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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/10/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1973/2025 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice relatore dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1973/2025 v.g., promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], Sestiere Cannaregio n. 1716 int. 1, rappresentato e difeso dall'avv.
RL CI (C.F. ) e dall'avv. DEBORA PRETIN (C.F. C.F._2
) presso il cui studio legale sito in Favaro Veneto (VE), via San Donà, C.F._3
376, è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti in atti e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._4
27/03/1966, residente a [...], Paolo Renier 7, rappresentata e difesa dall'avv.
IV PI (C.F. presso il cui studio legale sito in Venezia C.F._5
(VE), Cannaregio 5904, è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
Oggetto: Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso congiuntamente come da ricorso introduttivo, confermato a verbale d'udienza del 9 ottobre 2025:
“1) Il sig. e la sig.ra sono comproprietari per 1/2 Parte_1 Controparte_1 ciascuno della seguente unità immobiliare, con annessa cantina al piano terra e quota di comproprietà degli enti condominiali facenti parte del fabbricato sito in Venezia, Via Renier n. 7 così catastalmente riportato: VENEZIA – FOGLIO 31 M.N. 217 SUB. 17 – Via Paolo Renier 7 – p. T- 2 – Cat. A/3 – cl.
4- vani 6,5 – RCL 1.790.750 Confini da Nord in senso N.E.S.O.: del piano terra: muro perimetrale – altra unità immobiliare – corridoio comune – altra unità immobiliare et ancora muro perimetrale;
del secondo piano: muro perimetrale – altra unità immobiliare – vano scale comune et ancora muro perimetrale sui restanti lati. 2) Il sig. e la sig.ra già in regime patrimoniale di Parte_1 Controparte_1 separazione dei beni, volendo provvedere alla definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici tra loro esistenti convengono di effettuare la seguente attribuzione. Il sig.
, C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], Sestriere Cannaregio n. 1716 int. 1 intende costituire, come in effetti costituisce a favore della sig.ra , C.F. Controparte_2
, nata a [...] il [...], residente in [...], Paolo C.F._4
Renier 7, che accetta, il diritto di abitazione vita natural durante a titolo gratuito sull'unità immobiliare con annessa cantina al piano terra e quota di comproprietà degli enti condominiali facenti parte del fabbricato sito in Venezia, Via Renier n. 7 così catastalmente riportato: VENEZIA – FOGLIO 31 M.N. 217 SUB. 17 – Via Paolo Renier 7 – p. T- 2 – Cat. A/3 – cl.
4- vani 6,5 – RCL 1.790.750 Confini da Nord in senso N.E.S.O.: del piano terra: muro perimetrale – altra unità immobiliare – corridoio comune – altra unità immobiliare et ancora muro perimetrale;
del secondo piano: muro perimetrale – altra unità immobiliare – vano scale comune et ancora muro perimetrale sui restanti lati. L'immobile così come descritto è pervenuto ai ricorrenti in forza di atto di compravendita del 17.01.2000 Notaio di Vicenza rep. n. 147.578, racc. n. 26.987, registrato a Vicenza in data Persona_1
31.01.2000 al n. 175 Atti Pubblici Val. e trascritto a Venezia in data 11.02.2000 ai nn. 3281 RG e 2205 RP. Si precisa che: - l'unità immobiliare in oggetto, come sopra catastalmente identificata, risulta raffigurata nella planimetria depositata in Catasto, allegata al presente verbale sotto la lettera “A”; - il sig. riconosce che i dati catastali indicati e Parte_1 la citata planimetria sono conformi allo stato di fatto dell'unità immobiliare in oggetto, e in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
- la conformità dello stato di fatto dell'immobile viene dichiarata e riconosciuta altresì dalla sig.ra , quale Controparte_2 comproprietaria e utilizzatrice esclusiva della suddetta unità immobiliare dal 2014; - l'intestazione catastale dell'unità immobiliare in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari. Ai sensi della vigente normativa in materia urbanistica ed edilizia, le
2 parti consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 cui si è soggetti in caso di dichiarazione mendace, dichiarano che le opere di costruzione del fabbricato di cui il mappale 217 subalterno 17 costituisce porzione, sono state eseguite anteriormente al 1 settembre 1967. Le parti dichiarano che relativamente al mappale 217 subalterno 17 è stata rilasciata dal Comune di Venezia concessione edilizia in sanatoria in data 22 ottobre 1999 n. 643/2304/00 di Prot. La sig.ra dà atto di Controparte_2 aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica dell'edificio oggetto della presente causa, attestato che si allega al presente verbale sotto la lettera "B". Con riferimento agli impianti esistenti negli immobili in oggetto, la sig.ra dichiara di aver preso Controparte_2 atto dello stato degli stessi, che ben conosce ed accetta in quanto comproprietaria e utilizzatrice esclusiva sin dal 2014, e dichiara fin d'ora di rinunciare a qualsiasi garanzia del sig. sulla conformità, efficienza e stato di conservazione degli