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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/06/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1200/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1200/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGNONI Parte_1 C.F._1 MIRCA e dell'avv. BALUGANI GIULIA ( ) C.F._2
APPELLANTE contro
“ (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI SIMONE e dell'avv. CP_1 P.IVA_1 PUGNETTI GIADA ( ) C.F._3
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. EMILIANI MARCO APPELLATE
CONCLUSIONI
Come da rispettivi fogli telematicamente depositati
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con ricorso ex art. 702 bis cpc , titolare della omonima Parte_1
impresa agricola individuale, chiedeva che il Tribunale di Reggio Emilia pronunciasse la risoluzione -per consegna di aliud pro alio-, o la nullità -per illiceità dell'oggetto, contrario a norme imperative (DPR1164/69), in ragione della falsità del “passaporto delle piante CEE”- del contratto dell'inizio 2017
pagina 1 di 10 con cui la gli aveva venduto 1.125 barbatelle di innestate CP_1 Parte_2
su portainnesto 157.11 C. Impiantato il vigneto, il vitigno mostrava Parte_2
uno sviluppo molto sentato;
seguendo le indicazioni della , cui aveva CP_1
segnalato il problema nel 2019, egli provava ad ovviarvi mediante ripetute concimazioni;
stante il perdurare della problematica, commissionava al laboratorio l'esame del portainnesto, che risultava di tipo 161.49 C, CP_3
dunque diverso da quello certificato, e inadatto alle condizioni del suolo e climatiche.
In esito a procedimento di ATP, al quale partecipava anche la Controparte_2
vivaista fornitrice della , la CTU del dott.
[...] CP_1 Per_1
confermava che le barbatelle di erano state consegnate con Parte_3
portainnesto diverso dal 157.11C, il che era all'origine del rallentato sviluppo vegetativo, della debolezza delle viti e dunque della minore resistenza alle avverse condizioni metereologiche registrate negli anni successivi all'impianto.
Il chiedeva pertanto la condanna della al pagamento di T_ CP_1
complessivi euro 25.266,10 per restituzione del prezzo delle barbatelle e per risarcimento dei danni.
La si costituiva chiedendo il rigetto delle domande in quanto infondate, CP_1
eccepite preliminarmente la decadenza e la prescrizione ex art. 1495 cc.
chiamata in garanzia dalla , si costituiva svolgendo CP_4 CP_1
difese analoghe a quelle della chiamante.
Disposto il passaggio al rito ordinario, con sentenza n. 682/23 il Tribunale rigettava le domande del , che condannava alla rifusione delle spese T_
legali.
Il primo giudice riteneva non vi fosse prova che i portainnesti consegnati dalla fossero difformi da quello 157.11C di cui al passaporto CEE, questo CP_1
perché, avendo il CTU accertato l'avvenuta sostituzione, da parte del , T_
di molte piante in epoca successiva all'impianto, non vi era alcuna certezza che pagina 2 di 10 le tre piante da cui erano stati prelevati i campioni fatti analizzare dal CTU fossero quelle consegnate dalla , o altre, a queste sostituite dopo CP_1
estirpazione; neppure poteva poi trarsi dal rallentato sviluppo delle piante la prova della consegna di portainnesto diverso da quello adatto al terreno, avendo lo stesso CTU indicato diversi eventi atmosferici eccezionali che ben potevano essere stati all'origine del problema. Il Tribunale osservava allora che, per quanto sia generalmente onere del venditore, nei cui confronti sia stata proposta domanda di risoluzione per aliud por alio, fornire la prova di avere consegnato cosa appartenente alla specie di quella pattuita, non di meno il
, estirpando, prima della CTU, le piante e mettendone a dimora di T_
nuove, aveva privato il venditore della possibilità di dimostrare il proprio adempimento.
Avverso tale sentenza proponeva appello il per ottenere T_
l'accoglimento delle domande da lui proposte.
Costituitesi le altre parti per resistere al gravame, la causa veniva trasmessa al collegio per la decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe in esito all'udienza del 13.5.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc.
