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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 1805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1805 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione Lavoro e Previdenza – I Unità nelle persone dei Magistrati:
1. dott.ssa Mariavittoria Papa Presidente
2. dott.ssa Giovanna Guarino Consigliere
3. dott.ssa Francesca Gomez de Ayala Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato, in grado di appello, all'udienza del 7.05.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1662/2023 r.g. sez. lav., avente ad oggetto differenze retributive e vertente tra
nata a [...] il [...] e residente in [...]
L. Armstrong n. 22, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta C.F._1
Ranieri ( , elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in 80040 C.F._2
Cercola (NA), alla via G. Moscati n.6, come da procura in atti;
appellante
E
nato il [...] a [...], c.f. e Controparte_1 C.F._3 CP_2
, nato il [...] a [...], c.f. , entrambi con studio
[...] C.F._4
professionale in Napoli alla via Luca Giordano n. 51 ed elettivamente domiciliati in Napoli alla via G. Bruno presso lo studio dell'avv.to Barbara Boccia, giusta procura in atti;
appellati
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 cpc depositato in data 06.01.2021 sulla Parte_1
premessa di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del Dott.
[...]
dal 04.04.2019 al 21.12.2020, dapprima senza un regolare contratto di lavoro e poi CP_1
assunta in data 08.05.2019 con contratto part time a 20 ore settimanali a tempo indeterminato, V livello del CCNL “Studi Professionali”, assumendo di avere ricevuto una retribuzione inferiore ai minimi contrattuali, giacchè la stessa aveva lavorato dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 17,00 per 40 ore settimanali, adiva l'AG al fine di sentite condannare al Controparte_1
pagamento delle differenze retributive maturate, ferie, tredicesima, quattordicesima, straordinari e festività, come da conteggi depositati per l'importo lordo complessivo di euro
20.691,94, nonché per il pagamento del TFR maturato e non corrisposto pari all'importo lordo di euro 2.326,99.
1.2 Con distinto ricorso ex art. 414 cpc depositato in data 06.01.2021 , Parte_1
sulla premessa di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del Dott. CP_2
dal 11.03.2013 al 04.04.2019, dapprima senza un regolare contratto di lavoro e poi
[...]
assunta in data 10.06.2013 con contratto full time a 40 ore settimanali a tempo determinato con scadenza al 10.06.2016, con mansioni di apprendista, IV livello del CCNL “Studi Professionali
CONSILIP”, tramutato alla prima scadenza contrattuale, in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la qualifica di impiegato di IV livello che terminava per dimissioni volontarie in data 03.04.2019, assumendo di avere ricevuto una retribuzione inadeguata per la
Con quantità e qualità del lavoro prestato, adiva l' al fine di sentire condannare Controparte_2
al pagamento delle differenze retributive maturate, ferie, tredicesima, quattordicesima, straordinari e festività, come da conteggi depositati per l'importo lordo complessivo di euro
58.159,10, nonché per il pagamento del TFR maturato e non corrisposto pari all'importo lordo di euro 7.426,43.
1.3 Resistevano in entrambi i giudizi e che, senza Controparte_1 Controparte_2
contestare la sussistenza del rapporto di lavoro instaurato con la ricorrente, alla quale assumevano di avere regolarmente corrisposto la retribuzione dovuta sulla base dei contratti stipulati e delle buste paga in atti, deducevano la infondatezza delle domande, di cui chiedevano il rigetto, formulando il domanda riconvenzionale, chiedendo che venisse compensato CP_1
“pro concurrenti quantitate” l'eventuale credito della ricorrente con il debito della medesima per il contributo Naspi versato dallo stesso (pari ad euro 838,83) e per l'indennità di mancato preavviso (pari ad euro 750,00), oltre alla condanna della al pagamento delle spese Pt_1
processuali ex art. 96 cpc.
1.4 Riuniti i giudizi ed espletata la prova orale richiesta dalle parti, il Tribunale di Napoli con sentenza n. 2759/2023 pubbl. il 26. 04.2023 così provvedeva: “1. Rigetta il ricorso nei confronti del e compensa le spese di lite;
2. Rigetta la domanda riconvenzionale del CP_1
;
3. Condanna al pagamento, a titolo di TFR, in favore della CP_1 Controparte_2 ricorrente della somma di € 4.126,86 lordi rigettando il resto del ricorso e compensa per metà le spese di lite;
per la restante parte condanna alla rifusione di esse che Controparte_2
liquida in euro 1.000,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'avvocato che si dichiara anticipatario.”
2. Avverso la citata sentenza ha proposto appello lamentando, con Parte_1
unico articolato motivo, la erroneità della pronuncia del giudice di prime cure in merito alla valutazione dei fatti sottesi al giudizio, nonché alle risultanze della prova orale e documentale espletata in primo grado.In particolare, ha dedotto la ricorrente che il Tribunale aveva fatto malgoverno delle risultanze istruttorie emerse ai fini del riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dei resistenti per l'intera durata indicata in ricorso, secondo l'orario e con l'inquadramento ivi indicato. Per tale motivo, ha concluso chiedendo:
“1. CONDANNARE il datore di lavoro, dott. al pagamento delle Controparte_2
differenze retributive maturate, ferie, 13ma, 14ma, straordinari e festività, come da conteggi allegati al ricorso principale e parte integrante dello stesso corrispondenti all'importo lordo di €58.159.10 o nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2.CONDANNARE il dott. al pagamento del Controparte_2
Trattamento di Fine Rapporto come da conteggi allegati al ricorso introduttivo e parte integrane dello stesso, corrispondente all'importo lordo di € 7.426.43, o nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, decurtando la sola somma lorda di € 4126,86 già versata dal dott. alla sig.ra CP_2 Pt_1
quale TFR come da sentenza impugnata;
3.CONDANNARE il datore di lavoro, dott.
[...]
al pagamento delle differenze retributive maturate, ferie, 13ma, 14ma, straordinari CP_1
e festività, come da conteggi allegati al ricorso principale e parte integrante dello stesso corrispondenti all'importo lordo di € 20.691.94 o nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4. CONDANNARE il dott. al pagamento del Trattamento di Fine Rapporto come da conteggi Controparte_1 allegati al ricorso introduttivo e parte integrane dello stesso, corrispondente all'importo lordo di € 2.326.99 o nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, decurtando la sola somma già versata;
5. CONDANNARE il dott. a rimborsare la lavoratrice del debito IRPEF di € Controparte_1 Parte_1
621,63 come da comunicazione dell'Agenzia delle Entrate per avere il datore di lavoro erroneamente applicato nelle buste paga il bonus Renzi;
6. CONDANNARE entrambi gli appellati, in solido tra di loro al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa con distrazione in favore dello scrivente difensore, Avv. Nicoletta Ranieri, per il doppio grado di giudizio”.
2.1 Ricostruito il contraddittorio, si sono costituiti gli appellati riproponendo sostanzialmente le difese svolte in primo grado e deducendo nel merito l'infondatezza dei motivi di gravame, di cui hanno chiesto il rigetto con vittoria delle spese di lite.
3. Disposta CTU contabile, all'odierna udienza, la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
3.1 Osserva preliminarmente la Corte che la sentenza n. 2759/2023 del Tribunale di Napoli sez. lavoro è stata impugnata esclusivamente da in relazione ai capi con i Parte_1
quali sono state rigettate le domande dalla stessa formulate nei confronti dei resistenti;
pertanto, in assenza di appello incidentale deve ritenersi coperto da giudicato il capo della sentenza relativo al rigetto della domanda riconvenzionale formulata da . Controparte_1
3.2 Ciò posto, l'appello è solo parzialmente fondato.
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata e sulla base della documentazione in atti - incontestato tra le parti il rapporto di lavoro subordinato - ha ritenuto corrette le somme erogate dalle parti resistenti sulla scorta dei parametri previsti nei rispettivi contratti, mentre non ha ritenuto sufficientemente provata la decorrenza del rapporto in epoca antecedente a quella indicata nei contratti versati in atti, né il diverso orario di lavoro (otto ore giornaliere per un totale di 40 ore settimanali, per l'intera durata di entrambi i rapporti) e l'inquadramento (IV livello CCNL di categoria), come allegati dalla ricorrente.
Pertanto, ha rigettato le domande nei confronti di , rinvenendo in atti la Controparte_1
prova documentale della corresponsione del TFR da parte sua, mentre ha accolto la domanda nei confronti di limitatamente al pagamento del TFR, in mancanza della prova Controparte_2
documentale del relativo pagamento.
Con motivo di gravame sostanzialmente unico, l'appellante ha contestato la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal Giudice di prime cure, assumendo che all'esito delle dichiarazioni rese dai testi e della documentazione acquisita fosse, invece, stata raggiunta la prova dello svolgimento dell'attività lavorativa da parte della ricorrente anche in epoca precedente a quella indicata nei contratti, oltre all'espletamento della prestazione lavorativa per otto ore al giorno per un totale di 40 ore settimanali e con l'inquadramento al IV livello del
CCNL Studi Professionali, anziché al V come indicato in contratto.
Nell'esaminare il motivo di gravame è opportuno ricordare che nella valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri e la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., ex plurimis, Cass. Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017; Cass. n. 11511 del 23/05/2014 Cass. Civ.,
Sez. I, 28 gennaio 2008, n. 1759; 2 aprile 2007, n. 8215; Sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1188;
Sez. Lav., 5 ottobre 2006, n. 21412).
