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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/12/2025, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 11/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1043 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Stefano Commisso, con il quale è elettivamente domiciliata in Marina di Gioiosa Ionica (RC), Via Corrado Alvaro n. 12
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Patrizia Sanguineti, con la quale è elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria, Viale Calabria n. 82, presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' CP_2
Resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/04/2024, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto: 2
- che è affetta dalle seguenti patologie: “depressione umore insonnia lombalgia cervicalgia ricorrenti gonalgia bilaterale. deficit funzionale lesione menisco mediale ginocchio dx borsite sx con raccolta di liquido di ndd. obesità…”;
- che, in data 30/07/2021, ha presentato all' due domande per CP_1
ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità o, in subordine, dell'assegno mensile di assistenza (L. 118/1971) e l'accertamento della disabilità in situazione di gravità, con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3 comma 3 L. 104/1992;
- che la competente Commissione Medica dell'Istituto non l'ha riconosciuta meritevole dei benefici richiesti:
- che, pertanto, ha proposto ricorso ex art. 445 bis dinanzi a questo
Tribunale, all'esito del quale il C.T.U. l'ha riconosciuta: “Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% con percentuale pari
64% con decorrenza 15.09.2023” e “portatore di handicap ai sensi dell'art.3 comma 1 legge 104/92”;
- che le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente non sono condivisibili;
- che, in particolare, il C.T.U. ha erroneamente valutato il quadro patologico della ricorrente anche con riferimento all'applicazione delle Tabelle di cui al DM 05/02/1992;
- che è in possesso dei requisiti sanitari legittimanti il riconoscimento delle prestazioni richieste.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia accertare e dichiarare che la ricorrente è affetta da malattie che integrano i presupposti e le condizioni per il riconoscimento e l'ottenimento dei benefici di cui alle leggi n. 104/92 e n. 118/71 dal primo giorno del mese successivo alla 3
presentazione della domanda amministrativa o dalla data meglio vista e, comunque, dalla data di verificazione dei presupposti medico-legali. In ogni caso riconoscere le provvidenze richieste secondo le modalità, misure e decorrenze previste dalla legge e per l'effetto condannare l' elettivamente CP_1
domiciliato ex lege presso la Direzione Provinciale di Reggio Calabria, CP_1
Via D. Romeo n. 15, a versare quanto suddetto, inclusi i ratei già scaduti e computandosi gli interessi legali sulle singole rate per come rivalutate fino al saldo effettivo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge. Con sentenza munita di clausola di provvisoria esecutività”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
richiamando le conclusioni contenute nell'elaborato peritale e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 14/03/2025, questo giudicante ha disposto il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
Preliminarmente, osserva il giudicante che oggetto del presente giudizio è
l'accertamento del requisito sanitario legittimante il conseguimento della pensione di inabilità civile, di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971 o dell'assegno di invalidità civile, di cui all'art. 13 della medesima legge e l'accertamento dello status di disabile in condizioni di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992.
Infatti, la legge n. 118/71 prevede, in favore dei mutilati ed invalidi che si trovino in condizioni economiche particolarmente disagiate, l'erogazione di una 4
pensione, ove l'inabilità lavorativa sia totale (art. 12), o di un assegno mensile, laddove la riduzione della capacità lavorativa sia pari al 74% (art. 13 come modificato dall'art. 9 D. Leg. 509/88, entrato in vigore dal marzo 1992).
La fattispecie costitutiva di tale diritto consta di un requisito di carattere medico-legale, concernente l'inabilità lavorativa e di un requisito relativo alle condizioni economiche.
Nel caso di specie, il contrasto verte sulla sussistenza del requisito sanitario, nonché sulla sussistenza dello stato di disabilità grave, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992.
L'art. 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992, nel descrivere lo stato di disabilità in situazione di gravità con necessità di sostegno intensivo, fa riferimento all'ipotesi in cui la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
A tal proposito va evidenziato che la consulenza tecnica medico-legale effettuata nel corso del presente giudizio, svolta all'esito del rinnovo delle operazioni peritali, forma piena prova in questo giudizio.
