Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/06/2025, n. 2575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2575 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 17.6.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2637/2022 R.G.L., avente a oggetto sanzione disciplinare conservativa,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Salvatore Rosario Strano;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del dott. Controparte_1
– direttore generale – ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera f), del Controparte_2
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con i funzionari delegati, ex art. 417 bis c.p.c., dott.ri
, e Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
- Resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 2.4.2022, parte attrice ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Preliminarmente dire e dichiarare che il mancato rispetto dei termini perentori entro cui formulare la contestazione (gg. 10) e quello entro cui ultimare il procedimento (gg. 120) determinino la caducazione dell'intero iter con la conseguente decadenza sanzione irrogata del richiamo scritto. Nel merito dire e dichiarare la totale assenza di colpa e responsabilità del per le ragioni Parte_1
anzi esposte. Per l'effetto accogliere il presente ricorso ed annullare la sanzione del rimprovero scritto”.
1
condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 152-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, come modificato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 17.6.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Questioni preliminari e merito.
2.1. Preliminarmente occorre evidenziare che, nonostante la sopravvenuta inefficacia della sanzione disciplinare impugnata ex art. 7 St. Lav. e in difetto di una specifica e concorde richiesta in tal senso delle parti, nella specie non può reputarsi cessata la materia del contendere.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “L'art. 7, comma 8, della legge n. 300 del
1970, secondo cui non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione, non è violato quando il giudice di merito consideri legittima una sanzione disciplinare soltanto sulla base di altre sanzioni applicate nel biennio e valuti la gravità di queste ultime, a ciò espressamente sollecitato dal lavoratore impugnante, con riferimento anche ad altre sanzioni precedenti.” (cfr. C.
Cass. 22169/2009; cfr. C. Cass. 14453/2017 e C. Cass. 8803/2020, secondo cui “In tema di licenziamento disciplinare, il principio di cui all'art. 7, ultimo comma, della l. n. 300 del
1970, secondo il quale non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione, non vieta di considerare fatti non contestati, e collocantisi a distanza anche superiore ai due anni dal recesso, quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti posti a base del licenziamento, al fine della valutazione della complessiva gravità, sotto il profilo psicologico delle inadempienze del lavoratore e della proporzionalità, o meno, del correlativo provvedimento sanzionatorio dell'imprenditore”).
Come parimenti osservato dalla Corte di Cassazione, “In tema di sanzioni disciplinari, l'art 7 l. 20 maggio 1970 n. 300, secondo il quale non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione, esclude che si possa tener conto della recidiva quando questa sia elemento direttamente rilevante
2 ai fini della sanzione da applicare successivamente, ma non ne impedisce la considerazione ai fini della valutazione, sotto il profilo soggettivo, del fatto addebitato, sicché sussiste l'interesse ad impugnare un provvedimento disciplinare, pur lontano nel tempo e mai applicato, produttivo di effetti negativi per il lavoratore, quale la mancata concessione di biglietti aerei omaggio.” (cfr. C. Cass. 12958/2008).
D'altra parte, come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
Nel caso di specie, peraltro, la prospettata definizione bonaria della controversia non si è perfezionata proprio in ragione della richiesta di parte ricorrente e della corrispondente indisponibilità di parte resistente “ad annotare in via conciliativa la dicitura di 'annullamento' o 'revoca' della sanzione” (cfr. verbale di udienza del
24.1.2025; e verbale di udienza del 17.12.2024, nella parte in cui si rileva che “il ricorrente, a fronte dell'ipotesi conciliativa predisposta e a fini transattivi, chiede che venga espressamente annotato che la sanzione deve reputarsi annullata e/o revocata”).
Del resto, parte ricorrente ha chiesto accogliersi il ricorso “[c]on vittoria di spese e compensi da distrarsi al sottoscritto procurato dichiara antistatario, anche, in subordine, in virtù del principio della soccombenza virtuale” (cfr. note del 26.5.2023).
In conclusione, sebbene “[l]a pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza” (cfr. C. Cass. 1625/2020, C. Cass. 19568/2017), le circostanze sopra rilevate valgono a corroborare la perdurante esistenza di un interesse di parte ricorrente alla richiesta pronuncia di merito.
2.2. Ciò posto, nel merito, il ricorso appare infondato e va pertanto rigettato.
Con il presente giudizio, come detto, il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare del rimprovero scritto, irrogata dal Controparte_1
nella seduta dell'U.P.D. del 19.1.2021 (cfr. doc. n. 3 di parte ricorrente e doc. n. 5 di parte resistente).
3 2.3. Al fine di verificare la legittimità della sanzione disciplinare in esame, appare opportuno descrivere brevemente i fatti di causa, siccome risultanti dalla incontestata documentazione in atti.
Con nota prot. n. 0103013/2020 del 12.10.2020, l'U.P.D. del resistente CP_1 ha formulato nei confronti del ricorrente la seguente contestazione disciplinare: “Con nota del 14.09.2020, acquisita da questo Ufficio in pari data con pec. n. 92341, il Dirigente ad interim dell'Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Regionale di Palermo ha segnalato, per le valutazioni sotto il profilo disciplinare, una condotta non conforme agli obblighi inerenti lo status di pubblico dipendente tenuta dalla S.V. nello svolgimento delle attività lavorative.
