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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/02/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2388/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA
composta dai signori:
dott.ssa Serena Baccolini Presidente
dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello iscritta al n. r.g. 2388/2023, promossa
da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA NICOLO' TURRISI, 39, presso lo studio dell'avvocato
ANTONELLO GRASSADONIO, che la rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE
nei confronti di
pagina 1 di 12 e per essa (GIA' ) (C.F. CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in MILANO, VIA PODGORA, 12/A, presso lo studio degli avvocati
SALVATORE MERCURIO e FABIO DEL TORCHIO, che la rappresentano e difendono giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
APPELLATA
OGGETTO: causa antitrust- bancaria.
CONCLUSIONI
Per : “disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
nel merito, Parte_1
accogliere per la forma il presente atto di appello e, conseguentemente, in riforma parziale della
sentenza impugnata, previa ogni opportuna declaratoria, accogliere le domande spiegate dalla signora
nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado che, per quanto rileva ai fini Parte_1
dell'effetto devolutivo del gravame interposto, di seguito si ripetono e trascrivono: - ritenere e
dichiarare la nullità parziale delle fideiussioni omnibus del 03/10/1996 e del 12/04/1995 e, quindi,
l'inoperatività della deroga dell'art. 1957 cod. civ. prevista dall'art. 6 delle stesse;
conseguentemente,
ritenere e dichiarare l'estinzione delle predette garanzie personali, stante l'avvenuta decadenza dalla
possibilità di agire nei confronti della sig.ra ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. e, per Parte_1
l'effetto, la liberazione della stessa e la revoca del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla
posizione sostanziale della medesima. In ogni caso, condannare parte appellata al pagamento delle
spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio”;
per e per essa : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello CP_1 Controparte_2
adita, contrariis reiectis, per le ragioni esposte in narrativa: nel merito: - respingere l'appello ex
adverso proposto dalla sig.ra perché inammissibile e comunque infondato in fatto e Parte_1
in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 5343/2023 del 28/6/2023 (ex R.G.
pagina 2 di 12 2459/2020) emessa dal Tribunale di Milano. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi
professionali, spese generali, CPA e IVA di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 24.12.2019, agiva in giudizio davanti Parte_1
al tribunale di Milano, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 24034/2019, depositato in data 11.11.2019 e notificato il 19.11.2019, con cui le era stato ingiunto, quale garante della società
debitrice principale , il pagamento, Parte_2
in solido con altri fideiussori, a favore di (ora ), quale Controparte_3 Controparte_4
procuratrice speciale della società creditrice (cessionaria del credito), della somma di € Controparte_1
480.000,00 oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, chiedendone la revoca. Tale somma trovava il proprio fondamento nei crediti pecuniari derivanti dal contratto di mutuo fondiario stipulato in data 28.12.2009 da (ora con Controparte_5 Controparte_6
del valore di € 1.500.000,00, dal saldo debitorio dei conti correnti n. Parte_2
500004426 e n. 500006828 e del rapporto a sofferenze per sovvenzioni n. 62679, garantiti dalla fideiussione omnibus rilasciata in data 31.05.2004 dai garanti Parte_3 Persona_1
e che peraltro non avevano proposto opposizione, sino
[...] Parte_2 Parte_2
alla concorrenza dell'importo di € 480.000,00, a favore di (ora Controparte_7
. Tali crediti risultavano, poi, ceduti in data 24.11.2017 a e da Controparte_6 Controparte_8
quest'ultima, in data 21.06.2019, a che aveva affidato il recupero a . Controparte_1 Controparte_3
A fondamento della sua domanda di opposizione, l'opponente affermava: 1) di non aver mai sottoscritto la fideiussione del 31.5.2004, che riportava soltanto le firme dei fideiussori Parte_3
e sulla base della quale era stato
[...] Persona_1 Parte_2 Parte_2
chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo opposto, con conseguente carenza di legittimazione passiva;
2)
la nullità della fideiussione omnibus dalla stessa rilasciata il 12.04.1995 a favore del Controparte_9
pagina 3 di 12 (ora nell'interesse di per l'importo garantito di L. 400.000.000 CP_6 Parte_2
(attuali € 206.582,75), successivamente innalzato, con lettera del 3.10.1996 a L. 550.000.000 (attuali €
284.051,29), attesa la coincidenza degli articoli 2, 6 e 8 della fideiussione con le clausole 2, 6 e 8
(rispettivamente “clausola di reviviscenza”, di deroga all'art. 1957 c.c. e “clausola di sopravvivenza”)
dello schema ABI del 2003 per le fideiussioni omnibus, censurate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 02.05.2005; 3) che tale nullità era totale, in quanto la nullità delle tre clausole contestate si estendeva all'intero negozio fideiussorio ai sensi dell'art. 1419, comma 1, c.c., essendo
“relativa a un elemento essenziale del negozio o ad una pattuizione legata alle altre da un rapporto di
interdipendenza e inscindibilità” e, in subordine, che, comunque, era parziale in relazione a tutte e tre le clausole, con conseguente decadenza dalla garanzia rilasciata a favore della banca per effetto dell'inoperatività della deroga di cui all'art. 1957 c.c., non risultando che la banca creditrice e/o alcuno dei suoi aventi causa si fossero diligentemente attivati nei confronti della debitrice principale per il recupero del credito nel termine di sei mesi dalla scadenza del debito garantito previsto dall'art.1957
c.c.; 4) che, comunque, la pretesa creditoria era errata, atteso che la non era tenuta Pt_1
personalmente a garantire per il rapporto di mutuo fondiario del 29.12.2009, essendo esso garantito dai soli terzi datori di ipoteca ( e e , né in forza di altri Parte_3 Parte_2 Persona_1
rapporti chirografari posti alla base della pretesa creditoria nel ricorso monitorio, non essendo stato indicato il momento genetico degli stessi;
5) che anche i criteri di calcolo del credito non erano condivisibili, essendo l'ammontare richiesto fondato sulla certificazione ex art. 50 TUB, inidonea a provare l'importo dovuto.