2)L'appello -articolato in termini conformi al disposto dell'art. 342 cpc perché tali da consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione del provvedimento impugnato, così che è possibile desumere quali sono le argomentazioni fatte valere dall'appellante in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata- non può, nel merito, trovare accoglimento.
A fondamento del gravame il ha dedotto <erronea valutazione delle T_
risultanze della ctu ed omessa valutazione del valore confessorio delle dichiarazioni contenute nelle comparse di costituzione e risposta nell'c.t.. di
e di , <
dell'art. 2729 c.c. da parte del giudice di primo grado ed errata applicazione
pagina 3 di 10 del giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit>>, <>, e <>.
I motivi, riguardando tutti il tema della prova dei fatti costitutivi della domanda, possono essere trattati congiuntamente.
Ritiene la Corte che, come indicato dal Tribunale, non può dirsi provato che la avesse consegnato al con portainnesto CP_1 Parte_4
diverso dal 157.11, e ciò nonostante il CTU abbia sottoposto alle analisi di due diversi laboratori tre prelievi radicali di portainnesti di Ancillotta, scelti su viti di differenti vigoria, divisi ciascuno in quattro campioni, e che dall'esame del loro DNA siano risultati tre portainnesti, ossia 161.49, 1103 Paulsen e SO4, e non il 157.11.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante nel primo motivo, il Tribunale ha tratto le proprie conclusioni da quanto accertato nella CTU da lui correttamente intesa.
In particolare, dalla perizia si trae che al momento dell'inizio delle operazioni peritali del dott. (settembre 2021) l'assenza dell'apparato epigeo per Per_1
l'eseguita capitozzatura nell'inverno 2020, rendeva complesso individuare quali piante derivassero dalle originarie barbatelle, e quali dalle sostituzioni, previa estirpazione, avvenute successivamente. D'altra parte, osservava il CTU
(p. 9), la riscontrata presenza di esemplari così differenti in termini di sviluppo, ricacci e lunghezza dei tralci, nonché la storia del vigneto, rendeva plausibile l'ipotesi di progressiva sostituzione di viti nell'impianto con esemplari di diverse caratteristiche, essendo inverosimile una tale difformità in un appezzamento così modesto, allestito in unico momento, con unica partita di barbatelle. La parziale sostituzione delle viti d'origine, proseguiva il CTU, era stata confermata –seppur minimizzandone l'entità- dal CTP di parte, che la aveva indicata in una cinquantina di piante. Tale quantificazione doveva però
pagina 4 di 10 ritenersi <riduttiva alla luce dei molteplici elementi emersi nel corso delle operazioni peritali, ossia la sofferenza lamentata dall'attore sul vigneto ad
che fa presumere la necessità di progressive sostituzioni;
le Parte_2
conseguenze che lo stesso vigneto ha subito per le gelate 2017; la documentata notevole variabilità di condizioni vegetative riscontrata nelle ceppaie e nelle residue viti;
la verifica puntuale e minuziosa del limitrofo vigneto a – Pt_5
pacificamente in condizioni vegetative da sempre migliori di quello ad che ha evidenziato fallanze e risarcimenti intorno al 10-12% delle Parte_2
piante originali>> (p. 28); inoltre, <Le conseguenze della gelata tardiva aprile 2017 su , ha ragionevolmente costretto l'azienda a sostituire Parte_2
un numero significativo di viti morte o compromesse, e ciò darebbe una spiegazione plausibile alla accertata totale difformità dei portainnesti rilevati mediante analisi genetica rispetto alla certificazione del cartellino. Tale pot- pourri potrebbe, infatti, essere probabile segno di una progressiva sostituzione/integrazione delle viti morte o danneggiate o sofferenti con interventi svolti non dal resistente. Appare, infatti, oggettivamente assai anomala la miscellanea di portainnesti rilevati (tre differenti varietà su tre campioni effettuati), essendo inverosimile una tale difformità in una singola fornitura con lotto unico di sole 1125 viti>> (p. 20).Tutti questi elementi hanno quindi portato il CTU a concludere che sul vigneto ad il Parte_2 T_
avesse gia nel tempo <sostituito un numero significativo di viti, oggi non più misurabile>>.