In particolare, ha segnalato che: • in data 12.05.2020, con ordine di servizio n. 5, la S.V., in aggiunta ai precedenti incarichi (verifica CUT e attività di Sub consegnatario) veniva assegnata alla segreteria della Sezione V, operante presso la Commissione Tributaria
Regionale sede di Catania, a far data dal 1° giugno 2020 e veniva disposto il Suo affiancamento, con effetto immediato, ad un collega prossimo alla pensione. Il citato ordine di servizio stabiliva, altresì, la supervisione da parte del Referente della puntuale esecuzione dei compiti di tutto il personale;
• a seguito dello smarrimento temporaneo di mascherine acquistate per la prevenzione della diffusione del Covid-19, per alleggerire il carico di lavoro assegnato alla S.V. e scongiurare il verificarsi di ulteriori errori, la
Dirigente provvedeva a revocarLe l'incarico di Sub consegnatario, che veniva affidato alla Referente;
• la S.V., assunto l'incarico di Segretario della Sezione V, incorreva in una serie di errori legati allo svolgimento dell'attività lavorativa, di cui si è lamentato anche il
Presidente della Sezione, a causa dei quali Ella chiedeva la rimozione dall'incarico di
Segretario asserendo di non riuscire a svolgere la propria attività lavorativa in un ambiente particolarmente ostile;
• in data 14 luglio 2020, la Dirigente ad interim si recava presso la Commissione Tributaria Regionale sede di Catania per incontrare la S.V. e la
Referente al fine di rinvenire una soluzione ragionevole che potesse garantire il dovuto e regolare supporto alla funzione giudicante, nelle more dell'assegnazione di una ulteriore unità. Successivamente, la stessa Dirigente sintetizzava in una mail il contenuto dell'incontro, specificando che Ella avrebbe mantenuto l'incarico di Segretario della V sezione e che avrebbe assicurato la tempestiva esecuzione degli adempimenti necessari per la preparazione e la celebrazione delle udienze, nonché il deposito dei provvedimenti successivi e l'espletamento delle connesse operazioni. Si specificava, altresì, che la S.V. avrebbe collaborato fattivamente per il riordino dell'archivio della sezione per la tenuta
4 dei fascicoli processuali di cui è responsabile, assicurando, tra l'altro, la puntualità nella verifica e validazione del CUT;
• la S.V., contrariamente a quanto concordato nel suddetto incontro, richiedeva un giorno di ferie per il 23 luglio 2020, giorno di udienza in camera di Consiglio. Ella, inoltre, poneva in essere comportamenti scorretti dal punto di vista etico e professionale, utilizzando toni e modi impropri e irrispettosi nei confronti della
Referente, recandosi in Ufficio a Sua discrezione e tenendo un atteggiamento polemico nei confronti dei colleghi;
• la S.V., nello svolgimento della propria attività lavorativa, ha sempre potuto contare sulla collaborazione continua della Referente e dei colleghi
Segretari che hanno dovuto provvedere alla firma digitale delle sentenze e di altri atti digitali afferenti alla Sezione V. La S.V., infatti, è rimasta sprovvista di tale dispositivo e non si è adoperata, seguendo le indicazioni fornite dalla propria Dirigente, per l'attivazione della nuova firma, benché più volte sollecitata.
Dalle e-mail allegate alla citata segnalazione del 14.09.2020, risulta, inoltre, che: in data 3 settembre 2020, la S.V., in occasione di un'altra udienza, aveva erroneamente convocato le parti, generando lamentele da parte Presidente di Sezione. […]
Con nota n. 10348, acquisita da questo Ufficio in data 01.10.2020 con pec. n. 99333, la
Dirigente ad interim dell'Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Regionale di
Palermo ha segnalato, per le valutazioni sotto il profilo disciplinare, una ulteriore condotta non conforme agli obblighi inerenti lo status di pubblico dipendente tenuta dalla
S.V. nello svolgimento delle attività lavorative. In particolare, ha segnalato che: • la S.V., nei mesi di agosto e settembre u.s., ciclicamente, non ha rispettato l'orario di servizio, entrando in Ufficio in ritardo, effettuando la pausa pranzo oltre l'orario consentito e rientrando in servizio al di fuori della fascia di flessibilità, proseguendo da solo l'attività lavorativa in ufficio, senza inviare una comunicazione o richiedere la preventiva autorizzazione alla Dirigente, con ripercussioni sia in ordine all'organizzazione dell'attività che sul clima di fiducia e collaborazione tra colleghi;
• la S.V. ha tenuto costantemente un atteggiamento poco collaborativo nello svolgimento delle attività di segretario di sezione, dal quale incarico è stato sollevato in data 23.09.2020; • la S.V. non ha provveduto ad effettuare, a seguito del sollevamento dal citato incarico, il passaggio di consegne, avendo richiesto, nell'immediato, la fruizione di un periodo di ferie (dal
28.09.2020 al 2.10.2020) precedentemente non programmate;
• la S.V. ha accumulato un arretrato non smaltito in merito alle incombenze legate alla gestione della Sezione 5, nella quale rivestiva l'incarico di segretario, in relazione a n. 16 sentenze consegnate e non
5 depositate oltre alla confusione nei fascicoli da sistemare, non distinti tra definiti e da definire.