Con comparsa di costituzione depositata il 9.09.2020, (ora Controparte_3 Controparte_4
), quale procuratrice speciale di (cessionaria del credito), si costituiva in
[...] Controparte_1
giudizio, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto nei limiti del minor importo garantito dall'opponente con la fideiussione del 12.04.1995, così come integrata in data 3.10.1996, ovvero, in subordine, di pagina 4 di 12 accertare e dichiarare l'entità del diritto di credito vantato dall'opposta per le causali di cui al ricorso. A
fondamento della propria pretesa creditoria, l'opposta asseriva che i crediti, sorti in capo alla banca nei confronti di ceduti da a in data 7.12.2017 e da Parte_2 CP_6 Controparte_8
quest'ultima ceduti ad in data 27.06.2019, si fondavano su un contratto di mutuo Controparte_1
fondiario del 28.12.2009, garantito da ipoteca (€ 1.359.823,66), sul saldo debitore dei conti correnti n.
5000004426 (€ 86.516,19) e n. 500006828 (€ 63.514,32) e sul rapporto a sofferenze n. 62769 (€
58.903,60), per un totale di € 1.568.757,77, i quali risultavano garantiti, fino all'importo di lire
400.000.000 (€ 206.582,75) anche dalla fideiussione rilasciata il 29.09.1994 dai fideiussori Parte_2
e e, fino allo stesso importo,
[...] Parte_2 Persona_1 Parte_3
dalla fideiussione rilasciata in data 12.04.1995 dall'opponente somma garantita Parte_1
aumentata sino a L. 550.000.00 (€ 284.051,29), con distinta lettera del 3.10.1996. Secondo l'opposta,
quindi, pur non essendo la fideiussione del 31.05.2004 sottoscritta dall'opponente, quest'ultima era,
comunque, tenuta al pagamento nei limiti della fideiussione rilasciata a favore della banca nell'interesse di in data 12.04.1995, così come integrata in data 3.10.1996, Parte_2
che non presentavano data di scadenza e/o limiti di validità temporale. L'opposta contestava anche la domanda di nullità svolta da parte opponente, nonché quanto affermato in ordine all'ammontare del credito, essendo esso fondato su un contratto di mutuo fondiario del 29.12.2009 e su una certificazione
ex art. 50 TUB.
Il tribunale di Milano, con sentenza n. 5343/2023, pubblicata il 28.06.2023, ha accolto parzialmente l'opposizione, revocando il decreto e condannando parte opponente al pagamento della somma di €
248.051,29, oltre interessi, e alle spese di lite, compensandole in parte.
Contro tale sentenza, ha proposto appello, chiedendo, previa sospensione della Parte_1
provvisoria esecutorietà, la riforma della pronuncia sulla base dei seguenti motivi:
pagina 5 di 12 1) ERRATA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA FIDEIUSSIONE DEL 12.04.1995. VIOLAZIONE DEGLI
ARTT. 1936 E 1945 C.C. IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTT. 1322 E 1362 C.C.;
2) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 C.C. IN RELAZIONE ALL'ACCERTAMENTO
DELLA NULLITÀ PARZIALE DELLE CLAUSOLE 2, 6 E 8 DELLA FIDEIUSSIONE OMNIBUS DEL
12.04.1995;
3) NULLITÀ PARZIALE DELLA FIDEIUSSIONE OMNIBUS DEL 12.04.1995. DECADENZA DEL CREDITORE
EX ART. 1957 C.C.;
4) ERRATA CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE.