Posto ciò, ritiene la Corte, conformemente a quanto già evidenziato nella sentenza impugnata, che dalla istruttoria espletata in primo grado non siano emersi elementi per ritenere provato che la ricorrente abbia prestato sua attività lavorativa alle dipendenze dei commercialisti resistenti nei termini e secondo le modalità specificamente indicate in ricorso.
In particolare, quanto alla decorrenza del rapporto di lavoro in epoca antecedente alla contrattualizzazione dello stesso, avvenuta per la prima volta in data 10.06.2013 con il dr.
- con l'inquadramento di Apprendista e per 40 ore settimanali -, osserva la Corte CP_2
come nessuno dei testi escussi sia stato in grado di riferire con esattezza l'epoca di inizio del rapporto di lavoro, limitandosi a rendere dichiarazioni generiche sul punto.
In particolare, la teste madre della ricorrente, ha riferito che la figlia aveva Tes_1
lavorato per entrambi i commercialisti resistenti ma di non ricordare con precisione le date, precisando altresì che era segretaria ma di non sapere descrivere quali mansioni svolgesse, mentre la teste , all'epoca dei fatti fidanzata del fratello della ricorrente, ha Testimone_2
dichiarato di essere a conoscenza dei fatti di causa in quanto svolgeva lavoro di volantinaggio nella zona dove lavorava la ricorrente dal 2016 circa e, dunque, in epoca successiva alla instaurazione del rapporto di lavoro come risultante dal contratto.
In ordine, poi, all'orario di lavoro della ricorrente dalla istruttoria orale espletata è emerso che la – diversamente da quanto indicato nei relativi contratti e risultante dalle buste Pt_1
paga in atti - lavorava dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 16,30 alle 17,30.
Tale circostanza risulta, invero, riferita dagli stessi testi della parte resistente.
Ed infatti, la teste , collaboratrice dello studio professionale, ha riferito Testimone_3
di conoscere la ricorrente che lavorava presso lo studio dei resistenti già all'epoca in cui la stessa era arrivata nel novembre 2015, precisando che la lavorava dal lunedì al venerdì Pt_1
dalle ore 9/9,30 alle 13/13,30 e il pomeriggio rientrava dalle 16/16,30 fino alle 17/17,30, confermando che era il medesimo orario che lei stessa osservava.
Anche l'altro teste di parte resistente , collaboratore di studio, ha Testimone_4
riferito che gli orari dello studio professionale dei resistenti erano dalle 9,00/9,30 circa alle
13,00/13,30 circa, con intervallo per poi riprendere il lavoro dalle ore 16,00 alle 18, 00 circa, quando lo studio chiudeva al pubblico.
Quanto, poi, al diverso inquadramento professionale dedotto dalla ricorrente, la quale ha allegato che alla luce delle effettive mansioni svolte avrebbe dovuto essere inquadrata al IV livello del CCNL Studi professionali in luogo del V livello indicato in contratto, osserva la
Corte come la deduzione oltre che carente in punto di allegazione - avendo la parte del tutto omesso di indicare le mansioni concretamente esercitate -, non ha trovato alcun riscontro probatorio.
E' noto invero che il lavoratore che affermi di svolgere o di aver svolto mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore ha l'onere di dedurre e dimostrare a) quali siano tali mansioni e per quanto tempo sono state da lui esercitate, b) quali le disposizioni (anche contrattuali, individuali o collettive) che legittimano la sua richiesta e quali i profili caratterizzanti, secondo tali disposizioni, la qualifica rivendicata, nonchè c) la coincidenza fra le proprie mansioni e quelle peculiari della qualifica superiore reclamata.
Ebbene, nel caso di specie, la domanda della ricorrente è carente già sotto il profilo assertivo, giacché, pur avendo affermato di aver svolto mansioni superiori riconducibili al livello “IV” del CCNL di categoria, non ha assolto compiutamente all'onere di deduzione ed allegazione sopra precisato, omettendo di riportare la declaratoria contrattuale sia del livello di inquadramento di appartenenza, sia del livello di inquadramento superiore rivendicato, nonché di indicare compiutamente, nel ricorso introduttivo, le differenze tra le mansioni asseritamente svolte e quelle per le quali sarebbe stata effettivamente inquadrata.
Ne consegue che correttamente il primo giudice ha ritenuto non utilizzabili i conteggi operati dalla ricorrente e basati sull'erronea applicazione del IV livello CCNL Studi
Professionali in luogo del V.
