questa, compatibilmente con gli impegni scolastici, secondo le modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse del minore. ll figlio trascorrerà i fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori;
starà con il padre a settimane alterne dal sabato dall'uscita della scuola sino al lunedì mattina ove lo accompagnerà a scuola.
Durante le vacanze natalizie, il figlio trascorrerà ad anni alterni la Vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, per le restanti festività, il padre lo avrà con sé per la metà dei giorni di vacanza in modo consecutivo, sino al 1 gennaio nell'anno in cui trascorrerà con lui il Natale e dal 1 gennaio fino al 7 gennaio nell'anno in cui trascorrerà con lui la Vigilia, così che nel rispetto del principio dell'alternanza, il figlio possa trascorrere le giornate delle festività principali rispettivamente una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore, per metà delle vacanze scolastiche con ciascuno.
Altrettanto durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno per metà dei giorni di vacanza consecutivi il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo.
Le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio dell'alternanza della presenza del figlio.
pagina 2 di 6 Salvo diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con i periodi di ferie accordati a ciascuno, durante le vacanze estive i coniugi avranno con sé il figlio rispettivamente per un periodo di quindici giorni consecutivi ciascuno, da concordare annualmente entro il mese di maggio di ogni anno. Per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla chiusura della scuola si manterrà una alternanza di presenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore, secondo il calendario di frequentazione di cui sopra, salvo miglior accordo tra i genitori.
Il figlio sarà prelevato presso la propria residenza in San Vito IN Via G.
D'Annunzio 2O, previo avviso telefonico o messaggio WhatsApp da comunicare alla madre durante la giornata e comunque almeno 1 ora prima dell'orario in cui il padre intende incontrarlo, al fine di concordare le relative modalità.
festeggerà il suo compleanno alternativamente di anno in Persona_1 anno con ciascun genitore.
Il figlio potrà partecipare alle cerimonie di parenti ed amici con conseguente eventuale slittamento della permanenza con ciascun genitore per il giorno feriale o il fine settimana interessato dalla cerimonia.
I genitori si impegnano l'un con l'altro a comunicarsi almeno 48 ore prima della partenza l'intenzione di condurre in gita . Persona_1
Il padre provvederà al mantenimento diretto del minore e sosterrà le spese ordinarie nel periodo in cui lo stesso è presso di sé.
A titolo di concorso nel mantenimento del figlio, verserà all'altro genitore entro il giorno venti (20) di ogni mese, un assegno perequativo di € 250,00
(duecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di gennaio 2025.
Detta somma dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla moglie.
Tale assegno comprende: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (incluse le utenze), spese per tasse scolastiche (ad eccezione di quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (compresi gli antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali), spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare,
pagina 3 di 6 uscite didattiche, organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, baby sitter, prescuola, doposcuola, trattamenti estetici, attività ricreative abituali (quali cinema, feste, attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione).
Le spese straordinarie (per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione) mediche non erogate dal SSN, le ulteriori spese scolastiche, sportive e ricreative, opportunamente documentate, saranno a carico di entrambi i genitori in misura del 50%.
Tali spese extra assegno saranno ulteriormente distinte in obbligatorie, rispetto alle quali non è richiesta concertazione tra i genitori, e spese subordinate al consenso dei genitori.
Nella prima categoria rientrano: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Nella seconda categoria rientrano invece:
- tra le scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese per fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alle preparazione di concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza: viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
- spese di natura ludica o parascolastica: corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private.
pagina 4 di 6 - Spese sportive: attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia,
- Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta formalizzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. ln difetto di riscontro il silenzio sarà inteso quale consenso. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione è dovuto il mese successivo a decorrere dall'istanza.
L'assegno per il nucleo familiare (c.d. assegni familiari) sarà attribuito, in aggiunta all'assegno di mantenimento, al genitore collocatario in via prevalente del figlio
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per il figlio a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro
Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio / rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e per l'iscrizione del figlio minore sui documenti di entrambi. ln ogni caso, qualsiasi futuro trasferimento di residenza del minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo dovranno rivolgersi al Giudice competente per accertare il prevalente interesse del figlio a trasferirsi o meno.
I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e, comunque, ognuno di essi deve essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando non ha con sé il minore.
pagina 5 di 6 I sigg.ri e dichiarano, allo stato, di essere Parte_1 Pt_2 economicamente autosufficienti e, fermo ed impregiudicato il diritto alla modifica delle presenti condizioni, rinunciano reciprocamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento.
I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale salvo gli aggiornamenti periodici in conseguenza dell'aumento delle spese sostenute.
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e , alle condizioni Parte_1 Parte_2 concordate e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di San Vito IN (Anno 2017 n. 17 - Parte I Serie A Ufficio 1).
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 21.3.2025
Il Presidente Massimo Canosa
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