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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 5532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5532 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est. allo scadere del termine per il deposito di note assegnato ex art 127 ter cpc, ha pronunziato e curato il contestuale deposito ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., equivalente a lettura in udienza, della seguente:
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 262 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2020, avente a
OGGETTO: risarcimento danni da incidente tra natanti e vertente
TRA nata a [...] l'[...] (C.F: ) ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata alla Via Medina n. 63 presso gli avv.ti Francesco Montemurro (C.F:
[...]
) e AU BR (C.F: ) da cui è rappresentata e C.F._2 CodiceFiscale_3 difesa in virtù di procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
APPELLANTE
E
nato ad [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1
Brabandstr.78, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Gaggero (C.F.: C.F._4 [...]
) e SA NO (C.F: in forza di procura speciale per notar C.F._5 CP_2 [...] dell'11.02.2014, allegata alla comparsa di costituzione di primo grado nonché dall'avv. Per_1
RG IP (C.F: ), in forza di procura in calce alla medesima comparsa di CodiceFiscale_6 costituzione di primo grado, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in
Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55.
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli, in accoglimento del presente appello e in totale riforma della sentenza impugnata: Disporre la rinnovazione della Consulenza
pagina 1 di 15 Tecnica d'Ufficio, nominando un perito di comprovata esperienza nel settore degli yacht di lusso in legno, al fine di accertare la natura e l'entità di tutti i danni, diretti e indiretti, subiti dall'imbarcazione
“Imperial '95”. Nel merito: Accogliere integralmente la domanda risarcitoria proposta in primo grado e, per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento in favore dell'appellante Controparte_3 della somma di € 368.021,50, o della diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo effettivo. Riformare il capo della sentenza impugnata relativo alla regolamentazione delle spese processuali. Condannare il Sig.
[...]
alla refusione integrale delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di CP_3 giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari. Mezzi di prova. Si richiamano i documenti prodotti nel fascicolo di primo grado e si insiste per l'ammissione della richiesta istruttoria di rinnovazione della c.t.u.”.
PER L'APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE (come da note in sostituzione dell'udienza del
17.1.25 non avendo provveduto al deposito di note successive): “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa, per le ragioni esposte in atti, la richiesta di rinnovazione della CTU formulata da parte appellante, ogni contraria azione, eccezione e deduzione respinta: in via pregiudiziale, accertare
e dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello proposto dalla Sig.ra Parte_1
ai sensi dell'art. 342 c.p.c., o della norma meglio vista, per le ragioni esposte in atti, con
[...] ogni conseguenza di legge e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado del
Tribunale di Napoli n. 6027/2019 dell'11/06/2019; in via preliminare, accertare e dichiarare
l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello proposto dalla Sig.ra ai sensi Parte_1 dell'art. 348 bis c.p.c., o della norma meglio vista, per le ragioni esposte in atti, con ogni conseguenza di legge e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli
n. 6027/2019 dell'11/06/2019; nel merito, in via principale, rigettare le domande dell'appellante in quanto illegittime e/o infondate in fatto e in diritto e, in ogni caso, non provate, per le ragioni esposte in atti e confermare integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli n. 6027/2019 dell'11/06/2019; in via subordinata rispetto alle precedenti conclusioni e in via di appello incidentale, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello ex adverso proposto, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di parte attrice, per le ragioni esposte in parte narrativa e, per l'effetto, rigettare la domanda proposta dall'odierno appellante
(attore in primo grado), condannando la Sig.ra di alla rifusione della somma di Parte_1 Parte_1
Euro 21.131,77, corrisposta in forza della sentenza di primo grado. Vinte le spese di primo grado;
in via subordinata, nel merito, in caso di rigetto dell'appello incidentale e di accoglimento, anche parziale, dell'appello ex adverso proposto, limitare ogni eventuale condanna alle sole somme pagina 2 di 15 riconducibili direttamente al sinistro de quo, decurtate dell'importo già riconosciuto dalla sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio. L'odierna esponente chiede all'Ecc.ma Corte adita di rimettere la causa in decisione, disponendo, ai sensi e per gli effetti dell'art.
352 c.p.c., lo scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica a norma dell'art. 190 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 27.12.2013 la sig.ra , utilizzatrice dell'imbarcazione Parte_1
“Imperial '95” battente bandiera inglese in virtù di contratto di leasing del 14.01.2009, ha convenuto innanzi al Tribunale di Napoli , proprietario dell'imbarcazione a motore Controparte_3 denominata “White Lady of San Peter Port”, battente bandiera Isole della Manica ed iscritta al n.
307815 nei registri di Guernsey, chiedendone la condanna al pagamento di € 368.021,50 a titolo di risarcimento dei danni subiti dal natante da lei condotto in locazione finanziaria a seguito dell'urto tra le due imbarcazioni verificatosi in data 17.07.2012.
A sostegno di tale pretesa l'attrice ha dedotto che alle ore 18,00 circa del 17.07.2012 la CP_4
'95 si trovava ancorata da oltre 24 ore al largo dell'isola di Capri, e più precisamente in località Marina
Piccola ad oltre 500 metri di distanza dallo stabilimento balneare “Lo scoglio delle sirene”, quando veniva collisa e danneggiata nella parte poppiera dall'altra imbarcazione che, ormeggiatasi successivamente senza mantenere la dovuta distanza di sicurezza, scarrocciava urtando con la propria poppa il natante attoreo.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione attiva di controparte essendo l'attrice mera utilizzatrice e non proprietaria dell'imbarcazione danneggiata. Il comparente ha inoltre contestato il quantum preteso dall'attrice deducendo che il sinistro, verificatosi a causa del ridotto spazio di ancoraggio tra le due unità nautiche e delle condizioni del vento, produceva un modesto danno quantificato dalla propria assicuratrice in € 11.665,00.
Il Tribunale, concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio volta ad “accertare e quantificare i danni riportati dall'imbarcazione di parte attrice, e la riconducibilità degli stessi alla collisione per cui è causa, nonché per valutare la congruità delle spese indicate da parte attrice” riservando all'esito il vaglio delle altre richieste istruttorie.
In seguito al deposito dell'elaborato peritale è stata ammessa la prova per testi e per interpello richiesta dall'attrice. Il giudice, all'udienza del 03.07.2019, ha quindi formulato una proposta transattiva ex. art. 185-bis c.p.c. prospettando alle parti la definizione della lite mediante pagamento da parte del convenuto di € 25.000,00 oltre compensi professionali in misura media.
La proposta in questione non è stata accettata dalla sola attrice che ha chiesto il rinnovo della c.t.u. Tale richiesta è stata disattesa dal tribunale che, fatte precisare le conclusioni, ha deciso la causa pagina 3 di 15 con sentenza pubblicata l'11.06.2019 e non notificata la quale ha così statuito: “a) dichiarata la colpa del convenuto nella produzione dei danni per cui è causa, condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 18.906,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre IVA sul predetto importo, ove ne sia documentato l'esborso, ed oltre accessori come in motivazione;
b) compensa per metà le spese di lite;
condanna il convenuto alla refusione della restante metà delle spese di lite in favore dell'attore che liquida, in tale misura già ridotte, nell'importo di euro 300,00 per esborsi, €
1608,50 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge, con attribuzione;
c) pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, a carico di ciascuna delle parti in misura paritaria”.
Detta decisione è stata così motivata: “…Deve in primo luogo affermarsi l'esistenza della legittimazione attiva dell'attrice quale detentore del natante “Imperial 95” in virtù di contratto di locazione finanziaria versato in atti. Secondo la giurisprudenza di legittimità espressasi in materia,
“proprio con specifico riferimento all'eventualità - come nella specie - che sia stata danneggiata una res concessa in leasing…la legittimazione ad agire nei confronti del danneggiante spetta all'utilizzatore e non alla società di leasing, proprietaria della cosa, specie nella eventualità (che)
l'utilizzatore sia tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa stessa nonché allo stesso, al momento della conclusione del contratto e del trasferimento del possesso della res, siano stati trasferiti tutti i rischi di questa (come del resto si verifica, ex art. 1523 c.c., in caso di vendita con riserva di proprietà) (cfr. Cass., sez. III, n. 534 del 12.1.2011…).
Sulla scorta di tale opzione ermeneutica, nella fattispecie in esame, scrutinato il documentale in atti, può senz'altro essere affermata la legittimazione di a rivendicare il Parte_1 risarcimento dei danni cagionati all'imbarcazione da lei detenuta;
il contratto di locazione n.60782-
00-0, versato in atti, espressamente prevede, tra le clausole integrative, all'art. 10 delle condizioni generali di locazione finanziaria, che l'Utilizzatore assumerà a suo carico gli obblighi di manutenzione straordinaria ed ordinaria, nonché di riparazione e/o restituzione straordinaria ed ordinaria, assumendosi quindi i rischi anche di danneggiamento senza sua colpa, senza riduzione dei canoni in caso di inutilizzabilità, finanche con obblighi di assicurazione a proprie spese...