impianti Parte_2 medesimi alla normativa vigente in materia di sicurezza, impegnandosi, ove necessario, a provvedere, a proprie cura e spese, all'adeguamento degli stessi ed a dotarli della dichiarazione di conformità o di rispondenza. Il sig. presta le più ampie Parte_1 garanzie in ordine alla piena proprietà di quanto in oggetto. Le parti si dichiarano edotte che la predetta unità immobiliare risulta libera da trascrizioni pregiudizievoli, da iscrizioni ipotecarie, da privilegi di qualsiasi natura risultanti dai registri immobiliari, da vincoli regolarmente risultanti da pubblici registri. Le parti non si sono avvalse dell'opera di un mediatore immobiliare. Il sig. dichiara espressamente di rinunciare Parte_1 all'ipoteca legale. Le utenze della casa familiare saranno intestate alla sig.ra CP_1 di cui si farà integralmente carico. Le spese condominiali ordinarie saranno
[...] interamente a carico della sig.ra ad eccezione dell'importo di euro Controparte_1
1.200,00 annui che il sig. verserà direttamente sul conto corrente intesto al Parte_1
Condominio. Le spese condominiali straordinarie andranno comunque divise al 50% in ragione della quota di proprietà di ciascuno. Le spese ordinarie e straordinarie relative all'appartamento saranno interamente a carico della sig.ra in Controparte_1 deroga all'art. 1005 c.c., ad eccezione dei lavori e/o delle spese che riguardino la stanza delle figlie. Dei costi sostenuti dalla sig.ra per spese straordinarie Controparte_2
e/o migliorative dell'appartamento se ne terrà conto al momento dell'eventuale scioglimento della comunione con vendita a terzi e/o cessione di quota tra le parti. Le parti dichiarano di volersi avvalere delle agevolazioni fiscali previste dalla vigente normativa per i trasferimenti immobiliari e costituzione di diritti reali intervenuti nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali in sede di scioglimento del matrimonio. In ipotesi di necessità di rinnovazione dell'atto avanti il Notaio, le parti dichiarano di volersi avvalere delle medesime agevolazioni fiscali. Le parti vengono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Giudice si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine alla costituzione del diritto reale da intendersi quale condizione di divorzio. Nel caso di invalidità dell'atto e/o nel caso in cui il Conservatore rifiutasse la trascrizione le parti si impegnano
3 ad effettuare la stipula davanti al Notaio. 3) La figlia ad oggi vive e risiede Persona_2 con la madre in Venezia, Via Renier n. 7 e non ha un'occupazione che le consenta di essere economicamente autosufficiente. Pertanto, sino a quando la medesima non andrà a vivere stabilmente altrove il sig. si obbliga a versare alla sig.ra Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento per la figlia la somma di euro 300,00
[...] mensili oltre al 50% delle spese straordinarie da concordare sempre tra le parti (viaggi, visite mediche specialistiche, corsi professionali). Le spese per le sedute di psicoterapia della figlia saranno invece ripartite per il 75% a carico del sig. e il 25% Per_2 Parte_1
a carico della sig.ra Il sig. si obbliga altresì a versare la Controparte_1 Pt_1 somma di euro 100,00 mensili a favore della figlia sul conto corrente ad Persona_2 essa intestato per le spese relative allo sport e altre spese ad essa necessarie. 4) Le parti prestano sin da ora acquiescenza all'emananda sentenza di divorzio. 5) Spese e competenze professionali compensate. Le parti si danno reciprocamente atto che le condizioni sopra riportate hanno integralmente regolato i loro rapporti economici e patrimoniali sorti durante il matrimonio e non hanno pertanto più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo o motivo nonché chiedono che il Tribunale dichiari lo scioglimento del matrimonio contratto il 10.7.1991 con atto annotato nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vicenza Atto n. 75 Parte I Anno 1991.”
Il P.M. ha così concluso:
“voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 30/04/2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 le parti in epigrafe chiedevano venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato il 10/07/1991 nel Comune di Vicenza e dalla cui unione sono nate il 09/04/1995 le Per_ figlie e , ad oggi entrambe maggiorenni. Per_2
All'udienza del 09/10/2025 i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso;
la causa era posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. concludeva in conformità, come da nota in atti.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dall'8/10/2019, data di cui le parti hanno raggiunto l'accordo per la separazione personale tra i coniugi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Venezia, senza che gli stessi abbiano ripreso la
4 convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, come verbale d'udienza del 9 ottobre 2025, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle relative alla figlia anche agli Per_2
Per_ interessi materiali della stessa;
nulla è dovuto a titolo di mantenimento della figlia in quanto quest'ultima ha già raggiunto l'indipendenza economica.