All'esito di un attento esame obiettivo, il C.T.U. nominato nel corso del presente giudizio, premettendo che la ricorrente è affetta da:
“SPONDILOARTRALGIA DIFFUSA DA DISCOPATIE MULTIPLE DA C3 A
C6 E DA L2 A S1; Controparte_3
[...] Controparte_4
; (H.1,59 E PESO KG 78)”, ha concluso
[...] CP_5
che la stessa è invalida con riduzione della capacità lavorativa nella misura del
80% ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118/1971 ed è persona affetta da disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n. 104/1992, con decorrenza dalla prima visita medico legale, ossia dal mese di luglio 2024. 5
Questo giudicante ritiene di condividere e fare proprio il giudizio espresso dal consulente tecnico d'ufficio, in quanto trae origine da una approfondita e meditata valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali, corrette sia sotto il profilo tecnico che logico-conseguenziale.
Pertanto, il ricorso va parzialmente accolto, alla luce delle conclusioni del
C.T.U., limitatamente al riconoscimento del requisito sanitario legittimante il conseguimento dell'assegno di inabilità, ai sensi dell'art. 13 della legge n.
118/1971.
Invece la domanda va rigettata con riferimento all'accertamento dello status di disabilità grave, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992, dal momento che il CTU ha riconosciuto una disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n. 104/1992.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, tenuto conto del riconoscimento di uno solo dei benefici oggetto di domanda.
Restano a carico dell' le spese della CTU espletata nel corso del CP_1
giudizio per accertamento tecnico preventivo e le spese della C.T.U. espletata nel corso del presente giudizio, come liquidate con separati e contestuali decreti in favore del dott. e in favore del dott. . Persona_1 Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.R.G. 1043 / 2024, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente possiede il requisito sanitario di cui all'art. 13 L. 118/1971, in quanto invalida con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 80% ed è persona affetta da disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n. 104/1992, con decorrenza da luglio 2024;
- Compensa le spese di lite tra le parti;
6
- Pone definitivamente a carico dell' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo e le spese della C.T.U. espletata nel corso del presente giudizio, come liquidate con separati e contestuali decreti in favore del dott. e in favore del dott. . Persona_1 Persona_2
Locri, 11/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 11/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1043 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Stefano Commisso, con il quale è elettivamente domiciliata in Marina di Gioiosa Ionica (RC), Via Corrado Alvaro n. 12
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Patrizia Sanguineti, con la quale è elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria, Viale Calabria n. 82, presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' CP_2
Resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/04/2024, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto: 2
- che è affetta dalle seguenti patologie: “depressione umore insonnia lombalgia cervicalgia ricorrenti gonalgia bilaterale. deficit funzionale lesione menisco mediale ginocchio dx borsite sx con raccolta di liquido di ndd. obesità…”;
- che, in data 30/07/2021, ha presentato all' due domande per CP_1
ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità o, in subordine, dell'assegno mensile di assistenza (L. 118/1971) e l'accertamento della disabilità in situazione di gravità, con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3 comma 3 L. 104/1992;
- che la competente Commissione Medica dell'Istituto non l'ha riconosciuta meritevole dei benefici richiesti:
- che, pertanto, ha proposto ricorso ex art. 445 bis dinanzi a questo
Tribunale, all'esito del quale il C.T.U. l'ha riconosciuta: “Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% con percentuale pari
64% con decorrenza 15.09.2023” e “portatore di handicap ai sensi dell'art.3 comma 1 legge 104/92”;
- che le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente non sono condivisibili;
- che, in particolare, il C.T.U. ha erroneamente valutato il quadro patologico della ricorrente anche con riferimento all'applicazione delle Tabelle di cui al DM 05/02/1992;
- che è in possesso dei requisiti sanitari legittimanti il riconoscimento delle prestazioni richieste.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia accertare e dichiarare che la ricorrente è affetta da malattie che integrano i presupposti e le condizioni per il riconoscimento e l'ottenimento dei benefici di cui alle leggi n. 104/92 e n. 118/71 dal primo giorno del mese successivo alla 3
presentazione della domanda amministrativa o dalla data meglio vista e, comunque, dalla data di verificazione dei presupposti medico-legali. In ogni caso riconoscere le provvidenze richieste secondo le modalità, misure e decorrenze previste dalla legge e per l'effetto condannare l' elettivamente CP_1
domiciliato ex lege presso la Direzione Provinciale di Reggio Calabria, CP_1
Via D. Romeo n. 15, a versare quanto suddetto, inclusi i ratei già scaduti e computandosi gli interessi legali sulle singole rate per come rivalutate fino al saldo effettivo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge. Con sentenza munita di clausola di provvisoria esecutività”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
richiamando le conclusioni contenute nell'elaborato peritale e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 14/03/2025, questo giudicante ha disposto il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
Preliminarmente, osserva il giudicante che oggetto del presente giudizio è
l'accertamento del requisito sanitario legittimante il conseguimento della pensione di inabilità civile, di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971 o dell'assegno di invalidità civile, di cui all'art. 13 della medesima legge e l'accertamento dello status di disabile in condizioni di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992.