Alla luce di quanto emerso dalla CTU, la Corte concorda con il Tribunale nel rilevare che non vi è certezza che i prelievi abbiano riguardato i portainnesti forniti dalla e non quelli delle piante sostituite dal . CP_1 T_
Ciò trova conferma anche nel fatto che i portainnesti individuati dagli esami di laboratorio sono tutti diversi fra loro, il che fa escludere che i prelievi siano stati tutti e tre compiuti sulle piante fornite dalla se, come osservato dal CP_1
pagina 5 di 10 perito (p. 13), <non sono emersi nel corso della CTU elementi o ragioni che possono far presumere la fornitura di viti disomogenee in termini di caratteristiche genetiche e varietali, …Pertanto si assume ai fini della presente perizia che la totalità delle viti oggetto di causa fornite da fossero CP_1
lotti omogenei in termini di CV [Cultivar] e portainnesto>>; dunque, al più solo uno dei tre prelievi potrebbe essere stato tratto da un portainnesto originario.
Diversamente da quanto affermato dall'appellante, il CTU ha sì definito
“complesso” e non invece impossibile, a causa della capitozzatura, distinguere le piante originarie da quelle sostituite, ma, come sopra indicato, ha positivamente affermato che vi erano state, prima della perizia, molte estirpazioni e sostituzioni di viti, che, del tutto ragionevolmente -ma ciò non ha alcuna rilevanza- avranno riguardato quelle più compromesse.
Proprio la impossibilità di distinguere le piante originarie da quelle sostituite spiega la mancata indicazione da parte del CTU -e la mancanza di rilievi sul punto da parte dei CTP- in merito al criterio di individuazione degli esemplari da cui effettuare i prelievi, scelti solo per la localizzazione e i differenti stati di vigoria. Nonostante quanto dedotto dall'appellante nell'ambito del terzo motivo, non è dunque vero che il CTU abbia effettuato le campionature su piante previamente individuate come originarie.
Per la stessa ragione, ossia per la mancanza di prova che l'esame sia stato svolto su una pianta originariamente fornita dalla e non su altra sostituita CP_1
dal , risulta priva di rilievo probatorio la circostanza che, nel febbraio T_
2021, il laboratorio avesse esaminato un campione di portainnesto di CP_3
barbatella, prelevato non in contraddittorio, risultato di tipo 161.49C.
Diversamente, poi, da quanto sostenuto dall'appellante, nessuna confessione della consegna di un portainnesto di tipo 161.49C invece di 157.11C può rinvenirsi nella memoria di costituzione della e della nel CP_1 CP_2
pagina 6 di 10 procedimento di ATP, le cui difese (di questo e di simile tenore <<…le barbatelle consegnate da non sono diverse da quelle promesse a CP_1
, solamente portano il “vecchio nome”>>), erano incentrate sulla T_
identità dei portainnesto nonostante la diversa nomenclatura, fatto questo poi escluso dal CTU (p. 21).
Ed invero, è pacifico che le ammissioni presenti negli atti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore ad litem e non anche dalla parte, non hanno natura confessoria, ma valore di indizi liberamente valutabili dal giudice (v. fra le tante Cass. 7702/19).