È peraltro manifestamente superfluo l'ascolto della prole, ascolto che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Va, inoltre, precisato come, le parti hanno concordato la costituzione del diritto di abitazione vita natural durante, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio.
Si evidenzia che – non trattandosi di atto notarile – della volontà manifestata dalle parti avanti al Giudice il Collegio può solo limitarsi a darne atto, fermo restando che le parti si assumono ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni immobili, alla titolarità, alla regolarità urbanistica, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli ovvero alla veridicità delle dichiarazioni rese in ordine alla libera commerciabilità e alla mancanza di trascrizioni pregiudizievoli, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo – che del resto non gli compete – né preventivo né successivo.
Le parti e i difensori dovranno curare la relativa trascrizione, esonerando il Cancelliere.
Spese legali compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Vicenza il 10/07/1991 tra Pt_1
e e iscritto nei registri dello stato civile del
[...] Controparte_1
Comune di Vicenza nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1991, Parte 1, n. 75.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al verbale dell'udienza di comparizione del 09/10/2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto:
1) prende atto che il sig. e la sig.ra sono Parte_1 Controparte_1 comproprietari per 1/2 ciascuno della seguente unità immobiliare, con annessa cantina al piano terra e quota di comproprietà degli enti condominiali facenti parte del fabbricato sito in Venezia, Via Renier n. 7 così catastalmente riportato:
VENEZIA – FOGLIO 31 M.N. 217 SUB. 17 – Via Paolo Renier 7 – p. T- 2 – Cat. A/3 – cl.
4- vani 6,5 – RCL 1.790.750
Confini da Nord in senso N.E.S.O.: del piano terra: muro perimetrale – altra unità immobiliare – corridoio comune – altra unità immobiliare et ancora muro perimetrale;
del secondo piano: muro perimetrale – altra unità immobiliare – vano scale comune et ancora muro perimetrale sui restanti lati.
2) prende atto che il sig. e la sig.ra già in regime Parte_1 Controparte_1 patrimoniale di separazione dei beni, volendo provvedere alla definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici tra loro esistenti convengono di effettuare la seguente attribuzione. Il sig. , C.F.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 24.06.1961, residente in [...], Sestriere Cannaregio n. 1716 int. 1 intende costituire, come in effetti costituisce a favore della sig.ra , C.F. Controparte_2
, nata a [...] il [...], residente in [...], Paolo C.F._4
Renier 7, che accetta, il diritto di abitazione vita natural durante a titolo gratuito sull'unità immobiliare con annessa cantina al piano terra e quota di comproprietà degli enti condominiali facenti parte del fabbricato sito in Venezia, Via Renier n. 7 così catastalmente riportato:
6 VENEZIA – FOGLIO 31 M.N. 217 SUB. 17 – Via Paolo Renier 7 – p. T- 2 – Cat. A/3 – cl.
4- vani 6,5 – RCL 1.790.750
Confini da Nord in senso N.E.S.O.: del piano terra: muro perimetrale – altra unità immobiliare – corridoio comune – altra unità immobiliare et ancora muro perimetrale;
del secondo piano: muro perimetrale – altra unità immobiliare – vano scale comune et ancora muro perimetrale sui restanti lati.
L'immobile così come descritto è pervenuto ai ricorrenti in forza di atto di compravendita del 17.01.2000 Notaio di Vicenza rep. n. 147.578, racc. n. 26.987, Persona_1 registrato a Vicenza in data 31.01.2000 al n. 175 Atti Pubblici Val. e trascritto a Venezia in data 11.02.2000 ai nn. 3281 RG e 2205 RP.
Si precisa che:
- l'unità immobiliare in oggetto, come sopra catastalmente identificata, risulta raffigurata nella planimetria depositata in Catasto, allegata al presente verbale sotto la lettera “A”;
- il sig. riconosce che i dati catastali indicati e la citata planimetria sono Parte_1 conformi allo stato di fatto dell'unità immobiliare in oggetto, e in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
- la conformità dello stato di fatto dell'immobile viene dichiarata e riconosciuta altresì dalla sig.ra , quale comproprietaria e utilizzatrice esclusiva della suddetta Controparte_2 unità immobiliare dal 2014;
- l'intestazione catastale dell'unità immobiliare in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
Ai sensi della vigente normativa in materia urbanistica ed edilizia, le parti consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 cui si è soggetti in caso di dichiarazione mendace, dichiarano che le opere di costruzione del fabbricato di cui il mappale
217 subalterno 17 costituisce porzione, sono state eseguite anteriormente al 1 settembre 1967.
Le parti dichiarano che relativamente al mappale 217 subalterno 17 è stata rilasciata dal
Comune di Venezia concessione edilizia in sanatoria in data 22 ottobre 1999 n. 643/2304/00 di Prot.
7 La sig.ra dà atto di aver ricevuto le informazioni e la Controparte_2 documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica dell'edificio oggetto della presente causa, attestato che si allega al presente verbale sotto la lettera "B". Con riferimento agli impianti esistenti negli immobili in oggetto, la sig.ra dichiara di aver preso atto dello stato degli stessi, che ben conosce Controparte_2 ed accetta in quanto comproprietaria e utilizzatrice esclusiva sin dal 2014, e dichiara fin d'ora di rinunciare a qualsiasi garanzia del sig. sulla conformità, efficienza e stato di Parte_2 conservazione degli impianti medesimi alla normativa vigente in materia di sicurezza, impegnandosi, ove necessario, a provvedere, a proprie cura e spese, all'adeguamento degli stessi ed a dotarli della dichiarazione di conformità o di rispondenza. Il sig. Parte_1 presta le più ampie garanzie in ordine alla piena proprietà di quanto in oggetto. Le parti si dichiarano edotte che la predetta unità immobiliare risulta libera da trascrizioni pregiudizievoli, da iscrizioni ipotecarie, da privilegi di qualsiasi natura risultanti dai registri immobiliari, da vincoli regolarmente risultanti da pubblici registri. Le parti non si sono avvalse dell'opera di un mediatore immobiliare. Il sig. dichiara espressamente Parte_1 di rinunciare all'ipoteca legale. Le utenze della casa familiare saranno intestate alla sig.ra di cui si farà integralmente carico. Le spese condominiali ordinarie Controparte_1 saranno interamente a carico della sig.ra ad eccezione dell'importo Controparte_1 di euro 1.200,00 annui che il sig. verserà direttamente sul conto corrente Parte_1 intesto al Condominio. Le spese condominiali straordinarie andranno comunque divise al
50% in ragione della quota di proprietà di ciascuno. Le spese ordinarie e straordinarie relative all'appartamento saranno interamente a carico della sig.ra in deroga Controparte_1 all'art. 1005 c.c., ad eccezione dei lavori e/o delle spese che riguardino la stanza delle figlie.
Dei costi sostenuti dalla sig.ra per spese straordinarie e/o Controparte_2 migliorative dell'appartamento se ne terrà conto al momento dell'eventuale scioglimento della comunione con vendita a terzi e/o cessione di quota tra le parti. Le parti dichiarano di volersi avvalere delle agevolazioni fiscali previste dalla vigente normativa per i trasferimenti immobiliari e costituzione di diritti reali intervenuti nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali in sede di scioglimento del matrimonio. In ipotesi di necessità di rinnovazione dell'atto avanti il Notaio, le parti dichiarano di volersi avvalere delle medesime agevolazioni fiscali. Le parti vengono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi
8 di atto notarile, il Giudice si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine alla costituzione del diritto reale da intendersi quale condizione di divorzio. Nel caso di invalidità dell'atto e/o nel caso in cui il Conservatore rifiutasse la trascrizione le parti si impegnano ad effettuare la stipula davanti al Notaio.
3) La figlia ad oggi vive e risiede con la madre in Venezia, Via Renier n. 7 Persona_2
e non ha un'occupazione che le consenta di essere economicamente autosufficiente. Pertanto, sino a quando la medesima non andrà a vivere stabilmente altrove il sig. si Parte_1 obbliga a versare alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 per la figlia la somma di euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie da concordare sempre tra le parti (viaggi, visite mediche specialistiche, corsi professionali). Le spese per le sedute di psicoterapia della figlia saranno invece ripartite per il 75% a Per_2 carico del sig. e il 25% a carico della sig.ra Il sig. Parte_1 Controparte_1
si obbliga altresì a versare la somma di euro 100,00 mensili a favore della figlia Pt_1
sul conto corrente ad essa intestato per le spese relative allo sport e altre Persona_2 spese ad essa necessarie.
4) prende atto che le parti prestano sin da ora acquiescenza all'emananda sentenza di divorzio.
- prende atto che le parti si danno reciprocamente atto che le condizioni sopra riportate hanno integralmente regolato i loro rapporti economici e patrimoniali sorti durante il matrimonio e non hanno pertanto più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo o motivo.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Vicenza, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso il 16.10.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore
dott.ssa Giulia Tagliapietra
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice relatore dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1973/2025 v.g., promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], Sestiere Cannaregio n. 1716 int. 1, rappresentato e difeso dall'avv.