Volgendo all'esame del merito delle domande, giova evidenziare l'applicabilità alla fattispecie delle disposizioni di cui al D. lgs. n. 171 del 18.7.2005, che si applicano alla navigazione da diporto, intendendosi per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro…In particolare, l' art. 40 del Dlgs n. 171 del 2005 testualmente prevede che “la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall'articolo 3, è regolata dall'articolo 2054 del codice civile...”. Tale pagina 4 di 15 espresso rinvio, pacificamente, deve intendersi riferito non solo al primo comma della precitata disposizione, ma anche al secondo comma, norma alla cui stregua “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”...
Premessa l'applicabilità alla fattispecie della norma di cui all'art. 2054 c.c., ivi compreso il secondo comma, va richiamata la giurisprudenza di legittimità, che può ritenersi pacifica, secondo cui, ai sensi dell'art. 2054 cod. civ., un veicolo è “in circolazione” non solo quando sia in marcia e secondo cui il secondo comma dell'art. 2054 prevede la presunzione di pari concorso di colpa tra conducenti e/o proprietari senza distinzione tra veicoli fermi e in movimento (Cass. n. 617-70) ed anche se uno di essi non abbia riportato danni (Corte Cost. n. 205-72; proprio con riferimento ad un'ipotesi di scontro tra natanti entrambi ormeggiati, Cass. sez. 3, Sentenza n. 10156 del 1994; Cass. sez. III, n.281 del 13.1.2015; Cass. sez. III, n.3437 del 16.2.2006; Cass.SU n.8620 del 29.4.2015).
In fatto, alla luce di un complessivo esame dell'istruttoria svolta, mediante l'assunzione della prova testimoniale e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale ritiene che sia stata vinta la presunzione di pari concorso di responsabilità dell'attore e del convenuto.
Invero, è lo stesso convenuto ad ammettere che l'evento si è verificato per l'eccessiva vicinanza delle due imbarcazioni. Il convenuto non contesta di aver ormeggiato alla fonda il suo natante successivamente al natante antagonista (arg. ex art. 115 c.p.c.), in questo modo non calcolando la possibilità che, in presenza di vento, potesse esservi uno scarrocciamento tale da determinare un urto anche violento con altre imbarcazioni.
Peraltro, le modalità di verificazione del sinistro sono state confermate dal teste , Tes_1 capitano dell'imbarcazione lesionata, che ha raccontato di aver sentito il rumore derivante dall'impatto e di aver visto la poppa della Imperial 95 imbarcare acqua;
di essere uscito sul ponte e di aver visto una navetta in acciaio alla deriva che per il moto ondoso si era appoggiata sulla pedana di poppa, navetta con a bordo una signora orientale spaventata in compagnia di un uomo di colore;
il teste ha narrato di aver visto nettamente che la navetta scarrocciava da sola e di essere stato contattato dal capitano della navetta antagonista che gli aveva offerto euro 1.000 in contanti per la riparazione del danno.
Ad avviso del Giudicante, quindi, sussiste una dimostrazione sufficientemente affidabile dell'esclusiva responsabilità del convenuto;
segnatamente, le risultanze istruttorie raccolte, appaiono sufficientemente univoche e pertanto idonee a comprovare l'esclusiva responsabilità del convenuto.
pagina 5 di 15 Non altrettanto affidabile, invece, è la ricostruzione attorea in ordine alla quantificazione dei danni. In proposito, appare condivisibile - in quanto immune da errori tecnici e congruamente motivata - la stima dell'ausiliario giudiziale.
In particolare, il c.t.u ha riscontrato la presenza di lesioni dovute a vibrazioni e sollecitazioni strutturali nella giunzione di pezzi di grosso volume e peso, indipendentemente da qualsiasi sinistro o collisione;
che nessun perno di fissaggio delle appendici di poppa scalette/plancetta/scafo presenta lesioni strutturali e distacchi;
nessun segno di ricostruzione e di stress strutturale risulta evidente, le zone di incollaggio non presentano ripristini (“Risulta palese, inoltre, che dall'analisi della falchetta non risulta nessun tipo di danno né tantomeno sono visibili interventi di ripristino;
per quanto concerne il teak della falchetta, la piastra in inox di rinvio delle cime, i candelieri e la porta di sbarco laterale, non si rilevano segni di ricostruzione.
È possibile avere un riscontro di tale situazione dalla presa visione delle stesse foto scattate dal
c.t.p. della Sea Metria S.r.l. nel 2012, nelle quali risulta ben evidente come non sia possibile appurare alcun danno né tantomeno ad oggi è possibile evincere alcun segno di ricostruzione sull'imbarcazione.
Si fa presente, oltre tutto, che la zona della falchetta dista circa 3,5 m dalla zona di impatto e, pertanto, non è in alcun modo riconducibile al sinistro denunciato”).
