Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 01/04/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3167/2023 RGAC TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO FALCONE
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. UMBERTO FERRATO
resistente E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. NICOLA ABELE resistente Oggetto: azione di accertamento negativo FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
§ Con ricorso depositato in data 31.07.2023 la conveniva Parte_1 in giudizio l' e l' esponendo di aver CP_1 Controparte_2 ricevuto, con pec del 23.06.2023, l'intimazione di pagamento n. 03420239004260365000 contenente una pretesa complessiva di euro 578.641,70 per crediti di diversa natura, tra cui anche crediti di natura previdenziale, contenuti in sedici avvisi di addebito e, con pec del 06.07.2023, la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 03476202300000780000 Fascicolo n. 2023/4095, contenente una pretesa 1
2 dell'omessa opposizione degli avvisi di addebito nel termine di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/1999; l'inammissibilità delle censure relative a vizi formali degli atti oggetto di giudizio, in quanto tardive in applicazione dell'art. 617 c.p.c.; il proprio difetto di legittimazione passiva perché l'adozione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di causa è da ascrivere esclusivamente al concessionario del servizio di riscossione, titolare della posizione coercitiva afferente il recupero dei crediti dell'Istituto; l'infondatezza delle censure relative alla notificazione degli atti e, infine, l'infondatezza della domanda nel merito. Con il proprio atto di costituzione l Controparte_2 eccepiva: in via pregiudiziale e assorbente, la carenza di interesse ad agire del ricorrente ai sensi dell'art. 100 c.p.c.; l'inammissibilità del ricorso per definitività delle cartelle di pagamento in quanto regolarmente notificate nonché la tardività dell'azione proposta;
la non impugnabilità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
la legittimità del procedimento di notificazione degli atti di propria competenza e in particolare della notificazione a mezzo pec, anche in riferimento al principio del raggiungimento dello scopo;
il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni afferenti al merito della pretesa contributiva. Il giudizio veniva rinviato all'udienza del 31.03.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note. Le parti depositavano tempestivamente le rispettive note in sostituzione dell'udienza.
§ Si premette che sussiste la legittimazione attiva della , Parte_1 attesa l'avvenuta notifica di un atto preordinato all'esecuzione (intimazione di pagamento) e di un atto che, pur non potendo essere qualificato quale atto esecutivo (comunicazione preventiva) inserendosi esso in una procedura alternativa all'esecuzione la cui finalità è quella di indurre il debitore all'adempimento, attraverso l'applicazione di una misura afflittiva. Rispetto a tali atti, risulta evidente l'interesse ad agire della parte ricorrente, da ravvisarsi nell'interesse di evitare l'espropriazione forzata e il vincolo che deriverebbe dalla successiva iscrizione di ipoteca.
3 §
Sia l' che l sono, inoltre, CP_1 Controparte_2 passivamente legittimate: l'Istituto quale titolare dei crediti azionati, l' per aver emesso gli atti oggetto delle censure relative agli eccepiti CP_2 vizi delle notifiche. In definitiva, l'azione proposta è, nel contempo, opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi (limitatamente, per quanto si dirà, all'intimazione di pagamento).
§ Si osserva, allora, che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è preordinata all'iscrizione ipotecaria disciplinata all'art. 77 D.P.R. 602/1973. La Corte di legittimità con la sentenza resa a sezioni unite, n. 19667 del 18.09.2014, è intervenuta in materia e ha statuito che “l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento”. Tuttavia, rimane necessaria, ai fini della validità delle attività dell'amministrazione e a garanzia del debitore, la previa comunicazione al contribuente dell'iscrizione ipotecaria da compiersi. A tal fine, l'arresto giurisprudenziale appena richiamato ha statuito il seguente principio di diritto: “Anche nel regime antecedente l'entrata in vigore dell'art. 77, comma 2 bis, D.P.R., introdotto con D.L. n. 70 del 2011, l'amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 deve comunicare al contribuente che procedere alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine - che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni - perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto. L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il "contraddittorio endoprocedimentale", mediante la preventiva comunicazione al contribuente della
4 prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo. Tuttavia, in ragione della natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione eseguita in violazione del predetto obbligo conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l'illegittimità.”. Ne discende che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non deve essere preceduta da alcun atto poiché è appunto la detta comunicazione, in quanto preventiva, a essere posta a garanzia del debitore e a presidio della legittimità e della validità dell'azione della pubblica amministrazione.
§ Ebbene, con riferimento alla censura relativa all'inesistenza della notificazione perché proveniente da un indirizzo pec e quindi, nell'assunto della ricorrente, non riconducibile a un soggetto abilitato, il Tribunale osserva che sono rispettati nel caso che occupa i criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità, che è stata chiamata a esprimersi al riguardo (sebbene, nelle sentenze richiamate dalla parte ricorrente, in materia di notifica di atti giudiziari). La Suprema Corte ha chiarito che la notificazione ha lo scopo di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità. Ha poi evidenziato che il procedimento di notificazione consta di alcune fasi i cui elementi necessari vanno individuati a) nell'attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere l'attività stessa, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita. In particolare, con la sentenza n. 14916/2016 richiamata da controparte, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che “la nozione di inesistenza della notificazione debba essere definita in termini assolutamente rigorosi, cioè confinata ad ipotesi talmente radicali che il legislatore ha, appunto,
5 ritenuto di non prendere nemmeno in considerazione (già da tempo la giurisprudenza ha sottolineato l'esigenza di assegnare carattere residuale alla categoria dell'inesistenza della notificazione: Cass., sez. un., n. 22641 del 2007 e n. 10817 del 2008; Cass. n. 6183 del 2009 e n. 12478 del 2013). In definitiva, deve affermarsi che l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto. L'inesistenza non è, dunque, in senso stretto, un vizio dell'atto più grave della nullità, poiché la dicotomia nullità/inesistenza va, alla fine, ricondotta alla bipartizione tra l'atto e il non atto. (...) Scopo della notificazione è quello di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità, con gli effetti che ne conseguono (in termini - per quanto qui interessa - di instaurazione del contraddittorio). In presenza di una notificazione nulla, così come opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo, attraverso la costituzione in giudizio della parte intimata, correlativamente, in mancanza di tale costituzione, il giudice, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., deve dispone la rinnovazione della notificazione (fissando a tal fine un termine perentorio), a meno che la parte stessa non abbia a ciò già spontaneamente provveduto. Entrambi i rimedi, che sono previsti a fronte del verificarsi del medesimo presupposto della nullità della notificazione — con l'unica peculiarità che l'attivazione spontanea della parte (con la costituzione o la rinnovazione) rende superfluo l'intervento del giudice -, operano con efficacia ex tunc, cioè sanano con effetto retroattivo il vizio della notificazione (quella originaria, nel caso di rinnovazione): ciò è previsto espressamente nel citato art. 291 (“la rinnovazione impedisce ogni decadenza”), si configura come una normale qualità del concetto di sanatoria e costituisce un'ulteriore espressione del principio di strumentalità delle forme. Va ribadito, per completezza, che il detto effetto sanante ex tunc prodotto dalla costituzione del convenuto — la quale non è mai tardiva, poiché la nullità della notificazione impedisce la decorrenza del termine (per tutte, Cass., sez. un., n. 14539 del 2001) - opera anche nel caso in cui la costituzione sia effettuata al solo fine di eccepire la nullità (tra altre, Cass., sez. un., n. 5785 del 1994; Cass. nn. 10119 del 2006, 13667 del 2007, 6470 del 2011).
