CASS
Sentenza 17 gennaio 2023
Sentenza 17 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2023, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2023 |
Testo completo
1229/23 [ORIGINALE I REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto IG ND AR DA ES EN TT CH ZI SC IA CI Presidente Consigliere Consigliere Consigliere - Rel. Consigliere BANCA Ud. 16/11/2022 PU Cron. SENTENZA sul ricorso 19451/2019 proposto da: SC AT, domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Faraone Vittorio;
-ricorrente - contro Phoenix Asset Management Spa nella qualità di mandataria di Aurora SPV, in persona dei Consigliere Delegato, elettivamente domiciliata in Roma Via di Villa Graziali 15 presso lo studio dell'avvocato Gargani Benedetto e dell'avvocato Gargani Guido;
-controricorrente- avverso la sentenza n. 169/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 19/3/2019; 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2022 dal consigliere CH ZI;
FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione dell'H novembre 1996 Banca Mediterranea S.p.A. conveniva davanti al Tribunale di Matera General Costruzioni Lucana (GECOL) S.r.l. nonché AN OL IO, EM ES, PP EL, AN Di CE, EU SC, AT SC, MA ES, MA Di Sabato, UN EL e TA EL perché, affermando che la suddetta società era sua debitrice e gli altri convenuti fideiussori fino a 450 milioni di lire, fossero revocati ai sensi dell'articolo 2901 c.c. atti dispositivi del loro patrimonio e, in particolare, per quanto qui interessa, la compravendita da EU SC ad TA SC di un immobile sito in Matera. Sempre per quanto qui interessa, i SC si costituivano resistendo. Con sentenza n. 85/2008 il Tribunale di Matera dichiarava inefficace tale compravendita ai sensi dell'articolo 2901 c.c. Avendo proposto AT SC appello, cui resisteva controparte, divenuta Aspra Finance, la Corte d'appello di Potenza lo rigettava con sentenza del 19 marzo 2019. 2. Ha presentato ricorso AT SC, sulla base di quattro motivi, illustrati anche con memoria depositata 1'8 marzo 2022. Ha depositato controricorso Phoenix Asset Management S.p.A., quale mandataria di Aurora SPV S.r.l. Chiamata la causa all'udienza camerale del 19 aprile 2022, con ordinanza 1. interlocutoria del 5 maggio 2022 veniva rimessa a ubblica udienza. 2 Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 3.1 Con il primo motivo ,q)denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2901 e 2697 c.c. Il giudice d'appello in primo luogo ha dichiarato che il credito attoreo è stato provato dalla fideiussione firmata anche da EU SC, in secondo luogo che la debitrice principale GECOL non ha restituito le somme ricevute, in terzo luogo che spetta ai fideiussori provare l'avvenuto pagamento e infine che la prova del consilium fraudis è desumibile dalla parentela tra l'acquirente e l'alienante, la quale induce a presumere che l'acquirente sapesse dell'esistenza del debito. Si oppone dalla ricorrente che l'attore ~provare l'interesse ad impedire ogni alterazione del patrimonio del debitore che possa rendere impossibile o -C più difficile la soddisfazione del proprio credito, e che l'azione pauliana$aPebbe) accoglibile solo se viene accertata l'esistenza del credito. La corte territoriale avrebbe errato "addossando alla ricorrente un onere della prova che non doveva fornire, né poteva fornire non essendo obbligata al pagamento del credito", che potrebbe essere prescritto per il "lungo tempo trascorso". 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 2901 c.c. in relazione all'articolo 2697 c.c. Afferma il giudice d'appello che "la procura a vendere anche nell'interesse dell'acquirente non era idonea a far decorrere i termini per l'azione e la sussistenza dei diritti". 3 Obietta la ricorrente che con l'atto notarile di trasferimento (sie--V~71-ereb-be l'effettiva volontà del trasferimento 43~-b--é "radicata" d3:9 22 novembre 1991, data della procura speciale rilasciata da EU SC a AT SC, per cui al momento dell'atto di citazione (53~ ~"decorsi i termini di validità" per agire ai sensi dell'articolo 2901 c.c. Il valore e il prezzo pagato, trattandosi di edilizia popolare, (5• •:é1-1) stati poi determinati dal Comune di Matera, e ciò avrebbe dovuto portare al rigetto della domanda. L'attore avrebbe inoltre dovuto provare la colpa concreta nella conclusione del negozio. 3.Menuncia con il terzo motivo, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., ancora violazione e falsa applicazione dell'articolo 2901 c.c. in relazione all'articolo 2697 c.c. ,Udb-t •-1 d\rd-r~ e-r- r—ebbéfinora $::31107azionato un credito, il quale comunque M sarebbe prescritto;