Ciò premesso, sulla base degli esiti della prova orale espletata e della documentazione anche contrattuale versata in atti la Corte ha disposto una consulenza tecnica al fine di quantificare le spettanze dovute alla ricorrente, formulando il seguente quesito: “ritenuta la necessità, dispone l'espletamento di c.t.u. contabile al fine di accertare le differenze retributive dovute in favore di per il periodo di lavoro alle dipendenze di Parte_1 CP_2 tenendo presente l'inquadramento di apprendista dal giugno 2013 al giugno 2016 ex CCNL per i dipendenti da aziende Studi professionali e poi l'inquadramento nel V livello CCNL citato dal giugno 2016 al 3 aprile 2019 per cinque giorni a settimana dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle ore 16.30 alle 17.30.
Calcoli, altresì, il TFR e le ferie.
Detragga il CTU gli importi corrisposti.
Calcoli, altresì, il CTU le differenze retributive dovute alla in relazione Parte_1
al periodo di lavoro alle dipendenze di con inquadramento sempre nel V livello CCNL CP_1
citato e con medesimo orario di lavoro in relazione al periodo dal 4 aprile 2019 al 21 dicembre
2020.
Calcoli, altresì, il TFR e le ferie.
Detragga il CTU gli importi corrisposti”.
Il Consulente, in ossequio all'incarico ricevuto, ha calcolato le differenze retributive spettanti alla ricorrente in relazione ai due rapporti dedotti in lite, sottraendo come percepito,
l'importo lordo risultante dai cedolini depositati in atti e il TFR percepito, concludendo che “Le differenze venivano quantificate in totale in € 12.108,64 di cui € 6.501,79 comprensive di TFR per € 648,73, per il periodo di lavoro alle dipendenze del Dott. , e in € 5.606,85 CP_2 comprensive di TFR per € 175,42, per il periodo di lavoro alle dipendenze del Dott. ” CP_1
(cfr. perizia a firma dr. depositata in data 13.01.2025). Persona_1
La consulenza tecnica espletata appare esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione in atti e redatta secondo corrette valutazioni tecniche;
del resto, le risultanze peritali non sono state nemmeno specificamente e convincentemente contestate dall'appellante.
Non meritano, infatti, accoglimento le censure mosse alle predette risultanze della CTU dalla parte ricorrente, secondo cui, dagli importi calcolati dal CTU andavano detratte le somme effettivamente percepite dalla lavoratrice, come dichiarate in atti.
Ed invero osserva la Corte come le allegazioni della sul punto si sono rivelate oltre Pt_1
che generiche - non avendo la ricorrente neanche chiaramente allegato negli atti introduttivi dei giudizi poi riuniti di avere percepito una retribuzione diversa da quella indicata nelle buste paga ed in quale misura -, anche contraddittorie. Ed infatti, da un lato la ricorrente ha dedotto che i datori di lavoro al fine di giustificare gli importi risultanti dalle buste paga in atti avevano indicato nelle stesse un numero di ore inferiore a quelle lavorate – lasciando intendere di avere comunque percepitogli importi indicati - e dall'altro ha invece genericamente dedotto di avere percepito importi inferiori a quelli indicati.
In conclusione, l'appello va parzialmente accolto nei limiti di cui alla CTU in atti, con riforma parziale della sentenza gravata.
Le somme dovute dagli appellati, come quantificate dal c.t.u., devono essere rivalutate secondo indici ISTAT e maggiorate di interessi al saggio legale decorrenti dalla data di maturazione dei singoli crediti – la scadenza del periodo di paga per le differenze di retribuzione e la data di risoluzione del rapporto per il t.f.r. – e fino al soddisfo.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza della parte resistente e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM 147/22, tenuto conto ai fini del valore della lite degli importi liquidati in sentenza e della modesta complessità delle questioni trattate, con attribuzione all'Avv. Nicoletta Ranieri, dichiaratasi anticipataria.
Le spese di CTU si pongono a carico della soccombente come da separato decreto.
P.Q.M.
La Corte così decide: in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata:
- condanna al pagamento, in favore di , della somma di Controparte_2 Parte_1
€ 5.853,06 a titolo di differenze retributive per retribuzione ordinaria, 13ma - 14ma mensilità e ferie, nonché della somma di € 648,73 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle date di maturazione delle spettanze al saldo;
- condanna al pagamento, in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di € 5.431,43 a titolo di differenze retributive per retribuzione ordinaria, 13ma – 14ma mensilità
e ferie, nonché della somma di € 175,42 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle date di maturazione delle spettanze al saldo;
- condanna gli appellati in solido al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in € 2.964,50 per il primo grado ed in € 2.182,40 per il secondo grado, oltre rimb. forf.
IVA e PCA come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 7.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Francesca Gomez de Ayala dott.ssa Mariavittoria Papa
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione Lavoro e Previdenza – I Unità nelle persone dei Magistrati:
1. dott.ssa Mariavittoria Papa Presidente
2. dott.ssa Giovanna Guarino Consigliere
3. dott.ssa Francesca Gomez de Ayala Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato, in grado di appello, all'udienza del 7.05.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1662/2023 r.g. sez. lav., avente ad oggetto differenze retributive e vertente tra
nata a [...] il [...] e residente in [...]
L. Armstrong n. 22, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta C.F._1
Ranieri ( , elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in 80040 C.F._2
Cercola (NA), alla via G. Moscati n.6, come da procura in atti;
appellante
E
nato il [...] a [...], c.f. e Controparte_1 C.F._3 CP_2
, nato il [...] a [...], c.f. , entrambi con studio
[...] C.F._4
professionale in Napoli alla via Luca Giordano n. 51 ed elettivamente domiciliati in Napoli alla via G. Bruno presso lo studio dell'avv.to Barbara Boccia, giusta procura in atti;
appellati
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 cpc depositato in data 06.01.2021 sulla Parte_1
premessa di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del Dott.
[...]
dal 04.04.2019 al 21.12.2020, dapprima senza un regolare contratto di lavoro e poi CP_1
assunta in data 08.05.2019 con contratto part time a 20 ore settimanali a tempo indeterminato, V livello del CCNL “Studi Professionali”, assumendo di avere ricevuto una retribuzione inferiore ai minimi contrattuali, giacchè la stessa aveva lavorato dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 17,00 per 40 ore settimanali, adiva l'AG al fine di sentite condannare al Controparte_1
pagamento delle differenze retributive maturate, ferie, tredicesima, quattordicesima, straordinari e festività, come da conteggi depositati per l'importo lordo complessivo di euro
20.691,94, nonché per il pagamento del TFR maturato e non corrisposto pari all'importo lordo di euro 2.326,99.
1.2 Con distinto ricorso ex art. 414 cpc depositato in data 06.01.2021 , Parte_1
sulla premessa di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del Dott. CP_2
dal 11.03.2013 al 04.04.2019, dapprima senza un regolare contratto di lavoro e poi
[...]
assunta in data 10.06.2013 con contratto full time a 40 ore settimanali a tempo determinato con scadenza al 10.06.2016, con mansioni di apprendista, IV livello del CCNL “Studi Professionali
CONSILIP”, tramutato alla prima scadenza contrattuale, in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la qualifica di impiegato di IV livello che terminava per dimissioni volontarie in data 03.04.2019, assumendo di avere ricevuto una retribuzione inadeguata per la
Con quantità e qualità del lavoro prestato, adiva l' al fine di sentire condannare Controparte_2
al pagamento delle differenze retributive maturate, ferie, tredicesima, quattordicesima, straordinari e festività, come da conteggi depositati per l'importo lordo complessivo di euro
58.159,10, nonché per il pagamento del TFR maturato e non corrisposto pari all'importo lordo di euro 7.426,43.
1.3 Resistevano in entrambi i giudizi e che, senza Controparte_1 Controparte_2
contestare la sussistenza del rapporto di lavoro instaurato con la ricorrente, alla quale assumevano di avere regolarmente corrisposto la retribuzione dovuta sulla base dei contratti stipulati e delle buste paga in atti, deducevano la infondatezza delle domande, di cui chiedevano il rigetto, formulando il domanda riconvenzionale, chiedendo che venisse compensato CP_1
“pro concurrenti quantitate” l'eventuale credito della ricorrente con il debito della medesima per il contributo Naspi versato dallo stesso (pari ad euro 838,83) e per l'indennità di mancato preavviso (pari ad euro 750,00), oltre alla condanna della al pagamento delle spese Pt_1
processuali ex art. 96 cpc.
1.4 Riuniti i giudizi ed espletata la prova orale richiesta dalle parti, il Tribunale di Napoli con sentenza n. 2759/2023 pubbl. il 26. 04.2023 così provvedeva: “1. Rigetta il ricorso nei confronti del e compensa le spese di lite;
2. Rigetta la domanda riconvenzionale del CP_1
;
3. Condanna al pagamento, a titolo di TFR, in favore della CP_1 Controparte_2 ricorrente della somma di € 4.126,86 lordi rigettando il resto del ricorso e compensa per metà le spese di lite;
per la restante parte condanna alla rifusione di esse che Controparte_2
liquida in euro 1.000,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'avvocato che si dichiara anticipatario.”
