Ordinanza cautelare 22 marzo 2024
Ordinanza collegiale 9 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 21/01/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00401/2025REG.PROV.COLL.
N. 01501/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1501 del 2024, proposto dai signori -OMISSIS- in proprio ed in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Sacha Bionaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
Azienda Sanitaria -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Bianchini e Francesca Busetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Bianchini in EZ, Piazzale Roman, n. 464,
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il FR EZ IA (Sezione Prima) n. 327/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 28 novembre 2024, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – I genitori di -OMISSIS-, affetto da -OMISSIS- e minorenne all’epoca dell’instaurazione del giudizio, hanno impugnato innanzi al TAR per il FR EZ IA il Piano assistenziale individuale (di seguito, P.A.I.) da ultimo predisposto dall’Azienda Sanitaria -OMISSIS- (di seguito, -OMISSIS-) in data -OMISSIS- nella parte in cui riserva l’assistenza infermieristica settimanale al minore disabile esclusivamente a scuola dal lunedì al venerdì per l’intero orario previsto, esclude la possibilità di attivare il cd. “budget di salute” e prevede un’assistenza domiciliare di sole cinque ore alla settimana da erogare in unica soluzione da concordare con il servizio in base ai carichi di lavoro e quindi alla disponibilità delle limitate risorse dedicate.
1.1. – Il documento è stato redatto da -OMISSIS- dopo l’annullamento del precedente P.A.I., per effetto della sentenza del TAR FR EZ IA, -OMISSIS-. Il Tar aveva, infatti, rilevato il difetto di istruttoria e di motivazione del piano, nella parte in cui disponeva, senza adeguata giustificazione, una riduzione delle ore di assistenza infermieristica erogate al minore (“ la rimodulazione dell’assistenza infermieristica operata da -OMISSIS- … doveva essere supportata da approfondite valutazioni mediche e/o organizzative, che non si rinvengono nel provvedimento impugnato ”).
1.2. – In prime cure, i ricorrenti hanno lamentato l’inadeguatezza del nuovo piano contestando la scelta di funzionalizzare l’assistenza infermieristica alla frequenza scolastica che limiterebbe l’assistenza domiciliare al periodo delle vacanze estive, per cinque ore la settimana e solo “ compatibilmente con le risorse a disposizione ”. Tale decisione, pur confermando la volontà di -OMISSIS- di ridurre il livello di assistenza rispetto a quanto garantito dai precedenti P.A.I. -OMISSIS-, non sarebbe supportata da adeguata istruttoria e motivazione, oltre a risultare incompatibile con le attuali necessità assistenziali del minore, in precarie condizioni di salute.
I ricorrenti hanno ampliato il piano delle censure dolendosi anche della violazione di una serie di disposizioni, di fonti nazionali ed internazionale (segnatamente, dell’art. 19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili, ratificata dalla L. 18/2009; del diritto alla vita e alla salute di cui agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dell’art. 1 L. 104/1992) poste a tutela dei diritti fondamentali del soggetto non autosufficiente, le quali imporrebbero ad -OMISSIS- di curare al più ampio grado le necessità assistenziali del minore, la cui soddisfazione non potrebbe essere subordinata alla sussistenza di risorse disponibili.
1.3. – Il TAR friulano ha respinto il ricorso dopo uno scrutinio positivo delle misure di assistenza predisposte da -OMISSIS-: segnatamente, il primo giudice ha ritenuto che l’insieme di prestazioni individuate dal nuovo P.A.I. risulta, invero, coerente con la dichiarata finalità di valorizzare e sostenere il desiderio del minore “ di uscire di casa, fare esperienze in diversi contesti, frequentare la scuola ” (pag. 3), attraverso l’erogazione di un’assistenza infermieristica orientata principalmente a garantire la frequenza scolastica e a consentire adeguati momenti di socializzazione all’esterno dell’ambiente domiciliare; inoltre, ha valutato come ragionevole che una equivalente – in termini di ore e prestazioni svolte – assistenza domiciliare sia prevista per i soli casi in cui il minore risulti effettivamente impossibilitato a svolgere tali attività esterne e venga quindi concepita dal piano quale intervento “suppletivo”, da attivare in forma piena nelle sole ipotesi di malattia o didattica a distanza.
