Ordinanza cautelare 10 settembre 2022
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 29/05/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 00472/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00745/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di ES (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 745 del 2021, proposto da:
Az. Agr. CO RC e BI Ss, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio fisico nello studio dello stesso in Via Carlo Zima 5 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
EA - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in ES, via S. Caterina, 6;
ER - Agenzia delle Entrate – Riscossione non costituita in giudizio
per l'annullamento
- della cartella di pagamento n. 022 2021 00120541 61 000 Agenzia delle Entrate-Riscossione, trasmessa alla ricorrente via PEC in data 21/09/2021 e con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare avverso l'atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nella cartella sopra descritta, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico della ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica della stessa e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ER - Agenzia delle Entrate - Riscossione e di EA - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto cautelare n. 553 del 20 luglio 2022 e l’ordinanza cautelare n. 647 del 10 settembre 2022.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2025 la dott.ssa Laura Marchio' e udito per le parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente espone di svolgere attività di coltivazione di terreni e allevamento del bestiame, in particolare vacche da latte per la produzione di latte vaccino per cui era sottoposta, sino al 31 marzo 2015, al regime del prelievo supplementare e di aver ricevuto, in data 21 settembre 2021, la cartella di pagamento n. 022 2021 00120541 61 000 per l’importo complessivo di € 89.120,78 in relazione alle somme dovute a titolo di “ prelievi latte ”, “ interessi ”, nonché “ oneri di riscossione ” e “ diritti di notifica ” riferita alla annata lattiero – casearia 2006/2007.
2. Nel ricorso vengono avanzate plurime censure che possono così essere sintetizzate:
a) illegittimità della cartella per mancata indicazione degli atti di accertamento presupposti;
b) illogicità e contraddittorietà manifesta della cartella impugnata, laddove nella parte riservata all’Agenzia delle Entrate descrive al produttore le modalità per accedere alla rateizzazione mentre nella parte denominata “ Ruolo emesso da AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – prelievo latte ” tale rateizzazione risulterebbe definitivamente preclusa;
c) assenza di qualsiasi controllo della produzione lattiera con riferimento all’annata lattiero casearia oggetto della cartella impugnata e mancata attuazione dell’art. 19, comma 3, del Regolamento CE n.595/2004. Violazione di legge in relazione all’art. 3 del D.L. 28 febbraio 2005, n. 22, lettera b) e al Regolamento CE n.595/2004. Difetto di motivazione ed istruttoria per contrasto con gli esiti di indagini penali;
d) mancata indicazione degli atti di accertamento presupposti. Determinazione dell’importo di cui alla cartella impugnata in violazione del diritto eurounitario e delle pronunce della Corte di Giustizia UE sul punto;
e) illegittima determinazione degli interessi. Carenza di motivazione;
f) illegittima duplicazione del ruolo;
g) violazione dell’art. 25 DPR n. 602/1973 e, in ogni caso, intervenuta prescrizione del credito.
3. EA si è costituita in giudizio per il tramite dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto, rappresentando comunque la necessità di provvedere a tutte le ricerche necessarie ad individuare le vicende giudiziarie pregresse e gli atti inviati alla ricorrente.
4. ER, ritualmente intimata, non si è costituita.
5. In data 18 luglio 2022 la ricorrente ha avanzato istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., unitamente a richiesta di disporre misure cautelari monocratiche ai sensi dell’art. 56 c.p.a.
6. Con decreto cautelare n. 553 del 20 luglio 2022 l’istanza è stata rigettata per mancanza del requisito dell’attualità del periculum . Veniva fissata per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la camera di consiglio del 7 settembre 2022.
7. In vista di tale udienza le parti depositavano memorie e documenti.
8. All’udienza del 7 settembre 2022, la ricorrente rinunciava all’istanza cautelare proposta e ne veniva dato atto nel provvedimento collegiale n. 647 del 10 settembre 2022.
9. In vista dell’udienza pubblica del 5 marzo 2025 la ricorrente depositava memoria si sensi dell’art. 73 c.p.a. e documenti.
10. All’udienza pubblica del 5 marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Oggetto del ricorso
11. Oggetto del presente ricorso è la “ cartella di pagamento n. cartella di pagamento n. 022 2021 00120541 61 000 Agenzia delle Entrate-Riscossione ” con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 89.120,78 a titolo di “ prelievi latte ”, “ interessi ”, nonché “ oneri di riscossione ” e “ diritti di notifica ” per l’annata lattiero casearia 2006/2007.
12. In ordine all’atto impugnato deve rilevarsi come, nelle more del presente giudizio, siano intervenute:
a) Sentenza del TAR Lazio, Sez. V Ter, 21 marzo 2024 n. 5605 non appellata che, decidendo sul ricorso R.G. 10392/2007, in un primo tempo dichiarato perento con decreto del TAR Lazio, Sez. II Ter, 9 febbraio 2017 n. 518, ha annullato, quanto al ricorso introduttivo, per contrasto con il diritto eurounitario le “ comunicazioni AGEA contenenti i risultati della compensazione nazionale degli esuberi produttivi per le consegne di latte vaccino relative al periodo 2006/2007 e la sua ripartizione per singolo conferente e di tutti gli atti presupposti ”, quanto ai successivi motivi aggiunti, le “ intimazioni di pagamento effettuate dalla Regione Lombardia…………aventi ad oggetto il prelievo supplementare dovuto per il periodo 2006-2007, unitamente a tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali ”, con conseguente necessità per l’Amministrazione “ di procedere ad una complessiva attività di rideterminazione dei meccanismi di compensazione e nel calcolo del prelievi posti in essere ”;
b) sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 luglio 2023 n. 7069 che, in riforma della sentenza del TAR Lazio, Sez. II Ter, 5 settembre 2019 n. 10767, all’esito dell’appello proposto dalla ricorrente unitamente ad altre società del settore, ha annullato la “ comunicazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in data 8 luglio 2010 e 23 agosto 2010 avente ad oggetto regime quote latte – versamento prelievo esigibile e relativi allegati ”, con obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi, con ulteriori provvedimenti, sulle quote di prelievo supplementare dovuto dai produttori, disapplicando le disposizioni nazionali incompatibili.
13. L’intervenuto annullamento degli atti presupposti alla cartella di pagamento oggetto del presente giudizio ne determina l’illegittimità derivata, trattandosi di atto di riscossione conseguenziale che trovava il proprio fondamento negli atti annullati dalle decisioni sopra richiamate.
14. L’obbligo di procedere ad una “ complessiva attività di dei meccanismi di compensazione e nel calcolo del prelievi posti in essere” comporta necessariamente la caducazione di tutti gli atti della serie procedimentale.
15. Come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza amministrativa in analoghe fattispecie “ L’annullamento dell’atto accertativo – quale portato giuridico dell’invalidità caducante – travolge anche gli atti successivi che lo presuppongono. L’invalidità caducante si verifica allorquando il provvedimento annullato in sede giurisdizionale costituisce il presupposto unico ed imprescindibile dei successivi atti consequenziali, esecutivi e meramente confermativi, sicché il suo venir meno travolge automaticamente gli atti successivi specificamente collegati al provvedimento presupposto. L'effetto caducante si produce quando tra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione - consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l’atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente in assenza di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell’atto presupposto, né di altri soggetti ” (cfr. in questi termini ex multis C. Stato, Sez. VI, 24 luglio 2024 n. 6695).
16. Nel caso di specie è stato tempestivamente impugnato non solo il c.d. atto a valle, la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, deducendo specificamente l’invalidità degli atti presupposti, ma anche gli atti di prelievo che costituivano l’unico presupposto della stessa, con conseguente invalidità del provvedimento di riscossione qui impugnato.
17. In applicazione dei sopra riportati principi discende l’illegittimità della cartella di pagamento impugnata per invalidità derivata dagli atti presupposti, annullati in sede giurisdizionale per contrasto con il diritto eurounitario.
18. Deve, pertanto, essere accolto il quarto motivo del ricorso.
L’eccezione di prescrizione
19. La pendenza e la definizione dei giudizi relativi agli atti presupposti che hanno determinato l’illegittimità derivata dell’atto di riscossione impugnato nel presente giudizio comporta l’infondatezza del settimo motivo del ricorso e della relativa eccezione di prescrizione.
20. Sull’interruzione e sull’effetto sospensivo permanente della prescrizione in conseguenza della pendenza di azioni giudiziarie, si richiama quanto già affermato in giurisprudenza: “ Allorché sia attivato dal privato debitore un giudizio impugnatorio innanzi alla magistratura amministrativa che abbia direttamente ad oggetto (o comunque si ricolleghi con stretto nesso di causalità ad) un credito della p.a. resistente, la prescrizione di questo diritto è interrotta e permanentemente sospesa sino al termine del giudizio amministrativo, e solo da questo momento ricomincia a decorrere; e ciò anche nei casi in cui il giudizio amministrativo non si concluda con una decisione sul merito, ma con una dichiarazione di estinzione per perenzione (che il ricorrente solo poteva evitare; art. 82 c.p.a.), non potendosi applicare in questo caso l’art. 2945, comma 3, c.c. giacché, tra l’altro, il procedimento analogico richiede la coincidenza di ratio nelle due fattispecie considerate, e la ratio della citata norma è, indiscutibilmente, quella di non favorire il creditore inerte – senza contare che solo il ricorrente può evitare la perenzione. La logica dell’art. 2945, comma 3, c.c. è quella di non avvantaggiare il creditore inerte che attivi un giudizio e poi, potendolo evitare, lo fa estinguere ” (cfr. C. Stato, Sez. VI, 14 marzo 2025 n. 2086; C. Stato Sez. VI 27 dicembre 2023 n. 11168).
20. In ordine al termine di prescrizione, il Collegio al momento non intende discostarsi dall’orientamento che applica il termine decennale non solo al capitale, ma anche agli interessi, in considerazione del principio secondo cui “ gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale ” (cfr. ex multis C. Stato, Sez. VI, 16 aprile 2025 n. 3286; C. Stato, Sez. VI, 28 marzo 2025 n. 2595; C. Stato, Sez. VI, 21 marzo 2025 n. 2375; TAR Lazio, Sez. IV Quater, 15 aprile 2025 n. 7408).
21. Nel caso di specie, come sopra ricordato, la prescrizione è stata interrotta e permanentemente sospesa dal giudizio concluso con la sentenza del TAR Lazio, Sez. V Ter, 21 marzo 2024 n. 5605 e la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 luglio 2023 n. 7069 sopra richiamate.
In ogni caso, dovrà tenersi conto anche dei periodi di sospensione di cui all’art. 8 quinquies comma 10 L. 33/09 (dall’1 aprile al 15 luglio 2019) e di cui alla normativa connessa all’emergenza COVID (dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021).
22. Nessuna prescrizione, pertanto, può ritenersi maturata con riferimento alla pretesa creditoria vantata da AGEA.
Conclusioni
23. Conclusivamente, deve ritenersi fondato il quarto motivo del ricorso con conseguente illegittimità della cartella di pagamento n. 022 2021 00120541 61 000 qui impugnata per illegittimità derivata dagli atti presupposti, annullati in sede giurisdizionale per contrasto con il diritto eurounitario.
24. Possono invece essere assorbiti, per ragioni di pregiudizialità logica, gli ulteriori motivi proposti.
25. Alla luce delle sopra esposte ragioni, deve essere annullata la cartella di impugnata, fermo restando il riesercizio del potere da parte di EA nell’attività di rideterminazione.
26. La peculiarità del contenzioso e l’intervenuto annullamento degli atti presupposti nelle more del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di ES (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ES nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere
Laura Marchio', Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Marchio' | Mauro Pedron |
IL SEGRETARIO