Ad avviso della Corte, a tale affermazione dei legali non può attribuirsi alcuna rilevanza probatoria se si considera che è stata resa allo scopo opposto rispetto a quello di confermare la consegna di un portainnesto diverso da quello acquistato dal;
l'affermazione, peraltro, ben si spiega con il fatto che, T_
nel ricorso per ATP, il aveva dato atto dell'esito dell'esame da lui fatto T_
compiere dal laboratorio CREA di un campione in esito ad un prelievo cui la né né la avevano partecipato, e della cui provenienza le CP_1 CP_2
società nulla sapevano, talché la tesi difensiva risulta chiaramente svolta solo per l'eventualità che la CTU poi avesse eventualmente confermato che i portainnesti forniti erano del tipo 161.49 C invece di 157.11C, e non certo per dare per ammesso il fatto posto a fondamento delle pretese del . T_
D'altronde, se così non fosse, non vi sarebbe stata alcuna necessità che il CTU facesse ulteriori prelievi ed esami, potendo limitarsi a stabilire l'appartenenza o meno alla stessa species dei due tipi di portainnesto e, in caso negativo, accertare i pregiudizi eventualmente derivati dalla diversità di quelli consegnati
(in tesi 161.49) rispetto a quelli certificati (157.11).
Ancora, deve considerarsi che la e la non furono il soggetto CP_1 CP_2
che aveva provveduto alla certificazione di cui al passaporto delle piante, essendosi la prima limitata a rivendere al le barbatelle così come ad T_
pagina 7 di 10 essa fornite dalla e quest'ultima a venderle alla come CP_2 CP_1
fornitele dal Vivaio (v. p. 12 CTU); nessuna cognizione avevano dunque Per_2
ragionevolmente la e la e tanto meno i loro difensori, quanto CP_1 CP_5
alla effettiva tipologia del portainnesto certificato come 157.11C.
Il non ha censurato in sé il -condivisibile- rilievo del Tribunale quanto T_
alla impossibilità logica di trarre la prova della consegna di un portainnesto diverso, dall'insoddisfacente sviluppo delle piante posto che questo poteva essere riferibile anche a cause diverse. Piuttosto, nel secondo motivo,
l'appellante afferma la non pertinenza della considerazione perché la dimostrazione della consegna del diverso portainnesto doveva ritenersi fondata non in via deduttiva dallo stesso insoddisfacente dello sviluppo delle piante, ma su dati obiettivi, ossia gli esami di laboratorio e le ammissioni contenute nelle memorie difensive delle controparti.
Come si è visto, non vi è invece né ammissione, da parte della e della CP_1
della consegna di portainnesti diversi, né prova che gli esami di CP_2
laboratorio abbiano riguardato campioni prelevati dalle piante originarie e non da altre sostituite dal . T_
Il quarto motivo di appello riguarda quanto osservato dal Tribunale a proposito del fatto che, in considerazione della condotta del quale, eseguendo CP_6
senza contraddittorio il prelievo da lui inviato al laboratorio e CP_3
procedendo alla sostituzione delle piante prima dell'ATP, aveva reso impossibile alla venditrice di provare la conformità del portainnesto fornito a quello certificato-, doveva ritenersi, per l'art. 24 Cost. e per il principio di vicinanza della prova, che, nel caso di specie, fosse, in deroga alla regola generale, il compratore e non il venditore a dover provare la difformità fra quanto consegnato e quanto acquistato.
L'appellante ha censurato tale argomentazione deducendo che, invece, egli aveva appunto proposto l'ATP prima della sostituzione delle piante, avendo pagina 8 di 10 effettuato la mera capitozzatura e sostituito solo alcune fallanze, e che il
Tribunale non avrebbe dovuto che prendere atto delle dichiarazioni confessorie delle controparti quanto alla consegna di un portainnesto diverso.
Osserva la Corte che, come già detto, tali assunti non corrispondono né a quanto accertato dalla CTU a proposito della avvenuta considerevole sostituzione delle piante al momento dell'ATP, e del risultato degli esami (tre porta innesti risultati diversi fra loro), né alla insussistente portata confessoria,
e neppure ammissiva, delle dichiarazioni dei legali nelle costituzioni nell'ATP.
Nessuna altra argomentazione è stata svolta per censurare l'inversione, meramente definita “illegittima”, dell'onere della prova, che il Tribunale ha ben motivato nella sentenza, con argomentazione che peraltro questa Corte condivide pienamente, potendo in aggiunta richiamarsi, quale espressione di un principio generale, la previsione dell'art. 1513 cc in tema di vendita di beni mobili, applicabile anche all'ipotesi di aliud pro alio (Cass. 8620/96, 2082/76).