Sul versante strettamente motivazionale del P.A.I., il TAR ha opinato che le motivazioni addotte da -OMISSIS- risultano adeguate e danno atto degli sforzi compiuti per soddisfare al massimo livello possibile i bisogni della persona con disabilità e del suo nucleo familiare, non potendo invece pretendersi che il piano rechi una dimostrazione analitica e dettagliata dell’insufficienza di mezzi e persone utili a soddisfare in toto le pretese dai ricorrenti.
2. – Gli odierni ricorrenti hanno appellato la prefata decisione affidando il gravame a tre censure con cui lamentano, previa domanda sospensiva, il mancato assolvimento dell’onere probatorio dell’-OMISSIS- a comprova della limitatezza di risorse e l’illegittimità della negazione dell’assistenza infermieristica domiciliare (I motivo). L’idea sottesa al gravame è che, considerate le gravi condizioni di disabilità del proprio figlio, -OMISSIS- avrebbe dovuto motivare nel Piano e documentare, sia nel procedimento (che ha portato alla adozione del Piano) che nel giudizio proposto per la sua impugnazione, le ragioni specifiche di tipo organizzativo, pratico ed economico che impedivano (ed impediscono) di riconoscere il monte ore (complessivamente 27) di assistenza infermieristica domiciliare richiesto dalla famiglia e che avevano invece indotto l’Amministrazione alla erogazione di una assistenza infermieristica principalmente orientata a garantire la frequenza scolastica e le esigenze di socializzazione del minore.
Nella seconda censura, gli appellanti allargano il perimetro delle doglianze incentrate sul difetto istruttorio e motivazionale lamentando il vulnus ad una serie di parametri normativi di fonte internazionale, come l’art. 19 della Convenzione di New York sui diritti delle persone disabili, e nazionale, partendo dai principi cardine di cui agli artt. 2, 3, 32 e 38 Cost. sino alla disciplina di rango primario recata dalla legge n. 104 del 1992.
Infine, nell’ultimo mezzo di impugnazione, gli appellanti hanno reiterato la domanda risarcitoria per il ristoro dei danni patiti dalla madre ricorrente in quanto caregiver principale, denunciando sostanzialmente l’omessa pronuncia del TAR sul punto.
3. – Si è costituita nel giudizio di appello -OMISSIS- che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità dell’appello per aspecificità dei motivi di gravame, e, nel merito, ha controdedotto ai motivi di impugnazione domandandone la conclusiva reiezione.
4. – All’esito dell’udienza camerale del 21 marzo 2024 il Collegio ha respinto la domanda cautelare sul rilievo della carenza di profili di fumus boni iuris reputando che le ragioni addotte dall’Azienda sanitaria alla base della rimodulazione del piano appaiono prima facie correlate alla limitatezza delle risorse a disposizione a fronte del crescente fabbisogno assistenziale nel bacino di competenza.
5. – Nelle more della celebrazione dell’udienza pubblica, il TAR per il FR EZ IA, con la pronuncia -OMISSIS-, ha accolto la separata istanza ostensiva proposta dagli odierni ricorrenti “ limitatamente agli atti dell’istruttoria con cui -OMISSIS- ha operato la ricognizione e distribuzione delle risorse umane e finanziarie disponibili ”. Sicché, gli odierni appellanti hanno potuto riversare negli atti del presente giudizio la documentazione sopravvenuta in esito all’ostensione, consistente in sostanza nell’estratto dell’applicativo di gestione web del personale incardinato presso la -OMISSIS-, i cartellini e i prospetti ferie del personale assegnato all’assistenza dei minori con disabilità, la documentazione attestante l’impossibilità di fare ricorso al personale della -OMISSIS-, nonché i progetti di Assistenza Individuale (P.A.I.) relativi a due assistiti aventi una situazione analoga a quella del proprio figlio e le note della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Autonoma FR EZ IA che invitavano l’Azienda ad adeguare al ribasso il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale e disponevano per -OMISSIS- il divieto di effettuare nuove assunzioni e proroghe di personale in essere.