2.7. La notificazione è solitamente definita come una sequenza di atti, un procedimento, articolato in fasi e finalizzato
6 allo scopo indicato nel paragrafo precedente. Gli elementi costitutivi imprescindibili di tale procedimento vanno individuati, quanto al ricorso per cassazione: a) nell'attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere l'attività stessa, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita: restano, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notifica meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. La presenza di detti requisiti, che possono definirsi strutturali, va ritenuta idonea ai fini della riconoscibilità dell'atto come notificazione: essi, cioè, sono sufficienti a integrare la fattispecie legale minima della notificazione, rendendo qualificabile l'attività svolta come atto appartenente al tipo previsto dalla legge”. La parte ricorrente ritiene che la notifica dell'intimazione di pagamento e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria mediante posta elettronica certificata non sia idonea a integrare l'elemento costitutivo di cui alla lettera a) appena indicato, in quanto sarebbe sempre necessaria l'identificazione di una persona fisica qualificata. Ora, sebbene la parte ricorrente domandi l'accertamento negativo della pretesa contributiva, il Tribunale osserva che la censura riferita all'atto di intimazione di pagamento va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, considerato che l'atto è entrato nella sfera di conoscibilità del contribuente, con evidente raggiungimento dello scopo della notificazione di cui si è detto. Ne consegue che sono inammissibili, perché tardive, le censure afferenti all'inesistenza della notificazione tramite pec giacché si risolvono in vizi formali dell'atto. La notifica dell'intimazione di pagamento risulta infatti avvenuta il 23.06.2023, ma il ricorso è stato depositato il 31.07.2023, ossia quando il termine di decadenza di cui all'art. 617 c.p.c. era compiuto. In ogni caso, il Tribunale rileva che la notificazione eseguita tramite pec è esistente e valida.
7 Per quanto riguarda infatti la medesima censura di inesistenza del procedimento di notificazione riferita alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, che - come detto - non è un atto dell'esecuzione, il Tribunale osserva che il ragionamento che segue è valido, in astratto, anche per la notifica dell'intimazione di pagamento. Ebbene, ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973 gli atti della pubblica amministrazione possono essere notificati via pec con le forme e modalità di cui al D.Lgs. 68/2005 che stabilisce le caratteristiche e le modalità per l'erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata. Il sistema di trasmissione dei documenti informatici che si realizza mediante le buste di trasporto dei documenti, la generazione delle ricevute di accettazione e di consegna, le firme elettroniche delle ricevute e della busta di trasporto, garantisce la provenienza (v. art. 9 D.Lgs. 68/2005) e, in definitiva, la conoscibilità dell'atto al destinatario. In particolare, l'art. 3 del D.Lgs. 68/2005 dispone che: “
1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.” (v. anche artt. 6, 7, 8, 9, 10). Il sistema di chiavi pubbliche e private, le firme elettroniche e le ricevute di accettazione e consegna, quindi, garantiscono la provenienza degli atti e consentono di ritenere superfluo il problema posto dalla ricorrente in ordine all'individuazione e all'identificazione della persona fisica abilitata al procedimento di notificazione. Anche le norme contenute nel D.Lgs. 82/2005 propendono nel senso appena indicato. D'altra parte, il Tribunale osserva che la piattaforma SEND introdotta nel 2020, a cui fa riferimento il ricorrente è, ai sensi dell'art. 26 D.L. 76/2020, per come modificato dalla L. 120/2020, alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge tra cui appunto l'art. 26 D.P.R. 602/1973 e il D.Lgs. 68/2005 e il D.Lgs. 82/2005. In ultimo, si rileva che il riferimento al D.Lgs. 219/2023 – che ha introdotto l'art. 7 sexies allo Statuto del Contribuente - e al dossier n. 194 del Servizio
8 Studi della Camera dei Deputati e del Senato (cfr. note di parte ricorrente del 27.11.2024 è privo di valenza pratica ai fini interpretativi). Non bastano, infatti, la cristallizzazione legislativa della categoria dell'inesistenza della notifica e il riferimento alla nota sentenza n. 14916/2016 contenuto nel dossier n.194 a superare l'interpretazione delle norme compiuta finora. In conclusione, in applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 68/2005, artt. 47 e 48 D.Lgs. 82/2005 e dell'art. 26 DPR 602/2973, il Tribunale ritiene che la procedura di notificazione effettuata dall'indirizzo pec t all'indirizzo pec della Email_1
non sia inesistente. Parte_1
Eventuali irregolarità, inoltre, devono ritenersi sanate atteso che la notifica ha evidentemente raggiunto il suo scopo, considerato che a seguito della notifica stessa è stato, appunto, proposto ricorso contenente articolate difese nel merito (“L'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (S.U. n. 7665/2016 e successive conformi).