Le condotte sopra descritte costituiscono illecito disciplinare per violazione degli obblighi contrattuali inerenti lo status di pubblico dipendente e delle disposizioni del
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, avente ad oggetto “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e del D.M. 10 aprile 2015, registrato dalla Corte dei Conti in data 7 maggio 2015, con il quale è stato approvato il Codice di comportamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le si contesta quanto sopra rappresentato ai sensi e per gli effetti degli artt. 60 e segg. del CCNL relativo al Personale del Comparto Funzioni
Centrali sottoscritto in data 12 febbraio 2018, nonché degli artt. 55 bis e ss. del D. Lgs. n.
165/2001, modificati e integrati dal D. Leg.vo n.75/2017 […]” (cfr. doc. n. 1 parte ricorrente e doc. n. 4 parte resistente).
Con la stessa nota il ricorrente è stato formalmente convocato per essere sentito in merito alle predette contestazioni.
Con successiva nota del 19.10.2020, a causa dell'emergenza epidemiologica causata da COVID-19, il dipendente è stato convocato per l'audizione a difesa in modalità telematica, per il medesimo giorno 4.11.2020.
Il ricorrente ha spiegato quindi le proprie difese con nota del 3.11.2020 e dichiarazioni rese all'incontro tramite videoconferenza. In particolare, il ha Pt_1
eccepito che “le contestazioni siano infondate ed eventuali disservizi da considerarsi scusabili, per l'assenza di colpa” in capo al medesimo (cfr. doc. n. 2 parte ricorrente).
Nella seduta del 19.1.2021, l'U.P.D. del resistente ha concluso il CP_1
procedimento de quo e, ritenuto “che la mancanza di affiancamento da parte del collega prossimo alla quiescenza non consente di giustificare integralmente gli errori commessi dal Dott. nello svolgimento dell'incarico di Segretario di Sezione, ma Parte_1
soltanto di attenuare la responsabilità del medesimo per il negligente comportamento, atteso che una condotta ispirata a principi di correttezza e collaborazione avrebbe richiesto, da parte del Dott. , un impegno maggiore nello svolgimento delle Pt_1 proprie mansioni, anche in considerazione del ruolo rivestito”, ha comminato al ricorrente
“la sanzione disciplinare del rimprovero scritto, ai sensi dell'art. 62, comma 3, lett. c) del
CCNL 12.02.2018, relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali” (cfr. doc. n. 3 parte ricorrente e doc. n. 5 parte resistente).
6 Con l'odierno giudizio, parte ricorrente ha quindi impugnato la predetta sanzione disciplinare deducendo sia vizi procedimentali sia l'illegittimità sostanziale della stessa.
2.4. Innanzitutto, va esaminata e disattesa la censura attorea concernente la violazione dell'art. 55 bis D.lgs. 165/2001, sub specie di violazione dei termini previsti per l'avvio e per la conclusione del procedimento disciplinare.
2.4.1. Il ricorrente lamenta in sintesi la mancata osservanza dei termini previsti per il procedimento disciplinare. In particolare, secondo la tesi di parte attrice “il procedimento si è concluso (…) in data 19.01.2021, ossia oltre il termine perentorio di 120 gg. (che invero è spirato il 12.01.2021). Parimenti il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente non ha rispettato il termine di gg. 10 per la compilazione della nota da trasmettere all'UPD e dare l'avvio al procedimento disciplinare (…)” (cfr. ricorso introduttivo;
cfr. altresì conclusioni ribadite nelle note del 26.5.2023: “(…) Invero il fatto principale generatore di presunta responsabilità, sfociato poi nella contestazione dell'addebito, risale al 3.9.2020 (…) data in cui i procuratori delle parti si sono presentati presso la CTR di Catania per discutere il merito dei rispettivi procedimenti mentre invero avrebbero dovuto discutere sulla istanza di sospensiva. Orbene da tale data (3.9.2020) decorrono i 10 giorni entro cui deve essere formulata la contestazione dell'addebito disciplinare, mentre invero essa è stata formulata all'UPD di Roma con un giorno di ritardo (14.9.2020) ed inviata al ancor dopo. In subordine, anche a voler Pt_1
soprassedere su detto punto, non vi è dubbio, al più tardi, che il dies a quo di 120 gg. decorre dalla conoscenza da parte dell'UPD di Roma del fatto (14.9.2020) (cfr. doc.1) per cui il dies ad quem scade perentoriamente il 12.1.2021, mentre la conclusione del procedimento, costituito dalla irrogazione della sanzione, è stata protocollata in uscita il
19.1.2021 (…), oltre il temine massimo e notificata al ancora dopo)”. Pt_1
Il ricorrente, nelle citate note del 26.5.2023, richiama a sostegno delle conclusioni rassegnate sul punto il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte nella pronuncia del 18.4.2023, n. 10284: “Per effetto della nuova disciplina di cui alla cd. Legge Madia, il termine per la conclusione del procedimento da parte dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari non decorre più dalla conoscenza dell'illecito in capo al responsabile della struttura di appartenenza, ma da quando l'ufficio predetto abbia ricevuto la segnalazione di tale illecito, sicché a tal fine i tempi intercorsi prima di quella trasmissione non hanno rilievo, se non quando ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente” (cfr. pag. 2 delle citate note del 26.5.2023).
