Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/01/2026, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00589/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03779/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3779 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Ferone, Giuseppe Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell'istanza prot. n. P-NA/L/N/2020/103562 di regolarizzazione dei lavoratori ex art. 103, co.1 d.l. 34/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa TA EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del presente il ricorrente -OMISSIS- -OMISSIS- impugna il provvedimento indicato in epigrafe con cui è stata respinta l’istanza, presentata in qualità di datore di lavoro, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del d.l. 34 del 2020 finalizzata all’emersione del lavoro irregolare di assistenza alla persona/di sostegno al bisogno familiare, in favore del cittadino extracomunitario -OMISSIS- -OMISSIS-.
2. Tale provvedimento si fonda sul rilievo che l’istante datore di lavoro non fosse in possesso dei requisiti di reddito idonei ad assumere un lavoratore dipendente.
3. Dagli atti emerge che con una prima comunicazione emessa ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, la Prefettura rappresentava che il richiedente datore di lavoro aveva dichiarato di non essere percettore di reddito; dagli accertamenti d'Ufficio effettuati presso l'Agenzia dell'Entrate il datore di lavoro, inoltre, non risultava essere in possesso del reddito sufficiente per la definizione dell'istanza e veniva invitato ad integrare la documentazione ritenuta idonea a dimostrare la capacità economica mediante il reddito dei familiari.
4. In riscontro a tale comunicazione, il datore di lavoro ha fatto pervenire in data 6 maggio 2021 unicamente la Certificazione Unica 2021 (relativa al periodo di imposta 2020) attestante un reddito pari ad euro 22.082,28.
La Prefettura ha richiesto il parere all'Ispettorato Territoriale del Lavoro il quale si è espresso negativamente ritenendo l'integrazione non idonea a comprovare il possesso dei requisiti reddituali.
L’Amministrazione ha quindi respinto l’istanza di emersione ritenendo l’integrazione non adeguata a dimostrare il requisito reddituale.
2. Con una articolata censura, il ricorrente ha dedotto la illegittimità del diniego per violazione e falsa applicazione di legge, difetto di istruttoria, carenza della motivazione in riferimento all’ art. 103, comma 1, d.l. 34/2020..
Rileva il ricorrente che l’Amministrazione avrebbe dovuto tener conto delle osservazioni rese dalla parte nel corso del procedimento con particolare riferimento alla documentazione inoltrata in data 13 giugno 2022, con la quale sono stati prodotti lo stato di famiglia del ricorrente e le Certificazioni Uniche 2021 e 2022 attestanti i redditi dell’istante e dei familiari conviventi, da ritenersi superiore alla soglia indicata dalla legge.
A sostegno delle proprie difese, il ricorrente ha depositato le dichiarazioni fiscali in parola.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno – UTG di Napoli, depositando relazione e documentazione a supporto.
L’Amministrazione ha articolato le proprie difese, sottolineando, in particolare, di aver recepito, con il provvedimento impugnato, il parere emesso dall’Ispettorato territoriale del lavoro, in considerazione della rilevanza esclusiva dei redditi risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi, conformemente a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 20 del decreto interministeriale del 27 maggio 2020 che, ai fini dell’ammissione alla procedura di emersione, fa riferimento ai redditi risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi.
4. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 25 novembre 2025, svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis, c.p.a. la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
5.1. In punto di diritto preme rilevare che l’art. 9, comma 2, del d.M. 27 maggio 2020 precisa che: “ Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorche' non conviventi, affetti da patologie o disabilita' che ne limitino l'autosufficienza, il reddito imponibile del datore di lavoro non puo' essere inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da piu' soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi .”.
Il requisito reddituale che viene in rilievo viene individuato dal comma 1 del medesimo articolo 9 in cui è precisato che deve farsi riferimento al reddito “ risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi ”.
5.2. Orbene, nel caso di specie, dovendo il datore di lavoro far riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi disponibile alla data della domanda, a fronte di un’istanza di emersione inoltrata in data 16 giugno 2020, l’anno di riferimento rilevante per la valutazione della capacità reddituale è stato correttamente individuato nell’anno di imposta 2019 per il quale, invece, risultano redditi imponibili dichiarati inferiori al tetto di riferimento.
5. L’atto impugnato, pertanto, si fonda legittimamente sulla valutazione di insufficienza del reddito del datore di lavoro.
6. Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso.
7. Avuto riguardo alla materia trattata ed alle peculiarità della vicenda, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NG AN, Presidente
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
TA EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA EL | NG AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.