e comunque se derivasse da polizze fideiussorie si dovrebbe dimostrare che siano esistenti, "e comunque si contestano e si impugnano, non sono valide". g Argomenta poi sulla differenza tra domanda ed eccezione e sugli interessi usurari, sostenendo che, in forza della I. 108/1996, gli interessi qui concordati (in ispecie al 28%) sarebbero divenuti usurari quanto alla eccedenza rispetto al tasso soglia. 4. Con il quarto motivo cP denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., sempre violazione e falsa applicazione dell'articolo 2901 c.c. in relazione all'articolo 2697 c.c., a proposito della prova del consilium fraudis, che non sarebbe stata raggiunta, al riguardo ampiamente argomentando. 5. Anzitutto deve rilevarsi che per il controricorso sussiste una procura in un foglio ad esso punzonato, che presenta una illeggibile firma tracciata sulla scritta "Phoenix Asset Management S.p.A.- dott. Roberto Tavani - Consigliere Delegato", sotto la quale è scritto: "Firmato digitalmente da Benedetto7)11 4 Gargani-Data: 30/08/2019 18:07:50". Ne consegue,a ,tacer d'altro, l'assenza dell'autenticazione, essendovi solo4sottoscrizione dell'avvocato ma non dichiarazione di autenticità della firma della procura. Pertanto la procura è radicalmente invalida e il controricorso inammissibile. 6. Il ricorso è palesemente inammissibile anch'esso in riferimento all'articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c., perché non fornisce una ricostruzione dei fatti di causa, neppure indicando come l'attuale ricorrente si Ab1C(ifesa se costituita in primo grado e sulla base di quali censure g5, proposto appello avverso alla sentenza del tribunale;
dai motivi poi non emergono elementi sufficienti per ricostruire la vicenda processuale. Ad abundantiam, si rileva che la sentenza d'appello non può sostituire con il proprio contenuto la ricostruzione imposta dall'articolo 366, primo comma, n.3, c.p.c., norma non certo contrastante con le norme costituzionali e sovranazionali;
d'altronde neppure la sentenza consente di comprendere sulla base di i SC avevano "contestato" la domanda attorea. 7. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendovi luogo a pronuncia in ordine alle spese processuali. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso L Proz-gsstral .e p-rovved ere --su e spes II e Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della C-17 sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, 5 TT FUNZTO ARTO s 'DTZT.ARTO arra dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 16 novembre 2022 Il Consíglier E t Chi 'osi DEPOSITATO IN CANCELLERIA OGGI. 7 6EN. 2023 IL FUNZT ARTO TUDIZIARTO DOrl a i t arta Il Presidente LU ND SC n) ' D 6
-ricorrente - contro Phoenix Asset Management Spa nella qualità di mandataria di Aurora SPV, in persona dei Consigliere Delegato, elettivamente domiciliata in Roma Via di Villa Graziali 15 presso lo studio dell'avvocato Gargani Benedetto e dell'avvocato Gargani Guido;
-controricorrente- avverso la sentenza n. 169/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 19/3/2019; 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2022 dal consigliere CH ZI;
FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione dell'H novembre 1996 Banca Mediterranea S.p.A. conveniva davanti al Tribunale di Matera General Costruzioni Lucana (GECOL) S.r.l. nonché AN OL IO, EM ES, PP EL, AN Di CE, EU SC, AT SC, MA ES, MA Di Sabato, UN EL e TA EL perché, affermando che la suddetta società era sua debitrice e gli altri convenuti fideiussori fino a 450 milioni di lire, fossero revocati ai sensi dell'articolo 2901 c.c. atti dispositivi del loro patrimonio e, in particolare, per quanto qui interessa, la compravendita da EU SC ad TA SC di un immobile sito in Matera. Sempre per quanto qui interessa, i SC si costituivano resistendo. Con sentenza n. 85/2008 il Tribunale di Matera dichiarava inefficace tale compravendita ai sensi dell'articolo 2901 c.c. Avendo proposto AT SC appello, cui resisteva controparte, divenuta Aspra Finance, la Corte d'appello di Potenza lo rigettava con sentenza del 19 marzo 2019. 2. Ha presentato ricorso AT SC, sulla base di quattro motivi, illustrati anche con memoria depositata 1'8 marzo 2022. Ha depositato controricorso Phoenix Asset Management S.p.A., quale mandataria di Aurora SPV S.r.l. Chiamata la causa all'udienza camerale del 19 aprile 2022, con ordinanza 1. interlocutoria del 5 maggio 2022 veniva rimessa a ubblica udienza. 2 Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 3.1 Con il primo motivo ,q)denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2901 e 2697 c.c. Il giudice d'appello in primo luogo ha dichiarato che il credito attoreo è stato provato dalla fideiussione firmata anche da EU SC, in secondo luogo che la debitrice principale GECOL non ha restituito le somme ricevute, in terzo luogo che spetta ai fideiussori provare l'avvenuto pagamento e infine che la prova del consilium fraudis è desumibile dalla parentela tra l'acquirente e l'alienante, la quale induce a presumere che l'acquirente sapesse dell'esistenza del debito. Si oppone dalla ricorrente che l'attore ~provare l'interesse ad impedire ogni alterazione del patrimonio del debitore che possa rendere impossibile o -C più difficile la soddisfazione del proprio credito, e che l'azione pauliana$aPebbe) accoglibile solo se viene accertata l'esistenza del credito. La corte territoriale avrebbe errato "addossando alla ricorrente un onere della prova che non doveva fornire, né poteva fornire non essendo obbligata al pagamento del credito", che potrebbe essere prescritto per il "lungo tempo trascorso". 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 2901 c.c. in relazione all'articolo 2697 c.c. Afferma il giudice d'appello che "la procura a vendere anche nell'interesse dell'acquirente non era idonea a far decorrere i termini per l'azione e la sussistenza dei diritti". 3 Obietta la ricorrente che con l'atto notarile di trasferimento (sie--V~71-ereb-be l'effettiva volontà del trasferimento 43~-b--é "radicata" d3:9 22 novembre 1991, data della procura speciale rilasciata da EU SC a AT SC, per cui al momento dell'atto di citazione (53~ ~"decorsi i termini di validità" per agire ai sensi dell'articolo 2901 c.c. Il valore e il prezzo pagato, trattandosi di edilizia popolare, (5• •:é1-1) stati poi determinati dal Comune di Matera, e ciò avrebbe dovuto portare al rigetto della domanda. L'attore avrebbe inoltre dovuto provare la colpa concreta nella conclusione del negozio. 3.Menuncia con il terzo motivo, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., ancora violazione e falsa applicazione dell'articolo 2901 c.c. in relazione all'articolo 2697 c.c. ,Udb-t •-1 d\rd-r~ e-r- r—ebbéfinora $::31107azionato un credito, il quale comunque M sarebbe prescritto;
e comunque se derivasse da polizze fideiussorie si dovrebbe dimostrare che siano esistenti, "e comunque si contestano e si impugnano, non sono valide". g Argomenta poi sulla differenza tra domanda ed eccezione e sugli interessi usurari, sostenendo che, in forza della I. 108/1996, gli interessi qui concordati (in ispecie al 28%) sarebbero divenuti usurari quanto alla eccedenza rispetto al tasso soglia. 4. Con il quarto motivo cP denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., sempre violazione e falsa applicazione dell'articolo 2901 c.c. in relazione all'articolo 2697 c.c., a proposito della prova del consilium fraudis, che non sarebbe stata raggiunta, al riguardo ampiamente argomentando. 5. Anzitutto deve rilevarsi che per il controricorso sussiste una procura in un foglio ad esso punzonato, che presenta una illeggibile firma tracciata sulla scritta "Phoenix Asset Management S.p.A.- dott. Roberto Tavani - Consigliere Delegato", sotto la quale è scritto: "Firmato digitalmente da Benedetto7)11 4 Gargani-Data: 30/08/2019 18:07:50". Ne consegue,a ,tacer d'altro, l'assenza dell'autenticazione, essendovi solo4sottoscrizione dell'avvocato ma non dichiarazione di autenticità della firma della procura. Pertanto la procura è radicalmente invalida e il controricorso inammissibile. 6. Il ricorso è palesemente inammissibile anch'esso in riferimento all'articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c., perché non fornisce una ricostruzione dei fatti di causa, neppure indicando come l'attuale ricorrente si Ab1C(ifesa se costituita in primo grado e sulla base di quali censure g5, proposto appello avverso alla sentenza del tribunale;
dai motivi poi non emergono elementi sufficienti per ricostruire la vicenda processuale. Ad abundantiam, si rileva che la sentenza d'appello non può sostituire con il proprio contenuto la ricostruzione imposta dall'articolo 366, primo comma, n.3, c.p.c., norma non certo contrastante con le norme costituzionali e sovranazionali;
d'altronde neppure la sentenza consente di comprendere sulla base di i SC avevano "contestato" la domanda attorea. 7. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendovi luogo a pronuncia in ordine alle spese processuali. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso L Proz-gsstral .e p-rovved ere --su e spes II e Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della C-17 sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, 5 TT FUNZTO ARTO s 'DTZT.ARTO arra dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 16 novembre 2022 Il Consíglier E t Chi 'osi DEPOSITATO IN CANCELLERIA OGGI. 7 6EN. 2023 IL FUNZT ARTO TUDIZIARTO DOrl a i t arta Il Presidente LU ND SC n) ' D 6