Infatti, la legge n. 118/71 prevede, in favore dei mutilati ed invalidi che si trovino in condizioni economiche particolarmente disagiate, l'erogazione di una 4
pensione, ove l'inabilità lavorativa sia totale (art. 12), o di un assegno mensile, laddove la riduzione della capacità lavorativa sia pari al 74% (art. 13 come modificato dall'art. 9 D. Leg. 509/88, entrato in vigore dal marzo 1992).
La fattispecie costitutiva di tale diritto consta di un requisito di carattere medico-legale, concernente l'inabilità lavorativa e di un requisito relativo alle condizioni economiche.
Nel caso di specie, il contrasto verte sulla sussistenza del requisito sanitario, nonché sulla sussistenza dello stato di disabilità grave, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992.
L'art. 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992, nel descrivere lo stato di disabilità in situazione di gravità con necessità di sostegno intensivo, fa riferimento all'ipotesi in cui la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
A tal proposito va evidenziato che la consulenza tecnica medico-legale effettuata nel corso del presente giudizio, svolta all'esito del rinnovo delle operazioni peritali, forma piena prova in questo giudizio.
All'esito di un attento esame obiettivo, il C.T.U. nominato nel corso del presente giudizio, premettendo che la ricorrente è affetta da:
“SPONDILOARTRALGIA DIFFUSA DA DISCOPATIE MULTIPLE DA C3 A
C6 E DA L2 A S1; Controparte_3
[...] Controparte_4
; (H.1,59 E PESO KG 78)”, ha concluso
[...] CP_5
che la stessa è invalida con riduzione della capacità lavorativa nella misura del
80% ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118/1971 ed è persona affetta da disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n. 104/1992, con decorrenza dalla prima visita medico legale, ossia dal mese di luglio 2024. 5
Questo giudicante ritiene di condividere e fare proprio il giudizio espresso dal consulente tecnico d'ufficio, in quanto trae origine da una approfondita e meditata valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali, corrette sia sotto il profilo tecnico che logico-conseguenziale.
Pertanto, il ricorso va parzialmente accolto, alla luce delle conclusioni del
C.T.U., limitatamente al riconoscimento del requisito sanitario legittimante il conseguimento dell'assegno di inabilità, ai sensi dell'art. 13 della legge n.
118/1971.
Invece la domanda va rigettata con riferimento all'accertamento dello status di disabilità grave, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992, dal momento che il CTU ha riconosciuto una disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n. 104/1992.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, tenuto conto del riconoscimento di uno solo dei benefici oggetto di domanda.
Restano a carico dell' le spese della CTU espletata nel corso del CP_1
giudizio per accertamento tecnico preventivo e le spese della C.T.U. espletata nel corso del presente giudizio, come liquidate con separati e contestuali decreti in favore del dott. e in favore del dott. . Persona_1 Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.R.G. 1043 / 2024, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente possiede il requisito sanitario di cui all'art. 13 L. 118/1971, in quanto invalida con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 80% ed è persona affetta da disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n. 104/1992, con decorrenza da luglio 2024;
- Compensa le spese di lite tra le parti;
6
- Pone definitivamente a carico dell' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo e le spese della C.T.U. espletata nel corso del presente giudizio, come liquidate con separati e contestuali decreti in favore del dott. e in favore del dott. . Persona_1 Persona_2
Locri, 11/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci