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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/04/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Falconieri, Parte_1 ricorrente;
contro in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabrizia Florio, resistente;
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto Con atto depositato in data 26.9.2023, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiararne il diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura dell'anno 2021, per il numero di giornate specificato in ricorso, deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola 18 di . Controparte_2
Costituitosi, l ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie CP_1
e ha concluso per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, sostituita l'udienza di discussione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice ha deciso la controversia in data odierna a mezzo della presente sentenza.
L'istanza della parte ricorrente trae origine dal mancato riconoscimento dell'attività lavorativa dedotta in lite, cui l' è approdato sulla scorta degli accertamenti ispettivi CP_1 compendiati nel verbale di accertamento in atti (vds. documentazione tempestivamente prodotta da parte resistente). Ciò posto, il diritto dei lavoratori subordinati in agricoltura a beneficiare delle prestazioni previdenziali è condizionato sul piano sostanziale dall'esistenza di una complessa fattispecie (l'esistenza di una attività di lavoro subordinata a titolo oneroso protrattasi per un certo numero di giornate in ciascun anno di riferimento che risulti dall'iscrizione negli appositi elenchi nominativi), che è onere del ricorrente provare (vds. Cass. 26.7.2017, n. 18605: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”). A fronte del coacervo di elementi riepilogati nel precitato verbale di accertamento (che, in termini convergenti, militano nel senso di escludere che alle denunce di impiego di manodopera di cui trattasi sia corrisposto l'effettivo svolgimento di attività lavorativa in agricoltura da parte della ricorrente e tenuto altresì conto degli elementi specificatamente valorizzati per operare il disconoscimento del rapporto di lavoro dedotto in lite), occorre, tuttavia osservare come la parte ricorrente sia decaduta dall'assunzione della prova testimoniale ai sensi dell'art. 208 c.p.c., non essendosi presentata all'udienza deputata al relativo espletamento e non risultando che la mancata comparizione sia stata cagionata da causa non imputabile alla suddetta parte. A tale proposito va, infatti, aggiunto che “in tema di prova testimoniale, la norma di cui all'art. 208 c.p.c. come novellata dalla riforma del 1990 - che prevede la sanzione di decadenza dalla prova se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi
o proseguirsi la prova - va interpretata nel senso che la decadenza debba essere dichiarata di ufficio dal giudice, e non più su istanza della parte comparsa come nel precedente regime normativo ( senza che sia rilevante che la controparte interessata abbia sollevato la relativa eccezione all'udienza successiva, non risultando previsto alcun onere di formulare l'eccezione di decadenza nella medesima udienza in cui si è verificata. (Cassazione civile, Sezione lavoro n. 17766/04; idem n. 1948/11). Sulla scorta delle assorbenti considerazioni che precedono, difettando la prova in ordine allo svolgimento dell'attività lavorativa cui si correla l'iscrizione delle giornate in agricoltura per cui è causa, il ricorso non può che essere rigettato. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulla domanda proposta, con atto depositato in data 26.9.2023, da nei Parte_1 confronti dell' così provvede: rigetta la domanda attorea;
dichiara le spese di lite CP_1 irripetibili. Lecce, 9 aprile 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Falconieri, Parte_1 ricorrente;
contro in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabrizia Florio, resistente;
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto Con atto depositato in data 26.9.2023, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiararne il diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura dell'anno 2021, per il numero di giornate specificato in ricorso, deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola 18 di . Controparte_2
Costituitosi, l ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie CP_1
e ha concluso per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, sostituita l'udienza di discussione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice ha deciso la controversia in data odierna a mezzo della presente sentenza.
L'istanza della parte ricorrente trae origine dal mancato riconoscimento dell'attività lavorativa dedotta in lite, cui l' è approdato sulla scorta degli accertamenti ispettivi CP_1 compendiati nel verbale di accertamento in atti (vds. documentazione tempestivamente prodotta da parte resistente). Ciò posto, il diritto dei lavoratori subordinati in agricoltura a beneficiare delle prestazioni previdenziali è condizionato sul piano sostanziale dall'esistenza di una complessa fattispecie (l'esistenza di una attività di lavoro subordinata a titolo oneroso protrattasi per un certo numero di giornate in ciascun anno di riferimento che risulti dall'iscrizione negli appositi elenchi nominativi), che è onere del ricorrente provare (vds. Cass. 26.7.2017, n. 18605: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”). A fronte del coacervo di elementi riepilogati nel precitato verbale di accertamento (che, in termini convergenti, militano nel senso di escludere che alle denunce di impiego di manodopera di cui trattasi sia corrisposto l'effettivo svolgimento di attività lavorativa in agricoltura da parte della ricorrente e tenuto altresì conto degli elementi specificatamente valorizzati per operare il disconoscimento del rapporto di lavoro dedotto in lite), occorre, tuttavia osservare come la parte ricorrente sia decaduta dall'assunzione della prova testimoniale ai sensi dell'art. 208 c.p.c., non essendosi presentata all'udienza deputata al relativo espletamento e non risultando che la mancata comparizione sia stata cagionata da causa non imputabile alla suddetta parte. A tale proposito va, infatti, aggiunto che “in tema di prova testimoniale, la norma di cui all'art. 208 c.p.c. come novellata dalla riforma del 1990 - che prevede la sanzione di decadenza dalla prova se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi
o proseguirsi la prova - va interpretata nel senso che la decadenza debba essere dichiarata di ufficio dal giudice, e non più su istanza della parte comparsa come nel precedente regime normativo ( senza che sia rilevante che la controparte interessata abbia sollevato la relativa eccezione all'udienza successiva, non risultando previsto alcun onere di formulare l'eccezione di decadenza nella medesima udienza in cui si è verificata. (Cassazione civile, Sezione lavoro n. 17766/04; idem n. 1948/11). Sulla scorta delle assorbenti considerazioni che precedono, difettando la prova in ordine allo svolgimento dell'attività lavorativa cui si correla l'iscrizione delle giornate in agricoltura per cui è causa, il ricorso non può che essere rigettato. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulla domanda proposta, con atto depositato in data 26.9.2023, da nei Parte_1 confronti dell' così provvede: rigetta la domanda attorea;
dichiara le spese di lite CP_1 irripetibili. Lecce, 9 aprile 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma