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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 153/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
DE TULLIO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1284/2024 depositato il 21/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Via Aldo Moro 82100 Benevento BN
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Via Dei Longombardi 82100 Benevento BN
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 01780202400002436000 BOLLO 2016
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 01780202400002436000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 141/2026 depositato il 16/02/2026
FATTO E DIRITTO
Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 01780202400002436000, notificato il 1.10.2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha intimato il pagamento di € 2.777,63, con riferimento a tasse automobilistiche portate dalle cartelle esattoriali n. 01720200005607844000 di € 1.114,95 (anno 2016) e n. 01720230002232600000 di € 1.036,12 (anno 2017).
La ricorrente ha chiesto:
“1) In via preliminare, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dell'ente creditore e del Concessionario ad agire in executivis nei confronti della ricorrente, per difetto di titolo esecutivo idoneo a fondare la minacciata espropriazione forzata, stante l'intervenuta prescrizione del diritto e/o la carenza di legittimazione passiva in capo alla ricorrente e/o l'inesistenza/nullità della notifica via pec dell'atto impugnato;
2) In ogni caso, annullare l'opposto preavviso di fermo amministrativo n. 01780202400002436000 emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, Concessionaria della Provincia di Benevento in quanto nullo, inesistente, illegittimo, inammissibile, improponibile, improcedibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, stante la fondatezza delle eccezioni mosse e le ragioni innanzi esposte;
3) In ogni caso, condannare i resistenti anche in solido fra loro alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore dell'Avvocato anticipatario.”.
L'Agenzia delle Entrate – Dir. Prov. di Benevento, nelle more del giudizio, ha provveduto a chiudere la procedura di riscossione, a seguito della variazione dell'intestazione del veicolo ed ha chiesto:
“la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.”.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, a norma dell'art. 46 co. 1 d.lgs. 546/1992, essendo venuta meno, con la cessione del veicolo a terzi, ogni possibilità di procedere al fermo amministrativo, come ha riconosciuto la stessa Amministrazione finanziaria.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute (art. 46 comma 3 d. lgs. 546/1992).
P.Q.M
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese a carico delle parti che le hanno sostenute.
Così deciso in Benevento, in data 12 febbraio 2026.
IL PRESIDENTE EST. Giuseppe De Tullio (firma apposta in modalità digitale)
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
DE TULLIO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1284/2024 depositato il 21/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Via Aldo Moro 82100 Benevento BN
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Via Dei Longombardi 82100 Benevento BN
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 01780202400002436000 BOLLO 2016
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 01780202400002436000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 141/2026 depositato il 16/02/2026
FATTO E DIRITTO
Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 01780202400002436000, notificato il 1.10.2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha intimato il pagamento di € 2.777,63, con riferimento a tasse automobilistiche portate dalle cartelle esattoriali n. 01720200005607844000 di € 1.114,95 (anno 2016) e n. 01720230002232600000 di € 1.036,12 (anno 2017).
La ricorrente ha chiesto:
“1) In via preliminare, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dell'ente creditore e del Concessionario ad agire in executivis nei confronti della ricorrente, per difetto di titolo esecutivo idoneo a fondare la minacciata espropriazione forzata, stante l'intervenuta prescrizione del diritto e/o la carenza di legittimazione passiva in capo alla ricorrente e/o l'inesistenza/nullità della notifica via pec dell'atto impugnato;
2) In ogni caso, annullare l'opposto preavviso di fermo amministrativo n. 01780202400002436000 emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, Concessionaria della Provincia di Benevento in quanto nullo, inesistente, illegittimo, inammissibile, improponibile, improcedibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, stante la fondatezza delle eccezioni mosse e le ragioni innanzi esposte;
3) In ogni caso, condannare i resistenti anche in solido fra loro alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore dell'Avvocato anticipatario.”.
L'Agenzia delle Entrate – Dir. Prov. di Benevento, nelle more del giudizio, ha provveduto a chiudere la procedura di riscossione, a seguito della variazione dell'intestazione del veicolo ed ha chiesto:
“la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.”.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, a norma dell'art. 46 co. 1 d.lgs. 546/1992, essendo venuta meno, con la cessione del veicolo a terzi, ogni possibilità di procedere al fermo amministrativo, come ha riconosciuto la stessa Amministrazione finanziaria.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute (art. 46 comma 3 d. lgs. 546/1992).
P.Q.M
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese a carico delle parti che le hanno sostenute.
Così deciso in Benevento, in data 12 febbraio 2026.
IL PRESIDENTE EST. Giuseppe De Tullio (firma apposta in modalità digitale)