Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 18/04/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 435/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Gianluca Mulà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Tra
, c.f. , difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. SILVIA MELANDRI
ATTRICE OPPONENTE
e
, c.f. , difesa dall'avv. ANDRINI ERMENEGILDO, CP_1 P.IVA_2
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: come da udienza di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 1286 Parte_2 del 29.12.2021 (R.G. n. 3645/2021), con cui l'intestato Tribunale aveva intimato il pagamento in favore di dell'importo di € 15.623,37 oltre accessori a titolo CP_1 di corrispettivo per l'attività di “touch-up verniciatura presso il cantiere Hera
Trattamento chimico/fisico sito in Lugo, Via Tomba, 25, nonché per il noleggio di attrezzature”.
2. Di seguito i motivi di opposizione: a) incompetenza per territorio dell'intestato
Tribunale per essere l'obbligazioni illiquida, sicché essa sarebbe da adempiersi presso il domicilio del debitore, sito a Viterbo;
b) inefficacia probatoria delle fatture prodotte unitamente al ricorso monitorio;
c) il compenso pattuito tra le parti sarebbe pari a €
7.250 per le lavorazioni di cui alle fatture n. 611 e 612, emesse invece per € 13.636,40, mentre l'importo delle fatture nn. 613 e 614, emesse per complessivi € 2.259, risulterebbe erroneo in quanto non concordato tra le parti e si tratterebbe comunque di lavori già ricompresi nel prezzo di € 7.250; d) il credito non sarebbe esigibile in quanto non è stato concordato un termine di adempimento.
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4. All'udienza del 25.1.2023, l'opponente ha pagato l'importo ritenuto dovuto di €
7.250. Concesse le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, istruita solo documentalmente, è stata trattenuta decisione.
5. Va innanzitutto disattesa l'eccezione di incompetenza. Parte opponente ha, infatti, escluso soltanto il criterio di collegamento costituito dal forum destinatae solutionis, senza nulla allegare con riguardo agli altri possibili criteri che possano radicare la competenza presso l'intestato Tribunale. L'eccezione è pertanto infondata, alla luce della pacifica giurisprudenza di legittimità per cui, in tema di competenza territoriale derogabile, la parte che sollevi l'eccezione di incompetenza è tenuta a dimostrare che la stessa sia fondata con riferimento a qualunque possibile criterio di collegamento previsto dalla legge rispetto al foro di cui si contesti la competenza (cfr. Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 21253 del 14/10/2011).
6. E', poi, priva di pregio l'eccezione di inesigibilità del credito per non essere stato pattuito tra le parti un termine per l'adempimento, alla luce del chiaro disposto dell'art. 1183 c.c. per cui “se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente.”.
7. L'opposizione è parzialmente fondata. Vanno svolte le seguenti premesse.
8. Incombe sul convenuto opposto, attore in senso sostanziale, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa dedotta in giudizio, sia con riferimento all'an sia con riferimento al quantum del credito fatto valere.
9. Ancora, quanto alla tempestività delle nuove allegazioni contenute nella seconda memoria dell'opposta, deve osservarsi che “In tema di preclusioni processuali, occorre distinguere tra fatti principali, posti a fondamento della domanda, e fatti secondari, dedotti per dimostrare i primi, l'allegazione dei quali non è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali.” (Cass. Sez. 3
- , Ordinanza n. 8525 del 06/05/2020 (Rv. 657810 - 02); Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
21332 del 30/07/2024 (Rv. 671834 - 01). Quindi, sono ammesse le allegazioni nuove sino alla seconda memoria purché aventi ad oggetto fatti avventizi o secondari, per tali intendendosi quei fatti che hanno l'esclusiva funzione di supporto probatorio ai fatti principali. L'allegazione di fatti principali, invece, è ammissibile nei termini previsti per le preclusioni assertive, coincidenti con la prima memoria, poiché è in questo momento che il thema decidendum ac probandum si cristallizza.