§ Per quanto attiene alla censura relativa alla mancata indicazione dei beni immobili potenzialmente oggetto della successiva iscrizione ipotecaria, il Tribunale rileva che tale indicazione non è un requisito essenziale e necessario alla validità formale della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Come già evidenziato a premessa della motivazione, infatti, il preavviso di iscrizione svolge la funzione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale sulla pretesa erariale, consentendo al contribuente il diritto di difesa relativo all'an e al quantum del dovuto, senza che abbia rilevanza in tale fase l'indicazione dei beni immobili. D'altra parte, non si può fare a meno di osservare che anche la parte ricorrente non può esimersi dal censurare che solo in potenza e solo
“verosimilmente” i beni immobili siano non ipotecabili. Così come l'ente provinciale non può non aggiungere che nella disponibilità dell'ente provinciale vi sono immobili destinati alle funzioni istituzionali e che “la
9 gran parte” del patrimonio immobiliare, e quindi non tutto, è costituito da istituti scolastici e laboratori scientifici e da fabbricati e locali per esercizi sportivi. In altri termini, la censura è inammissibile, oltre che infondata, perché generica.
§ Nel merito il ricorso è parzialmente fondato. Il Tribunale osserva preliminarmente che nel ricorso non vi è alcuna censura relativa alla prescrizione della pretesa contributiva laddove, invece, l'amministrazione ricorrente ha sostenuto di avere effettuato i pagamenti di quanto richiesto. Soltanto con le note in sostituzione d'udienza depositate il 27.11.2024, il 31.01.2025 e il 26.03.2025, e quindi tardivamente e non nel primo atto utile dopo la costituzione delle convenute, la ricorrente invoca la prescrizione e la decadenza. In ogni caso, ribadito che le notifiche eseguite tramite posta elettronica certificata non sono inesistenti, il Tribunale osserva che l' ha CP_1 riscontrato la notifica a mezzo pec di tutti gli avvisi di addebito relativi alla gestione con lavoratori dipendenti mediante la produzione della Pt_2 pec di avvenuta consegna, eccezion fatta per gli avvisi n. 33420160000204174000 relativo al periodo 9/2013, 33420160000319923000 relativo al periodo dal 10/2015 a 12/2015, n. 33420160002392005000 relativo al periodo da 1/2016 a 3/2016, n. 33420160003641942000 relativo al periodo da 5/2016 a 7/2016, per i quali risultano prodotti solo i file html delle relative pec di notifica (cfr. all. alla memoria di costituzione . CP_1
Ebbene, il Tribunale osserva che l' ha fornito prova CP_2 CP_2 della notifica a mezzo pec di atti intermedi interruttivi della prescrizione. In particolare, basta considerare l'avviso di intimazione di pagamento n. 03420189003369981000 prodotto in atti unitamente alla ricevuta di avvenuta consegna della pec con cui è stato notificato in data 06.03.2018. Nel detto atto di intimazione sono contenuti gli avvisi di addebito che non risultano correttamente notificati. Considerato, infatti, che il primo dei detti avvisi di addebito non notificati è il n. 33420160000204174000 e che esso è riferito al periodo 9/2013, va da sé
10 che l'intimazione di pagamento notificata il 06.03.2018 è interruttiva del termine di prescrizione quinquennale di cui alla L. 935/1995 e ss.mm.ii. I successivi atti intermedi prodotti dall Controparte_2 contengono tutti gli avvisi di addebito per cui è causa, risultano tutti correttamente notificati tramite pec e sono, quindi, interruttivi del termine di prescrizione con riferimento a tutti gli avvisi di addebito.
§ Resta da esaminare il quantum della pretesa contributiva. Dalla validità delle notifiche discende che la pretesa creditoria si è cristallizzata e che quindi possono essere fatti valere nel giudizio in cui è domandato l'accertamento negativo del credito solo fatti estintivi successivi. La parte ricorrente deduce di aver effettuato i pagamenti di quanto richiesto a titolo di contributi. La CTU disposta al fine di verificare la corrispondenza tra i pagamenti effettuati dall'ente e provati mediante i modelli F24 prodotti in atti ha accertato che per gli avvisi di addebito dal n. 1 al n. 16 di cui all'intimidazione di pagamento i crediti azionati dall' nei confronti della Provincia di CP_1 non possono definirsi soddisfatti. Pt_1
Il credito azionato deve quindi essere confermato nella sua totalità, atteso che dagli atti processuali non emergono ulteriori pagamenti effettuati dall'Ente. Per il maggior numero degli avvisi in questione è emerso, infatti, come gli stessi si riferiscano a residue somme ancora dovute per effetto di sgravi parziali sulle originarie inadempienze da DM collegati alla matricola 2503607654, i cui valori risultano già decurtati dei pagamenti dall'Ente prodotti in atti. Il credito complessivo azionato con gli avvisi di addebito elencati nell'intimazione di pagamento risulta essere pari a euro 7.862,59 che è quindi integralmente dovuto. Per quanto attiene invece all'avviso di addebito n. 33420220002990428000 (contenuto nella sola comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria) con cui è stato chiesto il pagamento dell'importo di 19.539,48 euro, è emerso dalla consulenza che in esso si fa riferimento a crediti per contributi DM
11 relativi alla mensilità da 07/2021 a 06/2022 sulla matricola 2503607654 il cui importo deriva dai contributi DM mensili dovuti e decurtati delle somme pagate dall'Ente di cui alla sezione voce DM dei modelli F24 già in CP_1 atti. Nella CTU è stato dato atto che con riferimento al detto avviso non emerge un diretto soddisfo delle inadempienze DM contenute nel titolo esecutivo, considerato che il consulente non ha riscontrato versamenti alla voce DM dei modelli F24 oltre quelli già prodotti e conteggiati. Tuttavia, dall'elaborato peritale emerge la corrispondenza per importo mensile e periodo di riferimento con i versamenti effettuati dalla ricorrente ad altra gestione (INPGI) che, sebbene discordanti per sezione e codice tributo, tenuto conto della distinta efficacia delle due gestioni e INPGI) fino al giugno CP_1
2022, soddisfano nella loro interezza l'ammontare del credito azionato. È noto, infatti, che decorrere dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall'INPGI, è stata trasferita all' in applicazione degli art. 1, c. CP_1
103-118, L. 234/2021. La corretta valutazione svolta dal consulente in ordine all'imputazione alla gestione INPGI dei contributi, emerge d'altra parte anche dalle osservazioni trasmesse dall' alla bozza di elaborato peritale, laddove si legge: “... la CP_1 successiva elaborazione delle denunce, ha rilevato l'erroneità dei dati indicati dall'ente (contributi indicati in eccesso, poiché per la lavoratrice in questione erano dovute all in base all'inquadramento denunciato, solo le contribuzioni CP_1 minori) e ha, pertanto, comportato l'emissione di note di rettifica a credito della ricorrente. Tali importi a credito, non utilizzati dalla ricorrente entro un anno dalla notifica, sono stati utilizzati d'ufficio in compensazione dei corrispondenti debiti, determinando lo sgravio quasi totale dell'avviso di addebito. Tenuto conto, infatti, delle suddette compensazioni e dei versamenti effettuati dall'ente per complessivi € 543,72, il saldo residuo dell'AVA 33420220002990428000 è pari ad oggi a € 10,04” (cfr. osservazioni allegate alla CTU). CP_1
L'avviso di addebito n. 33420220002990428000 deve essere quindi annullato. In ragione dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite vengono compensate.
12 Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico della e dell' nella misura del 50% ciascuna. Parte_1 CP_1
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e annulla l'avviso di addebito n. 33420220002990428000. Dichiara dovuti i crediti contributivi contenuti negli avvisi di addebito n. 33420160000204174000, 33420160000319923000, 33420160002392005000, 33420160002726292000, 33420160003641942000, 33420160005650338000, 33420160005934590000, 33420170000052832000, 33420170000182931000, 33420170000267641000, 33420170003525166000, 33420170004621758000, 33420180000258930000, 33420180003865310000, 33420180005787574000, 33420210002318825000, per gli importi già decurtati e contenuti nell'intimazione di pagamento n. 03420239004260365000 e nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476202300000780000 e, quindi, per la somma complessiva pari a 7.862,59 euro. Compensa le spese di lite. Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico della Provincia di e dell' nella misura del 50% ciascuna Pt_1 CP_1
Cosenza, 01/04/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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