6. – In esito alla discussione tenutasi nell’udienza pubblica del 13 giugno 2024, il Collegio, con ordinanza collegiale -OMISSIS-, ha disposto un incombente istruttorio in capo ad -OMISSIS- volto ad acquisire gli elementi utili a dar conto della ricognizione delle risorse umane e finanziarie impegnate dal S.S. tutela salute bambini adolescenti nonché della rappresentazione del fabbisogno assistenziale, in prospettiva statica e dinamica, delle persone con disabilità gravissima assimilabile a quella del figlio degli appellanti nel bacino di utenza di -OMISSIS-, e della conseguente distribuzione delle risorse rispetto al fabbisogno.
7. – -OMISSIS- ha adempiuto all’incombente istruttorio in data -OMISSIS-, mediante il deposito di una relazione istruttoria in cui dà conto della distribuzione delle risorse e dei fabbisogni assistenziali al momento della redazione del P.A.I..
8. – Nelle more del procedimento, il 14 ottobre 2024, - e successivamente all’adempimento da parte di -OMISSIS- dell’incombente istruttorio – il figlio degli appellanti ha raggiunto la maggiore età e si è costituito in proprio nel presente giudizio con atto di costituzione del 25 ottobre 2024. Il P.A.I. impugnato (con originaria scadenza -OMISSIS- prorogata sino alla data di raggiungimento della maggiore età del figlio degli appellanti) ha cessato di avere efficacia, in quanto a partire dalla maggiore età il figlio degli appellanti, ora costituitosi in proprio, è stato preso in carico dai servizi dedicati agli adulti, con conseguente necessità di formulazione di un nuovo piano di assistenza da parte del nuovo servizio, non più la struttura complessa Disturbi del Neurosviluppo e Psicopatologia dell’Età Evolutiva ma la struttura complessa Disabilità e Disturbi del Neurosviluppo.
9. – Sulla scorta di tali sopravvenienze, con memoria del 2-OMISSIS-, -OMISSIS- ha domandato la declaratoria di improcedibilità dell’appello e del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse. La difesa di -OMISSIS- ha, altresì, eccepito un ulteriore profilo di improcedibilità in ragione dell’assunzione di un provvedimento di riesame in autotutela con esito negativo, in data 13 febbraio 2024, che sarebbe rimasto inoppugnato.
10. – Espletato lo scambio di memorie difensive ex art. 73 c.p.a., la causa è venuta in discussione all’udienza pubblica del 28 novembre 2024 ed è stata conseguentemente incamerata per la decisione.
DIRITTO
1. – Il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni di rito concernenti l’asserita improcedibilità del gravame per scrutinare merito del ricorso in appello, che è infondato.
2. – I due motivi portanti del gravame possono essere trattati unitariamente attesa la stretta interrelazione contenutistica dei piani di censura incentrati sul tema decisorio del mancato assolvimento dell’onere probatorio dell’-OMISSIS- a comprova della limitatezza di risorse e dell’asserita illegittimità della negazione dell’assistenza infermieristica domiciliare a sostegno della famiglia degli appellanti, e in particolar modo della madre, cd. “ caregiver ” principale.
3. – Il dato normativo di partenza deve essere rappresentato dall’art. 27 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 sui livelli essenziali delle prestazioni alla stregua del quale “ Nell’ambito dell'assistenza distrettuale e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disabilità complesse, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico e riabilitativo individualizzato differenziato per intensità, complessità e durata, che include le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate ”.
Indi, i LEA di pertinenza non specificano inderogabilmente l’erogazione dell’assistenza domiciliare, bensì la presa in carico multidisciplinare che è realizzata mediante la predisposizione del Piano di assistenza integrato, paradigmatica espressione della discrezionalità tecnica dell’Azienda sanitaria.
Conseguentemente, la pretesa della famiglia ricorrente deve essere inquadrata non tanto sotto il segno della spettanza in assoluto del monte ore di assistenza domiciliare, bensì della ragionevolezza e fondatezza della rimodulazione dell’assistenza infermieristica in ambiente preminentemente extradomiciliare (scolastico e campi estivi) con riduzione dell’assistenza domiciliare a sole cinque ore settimanali.