RL CI (C.F. ) e dall'avv. DEBORA PRETIN (C.F. C.F._2
) presso il cui studio legale sito in Favaro Veneto (VE), via San Donà, C.F._3
376, è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti in atti e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._4
27/03/1966, residente a [...], Paolo Renier 7, rappresentata e difesa dall'avv.
IV PI (C.F. presso il cui studio legale sito in Venezia C.F._5
(VE), Cannaregio 5904, è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
Oggetto: Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso congiuntamente come da ricorso introduttivo, confermato a verbale d'udienza del 9 ottobre 2025:
“1) Il sig. e la sig.ra sono comproprietari per 1/2 Parte_1 Controparte_1 ciascuno della seguente unità immobiliare, con annessa cantina al piano terra e quota di comproprietà degli enti condominiali facenti parte del fabbricato sito in Venezia, Via Renier n. 7 così catastalmente riportato: VENEZIA – FOGLIO 31 M.N. 217 SUB. 17 – Via Paolo Renier 7 – p. T- 2 – Cat. A/3 – cl.
4- vani 6,5 – RCL 1.790.750 Confini da Nord in senso N.E.S.O.: del piano terra: muro perimetrale – altra unità immobiliare – corridoio comune – altra unità immobiliare et ancora muro perimetrale;
del secondo piano: muro perimetrale – altra unità immobiliare – vano scale comune et ancora muro perimetrale sui restanti lati. 2) Il sig. e la sig.ra già in regime patrimoniale di Parte_1 Controparte_1 separazione dei beni, volendo provvedere alla definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici tra loro esistenti convengono di effettuare la seguente attribuzione. Il sig.
, C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], Sestriere Cannaregio n. 1716 int. 1 intende costituire, come in effetti costituisce a favore della sig.ra , C.F. Controparte_2
, nata a [...] il [...], residente in [...], Paolo C.F._4
Renier 7, che accetta, il diritto di abitazione vita natural durante a titolo gratuito sull'unità immobiliare con annessa cantina al piano terra e quota di comproprietà degli enti condominiali facenti parte del fabbricato sito in Venezia, Via Renier n. 7 così catastalmente riportato: VENEZIA – FOGLIO 31 M.N. 217 SUB. 17 – Via Paolo Renier 7 – p. T- 2 – Cat. A/3 – cl.
4- vani 6,5 – RCL 1.790.750 Confini da Nord in senso N.E.S.O.: del piano terra: muro perimetrale – altra unità immobiliare – corridoio comune – altra unità immobiliare et ancora muro perimetrale;
del secondo piano: muro perimetrale – altra unità immobiliare – vano scale comune et ancora muro perimetrale sui restanti lati. L'immobile così come descritto è pervenuto ai ricorrenti in forza di atto di compravendita del 17.01.2000 Notaio di Vicenza rep. n. 147.578, racc. n. 26.987, registrato a Vicenza in data Persona_1
31.01.2000 al n. 175 Atti Pubblici Val. e trascritto a Venezia in data 11.02.2000 ai nn. 3281 RG e 2205 RP. Si precisa che: - l'unità immobiliare in oggetto, come sopra catastalmente identificata, risulta raffigurata nella planimetria depositata in Catasto, allegata al presente verbale sotto la lettera “A”; - il sig. riconosce che i dati catastali indicati e Parte_1 la citata planimetria sono conformi allo stato di fatto dell'unità immobiliare in oggetto, e in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
- la conformità dello stato di fatto dell'immobile viene dichiarata e riconosciuta altresì dalla sig.ra , quale Controparte_2 comproprietaria e utilizzatrice esclusiva della suddetta unità immobiliare dal 2014; - l'intestazione catastale dell'unità immobiliare in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari. Ai sensi della vigente normativa in materia urbanistica ed edilizia, le
2 parti consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 cui si è soggetti in caso di dichiarazione mendace, dichiarano che le opere di costruzione del fabbricato di cui il mappale 217 subalterno 17 costituisce porzione, sono state eseguite anteriormente al 1 settembre 1967. Le parti dichiarano che relativamente al mappale 217 subalterno 17 è stata rilasciata dal Comune di Venezia concessione edilizia in sanatoria in data 22 ottobre 1999 n. 643/2304/00 di Prot. La sig.ra dà atto di Controparte_2 aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica dell'edificio oggetto della presente causa, attestato che si allega al presente verbale sotto la lettera "B". Con riferimento agli impianti esistenti negli immobili in oggetto, la sig.ra dichiara di aver preso Controparte_2 atto dello stato degli stessi, che ben conosce ed accetta in quanto comproprietaria e utilizzatrice esclusiva sin dal 2014, e dichiara fin d'ora di rinunciare a qualsiasi garanzia del sig. sulla conformità, efficienza e stato di conservazione degli impianti Parte_2 medesimi alla normativa vigente in materia di sicurezza, impegnandosi, ove necessario, a provvedere, a proprie cura e spese, all'adeguamento degli stessi ed a dotarli della dichiarazione di conformità o di rispondenza. Il sig. presta le più ampie Parte_1 garanzie in ordine alla piena proprietà di quanto in oggetto. Le parti si dichiarano edotte che la predetta unità immobiliare risulta libera da trascrizioni pregiudizievoli, da iscrizioni ipotecarie, da privilegi di qualsiasi natura risultanti dai registri immobiliari, da vincoli regolarmente risultanti da pubblici registri. Le parti non si sono avvalse dell'opera di un mediatore immobiliare. Il sig. dichiara espressamente di rinunciare Parte_1 all'ipoteca legale. Le utenze della casa familiare saranno intestate alla sig.ra CP_1 di cui si farà integralmente carico. Le spese condominiali ordinarie saranno
