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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/07/2025, n. 1808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1808 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2417/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nato Parte_1 C.F._1
a LI (PV) il 12/02/1954, ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Giacomo Pitrelli, che lo rappresenta e lo difende come da procura alle liti allegata al ricorso introduttivo
- Parte Attrice -
nei confronti di
, C.F. , nata a [...] l'[...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...], contumace
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni di parte ricorrente: come da verbale d'udienza del 17/06/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/3/2025, il IG. ha chiesto che venisse Parte_1
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Pavia in data 29/04/1984 con la IG.ra , dalla cui unione era nata la figlia Controparte_1 Per_1
in data 08/10/1984, ormai maggiorenne ed economicamente indipendente, e da cui si era separato come da sentenza n. 1046/2020 pubblicata in data 05/11/2020 dal Tribunale di Pavia.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione dell'udienza effettuata a mani della convenuta, la IG.ra non si è costituita in giudizio CP_1
né è comparsa alla prima udienza del 17/6/2025 rimanendo contumace, sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza necessità di adottare alcun provvedimento provvisorio e urgente e previa precisazione delle conclusioni, che parte ricorrente ha precisato come in atti chiedendo la sola pronuncia in punto status.
Ciò premesso, vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Pavia in data 29/04/1984 che è stato regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al N. 73 P. II Serie
A Anno 1984, così come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio acquisito in atti;
- dall'unione è nata una figlia, ormai maggiorenne ed economicamente indipendente;
- i coniugi sono separati giudizialmente come da sentenza n. 1046/2020 pubblicata in data
05/11/2020 dal Tribunale di Pavia e passata in giudicato in data 31/12/2020, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Rilevato che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale e che i coniugi non hanno mai ripreso la coabitazione, come confermato dalle dichiarazioni rese dal ricorrente nel ricorso e dal comportamento processuale della convenuta, espressivo di totale disinteresse;
Ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), della Legge
n. 898/1970, come modificati dalla Legge n. 55/2015;
Ritenuto che, attesa l'indipendenza economica della figlia nata dall'unione e l'assenza di domande in punto economico, non vi è luogo per stabilire alcuna condizione di divorzio se non la mera pronuncia in punto status, ragion per cui le conclusioni formulate dal ricorrente possono trovare integrale accoglimento;
Ritenuto tuttavia che sussistono giusti motivi, da individuarsi nella natura costitutiva della pronuncia e nella limitata attività processuale svolta, per dichiarare non ripetibili le spese di lite del presente giudizio;
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
29/04/1984 in Pavia e trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune al N. 73 P.
II Serie A Anno 1984 dai conchiudenti e Parte_1 Parte_1 Controparte_1
Nulla sulle spese di lite.
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pavia di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata Legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 20/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Alessandro Stefano Morgante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nato Parte_1 C.F._1
a LI (PV) il 12/02/1954, ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Giacomo Pitrelli, che lo rappresenta e lo difende come da procura alle liti allegata al ricorso introduttivo
- Parte Attrice -
nei confronti di
, C.F. , nata a [...] l'[...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...], contumace
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni di parte ricorrente: come da verbale d'udienza del 17/06/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/3/2025, il IG. ha chiesto che venisse Parte_1
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Pavia in data 29/04/1984 con la IG.ra , dalla cui unione era nata la figlia Controparte_1 Per_1
in data 08/10/1984, ormai maggiorenne ed economicamente indipendente, e da cui si era separato come da sentenza n. 1046/2020 pubblicata in data 05/11/2020 dal Tribunale di Pavia.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione dell'udienza effettuata a mani della convenuta, la IG.ra non si è costituita in giudizio CP_1
né è comparsa alla prima udienza del 17/6/2025 rimanendo contumace, sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza necessità di adottare alcun provvedimento provvisorio e urgente e previa precisazione delle conclusioni, che parte ricorrente ha precisato come in atti chiedendo la sola pronuncia in punto status.
Ciò premesso, vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Pavia in data 29/04/1984 che è stato regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al N. 73 P. II Serie
A Anno 1984, così come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio acquisito in atti;
- dall'unione è nata una figlia, ormai maggiorenne ed economicamente indipendente;
- i coniugi sono separati giudizialmente come da sentenza n. 1046/2020 pubblicata in data
05/11/2020 dal Tribunale di Pavia e passata in giudicato in data 31/12/2020, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Rilevato che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale e che i coniugi non hanno mai ripreso la coabitazione, come confermato dalle dichiarazioni rese dal ricorrente nel ricorso e dal comportamento processuale della convenuta, espressivo di totale disinteresse;
Ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), della Legge
n. 898/1970, come modificati dalla Legge n. 55/2015;
Ritenuto che, attesa l'indipendenza economica della figlia nata dall'unione e l'assenza di domande in punto economico, non vi è luogo per stabilire alcuna condizione di divorzio se non la mera pronuncia in punto status, ragion per cui le conclusioni formulate dal ricorrente possono trovare integrale accoglimento;
Ritenuto tuttavia che sussistono giusti motivi, da individuarsi nella natura costitutiva della pronuncia e nella limitata attività processuale svolta, per dichiarare non ripetibili le spese di lite del presente giudizio;
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
29/04/1984 in Pavia e trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune al N. 73 P.
II Serie A Anno 1984 dai conchiudenti e Parte_1 Parte_1 Controparte_1
Nulla sulle spese di lite.
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pavia di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata Legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 20/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Alessandro Stefano Morgante