3.1. – La ratio posta a base della rimodulazione può essere sintetizzata nell’assunto che l’assistenza infermieristica è essenziale per la frequenza scolastica e le attività di socializzazione esterna, mentre a casa possono sopperire familiari e caregiver , debitamente formati, come ben indicato nel P.A.I. ove sono previste differenti sezioni per la programmazione degli interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali e si dà peculiare evidenza del novero di interventi affidati ai caregiver (pag. 6).
L’obiezione di fondo degli appellanti è che il monte ore domiciliare assicurerebbe sollievo anche ai caregiver prevenendo il burnout da sovraccarico assistenziale, fisico ed emotivo.
Al riguardo, va, tuttavia, evidenziato, in punto di fatto, che la famiglia appellante non ha inteso fruire delle cinque ore settimanali di assistenza domiciliare così come non ha aderito prontamente alla possibilità di inserimento del figlio in un centro diurno al fine di favorirne la socializzazione coi pari, quantomeno per l’anno 2023. Di conseguenza, la completa discontinuità nell’assistenza infermieristica nei mesi di luglio e agosto è stata anche determinata da libere scelte della famiglia a dispetto della disponibilità di -OMISSIS- a fornire infermieri per la frequenza di centri estivi (come avvenuto nel caso dell’assistita -OMISSIS- il cui caso viene portato a titolo di esempio comparativo nella relazione istruttoria).
3.2. – La relazione istruttoria prodotta in atti in ottemperanza dell’incombente istruttorio, a dispetto delle diffuse notazioni critiche di parte appellante, ha risposto ai punti centrali dell’approfondimento istruttorio:
i. In primis , ha tratteggiato gli elementi informativi utili a dar conto della ricognizione delle risorse umane e finanziarie assorbite dal S.S. Tutela Salute Bambini Adolescenti. In particolare, l’Amministrazione ha delineato le direttrici del riordino organizzativo che ha coinvolto il servizio responsabile della cura e dell’assistenza del figlio degli appellanti, ora costituitosi in proprio, (il S.S. Tutela Salute Bambini e Adolescenti dell’-OMISSIS-), poi confluito nella Struttura complessa Bambini Adolescenti Donne e Famiglie dando conto dell’assegnazione delle risorse di personale infermieristico.
Ciò che appare più significativo, nell’ambito del quadro riepilogativo tracciato da -OMISSIS-, è che nell’-OMISSIS-, al momento in cui fu redatto il PAI impugnato, erano in servizio solo quattro infermieri che hanno seguito, nel corso dell’anno 2023, -OMISSIS- assistiti, per un totale complessivo -OMISSIS- prestazioni. In particolare, risulta che di -OMISSIS- minori, -OMISSIS- con patologie gravi o gravissime tra cui il figlio degli odierni appellanti, ora costituito in proprio, sono stati seguiti dagli infermieri del -OMISSIS- a domicilio per patologie per le quali era necessario intervenire a casa o a scuola con frequenza plurisettimanale e per periodi prolungati o continuativamente nel corso dell’anno.
Sul versante finanziario -OMISSIS- ha puntualizzato che le pur disponibili risorse finanziarie del budget di salute non sempre sono risultate utilizzabili per l’acquisto di prestazioni erogate da soggetti terzi (Cooperative) a causa della indisponibilità di personale infermieristico adeguatamente professionalizzato alla trattazione di quadri clinici di questo tipo. Nonostante ciò, consta dai dati di sintesi che -OMISSIS- è sempre intervenuta per sopperire a tali carenze al fine di garantire la continuità assistenziale richiesta per la frequenza delle attività scolastiche (come si evince dal monte orario preventivato nel 2023, pari a 1800 ore a fronte di casi analoghi che, fruendo del budget di salute, hanno ricevuto direttamente da -OMISSIS- solo 1500 ore).
Non appare poi dirimente che la nota regionale recante il divieto di nuove assunzioni per sforamento del vincolo di spesa sul personale sia di data posteriore alla redazione del PAI impugnato (cfr. doc. allegato n. 4, depositato in data -OMISSIS-): basti por mente al fatto che l’istruttoria era già stata avviata dagli Uffici competenti regionali con nota -OMISSIS- recante i profili ostativi che preannunciavano il congelamento della manovra assunzionale adottata da -OMISSIS- con proprio atto -OMISSIS-, di talché il regime vincolistico era già delineato e prevedibile per tabulas .
Né vale obiettare, in senso contrario, che l’assunzione de qua servisse a garantire il rispetto dei LEA atteso che l’assolvimento dei livelli essenziali di assistenza nel caso di specie appare già soddisfatto all’esito della compiuta analisi multidimensionale e della ponderata predisposizione del P.A.I., che tiene conto anche degli interventi dei caregiver familiari (circostanza riscontrabile in tutti i P.A.I. versati in atti, riferiti sia al presente caso sia a casi consimili).
ii. sul versante della rappresentazione del fabbisogno assistenziale, in prospettiva statica e dinamica, delle persone con disabilità gravissima nel bacino di utenza di -OMISSIS-, assimilabile a quella rilevante nel presente giudizio, e della conseguente distribuzione delle risorse rispetto al fabbisogno, la relazione traccia un quadro compiuto ponendo in evidenza che l’unica situazione clinicamente consimile a quella per cui è causa (l’assistita -OMISSIS-) ha fruito in modo analogo, se non inferiore, del volume di prestazioni assicurate da -OMISSIS- (1800 ore di assistenza complessivamente preventivate per il caso presente a fronte delle 1500 preventivate per il caso consimile -OMISSIS-; 455 ore effettive di assistenza infermieristica in funzione della presenza scolastica oltre a 339 ore erogate a valere sul budget di salute per il presente caso a fronte di 205 ore effettive oltre a 933 ore a valere sul budget per il caso consimile -OMISSIS-). Va, peraltro, segnalato che il divario di prestazioni erogate a valere sul budget di salute è dipeso, in primis , dalla indisponibilità di personale infermieristico da contrattualizzare a cura della Cooperativa esterna per il caso odierno (l’attivazione è avvenuta solo a decorrere dal -OMISSIS-), e, in secondo luogo, dalla mancata opzione per l’inserimento nel centro estivo diurno (come invece avvenuto per il caso -OMISSIS-) – circostanza plausibilmente imputabile ad una tardiva attivazione dell’ iter amministrativo per l’evasione della richiesta secondo quanto riferito dalla stessa famiglia appellante - e dalla mancata fruizione delle cinque ore settimanali per l’assistenza infermieristica domiciliare, pur messa a disposizione nei mesi estivi da -OMISSIS-.
iii. anche dall’esame comparato dei precedenti PAI personalizzati con budget di salute, relativi alla storia clinico-assistenziale del figlio degli odierni appellanti, ora appellante in proprio, si constata che il monte ore erogato, direttamente da -OMISSIS- o indirettamente mediante le risorse esternalizzate a valere sul budget, è cresciuto progressivamente col regime di frequenza scolastica sino a giungere ad un monte di 32,5 ore nell’anno scolastico 2023/24 (a seguito dell’inclusione dell’assistenza infermieristica nel corso delle ore di educazione motoria) come attestato dal verbale dell’incontro per la transizione in carico alla struttura complessa Disabilità e Disturbi del Neurosviluppo per l’età adulta ( cfr . doc. Z deposito del 1-OMISSIS-) in coerenza con il razionale assistenziale di fondo del piano, teso ad assicurare il massimo sfruttamento delle occasioni di apprendimento e socializzazione esterna, anche nel confronto tra pari (con correlativo alleggerimento delle ore di accudimento domiciliare). In definitiva, nel passaggio dal primo PAI -OMISSIS-, ove risultano erogate 24 h settimanali, 5 giorni su 7, tra casa e scuola (cfr. doc 8 ss. fascicolo di primo grado), e l’ultimo verbale, sottoscritto anche dalla famiglia il giorno -OMISSIS-, che attesta un monte ore erogato in funzione della frequenza scolastica, pari a 32,5 ore non si riscontra un calo dei livelli assistenziali di -OMISSIS-, bensì una modulazione funzionale ad assicurare, come da desiderio dello stesso figlio degli appellanti, ora appellante in proprio, la frequenza scolastica a tempo pieno.