7 2.4.2. Sennonché, al fine di comprendere l'esatta portata dell'insegnamento nomofilattico occorre richiamare quanto enunciato nella parte motiva della citata pronuncia: «nella disciplina procedimentale (…) vigente (…) [art. 55bis, comma 9-ter] “la violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività”.
Vale dunque il consequenziale principio (…) secondo il quale “in tema di illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, anche dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 75 del 2017 (cd. legge "Madia") all'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, la violazione del termine (ora di dieci giorni) per la trasmissione degli atti dal responsabile del servizio all'ufficio per i procedimenti disciplinari non comporta la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, a meno che ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente;
ne consegue che il richiamo della norma al principio di tempestività va inteso nel senso che anche la rilevanza di eventuali violazioni del termine per la trasmissione degli atti va misurata in ragione della violazione del diritto di difesa, tenendosi conto che il pregiudizio rispetto a quest'ultimo è di regola più probabile quanto più ci si allontani nel tempo dal momento dei fatti”.
Del resto, anche nel regime anteriore, si è costantemente ritenuto che «in tema di illeciti disciplinari di maggiore gravità imputabili al pubblico impiegato, l'art. 55 bis del d.lgs. n.
165 del 2001, nel disciplinare i tempi della contestazione, mentre impone al dirigente della struttura amministrativa di trasmettere, "entro cinque giorni dalla notizia del fatto", gli atti all'ufficio disciplinare, prescrive a quest'ultimo, a pena di decadenza, di contestare l'addebito entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione degli atti, sicché va escluso che l'inosservanza del primo termine, che assolve ad una funzione sollecitatoria, comporti, di per sé, l'illegittimità della sanzione inflitta, assumendo rilievo la sua violazione solo allorché la trasmissione degli atti venga ritardata in misura tale da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o tardiva la contestazione dell'illecito» (Cass. 9 marzo 2022, n. 7642; Cass. 10 agosto 2016, n. 16900; Cass. 26 agosto 2015, n. 17153).
8 È dunque errato il ragionamento della Corte territoriale che ha fatto discendere la decadenza dal solo mancato rispetto del termine la trasmissione degli atti, senza altra diversa verifica sulla violazione del diritto di difesa in ragione delle particolarità e specificità del caso concreto.
4.2 Ma errato è anche il ragionamento parimenti svolto dalla Corte territoriale (…) secondo cui si sarebbe avuta violazione anche dei termini per la contestazione e, soprattutto, per la conclusione del procedimento disciplinare.
Non vi è infatti dubbio che il termine per la contestazione, sia prima che dopo la riforma c.d. Madia, vada calcolato dal momento in cui l'UPD riceve gli atti dal responsabile della struttura. Mentre, tuttavia, prima della menzionata riforma, il termine per la conclusione del procedimento aveva comunque decorrenza dalla conoscenza dell'illecito da parte del responsabile della struttura (art. 55-bis, co. 4, penultimo periodo), per effetto della riforma stessa (…) esso – della durata di centoventi giorni - decorre dalla contestazione dell'addebito da parte dell'UPD.
Conseguentemente errato è l'essersi (…) ritenuta la violazione (…) [del termine] di conclusione del procedimento, (…) ora predicabile solo se l'eccedenza vi sia sulla base del calcolo con decorrenza dalla data della contestazione» (Corte di Cassazione sezione lavoro, 18.4.2023, n. 10284).
2.4.3. Nel caso di specie, anzitutto, va esclusa la violazione del termine di dieci giorni entro il quale il responsabile della struttura, presso cui presta servizio il dipendente,
è tenuto a segnalare all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza.
Invero, secondo quanto risulta dalla documentazione in atti, in data 4.9.2020 la dott.ssa , Dirigente ad interim dell'Ufficio di Segreteria della Commissione Persona_1
Tributaria Regionale di Palermo, ha ricevuto una e-mail dal dott. Persona_2
Presidente della CTR Sezione staccata di Catania. Con la predetta comunicazione il dott. ha notiziato la di uno degli episodi che sono stati poi formalmente Per_2 Per_1
contestati al La dott.ssa , con nota del 14.9.2020, ha provveduto quindi a Pt_1 Per_1 segnalare all'Ufficio competente per le valutazioni sotto il profilo disciplinare le condotte ascritte al ricorrente. Non vi stata, pertanto, alcuna violazione del termine sollecitatorio di dieci giorni di cui si è detto.
Tanto è a dirsi rilevando nondimeno l'assenza di qualsivoglia irrimediabile compromissione del diritto di difesa del : risulta infatti, per come rilevato dallo Pt_1
9 stesso ricorrente, l'avvenuto deposito di note difensive in vista dell'audizione del
4.11.2020 e la partecipazione alla predetta audizione a difesa in modalità video conferenza.
2.4.4. Parimenti, è da escludere che la (insussistente) violazione del termine sollecitatorio di dieci giorni abbia determinato l'ulteriore condizione cui la legge subordina il rilievo invalidante del mancato rispetto di detto termine, ossia il superamento del termine per la conclusione del procedimento di cui all'art. 55 bis, comma 4 D.Lgs. 165/2001.
Del resto, per quanto detto, il ricorrente fa valere il superamento del termine per la conclusione del procedimento quale autonomo profilo di invalidità del procedimento disciplinare.
Nel caso di specie - avuto riguardo alla corretta impostazione del tema del dies a quo per la conclusione del procedimento, per come normativamente previsto e chiarito dalla Corte di legittimità sopra richiamata – va invero esclusa la violazione del termine di conclusione del procedimento.
Essendo tale violazione predicabile “solo se l'eccedenza vi sia sulla base del computo con decorrenza dalla data della contestazione” (Cass. n.10283/2023, cit.), alcuna eccedenza si è verificata nel caso di specie, essendo stata la contestazione formulata il
12.10.2020 e il provvedimento disciplinare applicato il 19.1.2021, dunque entro i prescritti
120 giorni.
Va, pertanto, disatteso il motivo di impugnazione in esame.
2.5. La sanzione disciplinare è stata impugnata anche sotto il profilo del difetto di contestazione specifica, rispetto a tutti gli episodi contestati (cfr. pag. 12 del ricorso).
2.5.1. La contestazione dell'addebito disciplinare ha lo scopo di consentire al lavoratore di difendersi dagli addebiti a lui mossi.
Al riguardo, va ricordato il condivisibile principio giurisprudenziale secondo cui
“la specificità assicura l'immutabilità dei fatti addebitati, impedendo che il datore di lavoro possa individuare ex post nuove e diverse infrazioni giustificative della sanzione irrogata e, soprattutto, consentendo al lavoratore di esercitare il suo diritto di difesa (…)
Proprio per rendere effettivo il cennato diritto di difesa la contestazione deve, appunto, essere specifica, cioè deve contenere l'indicazione delle circostanze, oggettivamente determinate, che costituiscono la contestata infrazione e non può limitarsi a meri giudizi o valutazioni.
Su quest'ultimo punto questa Corte ha affermato che il requisito della specificità della previa contestazione dell'addebito, necessaria in funzione dei licenziamenti qualificabili come disciplinari, non è integrato dalla certezza dei fatti addebitati, ma dall'idoneità della
10 contestazione a realizzare il risultato perseguito dalla legge ossia a consentire al lavoratore una puntuale difesa;
ed a tale fine si richiede soltanto che la contestazione individui i fatti addebitati con sufficiente precisione, anche se sinteticamente, per modo che non risulti incertezza circa l'ambito delle questioni sulle quali il lavoratore è chiamato a difendersi (Cass. n. 9048/2000, Cass. n. 14619/1999). È stato, altresì, puntualizzato che, ove l'addebito si riferisca a comportamenti omissivi, deve essere precisata in maniera analitica e circostanziata la regola di condotta alla quale avrebbe dovuto attenersi il dipendente e che invece non è stata da questi rispettata (Cass. n. 9400/1993)” (cfr., tra le altre, Corte di Cassazione, Sez. L., 30.6.2005, n. 13998).
Inoltre, l'esigenza della specificità della contestazione non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale, né si ispira ad uno schema precostituito e ad una regola assoluta e astratta, ma si modella in relazione ai principi di correttezza che informano un rapporto interpersonale che già esiste tra le parti, ed è funzionalmente e teleologicamente finalizzata alla esclusiva soddisfazione dell'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa (cfr., tra le altre,
Corte di Cassazione, Sez. L., 30.12.2009, n. 27842).
Appare utile altresì ricordare che laddove la contestazione sia stata formulata in maniera generica per una parte dell'addebito, è corretto l'operato del giudice che valuti, ai fini della verifica circa la legittimità, o meno, della sanzione, solo i fatti specificamente contestati, senza tener conto dei fatti genericamente indicati (cfr. Corte di Cassazione, Sez.
L, 24.7.2018, n. 19632).
2.5.2. Alla luce dei suesposti principi va pertanto analizzato il caso di specie.
Invero, è da ritenersi anzitutto generica la contestazione relativa allo “smarrimento temporaneo di mascherine acquistate per la prevenzione della diffusione del Covid-19”. La contestazione, per detta parte, riguarda fatti privi di una precisa collocazione temporale, sebbene ciò non abbia impedito al ricorrente di individuare temporalmente l'episodio e svolgere rispetto ad esso le proprie difese. Sennonché, avuto anche riguardo al tenore delle difese svolte sul punto dal (cfr. doc. n. 2 parte ricorrente, ove si afferma di “non Pt_1
[aver ricevuto] in consegna le mascherine covid per averle trovate adagiate sulla sedia del corridoio”), non è dato comprendere quale sia la specifica condotta contestata (in ipotesi la mancata presa in consegna, per esserne stato incaricato;
ovvero lo smarrimento delle mascherine, una volta ricevute, poi rinvenute).
Parimenti generica è la contestazione laddove rileva, genericamente, “una serie di errori legati allo svolgimento dell'attività lavorativa, di cui si è lamentato anche il
11 Presidente della Sezione, a causa dei quali Ella chiedeva la rimozione dall'incarico di
Segretario asserendo di non riuscire a svolgere la propria attività lavorativa in un ambiente particolarmente ostile”. Sul punto si rileva l'assenza di specifica indicazione circa gli errori commessi. Del resto, dalla documentazione in atti (cfr. e-mail 3.7.2020, doc.
n. 12 parte ricorrente), risulta che l'unica eventuale richiesta di rimozione dall'incarico di
Segretario, rivolta dal ricorrente alla dott.ssa , abbia fatto seguito (non a presunti Pt_2
errori non meglio identificati, bensì) a un confronto non risolutivo tra e Pt_1 Pt_2
e relativo alla mera programmazione del lavoro (ancora da realizzare) Persona_3
disposto dal Presidente per la settimana seguente. Pertanto, lo scollamento, Per_2
accertato in concreto, tra le proposizioni prova viepiù la genericità della contestazione per detta parte.
Ancora generica è la contestazione laddove evidenzia “comportamenti scorretti dal punto di vista etico e professionale, utilizzando toni e modi impropri e irrispettosi nei confronti della Referente, recandosi in Ufficio a Sua discrezione e tenendo un atteggiamento polemico nei confronti dei colleghi”. Non vengono indicati le condotte scorrette in ipotesi tenute, la relativa collocazione temporale, gli episodi in cui il Pt_1
avrebbe utilizzato toni irrispettosi nei confronti della Referente, i colleghi interessati da un presunto atteggiamento polemico, del resto non meglio descritto.
2.5.3. Alla luce delle superiori considerazioni, la legittimità della sanzione va dunque verificata, sotto il profilo sostanziale, avuto riguardo ai soli fatti specificamente contestati e che attengono in definitiva: alla mancata dotazione dello strumento della firma digitale;
alla fruizione di un giorno di ferie in data 23.7.2020, contravvenendo agli accordi presi con la dott.ssa ; all'errata comunicazione dell'avviso di trattazione del merito Per_1 all'udienza del 3.9.2020; al mancato rispetto dell'orario di servizio nei mesi di agosto e settembre 2020; al mancato passaggio di consegne, una volta sollevato dall'incarico di
Segretario; all'arretrato accumulato in relazione a n. 16 sentenze consegnate e non pubblicate, oltre alla confusione creata per la mancata distinzione tra fascicoli definiti e da definire.
2.6. Nella specie, la sanzione disciplinare è stata contestata anche sotto il profilo sostanziale. In particolare, il ricorrente ha dedotto la propria assenza di colpa rispetto ai fatti addebitati.
2.6.1. L'amministrazione convenuta, come detto, ha ricondotto il comportamento del ricorrente alla fattispecie di cui all'“art. 62, comma 3, lett. c) del CCNL 12.2.2018, relativo al Personale del Comparto Funzioni Centrali”.
12 Il citato art. 62, comma 3, lett. c) stabilisce che: “La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: (…) c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza”.
Pertanto, stante il tenore delle norme contrattuali richiamate, la difesa del ricorrente circa l'assenza di colpa si risolve, a ben vedere, nella denunciata insussistenza della condotta contestata, in quanto connotata espressamente dal carattere negligente – al di là del principio generale che impone, in materia di sanzioni disciplinari, di accertare, al fine di irrogare la sanzione, il profilo soggettivo dell'imputabilità del comportamento del dipendente, quanto meno a titolo di colpa.
In altri termini, nel caso in esame, l'accertamento, al fine di irrogare la sanzione, delle circostanze che caratterizzano i fatti ritenuti disciplinarmente rilevanti reca con sé anche il profilo soggettivo dell'imputabilità del comportamento del dipendente, quanto meno a titolo di colpa.
2.6.2. Premesso ciò, la denunciata illegittimità della sanzione impugnata, sotto il profilo anzidetto, non sussiste.
2.6.3. Con riguardo anzitutto alla mancata dotazione dello strumento della firma digitale, il ricorrente ha rilevato: “atteso che la funzione di segretario è stata assegnata con ods del n. 5 del 12.5.2020 (cfr. doc.7) con decorrenza 1.6.2020 a partire da quel momento il ha cercato più volte a inserire la password per la procedura di attivazione della Pt_1 firma digitale, senza però riuscirvi seguendo le indicazione dell'email del 26 agosto
(doc.18) e senza d'altro canto avere ricevuto aiuto da alcuno seppur ripetutamente chiesto…” (cfr. pag. 15 del ricorso).