e per essa si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto CP_1 Controparte_4
dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
La Corte d'appello di Milano, preso atto dell'impegno di parte appellata di non mettere in esecuzione la sentenza, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la rimessione della causa al Collegio, all'udienza del 12.06.2024, previa concessione di termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, poi, rinviata a quella del 9.10.2024 e, infine, a seguito della sostituzione del nuovo giudice istruttore, a quella del 5.02.2025. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto di appello è quella parte della sentenza in cui i giudici di primo grado hanno escluso che la decisione n. 55/2005 della Banca d'Italia possa costituire prova privilegiata dell'illecito anticoncorrenziale, avendo ritenuto che il contratto sottoscritto dall'opponente dovesse essere qualificato come contratto autonomo di garanzia, anziché come fideiussione omnibus, ponendosi così al di fuori del perimetro oggettivo dell'accertamento effettuato dall'Autorità. Pertanto, qualificando l'azione come stand alone era onere dell'attrice provare la sussistenza di un'intesa, onere non assolto pagina 6 di 12 da parte appellante, con conseguente piena validità del contratto, anche nella parte in cui ha previsto una deroga all'art. 1957 c.c. e rigetto dell'eccezione di decadenza.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, atteso che il contratto de quo dovrebbe essere qualificato come contratto di fideiussione omnibus, assumendo così funzione di prova privilegiata il provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005, il quale ha dichiarato la invalidità delle clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI per contrasto con la normativa antitrust, in quanto frutto di un'intesa illecita. Ne conseguirebbe, pertanto, la invalidità della clausola n. 6, derogatrice della disposizione di cui all'art. 1957 c.c., con piena validità ed efficacia di tale ultima disposizione e decadenza della banca dal potere agire nei confronti del fideiussore, essendo decorsi i sei mesi previsti dal legislatore.
Tali motivi sono infondati.
La Corte ritiene condivisibile quanto affermato dai giudici di prime cure, laddove hanno ritenuto che la decisione n. 55/2005 della Banca d'Italia non possa costituire prova privilegiata dell'illecito anticoncorrenziale qui evocato, in quanto, in quella sede, l'Autorità di vigilanza ha accertato l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza limitatamente al settore delle fideiussioni omnibus bancarie nel solo periodo compreso tra il 2002 e il 2005.
Nel caso in esame, infatti, come correttamente rilevato dai giudici di prime cure, l'inutilizzabilità della decisione della Banca d'Italia come prova privilegiata dell'illecito deriva dal fatto che la garanzia sottoscritta dall'appellante deve essere qualificata come contratto autonomo di garanzia, ponendosi così
al di fuori del perimetro oggettivo dell'accertamento effettuato dall'Autorità.
Sul punto, il Collegio osserva, in via generale, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, che il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, contrariamente dal contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra pagina 7 di 12 prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante). Inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto a un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è
tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che,
mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile a essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (cfr.
Cass. S.U. 3947/2010).
Posta tale funzione, il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, pertanto, rispetto alla fideiussione,
per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (cfr., tra le altre, Cass. 16213/2015; Cass.
19693/2022), laddove l'accessorietà della garanzia fideiussoria postula, invece, che il garante ha l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell'art. 1952, comma 2, c.c., all'evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento,
qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore (cfr. Cass. 15108/2013). Si ritiene,
peraltro, che se l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima
richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia,
in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione,
salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (cfr. pagina 8 di 12 Cass. S.U. 3947/2010), tuttavia, in presenza di elementi che conducano, comunque, a una qualificazione del negozio in termini di garanzia autonoma, l'assenza di formule come quella anzidetta non è elemento decisivo in senso contrario (cfr. Cass. 12152/2016).
Nel caso di specie, dall'esame del contratto, al di là del nomen iuris utilizzato, si desume una serie di elementi univoci, idonei a escludere l'accessorietà della garanzia prestata rispetto al rapporto principale, così come è possibile rilevare dalle disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 del contratto. In
particolare, rilevante è, come anche evidenziato dai giudici di prime cure, l'art. 7, il quale prevede che:
“Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente all' di credito, a semplice richiesta scritta, Pt_4
anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutele per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni
altro accessorio”, dal quale si evince non solo che il pagamento deve essere immediato e a semplice richiesta della banca, ma anche che il garante, una volta escusso, è tenuto a pagare anche in caso di opposizione del debitore. La Corte ritiene rilevante a tale fine anche l'art. 8, il quale dispone che:
“Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin
d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”, dal quale si evince che una eventuale causa di invalidità della obbligazione principale non incide sull'obbligo assunto dal garante che è, comunque, tenuto alla restituzione delle somme versate dall'istituto di credito in favore del debitore principale, fatta eccezione, ovviamente, della ipotesi della exceptio doli.
Non è rilevante quanto eccepito da parte appellante secondo cui sarebbe insufficiente, ai fini di tale qualificazione, una clausola con la dicitura “a prima richiesta”, atteso che, nel caso di specie, essa è
espressamente accompagnata dall'impegno del garante all'effettuazione del pagamento “anche in caso
di opposizione del debitore”, la quale, letta anche alla luce della successiva disposizione di cui all'art. 8, chiarisce come l'obbligo di adempiere sia insensibile alle eccezioni che il debitore potrebbe far valere per paralizzare la pretesa del creditore (cfr. Corte d'appello di Milano, 1880/2020, depositata il
17.07.2020; Corte d'appello di Milano, 2002/2020, depositata il 28.07.2020). Il Collegio ritiene, infatti,
pagina 9 di 12 che le due norme, complessivamente lette, evidenziano la irrilevanza dell'opposizione del debitore al pagamento, la quale è espressione, secondo quanto rilevato dalla Cassazione, della natura autonoma della garanzia, rispetto alla quale non opera la previsione dell'art. 1945 c.c., che prevede che il fideiussore possa opporre al creditore “tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo
quella derivante dall'incapacità” e sia, quindi, idonea a qualificare il negozio come autonomo di garanzia (cfr. Cass. SU n. 3947/2010). Infatti, la circostanza che il garante si impegni a pagare,
nonostante l'opposizione dell'obbligato principale, implica che non gli sia consentito di far proprio il rifiuto di adempiere di quest'ultimo e di contrapporlo alla richiesta del creditore.