Il c.t.u ha escluso in maniera categorica la presenza di danni strutturali e la presenza di qualsiasi via d'acqua che avrebbe potuto provocare l'allagamento dei compartimenti dell'IMPERIAL
95 (“…nessuna delle zone oggetto di indagine presenta tracce di stress strutturali, flessioni, asole nel legno dovute a scorrimento, trazione o compressione;
si rileva, inoltre, che le tracce di colla rossa, adoperata per l'incollaggio delle varie parti in legno, non presentano alcun tipo di distacco.
Pertanto, si evidenzia che non è presente nessun segno di stress strutturale. L'unico danno riscontrato dalle indagini, eseguite sulla base delle comparazioni documentali e fotografiche congiuntamente al sopralluogo effettuato, è limitato alla sola scalfittura della finitura superficiale della plancetta di poppa).
A seguito delle accurate indagini eseguite sull'imbarcazione, i danni riscontrati si possono riassumere nelle seguenti voci: leggera abrasione e scalfittura della finitura superficiale della plancetta di poppa lato dx per un'estensione di circa 10 x 15 cm. Distacco di stucco epodissico di riempimento/finitura, senza nessun cenno di delaminazione dello stratificato della plancetta di poppa.
Nessun danno strutturale e nessuna lesione è riconducibile al sinistro de quo. Nessun danno alla falchetta è riportato né riparato. Nessun danno alla scaletta mare è stato evidenziato e riscontrato.
La stima dei danni riscontrati è stata sintetizzata nella tabella a pag. 22 della relazione di c.t.u
a cui si rinvia integralmente. pagina 6 di 15 Il convenuto, pertanto, andrà condannato al pagamento in favore dell'attore dell'importo calcolato dal c.t.u, pari ad € 18.906,00...
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli. Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del sinistro sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma sopra indicata devalutata alla data del sinistro, di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI.
Sulla somma così liquidata, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
Le spese di lite sono compensate per metà dato il parziale accoglimento della domanda. Per il residuo seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo…in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, e dell'art. 5 co. 1 del medesimo in ordine all'individuazione del valore reale della causa, con esclusione della fase decisionale per l'irragionevole rifiuto della proposta transattiva ex art. 185-bis c.p.c. all'esito della fase istruttoria (arg. ex art. 91 co. 1 c.p.c.).
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico di ciascuna delle parti in misura paritaria, rilevato che l'esigenza di procedere alle operazioni di c.t.u è dipesa in parte dalla colpa del convenuto, in parte dall'esorbitanza delle somme chieste dall'attrice. Pertanto, entro il surriferito limite del 50%, parte convenuta dovrà rimborsare quanto dall'attrice versato al c.t.u. in adempimento del decreto di liquidazione del 25 ottobre 2017”.
§§§§§§
Con atto notificato in data lunedì 13.01.2020 ed iscritto a ruolo il 22.01.2020 Parte_1 ha tempestivamente appellato tale sentenza indicando quale data di prima udienza il 23.04.2020 e
[...] chiedendo a questa Corte di accogliere le seguenti richieste: “accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza di primo grado e, per l'effetto, a) in riforma della stessa, voglia accogliere la domanda pagina 7 di 15 dell'appellante così come formulata nel giudizio di primo grado che qui abbiansi ripetuta e trascritta;
b) riformare la sentenza anche sui capi relativi ai compensi legali e di c.t.u. disponendo che le stesse ricadano per intero sulla parte appellata. Con vittoria di spese, compensi, oltre IVA e CPA e spese generali”.
Con comparsa depositata il 03.04.2020 si è tempestivamente costituito Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale, accertare e dichiarare
l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello proposto dalla sig.ra ai sensi Parte_1 dell'art. 342 c.p.c. per le ragioni esposte in atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli n. 6027/2019 dell'11.06.2019. In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello proposto dalla sig.ra Parte_1
ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., per le ragioni esposte in atto, con ogni conseguenza di legge,
[...]
e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli n.
6027/2019 dell'11.06.2019. Nel merito, in via principale, rigettare le domande dell'appellante in quanto illegittime e/o infondate in fatto e in diritto e, in ogni caso, non provate, per le ragioni esposte in atti, e confermare integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli n. 6027/2019 dell'11.06.2019. In via subordinata rispetto alle precedenti conclusioni e in via di appello incidentale, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello proposto, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di parte attrice, per le ragioni esposte in parte narrativa,
e per l'effetto rigettare la domanda proposta dall'odierno appellante (attore in primo grado), condannando la sig.ra alla refusione della somma di Euro 21.131,77 Pt_1 Parte_1 corrisposta in forza della sentenza di primo grado. Vinte le spese di primo grado.