2. Avverso la citata sentenza ha proposto appello lamentando, con Parte_1
unico articolato motivo, la erroneità della pronuncia del giudice di prime cure in merito alla valutazione dei fatti sottesi al giudizio, nonché alle risultanze della prova orale e documentale espletata in primo grado.In particolare, ha dedotto la ricorrente che il Tribunale aveva fatto malgoverno delle risultanze istruttorie emerse ai fini del riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dei resistenti per l'intera durata indicata in ricorso, secondo l'orario e con l'inquadramento ivi indicato. Per tale motivo, ha concluso chiedendo:
“1. CONDANNARE il datore di lavoro, dott. al pagamento delle Controparte_2
differenze retributive maturate, ferie, 13ma, 14ma, straordinari e festività, come da conteggi allegati al ricorso principale e parte integrante dello stesso corrispondenti all'importo lordo di €58.159.10 o nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2.CONDANNARE il dott. al pagamento del Controparte_2
Trattamento di Fine Rapporto come da conteggi allegati al ricorso introduttivo e parte integrane dello stesso, corrispondente all'importo lordo di € 7.426.43, o nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, decurtando la sola somma lorda di € 4126,86 già versata dal dott. alla sig.ra CP_2 Pt_1
quale TFR come da sentenza impugnata;
3.CONDANNARE il datore di lavoro, dott.
[...]
al pagamento delle differenze retributive maturate, ferie, 13ma, 14ma, straordinari CP_1
e festività, come da conteggi allegati al ricorso principale e parte integrante dello stesso corrispondenti all'importo lordo di € 20.691.94 o nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4. CONDANNARE il dott. al pagamento del Trattamento di Fine Rapporto come da conteggi Controparte_1 allegati al ricorso introduttivo e parte integrane dello stesso, corrispondente all'importo lordo di € 2.326.99 o nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, decurtando la sola somma già versata;
5. CONDANNARE il dott. a rimborsare la lavoratrice del debito IRPEF di € Controparte_1 Parte_1
621,63 come da comunicazione dell'Agenzia delle Entrate per avere il datore di lavoro erroneamente applicato nelle buste paga il bonus Renzi;
6. CONDANNARE entrambi gli appellati, in solido tra di loro al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa con distrazione in favore dello scrivente difensore, Avv. Nicoletta Ranieri, per il doppio grado di giudizio”.
2.1 Ricostruito il contraddittorio, si sono costituiti gli appellati riproponendo sostanzialmente le difese svolte in primo grado e deducendo nel merito l'infondatezza dei motivi di gravame, di cui hanno chiesto il rigetto con vittoria delle spese di lite.
3. Disposta CTU contabile, all'odierna udienza, la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
3.1 Osserva preliminarmente la Corte che la sentenza n. 2759/2023 del Tribunale di Napoli sez. lavoro è stata impugnata esclusivamente da in relazione ai capi con i Parte_1
quali sono state rigettate le domande dalla stessa formulate nei confronti dei resistenti;
pertanto, in assenza di appello incidentale deve ritenersi coperto da giudicato il capo della sentenza relativo al rigetto della domanda riconvenzionale formulata da . Controparte_1
3.2 Ciò posto, l'appello è solo parzialmente fondato.
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata e sulla base della documentazione in atti - incontestato tra le parti il rapporto di lavoro subordinato - ha ritenuto corrette le somme erogate dalle parti resistenti sulla scorta dei parametri previsti nei rispettivi contratti, mentre non ha ritenuto sufficientemente provata la decorrenza del rapporto in epoca antecedente a quella indicata nei contratti versati in atti, né il diverso orario di lavoro (otto ore giornaliere per un totale di 40 ore settimanali, per l'intera durata di entrambi i rapporti) e l'inquadramento (IV livello CCNL di categoria), come allegati dalla ricorrente.
Pertanto, ha rigettato le domande nei confronti di , rinvenendo in atti la Controparte_1
prova documentale della corresponsione del TFR da parte sua, mentre ha accolto la domanda nei confronti di limitatamente al pagamento del TFR, in mancanza della prova Controparte_2
documentale del relativo pagamento.
Con motivo di gravame sostanzialmente unico, l'appellante ha contestato la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal Giudice di prime cure, assumendo che all'esito delle dichiarazioni rese dai testi e della documentazione acquisita fosse, invece, stata raggiunta la prova dello svolgimento dell'attività lavorativa da parte della ricorrente anche in epoca precedente a quella indicata nei contratti, oltre all'espletamento della prestazione lavorativa per otto ore al giorno per un totale di 40 ore settimanali e con l'inquadramento al IV livello del
CCNL Studi Professionali, anziché al V come indicato in contratto.
Nell'esaminare il motivo di gravame è opportuno ricordare che nella valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri e la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., ex plurimis, Cass. Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017; Cass. n. 11511 del 23/05/2014 Cass. Civ.,
Sez. I, 28 gennaio 2008, n. 1759; 2 aprile 2007, n. 8215; Sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1188;
Sez. Lav., 5 ottobre 2006, n. 21412).