[...] interamente a carico della sig.ra ad eccezione dell'importo di euro Controparte_1
1.200,00 annui che il sig. verserà direttamente sul conto corrente intesto al Parte_1
Condominio. Le spese condominiali straordinarie andranno comunque divise al 50% in ragione della quota di proprietà di ciascuno. Le spese ordinarie e straordinarie relative all'appartamento saranno interamente a carico della sig.ra in Controparte_1 deroga all'art. 1005 c.c., ad eccezione dei lavori e/o delle spese che riguardino la stanza delle figlie. Dei costi sostenuti dalla sig.ra per spese straordinarie Controparte_2
e/o migliorative dell'appartamento se ne terrà conto al momento dell'eventuale scioglimento della comunione con vendita a terzi e/o cessione di quota tra le parti. Le parti dichiarano di volersi avvalere delle agevolazioni fiscali previste dalla vigente normativa per i trasferimenti immobiliari e costituzione di diritti reali intervenuti nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali in sede di scioglimento del matrimonio. In ipotesi di necessità di rinnovazione dell'atto avanti il Notaio, le parti dichiarano di volersi avvalere delle medesime agevolazioni fiscali. Le parti vengono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Giudice si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine alla costituzione del diritto reale da intendersi quale condizione di divorzio. Nel caso di invalidità dell'atto e/o nel caso in cui il Conservatore rifiutasse la trascrizione le parti si impegnano
3 ad effettuare la stipula davanti al Notaio. 3) La figlia ad oggi vive e risiede Persona_2 con la madre in Venezia, Via Renier n. 7 e non ha un'occupazione che le consenta di essere economicamente autosufficiente. Pertanto, sino a quando la medesima non andrà a vivere stabilmente altrove il sig. si obbliga a versare alla sig.ra Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento per la figlia la somma di euro 300,00
[...] mensili oltre al 50% delle spese straordinarie da concordare sempre tra le parti (viaggi, visite mediche specialistiche, corsi professionali). Le spese per le sedute di psicoterapia della figlia saranno invece ripartite per il 75% a carico del sig. e il 25% Per_2 Parte_1
a carico della sig.ra Il sig. si obbliga altresì a versare la Controparte_1 Pt_1 somma di euro 100,00 mensili a favore della figlia sul conto corrente ad Persona_2 essa intestato per le spese relative allo sport e altre spese ad essa necessarie. 4) Le parti prestano sin da ora acquiescenza all'emananda sentenza di divorzio. 5) Spese e competenze professionali compensate. Le parti si danno reciprocamente atto che le condizioni sopra riportate hanno integralmente regolato i loro rapporti economici e patrimoniali sorti durante il matrimonio e non hanno pertanto più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo o motivo nonché chiedono che il Tribunale dichiari lo scioglimento del matrimonio contratto il 10.7.1991 con atto annotato nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vicenza Atto n. 75 Parte I Anno 1991.”
Il P.M. ha così concluso:
“voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 30/04/2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 le parti in epigrafe chiedevano venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato il 10/07/1991 nel Comune di Vicenza e dalla cui unione sono nate il 09/04/1995 le Per_ figlie e , ad oggi entrambe maggiorenni. Per_2
All'udienza del 09/10/2025 i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso;
la causa era posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. concludeva in conformità, come da nota in atti.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dall'8/10/2019, data di cui le parti hanno raggiunto l'accordo per la separazione personale tra i coniugi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Venezia, senza che gli stessi abbiano ripreso la
4 convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, come verbale d'udienza del 9 ottobre 2025, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle relative alla figlia anche agli Per_2
Per_ interessi materiali della stessa;
nulla è dovuto a titolo di mantenimento della figlia in quanto quest'ultima ha già raggiunto l'indipendenza economica.
