Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/04/2025, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. n. 4789/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel. e est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4789/2023 R.G. avente ad oggetto: “disconoscimento di paternità”, vertente
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Frattamaggiore (NA) alla via P.M. Vergara n. 140, presso il suo studio dell'avvocato Gennaro Tecame, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in CP C.F._2
Sant'Antimo (NA) alla via Roma n. 94, presso lo studio dell'avvocato Francesco
Flagiello, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
(c.f. ), elettivamente Controparte_2 C.F._3
domiciliata in Frattamaggiore (NA) alla via P.M. Vergare n. 140, presso lo studio dell'avvocato Mario Tecame, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
1
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha inteso promuovere Parte_1
azione di disconoscimento di paternità nei confronti del presunto padre, CP
.
[...]
Nello specifico, l'attrice ha dedotto di essere titolare dello status di figlia legittima del sig. e della sig.ra uniti in matrimonio e poi CP Controparte_2 divorziati con sentenza del Tribunale di Napoli n. 8197/2006; che l'attrice, dopo la separazione dei coniugi , ha saputo da sua madre che quest'ultima, Parte_2
in costanza di matrimonio, aveva avuto una relazione extraconiugale con altro uomo e che questi è il suo vero padre biologico, circostanza confermata altresì da quest'ultimo che, da quel momento, instaurava con l'attrice un legame connotato da affetto e sostegno.
Alla luce di tutto quanto esposto, parte attrice ha concluso chiedendo: a) accertare e dichiarare che il sig. non è padre dell'esponente, ai sensi dell'art. CP
243 bis c.c.; b) ordinare che il cognome del padre venga sostituito e/o aggiunto con quello di “ ”; c) ordinare all'ufficiale dello stato civile dei Comuni di Per_1
Frattamaggiore ed Orta di Atella di procedere alle prescritte annotazioni nei registri dello stato civile;
d) condannare il convenuto , in caso di opposizione , al pagamento delle spese e compenso di lite.
Con comparsa del 22.6.2023 si è costituito in giudizio , CP
confermando tutto quanto ex adverso dedotto in fatto e aderendo alla domanda di parte attrice.
Con provvedimento del 30.6.2023, il Giudice delegato, rilevato che trattavasi di giudizio in materia di stato e che pertanto lo stesso doveva essere azionato secondo le norme di cui agli artt. 473bis e seg. c.p.c. e dunque introdotto con ricorso ex art. 473bis.12 c.p.c., ha disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 4 del d.lgs.
150/2011; dunque, ha concesso alla ricorrente termine per il deposito in atti di integrazione dell'atto introduttivo del giudizio o della sua riedizione secondo il rito applicabile, nonché per la notifica dell'atto introduttivo integrato/riedito e del provvedimento ad entrambi i convenuti, tenuto conto che doveva Controparte_2
considerarsi litisconsorte necessario;
infine, ha fissato udienza di comparizione per il giorno 28.11.2023.
Anche nel costituirsi in giudizio in data 27.11.2023, ha aderito Controparte_2
2 alla domanda avanzata con l'atto introduttivo del procedimento.
All'udienza del 28.11.2023 sono state sentite la ricorrente e la madre Parte_1
ed il Giudice ha rinviato la causa per consentire ai procuratori Controparte_2
delle parti il deposito dei risultati del test del DNA della ricorrente.
In seguito ad un ulteriore rinvio disposto per consentire il deposito della documentazione necessaria, il Giudice, con provvedimento del 5.7.2024, ha rinviato la causa per la rimessione in decisione, concedendo alle parti i termini per il deposito delle memorie conclusionali e fissando termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza.
Acquisito il visto del PM in data 15.7.2024, il Giudice, con provvedimento
10.12.2024, letti gli scritti conclusionali e le note scritte depositate, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
*** ***
La domanda è fondata e pertanto va accolta.
Il Collegio ritiene, in primis, del tutto condivisibile l'indirizzo giurisprudenziale (ex multis cfr. Cass. 3479/2016; n. 14976/2007) in base al quale in tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, principio che può essere esteso per analogia anche al disconoscimento di paternità, deve escludersi qualsiasi subordinazione dell'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici all'esito della prova storica sull'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre di quest'ultimo, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall'art. 269, secondo comma, cod. civ., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una sorta di gerarchia assiologica tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternità naturale, né, conseguentemente, mediante
l'imposizione al giudice di una sorta di "ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione, a seconda del tipo di prova dedotta, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge. Una diversa interpretazione, si risolverebbe in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 Cost., in relazione ad un'azione volta alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo "status".
Ed invero “le prove emato-genetiche sono prove in senso proprio, giacché l'attuale livello della ricerca ed esperienza scientifica consente di esprimere, grazie ad esse, sufficienti garanzie nel ritenere decisivo il loro contributo nell'attribuzione della
3 paternità o maternità di un soggetto, conseguendo risultati dotati di un alto grado di probabilità prossimo alla certezza.
Tanto premesso, nel caso in esame, è stato prodotto in atti il test di paternità effettuato in data 11.01.2024 presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II
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Avanzate Franco Salvatore, accreditato presso il SSN e specializzato in biologia molecolare e genetica medica, il cui risultato attesta l'esclusione della paternità biologica tra e . CP Parte_1
Del resto, , ritualmente convenuto in giudizio, ha aderito alla CP
domanda di disconoscimento della sua paternità rispetto alla ricorrente , Parte_1 confermando di non essere il padre biologico di quest'ultima. La stessa ricorrente ha poi dichiarato in udienza di aver sempre saputo di non essere figlia di CP
, circostanza confermata altresì dalla madre , sentita nella
[...] Controparte_2
medesima sede (cfr. udienza del 28.11.2023).
Alla luce del quadro probatorio sopra riportato, deve quindi ritenersi fondata la domanda di disconoscimento di paternità avanzata con l'atto introduttivo del giudizio, essendo stata raggiunta la prova che (nata a [...] il Parte_1
20.5.1998) non è figlia di (nato a [...] il [...]). CP
Ne discende l'ordine all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza, al suo passaggio in giudicato.
In ordine alla domanda di sostituzione del cognome con quello di CP
”, la stessa deve essere rigettata, tenuto conto che esula dall'oggetto del Per_1
presente giudizio, finalizzato alla dichiarazione giudiziale di disconoscimento di paternità e non al riconoscimento di ulteriore paternità.
Le spese di lite, considerato che le parti convenute hanno aderito alla domanda, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che (nato a CP
Frattamaggiore il 19.1.1947) non è il padre biologico di (nata a Parte_1
Frattamaggiore il 20.5.1998);
- rigetta la domanda avanzata dalla ricorrente di sostituzione del cognome CP
4 in “ ”; Per_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frattamaggiore (NA) di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato, sull'atto di nascita della ricorrente e di provvedere alle ulteriori incombenze di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 8.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Grazia Lamonica dott.ssa Alessandra Tabarro
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