Sentenza 26 agosto 2015
Massime • 1
In tema di illeciti disciplinari di maggiore gravità imputabili al pubblico impiegato, l'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, nel disciplinare i tempi della contestazione, mentre impone al dirigente della struttura amministrativa di trasmettere, "entro cinque giorni dalla notizia del fatto", gli atti all'ufficio disciplinare, prescrive a quest'ultimo, a pena di decadenza, di contestare l'addebito entro il termine di giorni 40 dalla ricezione degli atti, sicché va escluso che l'inosservanza del primo termine, che assolve ad una funzione sollecitatoria, comporti, di per sé, l'illegittimità della sanzione inflitta, assumendo rilievo la sua violazione solo allorché la trasmissione degli atti venga ritardata in misura tale da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o tardiva la contestazione dell'illecito.
Commentari • 2
- 1. LICENZIAMENTO DISCIPLINARE: trasmettere gli atti in ritardo all’Ufficio dei Procedimenti Disciplinari non è causa di decadenzaRita Mazzacano · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Cass. civ., Sez. Lavoro, Sent., 26 agosto 2015, n. 17153 a cura di Rita Mazzacano Il termine di cinque giorni ha scopo sollecitatorio onde la sanzione disciplinare è illegittima se la trasmissione degli atti al dirigente venga ritardata in misura tale da rendere troppo difficile l'esercizio del diritto di difesa spettante all'incolpato ossia da rendere tardiva la contestazione dell'illecito. Un'eventuale norma, inserita nel regolamento comunale, che stabilisca il citato termine come decadenziale, ai fine dell'esercizio dell'azione disciplinare, va disapplicata, in quanto ai sensi dell'art. 55-bis “E' esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel …
Leggi di più… - 2. Cass.lav. 26 agosto 2015, n. 17153Archivio · https://www.wikilabour.it/ · 2 settembre 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/08/2015, n. 17153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17153 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2015 |
Testo completo
T T I R I D E T N 17 1 53. 1 5 E S E - I L L O AULA 'A' B E 26 AGO. 2015 T N E S E - E N O Oggetto: pubblico I Z REPUBBLICA ITALIANA A impiego;
R T S I G Licenziamento E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R E T N E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S E R.G.N. 7320/2014 SEZIONE LAVORO Cron. 17153 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. FEDERICO ROSELLI Rel. Presidente Ud. 22/04/2015 Dott. PIETRO VENUTI Consigliere PU Dott. GIULIO MAISANO - Consigliere Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI Dott. ANTONIO MANNA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7320-2014 proposto da: AR MA C.F. [...], domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCANTONIO MOSCHETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
2015 contro 1761 COMUNE DI PALERMO C. F. 80016350821, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI 上 CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CINZIA AMOROSO, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
COMUNE DI PALERMO, SETTORE RISORSE UMANE;
- intimato avverso la sentenza n. 1862/2013 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 26/09/2013r.g.n. 2187/2012; udita la relazione della causa svolta neila pubblica udienza del 22/04/2015 dal Consigliere Dott. FEDERICO ROSELLI;
udito l'Avvocato MOSCHETTI MARCANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso per il rigetto. 732014 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 26 settembre 2013 la Corte d'appello di Palermo confermava la decisione, emessa dal Tribunale, di rigetto della domanda proposta da AM ON contro il datore di lavoro, Comune di Palermo, ed intesa alla dichiarazione d'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato il 12 dicembre 2001. La Corte respingeva la tesi dell'appellante, secondo cui il termine di cinque giorni, previsto dall'art.55 bis, comma 3, d. lgs. 30 marzo 2001 n.165, introdotto dall'art.69 d. lgs. 27 ottobre 2009 n.150, e imposto al responsabile della struttura per la trasmissione degli atti all'ufficio disciplinare, avesse natura decadenziale. La decadenza era prevista dal comma 4 dell'art.55 bis soltanto per la contestazione dell'addebito al dipendente da parte dell'ufficio disciplinare ed in relazione al termine di quaranta giorni decorrente dalla ricezione degli atti. Né alla fattispecie concreta poteva applicarsi un termine di decadenza previsto, per la trasmissione degli atti al dirigente dell'ufficio disciplina, dal regolamento per gli uffici e servizi del Comune di Palermo, poiché quest'atto non poteva derogare alla previsione imperativa del decreto legislativo. Contro questa sentenza ricorre per cassazione la ON mentre il Comune resiste con controricorso. Memoria della ricorrente. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt.55, comma 1, 55 bis, commi 3,4,5, 55 quater, d. lgs. 30 marzo 2001 n.165, modif. dal d. lgs. 27 ottobre 2009 n.150, e 12 preleggi, per non avere la Corte d'appello ritenuto la natura decadenziale del termine imposto al responsabile della struttura (o al dirigente) dal comma 3 dell'art.55 bis cit., per la trasmissione degli atti all'ufficio disciplinare. L'esclusione della natura decadenziale porta, ad avviso della ricorrente, alla vanificazione del termine, in contrasto con la natura imperativa delle norme in materia, 1 7320/14 stabilita dall'art.55, comma 1 (la ricorrente parla di “perentorietà intrinseca"). Col secondo motivo ella deduce la violazione delle norme suddette, degli artt.2965 e 2968 cod. civ. e' dell'art.5 1. 20 marzo 1865 n.2248, all.E, per avere la Corte d'appello disapplicato il regolamento del Comune di Palermo, che imponeva lo stesso termine a pena di decadenza. Col terzo motivo la medesima, invocando ancora l'art.55 bis cit., si duole che sia stato ritenuto assorbito un motivo d'appello concernente una doppia contestazione disciplinare. I primi due motivi, da esaminare insieme perché connessi, non sono fondati. Per gli illeciti disciplinari di maggiore gravità, imputabili al pubblico impiegato, come quelli che comportano il licenziamento, l'art.55 bis contiene due previsioni: con la prima (comma 3) è imposto al dirigente della struttura amministrativa in cui presta servizio l'impiegato la trasmissione degli atti all'ufficio disciplinare "entro cinque giorni dalla notizia del fatto”; con la seconda (comma 4) si prescrive all'ufficio disciplinare la contestazione dell'addebito al dipendente "con l'applicazione di un termine" pari al doppio di quello stabilito nel comma 2 (ossia quaranta giorni). Lo stesso comma 4 dice che la violazione dei termini “di cui al presente comma" comporta per l'amministrazione la decadenza dal potere disciplinare. E' evidente perciò che la decadenza sanziona soltanto l'inosservanza del termine oggetto della seconda previsione, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente. Il termine posto dall'art.55 bis non è vanificato, né viene irragionevolmente sacrificato l'interesse dell'impiegato alla sollecita definizione del procedimento disciplinare. Il termine di cinque giorni ha scopo sollecitatorio onde la sanzione disciplinare è illegittima se la trasmissione فية 2 7320/14 degli atti al dirigente venga ritardata in misura tale da rendere troppo difficile l'esercizio del diritto di difesa spettante all'incolpato ossia da rendere tardiva la contestazione dell'illecito. Eventualità neppure prospettata dalla ricorrente, che parla di un ritardo di undici giorni dovuto ad un erroneo avvio della procedura. Il comma 5 dell'art.55 bis dice: “E' esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo", d'onde l'inapplicabilità della decadenza prevista nel suddetto regolamento comunale (vedi a contrario Cass. 4 maggio 2011 n.9767). Il terzo motivo è inammissibile poiché la Corte d'appello ha esattamente ritenuto assorbita la questione concernente la duplice contestrazione disciplinare. Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in euro 100,00 oltre ad euro tremila/00 per compenso professionale, più accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P:R: n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13. Così deciso in Roma il 22 aprile 2015 Il Presidente ed estensore Federico Rosetti Trionio Grigiero VEGG PALAC pn z 66? Cosi, 2.6 AGO. 2015 Il Funzionario Gi Virgilio PALAG 3