Posto ciò, ritiene la Corte, conformemente a quanto già evidenziato nella sentenza impugnata, che dalla istruttoria espletata in primo grado non siano emersi elementi per ritenere provato che la ricorrente abbia prestato sua attività lavorativa alle dipendenze dei commercialisti resistenti nei termini e secondo le modalità specificamente indicate in ricorso.
In particolare, quanto alla decorrenza del rapporto di lavoro in epoca antecedente alla contrattualizzazione dello stesso, avvenuta per la prima volta in data 10.06.2013 con il dr.
- con l'inquadramento di Apprendista e per 40 ore settimanali -, osserva la Corte CP_2
come nessuno dei testi escussi sia stato in grado di riferire con esattezza l'epoca di inizio del rapporto di lavoro, limitandosi a rendere dichiarazioni generiche sul punto.
In particolare, la teste madre della ricorrente, ha riferito che la figlia aveva Tes_1
lavorato per entrambi i commercialisti resistenti ma di non ricordare con precisione le date, precisando altresì che era segretaria ma di non sapere descrivere quali mansioni svolgesse, mentre la teste , all'epoca dei fatti fidanzata del fratello della ricorrente, ha Testimone_2
dichiarato di essere a conoscenza dei fatti di causa in quanto svolgeva lavoro di volantinaggio nella zona dove lavorava la ricorrente dal 2016 circa e, dunque, in epoca successiva alla instaurazione del rapporto di lavoro come risultante dal contratto.
In ordine, poi, all'orario di lavoro della ricorrente dalla istruttoria orale espletata è emerso che la – diversamente da quanto indicato nei relativi contratti e risultante dalle buste Pt_1
paga in atti - lavorava dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 16,30 alle 17,30.
Tale circostanza risulta, invero, riferita dagli stessi testi della parte resistente.
Ed infatti, la teste , collaboratrice dello studio professionale, ha riferito Testimone_3
di conoscere la ricorrente che lavorava presso lo studio dei resistenti già all'epoca in cui la stessa era arrivata nel novembre 2015, precisando che la lavorava dal lunedì al venerdì Pt_1
dalle ore 9/9,30 alle 13/13,30 e il pomeriggio rientrava dalle 16/16,30 fino alle 17/17,30, confermando che era il medesimo orario che lei stessa osservava.
Anche l'altro teste di parte resistente , collaboratore di studio, ha Testimone_4
riferito che gli orari dello studio professionale dei resistenti erano dalle 9,00/9,30 circa alle
13,00/13,30 circa, con intervallo per poi riprendere il lavoro dalle ore 16,00 alle 18, 00 circa, quando lo studio chiudeva al pubblico.
Quanto, poi, al diverso inquadramento professionale dedotto dalla ricorrente, la quale ha allegato che alla luce delle effettive mansioni svolte avrebbe dovuto essere inquadrata al IV livello del CCNL Studi professionali in luogo del V livello indicato in contratto, osserva la
Corte come la deduzione oltre che carente in punto di allegazione - avendo la parte del tutto omesso di indicare le mansioni concretamente esercitate -, non ha trovato alcun riscontro probatorio.
E' noto invero che il lavoratore che affermi di svolgere o di aver svolto mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore ha l'onere di dedurre e dimostrare a) quali siano tali mansioni e per quanto tempo sono state da lui esercitate, b) quali le disposizioni (anche contrattuali, individuali o collettive) che legittimano la sua richiesta e quali i profili caratterizzanti, secondo tali disposizioni, la qualifica rivendicata, nonchè c) la coincidenza fra le proprie mansioni e quelle peculiari della qualifica superiore reclamata.
Ebbene, nel caso di specie, la domanda della ricorrente è carente già sotto il profilo assertivo, giacché, pur avendo affermato di aver svolto mansioni superiori riconducibili al livello “IV” del CCNL di categoria, non ha assolto compiutamente all'onere di deduzione ed allegazione sopra precisato, omettendo di riportare la declaratoria contrattuale sia del livello di inquadramento di appartenenza, sia del livello di inquadramento superiore rivendicato, nonché di indicare compiutamente, nel ricorso introduttivo, le differenze tra le mansioni asseritamente svolte e quelle per le quali sarebbe stata effettivamente inquadrata.
Ne consegue che correttamente il primo giudice ha ritenuto non utilizzabili i conteggi operati dalla ricorrente e basati sull'erronea applicazione del IV livello CCNL Studi
Professionali in luogo del V.
Ciò premesso, sulla base degli esiti della prova orale espletata e della documentazione anche contrattuale versata in atti la Corte ha disposto una consulenza tecnica al fine di quantificare le spettanze dovute alla ricorrente, formulando il seguente quesito: “ritenuta la necessità, dispone l'espletamento di c.t.u. contabile al fine di accertare le differenze retributive dovute in favore di per il periodo di lavoro alle dipendenze di Parte_1 CP_2 tenendo presente l'inquadramento di apprendista dal giugno 2013 al giugno 2016 ex CCNL per i dipendenti da aziende Studi professionali e poi l'inquadramento nel V livello CCNL citato dal giugno 2016 al 3 aprile 2019 per cinque giorni a settimana dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle ore 16.30 alle 17.30.
Calcoli, altresì, il TFR e le ferie.
Detragga il CTU gli importi corrisposti.
Calcoli, altresì, il CTU le differenze retributive dovute alla in relazione Parte_1
al periodo di lavoro alle dipendenze di con inquadramento sempre nel V livello CCNL CP_1
citato e con medesimo orario di lavoro in relazione al periodo dal 4 aprile 2019 al 21 dicembre
2020.
Calcoli, altresì, il TFR e le ferie.
Detragga il CTU gli importi corrisposti”.
Il Consulente, in ossequio all'incarico ricevuto, ha calcolato le differenze retributive spettanti alla ricorrente in relazione ai due rapporti dedotti in lite, sottraendo come percepito,
l'importo lordo risultante dai cedolini depositati in atti e il TFR percepito, concludendo che “Le differenze venivano quantificate in totale in € 12.108,64 di cui € 6.501,79 comprensive di TFR per € 648,73, per il periodo di lavoro alle dipendenze del Dott. , e in € 5.606,85 CP_2 comprensive di TFR per € 175,42, per il periodo di lavoro alle dipendenze del Dott. ” CP_1
(cfr. perizia a firma dr. depositata in data 13.01.2025). Persona_1
La consulenza tecnica espletata appare esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione in atti e redatta secondo corrette valutazioni tecniche;
del resto, le risultanze peritali non sono state nemmeno specificamente e convincentemente contestate dall'appellante.
Non meritano, infatti, accoglimento le censure mosse alle predette risultanze della CTU dalla parte ricorrente, secondo cui, dagli importi calcolati dal CTU andavano detratte le somme effettivamente percepite dalla lavoratrice, come dichiarate in atti.
Ed invero osserva la Corte come le allegazioni della sul punto si sono rivelate oltre Pt_1
che generiche - non avendo la ricorrente neanche chiaramente allegato negli atti introduttivi dei giudizi poi riuniti di avere percepito una retribuzione diversa da quella indicata nelle buste paga ed in quale misura -, anche contraddittorie. Ed infatti, da un lato la ricorrente ha dedotto che i datori di lavoro al fine di giustificare gli importi risultanti dalle buste paga in atti avevano indicato nelle stesse un numero di ore inferiore a quelle lavorate – lasciando intendere di avere comunque percepitogli importi indicati - e dall'altro ha invece genericamente dedotto di avere percepito importi inferiori a quelli indicati.
In conclusione, l'appello va parzialmente accolto nei limiti di cui alla CTU in atti, con riforma parziale della sentenza gravata.
Le somme dovute dagli appellati, come quantificate dal c.t.u., devono essere rivalutate secondo indici ISTAT e maggiorate di interessi al saggio legale decorrenti dalla data di maturazione dei singoli crediti – la scadenza del periodo di paga per le differenze di retribuzione e la data di risoluzione del rapporto per il t.f.r. – e fino al soddisfo.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza della parte resistente e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM 147/22, tenuto conto ai fini del valore della lite degli importi liquidati in sentenza e della modesta complessità delle questioni trattate, con attribuzione all'Avv. Nicoletta Ranieri, dichiaratasi anticipataria.
Le spese di CTU si pongono a carico della soccombente come da separato decreto.
P.Q.M.
La Corte così decide: in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata:
- condanna al pagamento, in favore di , della somma di Controparte_2 Parte_1
€ 5.853,06 a titolo di differenze retributive per retribuzione ordinaria, 13ma - 14ma mensilità e ferie, nonché della somma di € 648,73 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle date di maturazione delle spettanze al saldo;
- condanna al pagamento, in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di € 5.431,43 a titolo di differenze retributive per retribuzione ordinaria, 13ma – 14ma mensilità
e ferie, nonché della somma di € 175,42 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle date di maturazione delle spettanze al saldo;
- condanna gli appellati in solido al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in € 2.964,50 per il primo grado ed in € 2.182,40 per il secondo grado, oltre rimb. forf.
IVA e PCA come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 7.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Francesca Gomez de Ayala dott.ssa Mariavittoria Papa