D’altronde, non può non rilevarsi che l’intensificazione del monte ore di assistenza infermieristica extradomiciliare su base settimanale alleggerisce giocoforza il carico orario di assistenza domiciliare che grava eminentemente su familiari e caregiver (fatta salva l’ipotesi di DAD prolungata, per la quale -OMISSIS- ha sempre garantito assistenza domiciliare funzionale alla frequenza scolastica, e il pacchetto di cinque ore domiciliari su base settimanale assicurato nel periodo estivo)
3.3. – Dalla disamina della relazione istruttoria depositata da -OMISSIS- in ottemperanza all’incombente istruttorio si evince che la riduzione dell’assistenza domiciliare in favore di quella extradomiciliare (scolastica e centri estivi) poggerebbe su un quadro organizzativo complesso contrassegnato da risorse limitate, in termini relativi (organico ridotto della ASL) e assoluti (indisponibilità degli infermieri qualificati anche in via di esternalizzazione, mediante il ricorso a cooperative attivate a valere sul cd. budget di salute), nonché su un razionale di fondo secondo cui le risorse pubbliche vengono concentrate sulle attività in cui è indispensabile la presenza infermieristica (attività scolastica e di socializzazione esterna), contenendo invece l’assistenza domiciliare in ragione della presenza di familiari e caregiver (fermi restando gli interventi specialistici per i quali è imprescindibile l’assistenza qualificata). Tale impostazione pare porsi in sintonia con il livello di assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità tipizzato dall’ordinamento in termini di “ presa in carico multidisciplinare e svolgimento di un programma terapeutico e riabilitativo individualizzato differenziato per intensità, complessità e durata, che include le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche ”.
4. – In definitiva, pur a fronte delle comprensibili istanze di sostegno nei confronto di familiari e caregiver principale (che hanno comunque ricevuto attenzione, sotto forma del riconoscimento di un monte di cinque ore settimanali domiciliari e dell’assistenza infermieristica presso centri diurni e campi estivi, di fatto non fruiti dalla famiglia appellante), essi non possono non essere considerati come elementi fondanti del contesto familiare di assistenza di cui l’Azienda sanitaria può (e deve) tenere conto nella modulazione del piano personalizzato in ossequio alle insopprimibili istanze solidaristiche ed equitative che informano la costruzione del P.A.I.. Nel caso di specie, l’equilibrio finale nella distribuzione delle risorse assistenziali di -OMISSIS- non pare prestarsi alle dedotte censure, essendo stato operato un prudente contemperamento degli interessi confliggenti in gioco nell’ottica di assicurare all’assistito un elevato livello di assistenza compatibilmente col quadro globale dei fabbisogni assistenziali cui -OMISSIS- è stata chiamata a far fronte.
Tutto ciò porta a concludere che le risultanze istruttorie appena esaminate corroborano l’affermazione resa dall’Azienda Sanitaria a corredo del Piano impugnato, per cui esso rappresenterebbe “ il massimo sforzo possibile da parte del Servizio ” in guisa da escludere la sussistenza del difetto istruttorio e motivazionale lamentato nel primo motivo di appello.
5. – Ne consegue anche l’infondatezza delle dedotte violazioni dei parametri di fonte internazionale (art. 19 Convenzione di New York sui diritti delle persone disabili), costituzionale (artt. 2, 3, 32 e 38 Cost.), legislativa (legge 104/1992) e regolamentare (d.P.C.M. 12 gennaio 2017) che non trovano riscontro a livello fattuale alla luce della prudente distribuzione delle risorse umane e finanziarie da parte di -OMISSIS- che ha sempre assicurato elevati livelli assistenziali in favore della famiglia appellante e del figlio ora costituitosi in proprio, giungendo nel tempo ad erogare monti orari crescenti in funzione della frequenza scolastica e della attività extra domiciliari (32,5 ore settimanali nell’anno scolastico 2023/24) senza mancare di assicurare il sostegno basilare anche a livello domiciliare (constano 13 ore di assistenza domiciliare, 9 accessi domiciliari per attività specialistiche oltre alla mancata fruizione del monte di cinque ore settimanali nel corso del periodo estivo dell’anno 2023).
6. – Dalla reiezione dei primi due motivi di appello consegue anche l’infondatezza della domanda risarcitoria, spiegata invero in proprio, dalla signora -OMISSIS-.
7. – L’appello deve essere conclusivamente respinto.
8. – La delicatezza della materia del contendere e il rango degli interessi in gioco giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2- septies , del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, -OMISSIS-, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Roberto Cerroni | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.