In considerazione della qualificazione del contratto de quo come contratto autonomo di garanzia, è
condivisibile la decisione del tribunale, secondo cui l'appellante non può avvantaggiarsi di provvedimenti amministrativi, che, come quello di specie, hanno riguardato esclusivamente i moduli utilizzati per le fideiussioni omnibus nel settore bancario e non anche per garanzie di diversa natura
(così, tra molte, Corte App. Milano, n. 947/2020 del 20.04.2020 e n. 1953 del 22.7.2020).
Come in qualunque causa stand alone, è, pertanto, onere della parte, che assume la sussistenza di un illecito anticoncorrenziale, provarne la esistenza, secondo le regole ordinarie del processo civile. Nel
caso di specie, in realtà, tale onere non è stato assolto dall'appellante, non avendo dedotto alcun elemento utile a far ritenere, anche in via indiziaria, l'esistenza, al momento della stipula del contratto per cui è causa (1995) di una intesa anticoncorrenziale “a monte” tra banche per l'applicazione uniforme delle tre clausole censurate dalla Banca d'Italia nel 2005 nei contratti autonomi di garanzia. A
fondamento della sua eccezione, infatti, come rilevato da parte dei giudici di primo grado, parte appellante si è limitata a produrre contratti di fideiussioni omnibus e specifiche rilasciate da istituti di credito, per lo più di rilevanza meramente locale, in anni diversi da quello in cui è stato sottoscritto il contratto, ossia 2000, 2005, 2006-2017 (doc. 8 del fascicolo di parte appellante del giudizio di primo grado), i quali non sono idonei a dimostrare, quantitativamente e qualitativamente, la sussistenza di pagina 10 di 12 un'intesa illecita tra istituti di credito, rilevante per estensione e pervasività, sul piano antitrust, nel
1995 in relazione ai contratti autonomi di garanzia.
È irrilevante anche il richiamo al provvedimento n. 12/1994, con cui la Banca d'Italia aveva evidenziato la presenza nelle norme bancarie uniformi (NBU) elaborate dall'ABI, le quali “fissando
condizioni economiche sia in termini di prezzo sia in termini di oneri a carico delle parti al verificarsi
delle possibili vicende del rapporto contrattuale, sono suscettibili di limitare la possibilità che la
diversificazione del contenuto negoziale su tali aspetti valga come strumento di acquisizione di
clientela” (v. punto 15 provvedimento n.12/1994), individuando, con riferimento alle fideiussioni, dei caratteri lesivi della concorrenza da parte, tra l'altro, delle clausole che “modificano (in senso
sfavorevole al cliente) la disciplina stabilita dal codice civile agli artt. 1949 e 1950 c.c. relativamente
alla restrizione dell'azione di regresso...e all'art.1945 c.c. relativamente all'opponibilità delle
eccezioni da parte del fideiussore” (v. punto 37 provvedimento n. 12/1994). Il Collegio, infatti, osserva che tali rilievi, a seguito dei quali non era stata adottata dall'Autorità alcuna dichiarazione di invalidità,
si riferiscono a clausole diverse da quelle contenute negli articoli 2, 6 e 8 della fideiussione per cui è
causa, contestati dall'appellante, in quanto riproducenti le clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI, oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005.
Nel rigetto dei primi due motivi di appello, resta assorbito anche il terzo, volto a fare dichiarare la nullità delle clausole contestate, con particolare riferimento alla disposizione di cui all'art. 6, che pone una deroga all'operatività della disposizione di cui all'art. 1957 c.c., la quale, pertanto, è pienamente valida ed efficace, con conseguente conferma della decisione dei giudici di primo grado, laddove hanno ritenuto assorbita l'eccezione di decadenza della banca ex art. 1957 c.c., svolta dalla Pt_1
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art. 91
c.p.c. a carico di quale parte soccombente, avuto riguardo della natura della causa, Parte_1
delle questioni affrontate e del valore della controversia (€ 284.051,29), applicando i parametri medi pagina 11 di 12 per la fase di studio e introduttiva dello scaglione di riferimento “da 260.001 a € 520.000”, ex DM
147/2022, e i parametri minimi per la fase della decisione, essendo stata depositata solo la comparsa conclusionale, dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione, non svolta nel presente giudizio.
Il rigetto dell'appello comporta anche l'assorbimento del quarto motivo, volto a una modifica del capo della sentenza impugnata relativo alle spese di lite.
In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento in favore di e per essa Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che sono liquidate in complessivi € 10.590,00 Controparte_2
per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di del Parte_1
doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia, all'art. 13
comma 1 quater DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5.02.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Serena Baccolini pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA
composta dai signori:
dott.ssa Serena Baccolini Presidente
dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello iscritta al n. r.g. 2388/2023, promossa
da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA NICOLO' TURRISI, 39, presso lo studio dell'avvocato
ANTONELLO GRASSADONIO, che la rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE
nei confronti di
pagina 1 di 12 e per essa (GIA' ) (C.F. CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in MILANO, VIA PODGORA, 12/A, presso lo studio degli avvocati
SALVATORE MERCURIO e FABIO DEL TORCHIO, che la rappresentano e difendono giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
APPELLATA
OGGETTO: causa antitrust- bancaria.
CONCLUSIONI
Per : “disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
nel merito, Parte_1
accogliere per la forma il presente atto di appello e, conseguentemente, in riforma parziale della
sentenza impugnata, previa ogni opportuna declaratoria, accogliere le domande spiegate dalla signora
nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado che, per quanto rileva ai fini Parte_1
dell'effetto devolutivo del gravame interposto, di seguito si ripetono e trascrivono: - ritenere e
dichiarare la nullità parziale delle fideiussioni omnibus del 03/10/1996 e del 12/04/1995 e, quindi,
l'inoperatività della deroga dell'art. 1957 cod. civ. prevista dall'art. 6 delle stesse;
conseguentemente,
ritenere e dichiarare l'estinzione delle predette garanzie personali, stante l'avvenuta decadenza dalla
possibilità di agire nei confronti della sig.ra ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. e, per Parte_1
l'effetto, la liberazione della stessa e la revoca del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla
posizione sostanziale della medesima. In ogni caso, condannare parte appellata al pagamento delle
spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio”;
per e per essa : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello CP_1 Controparte_2
adita, contrariis reiectis, per le ragioni esposte in narrativa: nel merito: - respingere l'appello ex
adverso proposto dalla sig.ra perché inammissibile e comunque infondato in fatto e Parte_1
in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 5343/2023 del 28/6/2023 (ex R.G.
pagina 2 di 12 2459/2020) emessa dal Tribunale di Milano. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi
professionali, spese generali, CPA e IVA di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 24.12.2019, agiva in giudizio davanti Parte_1
al tribunale di Milano, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 24034/2019, depositato in data 11.11.2019 e notificato il 19.11.2019, con cui le era stato ingiunto, quale garante della società
debitrice principale , il pagamento, Parte_2
in solido con altri fideiussori, a favore di (ora ), quale Controparte_3 Controparte_4
procuratrice speciale della società creditrice (cessionaria del credito), della somma di € Controparte_1
480.000,00 oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, chiedendone la revoca. Tale somma trovava il proprio fondamento nei crediti pecuniari derivanti dal contratto di mutuo fondiario stipulato in data 28.12.2009 da (ora con Controparte_5 Controparte_6
del valore di € 1.500.000,00, dal saldo debitorio dei conti correnti n. Parte_2
500004426 e n. 500006828 e del rapporto a sofferenze per sovvenzioni n. 62679, garantiti dalla fideiussione omnibus rilasciata in data 31.05.2004 dai garanti Parte_3 Persona_1
e che peraltro non avevano proposto opposizione, sino
[...] Parte_2 Parte_2
alla concorrenza dell'importo di € 480.000,00, a favore di (ora Controparte_7
. Tali crediti risultavano, poi, ceduti in data 24.11.2017 a e da Controparte_6 Controparte_8
quest'ultima, in data 21.06.2019, a che aveva affidato il recupero a . Controparte_1 Controparte_3
A fondamento della sua domanda di opposizione, l'opponente affermava: 1) di non aver mai sottoscritto la fideiussione del 31.5.2004, che riportava soltanto le firme dei fideiussori Parte_3
e sulla base della quale era stato
[...] Persona_1 Parte_2 Parte_2
chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo opposto, con conseguente carenza di legittimazione passiva;
2)
la nullità della fideiussione omnibus dalla stessa rilasciata il 12.04.1995 a favore del Controparte_9
pagina 3 di 12 (ora nell'interesse di per l'importo garantito di L. 400.000.000 CP_6 Parte_2
(attuali € 206.582,75), successivamente innalzato, con lettera del 3.10.1996 a L. 550.000.000 (attuali €
284.051,29), attesa la coincidenza degli articoli 2, 6 e 8 della fideiussione con le clausole 2, 6 e 8
(rispettivamente “clausola di reviviscenza”, di deroga all'art. 1957 c.c. e “clausola di sopravvivenza”)
dello schema ABI del 2003 per le fideiussioni omnibus, censurate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 02.05.2005; 3) che tale nullità era totale, in quanto la nullità delle tre clausole contestate si estendeva all'intero negozio fideiussorio ai sensi dell'art. 1419, comma 1, c.c., essendo
“relativa a un elemento essenziale del negozio o ad una pattuizione legata alle altre da un rapporto di
interdipendenza e inscindibilità” e, in subordine, che, comunque, era parziale in relazione a tutte e tre le clausole, con conseguente decadenza dalla garanzia rilasciata a favore della banca per effetto dell'inoperatività della deroga di cui all'art. 1957 c.c., non risultando che la banca creditrice e/o alcuno dei suoi aventi causa si fossero diligentemente attivati nei confronti della debitrice principale per il recupero del credito nel termine di sei mesi dalla scadenza del debito garantito previsto dall'art.1957
c.c.; 4) che, comunque, la pretesa creditoria era errata, atteso che la non era tenuta Pt_1
personalmente a garantire per il rapporto di mutuo fondiario del 29.12.2009, essendo esso garantito dai soli terzi datori di ipoteca ( e e , né in forza di altri Parte_3 Parte_2 Persona_1
rapporti chirografari posti alla base della pretesa creditoria nel ricorso monitorio, non essendo stato indicato il momento genetico degli stessi;
5) che anche i criteri di calcolo del credito non erano condivisibili, essendo l'ammontare richiesto fondato sulla certificazione ex art. 50 TUB, inidonea a provare l'importo dovuto.
Con comparsa di costituzione depositata il 9.09.2020, (ora Controparte_3 Controparte_4
), quale procuratrice speciale di (cessionaria del credito), si costituiva in
[...] Controparte_1
giudizio, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto nei limiti del minor importo garantito dall'opponente con la fideiussione del 12.04.1995, così come integrata in data 3.10.1996, ovvero, in subordine, di pagina 4 di 12 accertare e dichiarare l'entità del diritto di credito vantato dall'opposta per le causali di cui al ricorso. A
fondamento della propria pretesa creditoria, l'opposta asseriva che i crediti, sorti in capo alla banca nei confronti di ceduti da a in data 7.12.2017 e da Parte_2 CP_6 Controparte_8
quest'ultima ceduti ad in data 27.06.2019, si fondavano su un contratto di mutuo Controparte_1
fondiario del 28.12.2009, garantito da ipoteca (€ 1.359.823,66), sul saldo debitore dei conti correnti n.
5000004426 (€ 86.516,19) e n. 500006828 (€ 63.514,32) e sul rapporto a sofferenze n. 62769 (€
58.903,60), per un totale di € 1.568.757,77, i quali risultavano garantiti, fino all'importo di lire
400.000.000 (€ 206.582,75) anche dalla fideiussione rilasciata il 29.09.1994 dai fideiussori Parte_2
e e, fino allo stesso importo,
[...] Parte_2 Persona_1 Parte_3
dalla fideiussione rilasciata in data 12.04.1995 dall'opponente somma garantita Parte_1
aumentata sino a L. 550.000.00 (€ 284.051,29), con distinta lettera del 3.10.1996. Secondo l'opposta,
quindi, pur non essendo la fideiussione del 31.05.2004 sottoscritta dall'opponente, quest'ultima era,
comunque, tenuta al pagamento nei limiti della fideiussione rilasciata a favore della banca nell'interesse di in data 12.04.1995, così come integrata in data 3.10.1996, Parte_2
che non presentavano data di scadenza e/o limiti di validità temporale. L'opposta contestava anche la domanda di nullità svolta da parte opponente, nonché quanto affermato in ordine all'ammontare del credito, essendo esso fondato su un contratto di mutuo fondiario del 29.12.2009 e su una certificazione
ex art. 50 TUB.
Il tribunale di Milano, con sentenza n. 5343/2023, pubblicata il 28.06.2023, ha accolto parzialmente l'opposizione, revocando il decreto e condannando parte opponente al pagamento della somma di €
248.051,29, oltre interessi, e alle spese di lite, compensandole in parte.
Contro tale sentenza, ha proposto appello, chiedendo, previa sospensione della Parte_1
provvisoria esecutorietà, la riforma della pronuncia sulla base dei seguenti motivi:
pagina 5 di 12 1) ERRATA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA FIDEIUSSIONE DEL 12.04.1995. VIOLAZIONE DEGLI
ARTT. 1936 E 1945 C.C. IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTT. 1322 E 1362 C.C.;
2) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 C.C. IN RELAZIONE ALL'ACCERTAMENTO
DELLA NULLITÀ PARZIALE DELLE CLAUSOLE 2, 6 E 8 DELLA FIDEIUSSIONE OMNIBUS DEL
12.04.1995;
3) NULLITÀ PARZIALE DELLA FIDEIUSSIONE OMNIBUS DEL 12.04.1995. DECADENZA DEL CREDITORE
EX ART. 1957 C.C.;
4) ERRATA CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE.