In via subordinata e nel merito, in caso di rigetto dell'appello incidentale e di accoglimento, anche parziale, dell'appello ex adverso proposto, limitare ogni eventuale condanna alle sole somme riconducibili direttamente al sinistro de quo, decurtate dell'importo già riconosciuto dalla sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio”.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la discussione e la decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c, con ordinanza ritualmente comunicata il 18.07.2025, concedendo alle parti termine in sostituzione dell'udienza per il deposito telematico di note illustrative e conclusive ex art. 127-ter c.p.c., allo scadere del quale si provvede al deposito della presente sentenza da equipararsi alla sua lettura in udienza.
§§§§§§
Preliminarmente va dato atto che l'appello, contrariamente a quanto dedotto dal convenuto, risponde nel suo impianto generale alle previsioni contenutistiche dell'art. 342 c.p.c. A tal fine, come pagina 8 di 15 chiarito dalla Suprema Corte, è infatti sufficiente che l'impugnazione contenga la chiara individuazione dei punti contestati della sentenza e delle relative doglianze, con affiancamento alla parte volitiva di una parte argomentativa che contrasti le ragioni adottate dal primo giudice, senza che occorra l'impiego di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione, da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della perdurante natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello il quale conserva la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (così Cass.
S.U. n. 27199/2017).
Sempre in via preliminare va poi evidenziato come la facoltà del giudice di emettere un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., ossia per assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento dello stesso, in base a quanto previsto ex art. 348 ter co. 1
c.p.c. va necessariamente esercitata in prima udienza, all'esito delle verifiche previste dall'art. 350 co.
2 c.p.c., prima di dare ingresso alla trattazione. In ipotesi di compimento con esito positivo di dette verifiche con rinvio della causa ad altra data, come è avvenuto nel caso di specie, tale possibilità resta dunque definitivamente preclusa e non è più possibile definire la lite con un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità che, se adottata successivamente, risulterebbe affetta da nullità per violazione della legge processuale (cfr. così cass. n. 10409/2020 e cass. n. 4696/2016).
§§§§§§
L'appellante principale , con il proposto gravame, lamenta in primo Parte_1 luogo l'acritica ed immotivata adesione del tribunale alle conclusioni del c.t.u. il quale, escludendo la presenza di danni strutturali e di vie d'acqua che avrebbero potuto provocare l'allagamento dei compartimenti dell'Imperial '95, sarebbe incorso in macroscopici errori di valutazione.
Deduce ancora l'appellante che il tribunale, fondando la decisione sulla c.t.u. redatta dall'ing.
non ha tenuto in alcun conto le critiche alla stessa mosse dal consulente di parte Persona_2 nonostante il tecnico nominato dall'ufficio, nel valutare il danno, si sia limitato ad un'ispezione sommaria dell'imbarcazione, basandosi quasi esclusivamente sull'esame dei rilievi fotografici del 2012
e del 2016, nonché su quanto relazionato del perito dell'assicurazione di controparte il 31.07.2012, e concentrando la propria attenzione solo su quanto risultava visibile ictu oculi senza tener conto del fatto che la relazione veniva svolta a distanza di oltre cinque anni dal sinistro su un natante interessato nelle more da una lunga serie di riparazioni.
Ciò induceva l'ausiliare, in maniera frettolosa e superficiale, ad attribuire a vibrazioni e sollecitazioni strutturali tra oggetti di grosso peso il distacco tra scafo e parte aggiunta nella zona poppiera e ad escludere la necessità di un tiro a secco dell'imbarcazione, dovuto all'imbarco d'acqua marina nello scafo, per una verifica dell'integrità del medesimo, mentre avrebbe dovuto rendersi conto pagina 9 di 15 che, a distanza di anni dell'evento, era normale non trovare danni stante l'intervenuta riparazione dell'imbarcazione.
Altro errore commesso dal c.t.u. sarebbe poi consistito nel considerare esaustive le affermazioni del comandante della Imperial '95 benché questi, non essendo a conoscenza dei dettagli tecnici costruttivi dell'imbarcazione, non potesse essere considerato una fonte attendibile per la ricostruzione dei lavori eseguiti e che si sono resi necessari a seguito del sinistro.
Nel suo esame dello stato di conservazione del natate, il c.t.u. non teneva poi conto del fatto che alcuni evidenti segni di deterioramento superficiale sono conseguenti ai lavori che, siano stati eseguiti bene o male, si sono resi comunque necessari in conseguenza dei danni subiti per effetto dell'urto con la . Parte_2
Il c.t.u. commetteva inoltre un errore nella misurazione della distanza tra la falchetta e la zona di impatto, dichiarando che la prima dista circa 3,5 mt. dalla seconda, mentre una misurazione più accurata gli avrebbe consentito di rilevare che, nel punto di massima distanza, la falchetta dista solo
1,75 mt. dal punto di impatto. L'ausiliare non riteneva poi di tirare l'imbarcazione a secco per costatare i danni, ritenendo tale operazione superflua in assenza di danni strutturali, che, viceversa, non erano più riscontrabili solo perché risultavano attualmente riparati.
