Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 21/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 965/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 965/2024 promossa da:
(C.F.: , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Massimiliano Ferretti
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Alessandra Calcagno
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Separazione giudiziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Premettendo il matrimonio contratto a Livorno il 14.07.2007 con il signor la nascita dei figli in data 29.11.2010, e Controparte_1 Per_1 Per_2 il 5.09.2013, rilevando la crisi dell'unione matrimoniale in ragione del venir meno dell'affectio coniugalis e allegando le condizioni economiche e patrimoniale dei coniugi, con ricorso depositato in data 17/4/2024 e poi ritualmente notificato la OR evocava in causa Parte_1 per sentir pronunciare la separazione dei coniugi. La Controparte_1 ricorrente concludeva per l'accoglimento delle seguenti condizioni: “[…]
1
C.F. del Comune di Livorno al Foglio 46, Part. 37, Sub 5, Cat A/2 nonché relative pertinenze, sarà assegnata unitamente a mobili e arredi alla Sig.ra che Parte_1 continuerà ad abitarvi con i figli ed ed i Persona_3 Persona_4 proprietari continueranno a provvedere al pagamento al 50% ciascuno di quanto dovuto a titolo di rimborso delle somme mutuate in loro favore dalla “Banca di Credito
Cooperativo di TA UC” per l'acquisto dell'immobile de quo;
3) I figli minori ed saranno affidati ad entrambi i Persona_3 Persona_4 genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi con la madre presso l'abitazione di proprietà dei genitori posta in Livorno, Via Oreste Franchini n.126. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
4) Il Sig. dovrà fissare altrove la Controparte_1 propria residenza;
5) Il Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli secondo Controparte_1 le modalità e termini che seguono: A) Ogniqualvolta lo desideri previo accordo con la madre nel rispetto degli impegni scolastici e/o sportivi dei minori;
B) A settimane alternate: I°) Il martedì ed il giovedì dall'orario di uscita da scuola di ciascun figlio sino alle ore 08:00 della mattina successiva allorquando li riaccompagnerà a scuola oppure dalle ore 08.00 alle ore 08:00 della mattina successiva nei periodi di sospensione dalle attività scolastiche;
II°) Il Martedi dall'orario di uscita da scuola di ciascun figlio sino alle 08:00 del giorno successivo allorquando li riaccompagnerà a scuola oppure dalle ore 08.00 alle ore 08:00 della mattina successiva nei periodi di sospensione dalle attività scolastiche e dal venerdì pomeriggio dall'orario di uscita da scuola di ciascun figlio sino alle ore 19:30 della domenica oppure dalle ore 08:00 del venerdi alle ore
19:30 della domenica nei periodi di sospensione delle attività scolastiche C) Durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno - ad anni alterni con la madre il giorno del 24 dicembre;
- ad anni alterni con il padre il 25 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 19:30; - ad anni alterni con la madre il 26 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 19:30; - con la madre o con il padre ad anni alterni il 31 dicembre ed il primo gennaio da un lato ed il
6 gennaio dall'altro; D) Durante le vacanze pasquali i minori trascorreranno con ciascun genitore metà delle stesse rispettando l'alternanza delle festività principali corrispondenti con il giorno della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; E) Le altre festività del calendario, quali ad esempio, 25 aprile, primo maggio, 2 giugno, primo novembre, etc. saranno trascorse dai minori ad anni alterni con ciascun genitore;
F) Il diritto di
2 visita come stabilito nel calendario ordinario verrà mantenuto anche durante le festività Natalizie e Pasquali G) Entrambi i genitori potranno tenere con sé i figli nelle vacanze estive per un periodo continuativo di 10 giorni, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, sempre compatibilmente con le esigenze e i desideri dei minori, assumendosi sin d'ora l'obbligo di comunicare preventivamente all'altro genitore la località ove i figli trascorreranno detto periodo;
6) Il Sig. corrisponderà CP_1 mensilmente a far data dal mese di deposito del presente atto, entro e non oltre il ventesimo giorno di ogni mese, in favore della Sig.ra la somma di € Parte_1
450,00 (Quattrocentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento per ciascuno dei figli ed per un totale mensile pari a € Per_1 Persona_4
900,00; 7) Il Sig. dovrà provvedere alla corresponsione in favore della Sig.ra CP_1 delle somme di cui al punto che precede a mezzo bonifico bancario da Parte_1 effettuarsi entro il giorno 20 (Venti) di ogni mese sul conto corrente dalla medesima acceso presso l'Istituto bancario “Banca di Credito Cooperativo di TA UC contraddistinto dal seguente codice IBAN: [...]; 8)