È peraltro manifestamente superfluo l'ascolto della prole, ascolto che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Va, inoltre, precisato come, le parti hanno concordato la costituzione del diritto di abitazione vita natural durante, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio.
Si evidenzia che – non trattandosi di atto notarile – della volontà manifestata dalle parti avanti al Giudice il Collegio può solo limitarsi a darne atto, fermo restando che le parti si assumono ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni immobili, alla titolarità, alla regolarità urbanistica, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli ovvero alla veridicità delle dichiarazioni rese in ordine alla libera commerciabilità e alla mancanza di trascrizioni pregiudizievoli, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo – che del resto non gli compete – né preventivo né successivo.
Le parti e i difensori dovranno curare la relativa trascrizione, esonerando il Cancelliere.
Spese legali compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Vicenza il 10/07/1991 tra Pt_1
e e iscritto nei registri dello stato civile del
[...] Controparte_1
Comune di Vicenza nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1991, Parte 1, n. 75.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al verbale dell'udienza di comparizione del 09/10/2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto:
1) prende atto che il sig. e la sig.ra sono Parte_1 Controparte_1 comproprietari per 1/2 ciascuno della seguente unità immobiliare, con annessa cantina al piano terra e quota di comproprietà degli enti condominiali facenti parte del fabbricato sito in Venezia, Via Renier n. 7 così catastalmente riportato:
VENEZIA – FOGLIO 31 M.N. 217 SUB. 17 – Via Paolo Renier 7 – p. T- 2 – Cat. A/3 – cl.
4- vani 6,5 – RCL 1.790.750
Confini da Nord in senso N.E.S.O.: del piano terra: muro perimetrale – altra unità immobiliare – corridoio comune – altra unità immobiliare et ancora muro perimetrale;
del secondo piano: muro perimetrale – altra unità immobiliare – vano scale comune et ancora muro perimetrale sui restanti lati.
2) prende atto che il sig. e la sig.ra già in regime Parte_1 Controparte_1 patrimoniale di separazione dei beni, volendo provvedere alla definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici tra loro esistenti convengono di effettuare la seguente attribuzione. Il sig. , C.F.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 24.06.1961, residente in [...], Sestriere Cannaregio n. 1716 int. 1 intende costituire, come in effetti costituisce a favore della sig.ra , C.F. Controparte_2
, nata a [...] il [...], residente in [...], Paolo C.F._4
Renier 7, che accetta, il diritto di abitazione vita natural durante a titolo gratuito sull'unità immobiliare con annessa cantina al piano terra e quota di comproprietà degli enti condominiali facenti parte del fabbricato sito in Venezia, Via Renier n. 7 così catastalmente riportato:
6 VENEZIA – FOGLIO 31 M.N. 217 SUB. 17 – Via Paolo Renier 7 – p. T- 2 – Cat. A/3 – cl.
4- vani 6,5 – RCL 1.790.750
Confini da Nord in senso N.E.S.O.: del piano terra: muro perimetrale – altra unità immobiliare – corridoio comune – altra unità immobiliare et ancora muro perimetrale;
del secondo piano: muro perimetrale – altra unità immobiliare – vano scale comune et ancora muro perimetrale sui restanti lati.
L'immobile così come descritto è pervenuto ai ricorrenti in forza di atto di compravendita del 17.01.2000 Notaio di Vicenza rep. n. 147.578, racc. n. 26.987, Persona_1 registrato a Vicenza in data 31.01.2000 al n. 175 Atti Pubblici Val. e trascritto a Venezia in data 11.02.2000 ai nn. 3281 RG e 2205 RP.
Si precisa che:
- l'unità immobiliare in oggetto, come sopra catastalmente identificata, risulta raffigurata nella planimetria depositata in Catasto, allegata al presente verbale sotto la lettera “A”;
- il sig. riconosce che i dati catastali indicati e la citata planimetria sono Parte_1 conformi allo stato di fatto dell'unità immobiliare in oggetto, e in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
- la conformità dello stato di fatto dell'immobile viene dichiarata e riconosciuta altresì dalla sig.ra , quale comproprietaria e utilizzatrice esclusiva della suddetta Controparte_2 unità immobiliare dal 2014;
- l'intestazione catastale dell'unità immobiliare in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
Ai sensi della vigente normativa in materia urbanistica ed edilizia, le parti consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 cui si è soggetti in caso di dichiarazione mendace, dichiarano che le opere di costruzione del fabbricato di cui il mappale
217 subalterno 17 costituisce porzione, sono state eseguite anteriormente al 1 settembre 1967.