Conclude, infine, l'appellante deducendo che, ad onta della ripetuta denunzia delle carenze della c.t.u., il tribunale, incorrendo in un vizio motivazionale, la recepiva senza esaminare i rilievi critici formulati dal c.t.p. che dovevano invece essere accolti disponendo una nuova indagine peritale.
§§§§§§
Il motivo deve essere rigettato perché infondato. Con esso l'appellante principale si è infatti limitato a riproporre i rilievi critici alla consulenza d'ufficio formulati dal proprio c.t.p. in prime cure senza considerare che essi sono stati già analizzati e confutati dal c.t.u. in maniera ineccepibile.
Ciò consente senz'altro di escludere la ravvisabilità del lamentato vizio motivazionale. Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce infatti l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte (cfr. in termini cass. n. 12080/2000, cass. n. 15028/2001, cass. n. 8355/2007, cass. n. 3881/2006, cass. 282/2009, etc).
Nel caso di specie il c.t.u., rispondendo ai quesiti postigli, ha in primo luogo rilevato che tutta la parte poppiera della plancia di poppa dell'Imperial '95, con scalinate di risalita e pozzetto, non è strutturale in quanto tali parti sono state applicate in maniera amovibile, in una seconda fase costruttiva, pagina 10 di 15 al fine unico di far rientrare il natante nella lunghezza di 24 m. che sancisce la differenza tra imbarcazioni e navi. Da ciò la prima fondamentale notazione che qualsiasi danno limitato a tali zone non può ritenersi strutturale.
Esaminando le foto scattate in occasione del primo sopralluogo assicurativo del 2012 il c.t.u. ha poi rilevato la presenza, già all'epoca del fatto, di una piastrina di acciaio a finitura, in corrispondenza dell'attacco delle appendici di poppa, destinata a mascherare ad arte un distacco, più che naturale, tra oggetti di grosso peso e volume soggetti a continue vibrazioni e sollecitazioni strutturali, che è limitato alla sola zona di incollaggio e guarnizione tra le parti.
All'elaborato sono state poi allegate altre foto, scattate in occasione dell'accesso peritale dell'01.12.2016, ossia in data successiva ai lavori asseritamente eseguiti dall'attrice sull'imbarcazione, che continuano ad evidenziare la presenza di una lesione dovuta a vibrazioni e sollecitazioni nella zona di giunzione di pezzi di grosso volume e peso indipendentemente da ogni sinistro o collisione.
Dalle verifiche condotte sull'imbarcazione, con ispezione delle due code con scala integrata e della plancia con specchio di poppa dell'imbarcazione, è infine emersa l'assenza di qualsivoglia segno di stress strutturale (flessioni, asole nel legno, etc.) sicché, sulla base delle comparazioni fotografiche e del sopralluogo effettuato, si concludeva nel senso che il danno sofferto dal natante per il sinistro è limitato alla sola scalfittura della finitura superficiale della plancetta di poppa.
Anche dall'esame della falchetta, distante circa 3,50 metri dalla zona dell'impatto, non risultava infatti alcun danno o segno dell'esecuzione di interventi di ripristino e tanto meno l'esistenza di avarie in loco era rilevabile dalle foto scattate nel 2012 dal perito assicurativo della Sea Metria s.r.l.
Quest'ultimo, in data 31.07.16, ispezionava il natante attoreo non ritenendo necessario portare in secca l'imbarcazione al fine di verificare l'integrità dello scavo e delle strutture.
Ciò nonostante, in data 08.08.2016, l'attrice decideva di condurre l'Imperial '95 al porto di
Castellammare di Stabia dove si procedeva al suo alaggio senza riscontrare danni strutturali sicché, come dichiarato in sede di primo accesso dallo stesso comandante dell'imbarcazione LO
, il quale ha partecipato alle operazioni peritali, dopo soli due giorni il natante veniva Tes_1 nuovamente varato ed utilizzato per fini diportistici per tutto il resto della stagione.