Saranno considerate spese straordinarie nell'interesse dei figli ed Per_1 Per_2 quelle specificate come tali dal protocollo del CNF del 29.11.2017 e dette spese saranno imputabili al 75% a carico del padre Sig. ed al 25% a carico della Controparte_1 madre Sig.ra 9) La Sig.ra avrà titolo per Parte_1 Parte_1 richiedere e trattenere le somme corrisposte dall'INPS a titolo di assegno unico per la famiglia nonché le somme annualmente corrisposte dall'INPS a titolo di indennità di frequenza in favore della figlia;
Persona_4
Si costituiva in causa il signor il quale contestava i Controparte_1 presupposti in fatto e in diritto della domanda proposta con particolare riferimento alle ragioni della disgregazione dell'unione coniugale, addebitabili invero alla moglie in ragione della violazione del dovere di fedeltà da parte della OR e avanzando a tal fine domanda riconvenzionale Parte_1 nei suoi riguardi ai fini dell'addebito della separazione. Il resistente concludeva quindi per sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni che si riportano: “[…] In via preliminare e urgente, inaudita altera parte, provvedere con decreto all'adozione dei seguenti provvedimenti e provvedere a quanto di competenza: pronunciare la separazione coniugale con addebito alla moglie, stante l'evidenza della prova documentale prodotta;
NEL MERITO, 1. separazione ed addebito: Dichiarare la separazione dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
(matrimonio con rito Concordatario contratto in data 14.07.2007, nel
[...]
Comune di Livorno (LI), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Livorno Atto N. 1116, parte 1, serie A, anno 1979) con addebito a carico della Sig.ra
2. Affidamento: affidare i figli minori in modo condiviso a Parte_1 entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare con collocamento prevalente con il
3 padre;
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3. Assegnare la casa familiare sita in Livorno, Via
Oreste Franchini 126 int. 3, con ogni arredo e pertinenza al Sig.
4. Controparte_1
Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come segue:
5. fine settimana alternati: con il padre dal venerdì dall'uscita da scuola (o dalle 8 del mattino in periodo di vacanza) sino alla domenica ore 19,30 ed il mercoledì pomeriggio dalle dall'uscita da scuola sino alle 8,00 del mattino successivo (oppure dalle 8 del mattino sino alle 8 del mattino successivo in periodo di vacanza).
6. la settimana successiva: con il padre il mercoledì e venerdì pomeriggio, dall'uscita da scuola sino alle 8,00 del mattino successivo, oppure dalle 8,00 del mattino alle 8 del mattino successivo nei periodi di vacanza.
7. Vacanze: feste comandate ad anni alterni (Natale con il padre, S. Stefano con la madre, 31 Dicembre e 1° gennaio con il padre, EF con la madre- l'anno successivo il contrario). Vacanze estive: i figli potranno trascorrere con ciascun genitore giorni 15 consecutivi o non consecutivi, previo accordo tra i genitori anche in considerazione dei rispettivi periodi di ferie e degli impegni estivi dei figli (vacanze organizzate, vacanze studio, campi estivi od altro). 6.
Mantenimento figli: disporre che il mantenimento dei figli avvenga in forma di mantenimento diretto, in considerazione del fatto che la prole trascorre esattamente metà del tempo settimanale con l'uno e con l'altro genitore;
7. Spese straordinarie:
Disporre le spese straordinarie gravino al 50% su ciascun genitore e che quelle mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, debbano essere oggetto di previo accordo e documentate. 8.
Assegno di mantenimento: disporre che nessun assegno di mantenimento sia dovuto a favore di un coniuge ed a carico dell'altro, sia perché ciascuno dei coniugi è economicamente indipendente ed autonomo, sia in virtù della domanda di addebito della separazione alla moglie;
9 . Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Livorno, per le annotazioni ed incombenze di legge. 10. Vittoria di spese: Condannare la parte resistente alle spese del processo, da liquidare come da nota spese.”
Rigettata l'istanza proposta dal resistente ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c., in sede di udienza di comparizione delle parti veniva tentata la composizione delle questioni accessorie pendenti tra le parti. Queste ultime, all'esito di ampia discussione, concordavano la sperimentazione di un calendario di frequentazione genitori/figli e della conseguente regolamentazione economica, chiedendo dunque i procuratori un rinvio per verificare la possibilità di una soluzione transattiva di tutte le questioni accessorie.
4 Il Giudice provvedeva quindi in via provvisoria ai sensi dell'art. 473 bis 22
c.p.c. come da accordo assunto dalle parti in udienza e rinviava per la verifica dell'eventuale composizione bonaria della vicenda all'udienza del 15.1.2025.
All'udienza indicata le parti confermavano di aver raggiunto un accordo alle condizioni già sottoscritte e allegate all'istanza depositata in data 14 gennaio
2025 chiedendo la trasformazione del rito da contenzioso a consensuale con omologa delle condizioni di separazione concordate;
I procuratori concludevano in conformità chiedendo che il Giudice di rimettere gli atti al
Collegio per la decisione.
La causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione previa trasformazione del rito da contenzioso a consensuale.
2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria. Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere accolte rispondendo agli interessi delle stesse così come emersi in sede di udienza di comparizione e risultando conformi all'interesse dei figli minori.
Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
3. Le spese di lite, anche del sub procedimento, vanno compensate tra le parti in ragione delle concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere Controparte_1 all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il giorno 14.07.2007 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel
Comune - atto n. 129, parte 2, serie A;
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto in conformità di legge;
Quanto ai provvedimenti accessori, si stabilisce come da accordo tra le parti, come segue:
5 1) Il Sig. rinuncia alla domanda di addebito di colpa della Controparte_1 separazione a carico della Sig.ra formalizzata nella comparsa di Parte_1 costituzione e risposta;
2) I figli minori e saranno affidati in modo condiviso ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare;
3) I figli staranno con i genitori secondo il seguente calendario:
Prima settimana: dal lunedì al mercoledì con la madre con pernotto e dal giovedì fino alla domenica sera con il padre, sempre con pernotto;
il padre riaccompagnerà i ragazzi a casa della OR per la cena entro le Parte_1 ore 20:00;
Seconda settimana: dal lunedì al mercoledì con la madre con pernotto, con il padre il giovedì ed il venerdì con pernotto;
con la madre dal sabato mattina e per l'intero week end;
e così a seguire;
4) La casa coniugale viene assegnata alla OR nell'interesse Parte_1 dei figli e la stessa si farà carico di tutte le spese di utenze e delle spese di gestione ordinaria dell'immobile;
5) I coniugi si faranno carico al 50% ciascuno del pagamento delle rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale;
6) La somma corrisposta dall'INPS a titolo di assegno unico sarà suddivisa al
50% tra i genitori;
7) Il signor verserà alla OR , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento ordinario dei figli, un assegno di euro 500,00 complessivi (euro
250,00 per ciascun figlio);
8) Il signor contribuirà al pagamento delle spese straordinarie CP_1 necessarie per i figli nella misura del 60%; spese da concordarsi previamente e da documentarsi successivamente ai fini del rimborso;
9) L'indennità di frequenza corrisposta dall'INPS in favore della minore verrà riscossa dalla madre che utilizzerà la somma per le sedute di Per_2 psicoterapia della bimba, mentre il residuo necessario a tal fine verrà diviso tra le parti a titolo di spesa straordinaria;
10) Quanto al periodo di vacanze natalizie, i ragazzi staranno ad anni alterni
- con il padre il giorno 25 dicembre;
- con la madre il giorno 26 dicembre;
- con la madre il 31 dicembre e il 1° gennaio;
- con il padre il 6 gennaio;
sempre
- con il padre ininterrottamente dal 27 al 30 dicembre- con la madre ininterrottamente dal 2 al 5 gennaio;
11) I genitori dovranno concordare tra loro entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno i periodi che i figli trascorreranno con il padre o con la madre
6 durante le vacanze estive che si intenderanno comprese tra il primo giugno ed il trenta settembre di ogni anno e, esclusi i periodi che saranno specificamente indicati quali ferie estive, per tutto il resto dell'anno il diritto di visita sarà disciplinato come indicato nei punti che precedono;
12) Le altre festività principali saranno trascorse dai minori ad anni alterni con il padre o con la madre;
13) Il Sig. si impegna sin d'ora a cedere e trasferire in favore Controparte_1 della Sig.ra la propria quota di proprietà pari al 50% Parte_1 dell'autovettura di sua proprietà Opel “Agila” targata GF701DT previa corresponsione in suo favore della somma di € 500,00 impegnandosi sin d'ora quest'ultima a far fronte a tutte le spese di gestione del detto bene mobile registrato;
14) I figli allorquando staranno con il padre o la madre potranno portare con sé
i propri effetti personali necessari per lo svolgimento di attività sportive e/o ludiche quali, a mero titolo di esempio la consolle denominata “Play Station
5”.
15) Spese legali integralmente compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio del 17.1.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
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