Dalla documentazione prodotta dalla stessa parte ricorrente, risulta che il gestore dello strumento di firma remota, ai fini della relativa attivazione, ha inviato al le Pt_1
istruzioni in data 26.8.2020 (cfr. doc. n. 18 di parte ricorrente).
A fronte di ciò e dell'anzidetta assegnazione della funzione di segretario con decorrenza dall'1.6.2020, tuttavia, il ricorrente non ha né prospettato né provato di essersi precedentemente e tempestivamente attivato per richiedere al gestore i dati necessari per la procedura di attivazione del servizio di firma, non risultando inoltre contestato che lo stesso sia stato “…più volte sollecitato” a tal fine dalla propria dirigente (cfr. nota di contestazione disciplinare in atti).
13 Stante quanto sopra, appare dunque configurabile la contestata “…negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati” con riguardo alla condotta del ricorrente consistita nel non essersi tempestivamente adoperato, a seguito dell'assegnazione della funzione di segretario con o.d.s. del 12.5.2020 e decorrenza dall'1.6.2020, per la attivazione della nuova firma digitale sino alla documentata e-mail – a quasi tre mesi di distanza – del
26.8.2020, trattandosi di un strumento di lavoro pacificamente necessario per lo svolgimento del nuovo incarico assegnato.
Sul punto va invero ribadito che il ricorrente, pur essendone onerato, non ha dimostrato di avere sin dall'1.6.2020 “…cercato più volte a inserire la password per la procedura di attivazione della firma digitale, senza però riuscirvi…” (cfr. pag. 15 del ricorso, cit.), a fronte della documentata e-mail del 26.8.2020 (quando erano già decorsi quasi tre mesi dall'assegnazione del nuovo incarico).
2.6.4. Analoghe considerazioni valgono anche in relazione al contestato episodio del 3 settembre 2020.
Sotto tale profilo, in particolare, al ricorrente è stato contestato quanto segue: “…in data 3 settembre 2020, la S.V., in occasione di un'altra udienza, aveva erroneamente convocato le parti, generando lamentele da parte [del] Presidente di Sezione. Per la citata udienza era stata, infatti, fissata con decreto presidenziale la trattazione di cinque procedimenti relativi ad istanze di sospensione ed era stato dato espresso mandato alla
Segreteria di procedere alla comunicazione del citato decreto alle parti. La S.V. non provvedeva a quanto dovuto, limitandosi ad informare le parti dell'avviso di trattazione del merito ex art. 31 del d.lgs. n. 546/1992. Ne è conseguito che le parti si sono presentate in udienza per la trattazione del merito e non dell'istanza di sospensione. Ciò ha creato disservizio, attesa l'impossibilità della trattazione del merito, sia perché i relatori avevano esaminato i fascicoli in funzione della trattazione dell'istanza di sospensione, sia perché i cinque fascicoli (…) eccedevano il tetto fissato dal Presidente a causa dell'emergenza
Covid-19; trattandosi, tra l'altro, di appelli iscritti nell'anno 2020 mentre la Commissione aveva in trattazione appelli iscritti nell'anno 2015. Il Presidente di Sezione ha dovuto informare le parti dell'errore commesso dalla segreteria ed invitare le stesse a discutere l'istanza di sospensione, nonostante non fossero preparate al riguardo. Il Presidente ha fatto presente alla Dirigente, con e-mail del 4.09.2020, questa ennesima disfunzione creata dalla S.V. […]” (cfr. doc. n. 1 di parte ricorrente e doc. n. 4 di parte resistente, cit.; cfr. altresì provvedimento irrogazione sanzione disciplinare, doc. n. 3 parte ricorrente e doc.
n.5 parte resistente, cit.).
14 A fronte di ciò, il ricorrente non ha specificamente confutato la sussistenza dei fatti materiali descritti nella contestazione disciplinare, essendosi sul punto limitato a osservare come l'errore sia stato causato dalla mancanza di adeguata formazione e affiancamento, dal momento dell'attribuzione dell'incarico.
In particolare, si rileva nel ricorso introduttivo quanto segue: «…non avendo (…) ricevuto né formazione specifica, né affiancamento da parte del segretario uscente, né aiuto dalla Referente, non gli era stato insegnato da alcuno che necessitava "fleggare" nella apposita schermata telematica "istanza di sospensione dell'atto impugnato" ovvero
"istanza di sospensione pronuncia" per cui il ha lavorato il fascicolo per il merito, Pt_1
piuttosto che per l'udienza di sospensiva. Tale qui pro quo si ritiene sia giustificabile in quanto il front office aveva già stampato la copertina riportando "istanza di sospensiva", per cui il ha ritenuto che essa era già stata inserita dallo stesso ufficio, anche nel Pt_1
telematico» (cfr. ivi pag. 14).
Ebbene, ad avviso di questo giudicante, le anzidette giustificazioni non appaiono sufficienti a escludere in nuce la negligenza contestata, riguardante – come detto –
l'erronea attuazione dell'“espresso mandato alla Segreteria di procedere alla comunicazione del (…) decreto [presidenziale di fissazione della trattazione di cinque procedimenti relativi ad istanze di sospensione] alle parti”.