Soltanto nel mese di ottobre, ad ulteriore riprova dell'assenza di danni strutturali, l'Imperial '95 veniva trasferita via mare, per oltre 300 miglia nautiche, fino al cantiere di Genova Voltri. Sulla scorta di tali osservazioni il consulente d'ufficio ha quindi correttamente provveduto ad escludere o ridurre buona parte dei costi riportati nel preventivo prodotto dall'attrice indicando come sufficiente, per le riparazioni correlate al sinistro, sostenere un costo di € 18.906,00.
pagina 11 di 15 Procedendo all'esame dei rilievi al suo operato svolti dal consulente di parte attrice, il c.t.u. ha poi difeso la propria scelta di non riconoscere i costi dell'alaggio dell'imbarcazione presso il porto di
Castellammare di Stabia con le seguenti considerazioni appieno condivisibili: “…come sottolineato dal
c.t.p. stesso, il sopralluogo del perito (assicurativo) aveva lo scopo di rilevare il danno presente sull'imbarcazione e lo stesso ha svolto il compito per cui era stato inviato eseguendo una serie di fotografie all'imbarcazione…tenendo sempre presente la natura dell'impatto tra le due imbarcazioni e la collocazione del punto di impatto al di sopra della linea di galleggiamento e, conseguentemente, ritenendo inopportune ulteriori indagini.
Da una mera analisi dei fatti è oltremodo evidente quanto la decisione di effettuare ulteriori indagini sull'imbarcazione sia stata una volontà della parte attrice, la quale…ha arbitrariamente deciso di procedere con le operazioni di tiro a secco dell'imbarcazione…Bisogna evidenziare, a tal proposito, la passata di vernice antivegetativa applicata in tale circostanza sull'imbarcazione…Senza voler in alcun modo trarre deduzioni soggettive, risulta difficile non collegare la scelta di bloccare il servizio diportistico per due giorni al fine di procedere ad opportune lavorazioni di manutenzione ordinaria, quali appunto la sopracitata vernice antivegetativa”.
Quanto poi alla deformazione della parte poppiera dell'imbarcazione e all'allontanamento delle facce di accoppiamento tra scafo e parte aggiunta, ascritti dal c.t.p. al sinistro per cui è lite, il c.t.u. ha ribadito il mancato riscontro alla visita ispettiva di segni di lesioni strutturali e di ricostruzioni per poi soggiungere: “come già riportato nella perizia, ma evidentemente non preso in considerazione dal
c.t.p, non esiste alcun tipo di documentazione a corredo nonostante…avessi espressamente chiesto alla parte attrice di fornirmi…documentazione fotografica del danno subito e degli interventi di ripristino, fatture di riparazione, relazione dettagliata da cui sia possibile evincere, in maniera certa, le date relative agli interventi eseguiti, disegni strutturali delle imbarcazioni”.
In replica alle affermazioni del c.t.p. secondo cui sarebbe stato dato troppo peso alle affermazioni del Comandante dell'Imperial '95 , che per una mera questione di Parte_3 competenze non può essere considerato una fonte attendibile per la ricostruzione dei lavori eseguiti e che si sono resi necessari a seguito dell'incidente occorso, il c.t.u. ha poi affermato che il consulente di parte “confonde il ruolo da me attribuito al Comandante, la cui testimonianza, seppur risultata fondamentale nella ricostruzione degli eventi, in quanto persona informata dei fatti, non è in alcun modo il fondamento sul quale è stata costruita la perizia che…è frutto di accurate indagini eseguite sull'imbarcazione, oltre che della valutazione della documentazione presente agli atti (per cui) le dichiarazioni da me raccolte sono a corredo di una analisi effettuata in maniera oggettiva”.
pagina 12 di 15 Tanto non senza rimarcare che la figura del Comandante “è strettamente legata a Tes_1 quella dell'Imperial '95 del quale, oltre ad aver seguito in prima persona ogni fase dall'ideazione alla costruzione, è stato l'unico Capitano dal giorno in cui l'imbarcazione è stata varata”.
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Con il secondo ed ultimo motivo di gravame l'appellante principale ha dedotto che il Tribunale ha errato nel disporre la compensazione per il 50% delle spese di primo grado sebbene controparte non abbia mai inteso riconoscere un risarcimento prima dell'istaurazione del giudizio e nonostante la responsabilità dell'evento sia stata attribuita in via esclusiva al convenuto escludendo qualsiasi corresponsabilità della sig.ra . Parte_1
La stessa argomentazione è stata poi utilizzata per contestare la decisione del tribunale di ripartire al 50% le spese di c.t.u. affermando che non si può sanzionare la parte danneggiata solo perché le è stato riconosciuto un danno inferiore a quello reclamato.
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Anche tale motivo deve essere rigettato perché infondato. La Suprema Corte, con la pronuncia a
S.U. n. 32061/2022, ha infatti chiarito che l'accoglimento in misura anche sensibilmente ridotta di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo ad reciproca soccombenza, configurabile solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente pertanto la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne la compensazione, totale o parziale, in presenza dei presupposti previsti dall'art. 92 co 2 c.p.c. (nello stesso senso cfr. anche cass. n. 13827/2024).
