Art. 12. Regolamento di esecuzione 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' emanato il relativo regolamento di esecuzione da adottarsi, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno, di concerto con il Ministro della sanita', sentite le organizzazioni nazionali del commercio, del turismo e dei servizi.
2. Il regolamento puo' prevedere, per le infrazioni alle norme in esso contenute, sanzioni amministrative pecuniarie da lire duecentomila a lire otto milioni applicate dall'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, nei casi piu' gravi, la sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della presente legge, disposta dal sindaco per una durata non superiore a quindici giorni.
Nota all'art. 12:
- Per il contenuto dell' art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 si veda in nota all'art. 5.
2. Il regolamento puo' prevedere, per le infrazioni alle norme in esso contenute, sanzioni amministrative pecuniarie da lire duecentomila a lire otto milioni applicate dall'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, nei casi piu' gravi, la sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della presente legge, disposta dal sindaco per una durata non superiore a quindici giorni.
Nota all'art. 12:
- Per il contenuto dell' art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 si veda in nota all'art. 5.