Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 25/05/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano il Tribunale di Bergamo,
Terza Sezione Civile, in persona del Giudice Dottoressa
Francesca Bresciani, pronuncia la presente sentenza nel procedimento contraddistinto dal numero 6228 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per le cause ordinarie dell'anno 2021, vertente tra Parte_1
(codice fiscale ), rappresentato e C.F._1
difeso dall'Avvocato Salvatore Costantino Belvedere del foro di Locri in forza di mandato in atti, attore, contro
(codice fiscale , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avvocato Maurizio Hazan del foro di Milano in forza di mandato in atti, convenuta,
e con la chiamata in causa di (codice CP_2
fiscale ), rappresentata e difesa C.F._2
dall'Avvocato Gaetano Del Borrello del foro di Milano in forza di mandato in atti.
Motivi della decisione
Trattasi di affare contenzioso civile introdotto dall'attore nei confronti della convenuta con atto di citazione ritualmente notificato, che, costituitasi la convenuta, autorizzata la chiamata in causa di CP_2
, costituitasi ritualmente quest'ultima, dopo
[...]
trattazione come in atti è stato trattenuto in decisione, sulle conclusioni di seguito esposte, all'udienza del giorno undici dicembre 2024.
1
Agisce l'attore onde ottenere la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni da lui patiti a seguito di asserite condotte colpose del personale medico e sanitario operante nella struttura sanitaria della convenuta medesima.
Quantifica tali danni in 150.000,00 euro ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Con la rivalutazione e gli accessori del credito e con vittoria di spese.
Conclude altresì per il ricollocamento della causa sul ruolo onde espletare ulteriori accertamenti peritali.
La convenuta insta per il rigetto delle domande attoree.
In subordine, chiede di essere manlevata dalla terza chiamata.
Conclude per la vittoria in punto spese.
La terza chiamata conclude per il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti, anche per il rigetto delle domande attoree, e insta per la vittoria in punto spese.
Ciò posto, osserva il giudicante quanto segue.
Non dovrà procedersi in primo luogo al ricollocamento della causa sul ruolo onde espletare ulteriore attività peritale per la presenza, come sarà agevolmente deducibile da quanto verrà esplicitato di seguito, di tutti gli elementi atti a consentire la definizione della controversia.
Risulta dalla documentazione agli atti come valutata sotto il profilo tecnico dal Collegio medico-legale nominato d'ufficio che l'attore rilevò, a vista, la
2 presenza di sangue nelle urine (macroematuria) nei primi giorni di novembre 2015.
Si sottopose pertanto a una valutazione urologica, eseguita dal Dottor in data 4 novembre Persona_1
2015 presso l'Istituto gerito dalla convenuta.
Lo specialista non rilevò all'obiettività segni particolari a carico dell'apparato urinario, prescrisse terapia antibiotica per alcuni giorni e l'esecuzione di ecografia, esame urine, urinocoltura e citologia urinaria su tre campioni.
Le indagini furono esperite, nella stessa struttura sanitaria, il giorno 24 novembre 2015, ad eccezione dell'esame citologico urinario che si rese disponibile, in differita, il 7 dicembre successivo, con esito negativo.
L'esame delle urine evidenziò ematuria (microematuria significativa pari a 200 cellule per microlitro).
L'ecografia all'apparato urinario (segnatamente a carico dei due reni), eseguita dalla terza chiamata, non evidenziò anomalie.
Venne eseguita inoltre ulteriore visita urologica dal
Dottor e visita di medicina generale Persona_2
dalla Dottoressa Persona_3
Assume il Collegio Medico in primo luogo che alla lettura della documentazione clinica datata 24 novembre 2015
emerge una dissonanza in questi ultimi due referti, da intendersi come fattore di confondimento, laddove l'urologo dispose di rivedere il paziente con l'esito dell'esame citologico urinario su tre campioni,
3 dell'esame delle urine e dell'urinocoltura, mentre la
Dott.ssa imperniò la diagnostica Persona_3
differenziale al riscontro di macroematuria e poi di microematuria sulla positività dell'esame citologico. In caso di negatività del citologico, invece, il dilemma da porsi, secondo la , sarebbe stato quello di una Per_3
diagnostica differenziale con una calcolosi delle vie urinarie per la quale lo stesso medico si premurò di anticipare gli esami da eseguire.
Assume il Collegio Medico che l'approccio messo in atto a seguito della visita urologica e della valutazione conclusiva di Medicina Generale non fu appropriato in un percorso diagnostico consonante allo stato dell'arte, in quanto, in presenza di macroematuria, il paziente doveva essere indirizzato all'esecuzione di una TAC addome
(uro-TAC) tanto più se un esame strumentale, come l'ecografia dell'addome eseguito, avesse dato un esito negativo.
Non è corretto, infatti, secondo il Collegio Medico, ricorrere, in luogo della necessaria esecuzione della quale prima indagine, alla ricerca di cellule Pt_2
tumorali maligne tramite esame citologico urinario, a causa dell'aleatorietà di questo esame.
Il Collegio Medico evidenzia che nessuna linea guida, in presenza di macroematuria, pone questa ricerca, gravata da una consistente fallacia per falsi negativi, alla base di un percorso diagnostico, anche se una sua esecuzione, affiancata nel contesto delle altre indagini appropriate, in primis uro-TAC, non guasta.
4 Se il paziente, come atteso per una condotta di buona pratica medica, fosse stato sottoposto alla esecuzione di una uro-TAC, con altissima probabilità, se non con certezza, non sarebbe mancato il riscontro della neoplasia renale come poi, tardivamente, verrà evidenziato all'indagine TAC eseguita successivamente il
13 settembre 2016 (trascorsa una latenza di dieci mesi).
Circa l'esito negativo dell'ecografia per patologia neoformativa a carico renale, eseguita dalla terza chiamata, Il Collegio Medico non è stato in grado di esprimersi per la limitazione delle immagini a disposizione (un solo fotogramma per il rene di interesse) e per la mancanza anche delle altre indagini riguardanti l'addome che abitualmente vengono allegate per documentare quanto di interesse osservato dall'ecografista.
Evidenzia il Collegio che si trattò certamente di un falso negativo;
aggiunge peraltro che non risulta possibile comprenderne la causa.
Afferma che l'ecografia, come è noto, è un esame operatore dipendente e non ha una sensibilità pari al
100% dei casi;
tuttavia, cotale limitata indeterminazione si manifesta per lo più in presenza di piccole lesioni volumetriche e del tutto improbabilmente per neoformazioni della dimensioni come quelle poi rilevate nel caso di specie: evidenzia il Collegio Medico che la neoformazione dell'attore, all'epoca dell'esecuzione dell'ecografia da parte della terza chiamata, avrebbe avuto un diametro medio di 5,6 centimetri.
5 Sussiste dunque irrisolvibile dilemma in ordine al mancato riscontro della neoformazione all'ecografia.
Peraltro, con più che sufficiente certezza il Collegio
Medico evidenzia che, se il paziente sin dall'inizio fosse stato indirizzato verso una uro-TAC, esistendone le indicazioni, la diagnosi anticipata non sarebbe mancata.
Il Collegio Medico dunque afferma la chiara sussistenza di una latenza diagnostica di 10 mesi imputabile ai sanitari della convenuta.
Non risulta infatti che l'attore, forte del buon esito soprattutto dell'ecografia e dell'esame citologico, si sottopose ad altri esami prima del mese di settembre del
2016, allorché riscontrò ulteriori episodi di macroematuria.
Questa volta venne correttamente avviato all'esecuzione, presso lo Studio Radiologico di Siderno, di TAC, che, in data 13 settembre 2016, accertò la presenza nel rene destro di un'alterazione tomodensitometrica.
Indi, in data 26 ottobre 2016, l'attore venne sottoposto, presso l'Istituto Regina Elena di Roma, a nefrectomia radicale destra per eradicazione di carcinoma renale papillare oncocitico di tipo 1.
Tutto ciò premesso, il Collegio Medico si è premurato di accertare se la latenza diagnostica indubbiamente sussistente abbia causato un danno al paziente, con incremento di stadio del tumore che lo affliggeva o con maggior sacrificio anatomico relazionabile all'intervento chirurgico al quale successivamente venne sottoposto.
6 Il Collegio Medico in primis evidenzia che la presenza di macroematuria, ossia la presenza di sangue visibile nelle urine, è espressione di interessamento del seno renale più o meno estesamente infiltrato e afferma che, nel caso specifico, con più alta probabilità si sarebbe comunque configurato uno stadio T3a, così come poi rilevato alla diagnosi definitiva.
Una tale ipotizzata condizione, T3a, ritenuta la più probabile tenendo anche presente che il tumore, considerata la sua biologia (carcinoma papillare oncocitico tipo I), crebbe dimensionalmente di poco, non avrebbe consentito di eseguire una nefrectomia parziale ma l'intervento sarebbe stato quello di una nefrectomia totale.
In sostanza, in conseguenza della condotta ritenuta non adeguata e del ritardo diagnostico occorso, ad avviso del Collegio Medico non si è configurato un danno biologico né una perdita della possibilità di successo della cura che si sta comunque configurando assai favorevole, tenendo presente che, ad oggi, trascorsi oltre otto anni dalla mancata diagnosi, non si evidenziano segni e/o sintomi della malattia medesima.
Il Collegio evidenzia, ancora, che, da quanto riscontrato e dalla letteratura scientifica esaminata, il caso in esame risulta inquadrabile in un sottotipo di carcinoma renale secondo in frequenza (10-15% dei casi) rispetto al più frequente carcinoma a cellule chiare prevalente in circa il 75% dei casi di carcinoma renale.
Rispetto a quest'ultimo il papillare ha un profilo prognostico più favorevole.
7 Infatti, in termini generali si può osservare che la sopravvivenza a 5 anni per il carcinoma renale a cellule chiare è nell'ordine del 43-83% rispetto al carcinoma papillare ove si osserva una sopravvivenza a 5 anni pari al 61-90%, come definito in una consistente casistica internazionale con contributo anche nazionale.
In riferimento alla connotazione prognostica, all'analisi di una relativamente recente casistica, è stato osservato dal Collegio Medico che nei pazienti che poterono essere sottoposti a chirurgia radicale si osservò una sopravvivenza a 5 anni del 95% nel tipo 1
(quello attoreo).
Ancora, il Collegio Medico ha evidenziato l'assenza di documentazione medica attestante il fatto che l'attore abbia contratto patologie psichiche a seguito dell'errata diagnosi.
Dunque devesi escludere nel caso di specie, secondo il
Collegio Medico, la sussistenza di danno biologico risarcibile e, in generale, di danni accertabili sotto il profilo medico-legale.
Non risultano ragionevoli motivi agli atti per non aderire alla sunnominata consulenza d'ufficio, essendo stata la medesima condotta con un criterio d'indagine serio, razionale, con osservanza dei quesiti proposti e in armonia ai criteri ricavabili dal dictum delle Sezioni
Unite numero 3086 del 2022.
Peraltro l'attore insta per il ristoro di tutti i danni risarcibili e, effettivamente, alla luce di numerose pronunce, tra le quali spicca quella, resa per caso assimilabile, contraddistinta dal numero 7260 del 2018,
8 pare al giudicante sussistente nel caso di specie un danno risarcibile.
Tale filone giurisprudenziale, nei casi come quello attoreo, valorizza, come lesione di un bene di per sé autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, la violazione del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali.
Tale violazione viene riconosciuta specialmente dalla giurisprudenza di merito, anche qualora, come nel caso di specie, il colpevole ritardo diagnostico riguardi una patologia ad esito quasi sicuramente fausto, stante la non particolare aggressività della medesima.
In questo caso viene caldeggiato un risarcimento del danno da operarsi sulla base di una liquidazione equitativa.
Ora, onde operare una cotale liquidazione, pare opportuno ricorrere a quella parte delle Tabelle
Milanesi che si occupa della fattispecie più assimilabile alla presente, quella della liquidazione del danno da mancato consenso informato medico (anche in tal caso alla base del danno sussiste un difetto di informazione).
Cosicché, tenuto conto della lieve entità della lesione arrecata, del fatto che non furono necessari trattamenti terapeutici riparatori (l'attore sarebbe stato sottoposto al medesimo intervento chirurgico) e della non particolare vulnerabilità del paziente, pare congrua una liquidazione equitativa, onnicomprensiva e dunque comprensiva di rivalutazione e interessi (rectius, più
9 in generale, accessori del credito), contenuta in
3.000,00 euro.
In questi termini dovrà essere accolta la domanda attorea.
Devesi quindi transitare alla disamina della domanda di manleva avanzata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata.
Trattasi di domanda infondata.
Come emerge dalla disamina dell'elaborato peritale del
Collegio Medico il danno causato all'attore deriva dalla mancata esecuzione di TAC in soggetto affetto da macroematuria.
Trattasi di causa efficiente del danno che spezza ogni concatenazione eziologica tra la condotta della terza chiamata e il danno patito dall'attore.
Dunque la pretesa avanzata nei confronti della terza chiamata da parte della convenuta non può trovare accoglimento.
Non resta così che delibare in ordine alle spese, che, come liquidate in dispositivo, seguiranno le rispettive soccombenze.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione, accoglie, per quanto di ragione, la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento danni, a favore dell'attore, della somma indicata in motivazione.
10 Rigetta la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata.
Condanna la convenuta alla rifusione, a favore dell'attore, delle spese di lite, che liquida in 2.552,00 euro per compenso professionale e 759,00 euro per spese esenti, oltre al rimborso forfetario pari al quindici per cento del compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali di legge.
Condanna la convenuta alla rifusione, a favore della terza chiamata, delle spese di lite, che liquida in
2.552,00 euro per compenso professionale, oltre al rimborso forfetario pari al quindici per cento del compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali di legge.
Pone a carico definitivo della convenuta le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata dal
Collegio Medico, come già liquidate.
Così deciso a Bergamo il 25 maggio 2025.
Il Giudice
Dottoressa Francesca Bresciani
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