D'altronde, siccome emerge dalla documentazione prodotta dalla stessa parte ricorrente, già nel mese di giugno erano stati completati dal ricorrente “all'incirca 300 fascicoli per la preparazione delle udienze del 02/07/2020, del 09/07/2020, del
23/07/2020, del 30/07/2020, del 03/09/2020 e del 10/07/2020. Successivamente sono stati spediti 300 avvisi di trattazione” (cfr. doc. n. 10 di parte ricorrente, concernente una sua e- mail del 6.7.2020 e relativa a "relazione sull'attività di segretario di sezione dall'1.6.2020 al
30.6.2020").
Stante quanto sopra e considerata l'indicata mole di attività già svolta sino al
7.6.2020, appare dunque infondata e non decisiva la deduzione attorea volta a imputare integralmente alla mancanza di formazione e/o affiancamento l'errore commesso per l'anzidetta udienza del 3.9.2020 per attività – sostanzialmente – di analoga natura.
2.6.5. Riguardo al mancato rispetto dell'orario di lavoro, è lo stesso ricorrente ad affermare nell'atto introduttivo di avere optato per l'orario 7,30 – 15,12 (cfr. ivi pag. 15), avendo solamente nella successiva memoria del 26.5.2023 specificato e precisato la flessibilità di entrata ed uscita (id est: dalle 7,30 alle 9,00 in entrata e dalle ore 15,12 sino alle 16,42 in uscita).
15 Dall'esame della documentazione in atti (cfr. doc. n. 19 di parte ricorrente) si evince la mancata osservanza del predetto orario, in diverse occasioni nei mesi di agosto e settembre, sia in ingresso che in uscita, pur considerando la flessibilità indicata, “senza inviare una comunicazione o richiedere la preventiva autorizzazione alla Dirigente”.
Ebbene, essendo quest'ultima una circostanza negativa e anche in ragione del principio di vicinanza della prova, sarebbe stato onere del ricorrente allegare e provare le dovute comunicazioni e richieste di autorizzazione all'ingresso e all'uscita al di fuori delle fasce ordinarie di orario (comprensive dell'invocata flessibilità).
2.6.6. Infine, non risulta specificamente contestato l'arretrato accumulato, siccome indicato nella citata nota di addebito disciplinare del 12.10.2020 (id est: “…n. 16 sentenze consegnate e non depositate oltre alla confusione nei fascicoli da sistemare, non distinti tra definiti e da definire”).
Anche sotto questo profilo, in applicazione dell'art. 115 c.p.c., la contestazione disciplinare deve reputarsi fondata.
2.6.7. Per completezza, deve invece osservarsi che alcun rilievo disciplinare assume la contestata fruizione del giorno di ferie in data 23.7.2020, non risultando contestata la sussistenza della relativa concessione;
parimenti, non assume rilievo disciplinare il contestato mancato passaggio di consegne nei confronti del soggetto subentrante, avendo condivisibilmente rilevato il ricorrente di “…non [avere] ricevuto alcuna consegna da parte del predecessore sig. , né tanto meno vi è stata richiesta specifica CP_7 della dott.ssa ”, in difetto di specifica prova contraria fornita da parte resistente. Pt_2
2.7. Sulla base della superiore ricostruzione, reputa dunque questo giudicante le anzidette condotte contestate al ricorrente (id est: mancata dotazione dello strumento della firma digitale;
errata comunicazione dell'avviso di trattazione del merito all'udienza del
3.9.2020 con conseguente disservizio;
mancato rispetto dell'orario di servizio nei mesi di agosto e settembre 2020; arretrato accumulato in relazione a n. 16 sentenze consegnate e non pubblicate) siano materialmente sussistenti, oltreché connotate dal necessario coefficiente psicologico, e disciplinarmente rilevanti.
Le stesse, concernendo ipotesi di “negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati”, appaiono dunque sussumibili nella contestata ipotesi sanzionatoria dell'art. 62 co. 3 lett. c) del CCNL, siccome individuata dall'Amministrazione resistente.
Inoltre, fra le infrazioni commesse dal ricorrente e la sanzione conservativa del rimprovero scritto sussiste il necessario nesso di proporzionalità richiesto ex art. 2106 c.c., tenuto conto delle diverse condotte contestate, incidenti negativamente, sotto vari profili,
16 sull'organizzazione complessiva dell'Ufficio presso cui il ricorrente ha svolto l'incarico di segretario di sezione.
2.8. Sulla base di quanto precede, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso sia infondato e vada conseguentemente rigettato.
3. Spese.
Stante la complessità e peculiarità della fattispecie in esame, nonché tenuto conto della natura delle parti in causa, le spese di lite possono compensarsi in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (tenuto altresì conto dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.), va posta a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente e in ragione della metà, delle spese processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi € 1.686,40 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, nonché IVA e CPA ove dovute, come per legge;
compensa la restante parte.
Catania, 17 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Alessio Barone, M.O.T. in servizio presso questo Ufficio.
17