Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 08/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. 4068 / 2024
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giorno 23/12/2024 riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 4068/2024
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da nato il [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso/a dall'Avv. DARDO FRANCA e dall'Avv. DIATO LILIANA
E
ato il 01/08/1963 a ACQUI TERME (AL) Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. LISSIGNOLI ELENA
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“i figli mantengono la propria residenza presso la casa coniugale in Alba, Corso Piave n. 19 con la madre a alla quale tale abitazione, così distinta: a) in Alba corso Piave n. 19 Parte_3 Parte_1
piano 3° Catasto Fabbricati Foglio 42 particella 3265 sub. 29 b) in Alba Via San Teobaldo n. 3 piano
S1 Catasto Fabbricati Foglio 42 Particella 3265 sub 55; c) in Alba corso Piave piano S1 Catasto
Fabbricati Foglio 42 Particella 3265 sub. 85, viene assegnata. Il signor ha provveduto a spostare Pt_2
la sua residenza in Alba, C.so Europa 22; Il signor verserà alla signora a titolo di Pt_2 Parte_1
contributo al mantenimento dei figli sino a quando non saranno economicamente indipendenti la somma mensil e di €. 450,00 per ciascun figlio entro il giorno 5 di ciascun mese con rivalutazione
Istat a partire dall'anno successivo alla data dell'omologa. L'assegno unico sarà goduto esclusivamente dalla madre . Le spese straordinarie, previste dal Protocollo Parte_1 delle Spese Straordinarie firmato d'intesa fra Magistrati e l'Ordine degli Avvocati di Asti, saranno a carico del padre nella misura dell'80% e del 20% a carico della madre ad eccezione di quelle scolastiche che saranno a carico del Fini al 100%; in particolare per le spese relative alla retta da pagarsi all'Istituto Domus Etruschi in Roma di €. 900,00 mensili, la somma sarà così divisa: €. 620,00
a carico del ed €. 280 a carico della Infantino;
il contributo al mantenimento che il versa alla Pt_2 Pt_2
per la figlia sarà devoluto dalla madre alla figlia per far fronte alle spese Parte_1 Parte_4
quotidiane nel soggiorno a Roma. Condizioni economiche e patrimonial i Il signor al Parte_2 fine di trovare un accordo nella separazione de qua, s' impegna a trasferire ai figli e Persona_1
la proprietà dei seguenti immobili: a) in Alba corso Piave n. 19 piano 3° Catasto CP_1
Fabbricati Foglio 42 particella 3265 sub. 29 b) in Alba Via San Teobaldo n. 3 piano S1 Catasto
Fabbricati Foglio 42 Particella 3265 sub 55; c) in Alba corso Piave piano S1 Catasto Fabbricati Foglio
42 Particella 3265 sub. 85, al termine del pagamento delle rate del mutuo acceso presso Banca Alpi
Marittime, agenzia di Alba, in data 25.05.2006 (doc. 4). Il signor verserà alla signora Parte_2 entro il giorno 5 di ciascun mese la somma mensile di €. 500,00 quale Parte_1 contributo alle utenze e alle spese condominiali sino a sette anni dalla data dell'omologa. Dalla data dell'omologa la signora trasferirà a sé le utenze della casa coniugale ed Parte_1
altresì sarà tenuta al pagamento delle spese condominiali ordinarie. Spese legali compensate tra le parti. Si producono i CUD degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi. Tanto premesso, i signori
[...]
e come sopra generalizzati e difesi”; Parte_1 Parte_2
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
, nato/a a BAGNARA CALABRA (RC) il 17/05/1968 e da Parte_1
nato/a a ACQUI TERME (AL) l'1/08/1963, celebrato in BAGNARA Parte_2
CALABRA in data 17/10/1998, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 46, Parte II, Serie A, Anno 1998
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 23/12/2024
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.