10. Non c'è dubbio che la seconda memoria dell'opposta contenesse nuove allegazioni.
Occorre perciò verificare, ai fini della loro ammissibilità, se esse avessero ad oggetto
2 fatti principali o secondari. I fatti costitutivi del credito azionato monitoriamente dall'opposta, indicati nel ricorso monitorio, erano soltanto l'esecuzione di prestazioni di “attività di touch up verniciatura presso il cantiere Hera Trattamento chimico/fisico sito in Lugo, Via Tomba, 25, nonché per il noleggio di attrezzature”. L'allegazione dei fatti principali non è stata integrata con la comparsa di costituzione, ove l'opponente si
è limitata ad affermare, con riguardo alla prova del credito, che “È la stessa
[...]
a riconoscere di aver usufruito del personale e delle attività Parte_1 effettuate da resso il cantiere di Hera, al quale, peraltro, non ha corrisposto CP_1 neppure l'importo non contestato, ad ulteriore dimostrazione della finalità meramente pretestuosa dell'opposizione.”. Nella prima memoria non è stato allegato alcun fatto nuovo. Nella seconda memoria, ha allegato di aver sottoscritto in data 28.7.2021 CP_1 Parte_ con un contratto relativo all'appalto di lavoro di sabbiatura e verniciatura di carpenteria metallica da effettuarsi presso il cantiere Hera di Lugo di Via Tomba n. 25, ove era previsto che nel caso in cui fosse stata richiesta anche la pulizia dell'area di cantiere il costo aggiuntivo sarebbe stato conteggiato a 27 euro ora per due persone per un massimo di 16 ore complessive. Ancora, ha allegato di aver sottoscritto un ulteriore contratto collaterale di noleggio di attrezzature. Ha, poi allegato di aver provveduto alla pulizia dell'area di cantiere, attività che è stata demandata agli operai CP_2
e che avevano impiegato meno delle 16 ore preventivate avendo
[...] Persona_1 ultimato i lavori di pulizia in 10 ore, come risulterebbe dal SAL di agosto-settembre
2021. Ora, è del tutto evidente che si tratta di allegazioni aventi ad oggetto i fatti principali posti a fondamento della domanda di pagamento del corrispettivo, perché la convenuta ha allegato, in sostanza, a specificazione dell'allegazione piuttosto generica contenuta nel ricorso monitorio, di aver svolto le prestazioni per le quali chiede il compenso. Si tratta quindi di allegazioni tardive, come tali inammissibili, sicché le produzioni documentali effettuate con la seconda memoria a sostegno di tali allegazioni è irrilevante in quanto avente ad oggetto fatti che non sono compresi nel thema decidendum ac probandum.
11. Chiarita l'inammissibilità delle suddette allegazioni, va osservato che l'opponente non ha contestato che i lavori oggetto delle fatture nn. 611 e 612 siano stati eseguiti e ha ammesso che era stato concordato un importo pari a € 7.250 oltre IVA. Non risulta, né è stato tempestivamente allegato, alcun accordo tra le parti che prevedesse il superiore compenso richiesto dall'opposta. Di conseguenza, per tali lavori va riconosciuto l'importo di € 7.250 oltre IVA, pari al 20% e quindi a € 1.450. Residua dunque tale somma quale importo dovuto dall'opponente, dal momento che in corso di causa è stato pagato l'importo di € 7.250.
12. Con riguardo alle fatture nn. 613 e 614, l'opponente non contesta l'esecuzione della prestazione fatturata (“distacco del ns personale c/o cantiere di Hera Trattamento
Chimico/Fisico per il mese di settembre”, fattura n. 613; “contratto di noleggio
3 attrezzature del 20.9.2021”, fattura n. 614), ma ritiene che dette prestazioni fossero ricomprese nel prezzo di € 7.250. La deduzione difensiva è fondata, poiché nel contratto in atti (doc. 7 parte convenuta) è compreso a carico di sia il personale CP_1 specializzato sia materiale e attrezzatura, prestazioni che invece risultano fatturate a parte dall'opposta.
13. Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'opponente va condannata al pagamento della residua somma di € 1.450 a titolo di IVA, oltre interessi legali ex d.lgs 231/2002 calcolati dal dovuto sino all'udienza del 25.1.2023 sull'intero importo di € 7.250 oltre IVA, e da quella data sul solo importo di € 1.450 sino al soddisfo.
14. L'opponente va condannata alle spese di lite in quanto soccombente, seppur sulla minor somma di € 7.250 oltre IVA. Le spese vanno liquidate in base allo scaglione di valore tra € 5.201 ed € 26.000 per le prime due fasi, ed in base al minor scaglione compreso tra € 1.101 e 5.200 per le fasi istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo e condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo di € 1.450 oltre interessi calcolati come in motivazione;
b) condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi €
3.000 oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge.
Si comunichi.
18.4.2025
Il Giudice
Gianluca Mulà
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