Le parti dichiarano che relativamente al mappale 217 subalterno 17 è stata rilasciata dal
Comune di Venezia concessione edilizia in sanatoria in data 22 ottobre 1999 n. 643/2304/00 di Prot.
7 La sig.ra dà atto di aver ricevuto le informazioni e la Controparte_2 documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica dell'edificio oggetto della presente causa, attestato che si allega al presente verbale sotto la lettera "B". Con riferimento agli impianti esistenti negli immobili in oggetto, la sig.ra dichiara di aver preso atto dello stato degli stessi, che ben conosce Controparte_2 ed accetta in quanto comproprietaria e utilizzatrice esclusiva sin dal 2014, e dichiara fin d'ora di rinunciare a qualsiasi garanzia del sig. sulla conformità, efficienza e stato di Parte_2 conservazione degli impianti medesimi alla normativa vigente in materia di sicurezza, impegnandosi, ove necessario, a provvedere, a proprie cura e spese, all'adeguamento degli stessi ed a dotarli della dichiarazione di conformità o di rispondenza. Il sig. Parte_1 presta le più ampie garanzie in ordine alla piena proprietà di quanto in oggetto. Le parti si dichiarano edotte che la predetta unità immobiliare risulta libera da trascrizioni pregiudizievoli, da iscrizioni ipotecarie, da privilegi di qualsiasi natura risultanti dai registri immobiliari, da vincoli regolarmente risultanti da pubblici registri. Le parti non si sono avvalse dell'opera di un mediatore immobiliare. Il sig. dichiara espressamente Parte_1 di rinunciare all'ipoteca legale. Le utenze della casa familiare saranno intestate alla sig.ra di cui si farà integralmente carico. Le spese condominiali ordinarie Controparte_1 saranno interamente a carico della sig.ra ad eccezione dell'importo Controparte_1 di euro 1.200,00 annui che il sig. verserà direttamente sul conto corrente Parte_1 intesto al Condominio. Le spese condominiali straordinarie andranno comunque divise al
50% in ragione della quota di proprietà di ciascuno. Le spese ordinarie e straordinarie relative all'appartamento saranno interamente a carico della sig.ra in deroga Controparte_1 all'art. 1005 c.c., ad eccezione dei lavori e/o delle spese che riguardino la stanza delle figlie.
Dei costi sostenuti dalla sig.ra per spese straordinarie e/o Controparte_2 migliorative dell'appartamento se ne terrà conto al momento dell'eventuale scioglimento della comunione con vendita a terzi e/o cessione di quota tra le parti. Le parti dichiarano di volersi avvalere delle agevolazioni fiscali previste dalla vigente normativa per i trasferimenti immobiliari e costituzione di diritti reali intervenuti nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali in sede di scioglimento del matrimonio. In ipotesi di necessità di rinnovazione dell'atto avanti il Notaio, le parti dichiarano di volersi avvalere delle medesime agevolazioni fiscali. Le parti vengono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi
8 di atto notarile, il Giudice si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine alla costituzione del diritto reale da intendersi quale condizione di divorzio. Nel caso di invalidità dell'atto e/o nel caso in cui il Conservatore rifiutasse la trascrizione le parti si impegnano ad effettuare la stipula davanti al Notaio.
3) La figlia ad oggi vive e risiede con la madre in Venezia, Via Renier n. 7 Persona_2
e non ha un'occupazione che le consenta di essere economicamente autosufficiente. Pertanto, sino a quando la medesima non andrà a vivere stabilmente altrove il sig. si Parte_1 obbliga a versare alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 per la figlia la somma di euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie da concordare sempre tra le parti (viaggi, visite mediche specialistiche, corsi professionali). Le spese per le sedute di psicoterapia della figlia saranno invece ripartite per il 75% a Per_2 carico del sig. e il 25% a carico della sig.ra Il sig. Parte_1 Controparte_1
si obbliga altresì a versare la somma di euro 100,00 mensili a favore della figlia Pt_1
sul conto corrente ad essa intestato per le spese relative allo sport e altre Persona_2 spese ad essa necessarie.
4) prende atto che le parti prestano sin da ora acquiescenza all'emananda sentenza di divorzio.
- prende atto che le parti si danno reciprocamente atto che le condizioni sopra riportate hanno integralmente regolato i loro rapporti economici e patrimoniali sorti durante il matrimonio e non hanno pertanto più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo o motivo.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Vicenza, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso il 16.10.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore
dott.ssa Giulia Tagliapietra
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero
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