e per essa si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto CP_1 Controparte_4
dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
La Corte d'appello di Milano, preso atto dell'impegno di parte appellata di non mettere in esecuzione la sentenza, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la rimessione della causa al Collegio, all'udienza del 12.06.2024, previa concessione di termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, poi, rinviata a quella del 9.10.2024 e, infine, a seguito della sostituzione del nuovo giudice istruttore, a quella del 5.02.2025. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto di appello è quella parte della sentenza in cui i giudici di primo grado hanno escluso che la decisione n. 55/2005 della Banca d'Italia possa costituire prova privilegiata dell'illecito anticoncorrenziale, avendo ritenuto che il contratto sottoscritto dall'opponente dovesse essere qualificato come contratto autonomo di garanzia, anziché come fideiussione omnibus, ponendosi così al di fuori del perimetro oggettivo dell'accertamento effettuato dall'Autorità. Pertanto, qualificando l'azione come stand alone era onere dell'attrice provare la sussistenza di un'intesa, onere non assolto pagina 6 di 12 da parte appellante, con conseguente piena validità del contratto, anche nella parte in cui ha previsto una deroga all'art. 1957 c.c. e rigetto dell'eccezione di decadenza.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, atteso che il contratto de quo dovrebbe essere qualificato come contratto di fideiussione omnibus, assumendo così funzione di prova privilegiata il provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005, il quale ha dichiarato la invalidità delle clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI per contrasto con la normativa antitrust, in quanto frutto di un'intesa illecita. Ne conseguirebbe, pertanto, la invalidità della clausola n. 6, derogatrice della disposizione di cui all'art. 1957 c.c., con piena validità ed efficacia di tale ultima disposizione e decadenza della banca dal potere agire nei confronti del fideiussore, essendo decorsi i sei mesi previsti dal legislatore.
Tali motivi sono infondati.
La Corte ritiene condivisibile quanto affermato dai giudici di prime cure, laddove hanno ritenuto che la decisione n. 55/2005 della Banca d'Italia non possa costituire prova privilegiata dell'illecito anticoncorrenziale qui evocato, in quanto, in quella sede, l'Autorità di vigilanza ha accertato l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza limitatamente al settore delle fideiussioni omnibus bancarie nel solo periodo compreso tra il 2002 e il 2005.
Nel caso in esame, infatti, come correttamente rilevato dai giudici di prime cure, l'inutilizzabilità della decisione della Banca d'Italia come prova privilegiata dell'illecito deriva dal fatto che la garanzia sottoscritta dall'appellante deve essere qualificata come contratto autonomo di garanzia, ponendosi così
al di fuori del perimetro oggettivo dell'accertamento effettuato dall'Autorità.
Sul punto, il Collegio osserva, in via generale, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, che il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, contrariamente dal contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra pagina 7 di 12 prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante). Inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto a un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è
tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che,
mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile a essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (cfr.
Cass. S.U. 3947/2010).
Posta tale funzione, il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, pertanto, rispetto alla fideiussione,
per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (cfr., tra le altre, Cass. 16213/2015; Cass.
19693/2022), laddove l'accessorietà della garanzia fideiussoria postula, invece, che il garante ha l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell'art. 1952, comma 2, c.c., all'evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento,
qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore (cfr. Cass. 15108/2013). Si ritiene,
peraltro, che se l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima
richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia,
in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione,
salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (cfr. pagina 8 di 12 Cass. S.U. 3947/2010), tuttavia, in presenza di elementi che conducano, comunque, a una qualificazione del negozio in termini di garanzia autonoma, l'assenza di formule come quella anzidetta non è elemento decisivo in senso contrario (cfr. Cass. 12152/2016).
Nel caso di specie, dall'esame del contratto, al di là del nomen iuris utilizzato, si desume una serie di elementi univoci, idonei a escludere l'accessorietà della garanzia prestata rispetto al rapporto principale, così come è possibile rilevare dalle disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 del contratto. In
particolare, rilevante è, come anche evidenziato dai giudici di prime cure, l'art. 7, il quale prevede che:
“Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente all' di credito, a semplice richiesta scritta, Pt_4
anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutele per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni
altro accessorio”, dal quale si evince non solo che il pagamento deve essere immediato e a semplice richiesta della banca, ma anche che il garante, una volta escusso, è tenuto a pagare anche in caso di opposizione del debitore. La Corte ritiene rilevante a tale fine anche l'art. 8, il quale dispone che:
“Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin
d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”, dal quale si evince che una eventuale causa di invalidità della obbligazione principale non incide sull'obbligo assunto dal garante che è, comunque, tenuto alla restituzione delle somme versate dall'istituto di credito in favore del debitore principale, fatta eccezione, ovviamente, della ipotesi della exceptio doli.
Non è rilevante quanto eccepito da parte appellante secondo cui sarebbe insufficiente, ai fini di tale qualificazione, una clausola con la dicitura “a prima richiesta”, atteso che, nel caso di specie, essa è
espressamente accompagnata dall'impegno del garante all'effettuazione del pagamento “anche in caso
di opposizione del debitore”, la quale, letta anche alla luce della successiva disposizione di cui all'art. 8, chiarisce come l'obbligo di adempiere sia insensibile alle eccezioni che il debitore potrebbe far valere per paralizzare la pretesa del creditore (cfr. Corte d'appello di Milano, 1880/2020, depositata il
17.07.2020; Corte d'appello di Milano, 2002/2020, depositata il 28.07.2020). Il Collegio ritiene, infatti,
pagina 9 di 12 che le due norme, complessivamente lette, evidenziano la irrilevanza dell'opposizione del debitore al pagamento, la quale è espressione, secondo quanto rilevato dalla Cassazione, della natura autonoma della garanzia, rispetto alla quale non opera la previsione dell'art. 1945 c.c., che prevede che il fideiussore possa opporre al creditore “tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo
quella derivante dall'incapacità” e sia, quindi, idonea a qualificare il negozio come autonomo di garanzia (cfr. Cass. SU n. 3947/2010). Infatti, la circostanza che il garante si impegni a pagare,
nonostante l'opposizione dell'obbligato principale, implica che non gli sia consentito di far proprio il rifiuto di adempiere di quest'ultimo e di contrapporlo alla richiesta del creditore.
In considerazione della qualificazione del contratto de quo come contratto autonomo di garanzia, è
condivisibile la decisione del tribunale, secondo cui l'appellante non può avvantaggiarsi di provvedimenti amministrativi, che, come quello di specie, hanno riguardato esclusivamente i moduli utilizzati per le fideiussioni omnibus nel settore bancario e non anche per garanzie di diversa natura
(così, tra molte, Corte App. Milano, n. 947/2020 del 20.04.2020 e n. 1953 del 22.7.2020).
Come in qualunque causa stand alone, è, pertanto, onere della parte, che assume la sussistenza di un illecito anticoncorrenziale, provarne la esistenza, secondo le regole ordinarie del processo civile. Nel
caso di specie, in realtà, tale onere non è stato assolto dall'appellante, non avendo dedotto alcun elemento utile a far ritenere, anche in via indiziaria, l'esistenza, al momento della stipula del contratto per cui è causa (1995) di una intesa anticoncorrenziale “a monte” tra banche per l'applicazione uniforme delle tre clausole censurate dalla Banca d'Italia nel 2005 nei contratti autonomi di garanzia. A
fondamento della sua eccezione, infatti, come rilevato da parte dei giudici di primo grado, parte appellante si è limitata a produrre contratti di fideiussioni omnibus e specifiche rilasciate da istituti di credito, per lo più di rilevanza meramente locale, in anni diversi da quello in cui è stato sottoscritto il contratto, ossia 2000, 2005, 2006-2017 (doc. 8 del fascicolo di parte appellante del giudizio di primo grado), i quali non sono idonei a dimostrare, quantitativamente e qualitativamente, la sussistenza di pagina 10 di 12 un'intesa illecita tra istituti di credito, rilevante per estensione e pervasività, sul piano antitrust, nel
1995 in relazione ai contratti autonomi di garanzia.
È irrilevante anche il richiamo al provvedimento n. 12/1994, con cui la Banca d'Italia aveva evidenziato la presenza nelle norme bancarie uniformi (NBU) elaborate dall'ABI, le quali “fissando
condizioni economiche sia in termini di prezzo sia in termini di oneri a carico delle parti al verificarsi
delle possibili vicende del rapporto contrattuale, sono suscettibili di limitare la possibilità che la
diversificazione del contenuto negoziale su tali aspetti valga come strumento di acquisizione di
clientela” (v. punto 15 provvedimento n.12/1994), individuando, con riferimento alle fideiussioni, dei caratteri lesivi della concorrenza da parte, tra l'altro, delle clausole che “modificano (in senso
sfavorevole al cliente) la disciplina stabilita dal codice civile agli artt. 1949 e 1950 c.c. relativamente
alla restrizione dell'azione di regresso...e all'art.1945 c.c. relativamente all'opponibilità delle
eccezioni da parte del fideiussore” (v. punto 37 provvedimento n. 12/1994). Il Collegio, infatti, osserva che tali rilievi, a seguito dei quali non era stata adottata dall'Autorità alcuna dichiarazione di invalidità,
si riferiscono a clausole diverse da quelle contenute negli articoli 2, 6 e 8 della fideiussione per cui è
causa, contestati dall'appellante, in quanto riproducenti le clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI, oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005.
Nel rigetto dei primi due motivi di appello, resta assorbito anche il terzo, volto a fare dichiarare la nullità delle clausole contestate, con particolare riferimento alla disposizione di cui all'art. 6, che pone una deroga all'operatività della disposizione di cui all'art. 1957 c.c., la quale, pertanto, è pienamente valida ed efficace, con conseguente conferma della decisione dei giudici di primo grado, laddove hanno ritenuto assorbita l'eccezione di decadenza della banca ex art. 1957 c.c., svolta dalla Pt_1
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art. 91
c.p.c. a carico di quale parte soccombente, avuto riguardo della natura della causa, Parte_1
delle questioni affrontate e del valore della controversia (€ 284.051,29), applicando i parametri medi pagina 11 di 12 per la fase di studio e introduttiva dello scaglione di riferimento “da 260.001 a € 520.000”, ex DM
147/2022, e i parametri minimi per la fase della decisione, essendo stata depositata solo la comparsa conclusionale, dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione, non svolta nel presente giudizio.
Il rigetto dell'appello comporta anche l'assorbimento del quarto motivo, volto a una modifica del capo della sentenza impugnata relativo alle spese di lite.
In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento in favore di e per essa Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che sono liquidate in complessivi € 10.590,00 Controparte_2
per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di del Parte_1
doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia, all'art. 13
comma 1 quater DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5.02.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Serena Baccolini pagina 12 di 12