A tal proposito giova premettere che la discrezionalità originariamente riconosciuta al giudice nel disporre la compensazione delle spese ha subito una rilevante limitazione dapprima per effetto dell'art. 2 co. 1 della legge 28.12.2005 n. 263 - la quale, al fine di porre rimedio ad un eccessivo e sovente ingiustificato ricorso alla stessa, modificava il secondo comma dell'art. 92 c.p.c., introducendovi un inciso che richiedeva l'esplicita indicazione in motivazione dei giusti motivi ritenuti idonei a legittimarla - e successivamente ad opera dell'art. 45 co. 11 della legge n. 69 del 2009, che ne restringeva ulteriormente l'ambito sostituendo la locuzione «giusti motivi» con quella, ben più pregnante, di «gravi ed eccezionali ragioni», anch'esse da indicarsi esplicitamente in motivazione.
Soltanto con l'art. 13, co. 1, del D.L. 12.09.2014 n. 132, convertito con modifiche dalla legge
10.11.2014 n. 162, il legislatore ha infine provveduto ad individuare specificamente le ipotesi in cui è consentita la compensazione delle spese, sopprimendo il riferimento alle «gravi eccezionali ragioni» e pagina 13 di 15 sostituendolo con quello alla «assoluta novità della questione trattata» o al «mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti».
La tassatività di tale elencazione ha tuttavia subìto un parziale temperamento per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 che ha ripristinato detto potere discrezionale dichiarando costituzionalmente illegittimo l'art. 92 co. 2 c.p.c. nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistessero altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
In tale occasione il Giudice delle leggi ha avuto modo di precisare la portata del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c. richiamando proprie precedenti pronunce in cui aveva affermato che
«l'istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese di giudizio, pur avendo carattere generale, non ha portata assoluta ed inderogabile, potendosene profilare la derogabilità sia su iniziativa del giudice nel singolo processo, quando ricorrono giusti motivi ex art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., sia per previsione di legge in presenza di elementi che giustifichino la diversificazione dalla regola generale.
Ne consegue che, qualora la parte attrice sia rimasta vittoriosa in misura notevolmente inferiore rispetto all'entità del bene che attraverso il processo ed in forza della pronuncia giurisdizionale si proponeva di conseguire, e la parte convenuta abbia adottato posizioni difensive concilianti o di parziale contestazione degli avversari assunti, possono ravvisarsi, secondo il prudente apprezzamento del giudice, quelle gravi ed eccezionali ragioni idonee al legittimare la compensazione, pro quota o per intero, delle spese processuali tra i litiganti.
Nel caso di specie dette ragioni ricorrono senz'altro occorrendo considerare, come già fatto dal tribunale, non solo l'elevatissima divergenza esistente tra il risarcimento preteso e quello riconosciuto
(€ 18.906,00 in luogo di € 368.021,50) ma anche la condotta processuale ed extraprocessuale dell'attrice che, con ostinata protervia, ha dapprima qualificato come “risibile” la stima del danno in €
11.665,00 operata stragiudizialmente dalla Sea Metria s.r.l. in data 10.08.2012 (cfr. così a pag. 4 righi
1-5 dell'originaria citazione); ha poi rifiutato una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. con cui gli veniva offerta una somma anche superiore a quella stimata dal c.t.u. ed ha infine proposto appello avverso la sentenza di primo grado continuando ostinatamente a reiterare le proprie critiche alla c.t.u., pur se esaminate e respinte, con esauriente motivazione, dall'ausiliare.
La parziale compensazione delle spese è pertanto ampiamente giustificata alla stregua del principio di causalità il quale si specifica nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra parte per aver determinato, con le proprie esorbitanti pretese, un'inutile dilatazione dei tempi del giudizio così da operare un sostanziale bilanciamento che, da un lato, pagina 14 di 15 riconosce alla parte vittoriosa gli oneri sostenuti per avanzare pretese ritenute fondate e, dall'altra, li riduce in ragione in ragione degli oneri che finiscono per gravare sulla controparte per resistere alla loro eccessività.
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Il rigetto dell'appello principale esime dal prendere in esame l'appello incidentale proposto subordinatamente al riconoscimento della fondatezza del primo. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riconoscimento dei compensi medi previsti in relazione al disputatum (€ 349.115,50) dal D.M. n. 147 del 13.08.2022.
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione prevista dall'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. Parte_1
6027/2019 pubblicata in data 11.06.2019 condannando l'appellante al rimborso delle spese processuali sostenute da che si liquidano in € 20.119,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1 rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge.
2) Dà atto dell'applicabilità, a carico di , di una sanzione pari al contributo Parte_1 unificato dovuto per la proposizione del gravame.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 07.11.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello CP_5
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