Esclusa la prova della consegna di portainnesti diversi, non occorre procedere ad ulteriori considerazioni, e va esclusa anche l'accoglibilità della domanda di nullità del contratto fondata sulla falsità dei passaporti delle piante.
4)Seguono la soccombenza le spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta (ridotta fase trattazione/istruttoria) e non ravvisandosi ragioni per attestarsi sui massimi tariffari di cui alla nota spese.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da T_
, titolare della omonima impresa agricola individuale, nei confronti
[...]
della e della avverso la sentenza n. CP_1 Controparte_7
682/23 del Tribune di Reggio Emilia.
pagina 9 di 10 Condanna l'appellante a rifondere alle controparti le spese di lite del grado, che liquida, per ciascuna di loro, in euro 5.000,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR 115/02 e dall'art.1 c .17
L.228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 10.6.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1200/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGNONI Parte_1 C.F._1 MIRCA e dell'avv. BALUGANI GIULIA ( ) C.F._2
APPELLANTE contro
“ (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI SIMONE e dell'avv. CP_1 P.IVA_1 PUGNETTI GIADA ( ) C.F._3
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. EMILIANI MARCO APPELLATE
CONCLUSIONI
Come da rispettivi fogli telematicamente depositati
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con ricorso ex art. 702 bis cpc , titolare della omonima Parte_1
impresa agricola individuale, chiedeva che il Tribunale di Reggio Emilia pronunciasse la risoluzione -per consegna di aliud pro alio-, o la nullità -per illiceità dell'oggetto, contrario a norme imperative (DPR1164/69), in ragione della falsità del “passaporto delle piante CEE”- del contratto dell'inizio 2017
pagina 1 di 10 con cui la gli aveva venduto 1.125 barbatelle di innestate CP_1 Parte_2
su portainnesto 157.11 C. Impiantato il vigneto, il vitigno mostrava Parte_2
uno sviluppo molto sentato;
seguendo le indicazioni della , cui aveva CP_1
segnalato il problema nel 2019, egli provava ad ovviarvi mediante ripetute concimazioni;
stante il perdurare della problematica, commissionava al laboratorio l'esame del portainnesto, che risultava di tipo 161.49 C, CP_3
dunque diverso da quello certificato, e inadatto alle condizioni del suolo e climatiche.
In esito a procedimento di ATP, al quale partecipava anche la Controparte_2
vivaista fornitrice della , la CTU del dott.
[...] CP_1 Per_1
confermava che le barbatelle di erano state consegnate con Parte_3
portainnesto diverso dal 157.11C, il che era all'origine del rallentato sviluppo vegetativo, della debolezza delle viti e dunque della minore resistenza alle avverse condizioni metereologiche registrate negli anni successivi all'impianto.
Il chiedeva pertanto la condanna della al pagamento di T_ CP_1
complessivi euro 25.266,10 per restituzione del prezzo delle barbatelle e per risarcimento dei danni.
La si costituiva chiedendo il rigetto delle domande in quanto infondate, CP_1
eccepite preliminarmente la decadenza e la prescrizione ex art. 1495 cc.
chiamata in garanzia dalla , si costituiva svolgendo CP_4 CP_1
difese analoghe a quelle della chiamante.
Disposto il passaggio al rito ordinario, con sentenza n. 682/23 il Tribunale rigettava le domande del , che condannava alla rifusione delle spese T_
legali.
Il primo giudice riteneva non vi fosse prova che i portainnesti consegnati dalla fossero difformi da quello 157.11C di cui al passaporto CEE, questo CP_1
perché, avendo il CTU accertato l'avvenuta sostituzione, da parte del , T_
di molte piante in epoca successiva all'impianto, non vi era alcuna certezza che pagina 2 di 10 le tre piante da cui erano stati prelevati i campioni fatti analizzare dal CTU fossero quelle consegnate dalla , o altre, a queste sostituite dopo CP_1
estirpazione; neppure poteva poi trarsi dal rallentato sviluppo delle piante la prova della consegna di portainnesto diverso da quello adatto al terreno, avendo lo stesso CTU indicato diversi eventi atmosferici eccezionali che ben potevano essere stati all'origine del problema. Il Tribunale osservava allora che, per quanto sia generalmente onere del venditore, nei cui confronti sia stata proposta domanda di risoluzione per aliud por alio, fornire la prova di avere consegnato cosa appartenente alla specie di quella pattuita, non di meno il
, estirpando, prima della CTU, le piante e mettendone a dimora di T_
nuove, aveva privato il venditore della possibilità di dimostrare il proprio adempimento.
Avverso tale sentenza proponeva appello il per ottenere T_
l'accoglimento delle domande da lui proposte.
Costituitesi le altre parti per resistere al gravame, la causa veniva trasmessa al collegio per la decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe in esito all'udienza del 13.5.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc.
2)L'appello -articolato in termini conformi al disposto dell'art. 342 cpc perché tali da consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione del provvedimento impugnato, così che è possibile desumere quali sono le argomentazioni fatte valere dall'appellante in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata- non può, nel merito, trovare accoglimento.
A fondamento del gravame il ha dedotto <erronea valutazione delle T_
risultanze della ctu ed omessa valutazione del valore confessorio delle dichiarazioni contenute nelle comparse di costituzione e risposta nell'c.t.. di
e di , <
dell'art. 2729 c.c. da parte del giudice di primo grado ed errata applicazione
pagina 3 di 10 del giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit>>, <
I motivi, riguardando tutti il tema della prova dei fatti costitutivi della domanda, possono essere trattati congiuntamente.
Ritiene la Corte che, come indicato dal Tribunale, non può dirsi provato che la avesse consegnato al con portainnesto CP_1 Parte_4
diverso dal 157.11, e ciò nonostante il CTU abbia sottoposto alle analisi di due diversi laboratori tre prelievi radicali di portainnesti di Ancillotta, scelti su viti di differenti vigoria, divisi ciascuno in quattro campioni, e che dall'esame del loro DNA siano risultati tre portainnesti, ossia 161.49, 1103 Paulsen e SO4, e non il 157.11.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante nel primo motivo, il Tribunale ha tratto le proprie conclusioni da quanto accertato nella CTU da lui correttamente intesa.
In particolare, dalla perizia si trae che al momento dell'inizio delle operazioni peritali del dott. (settembre 2021) l'assenza dell'apparato epigeo per Per_1
l'eseguita capitozzatura nell'inverno 2020, rendeva complesso individuare quali piante derivassero dalle originarie barbatelle, e quali dalle sostituzioni, previa estirpazione, avvenute successivamente. D'altra parte, osservava il CTU
(p. 9), la riscontrata presenza di esemplari così differenti in termini di sviluppo, ricacci e lunghezza dei tralci, nonché la storia del vigneto, rendeva plausibile l'ipotesi di progressiva sostituzione di viti nell'impianto con esemplari di diverse caratteristiche, essendo inverosimile una tale difformità in un appezzamento così modesto, allestito in unico momento, con unica partita di barbatelle. La parziale sostituzione delle viti d'origine, proseguiva il CTU, era stata confermata –seppur minimizzandone l'entità- dal CTP di parte, che la aveva indicata in una cinquantina di piante. Tale quantificazione doveva però
pagina 4 di 10 ritenersi <riduttiva alla luce dei molteplici elementi emersi nel corso delle operazioni peritali, ossia la sofferenza lamentata dall'attore sul vigneto ad
che fa presumere la necessità di progressive sostituzioni;
le Parte_2
conseguenze che lo stesso vigneto ha subito per le gelate 2017; la documentata notevole variabilità di condizioni vegetative riscontrata nelle ceppaie e nelle residue viti;
la verifica puntuale e minuziosa del limitrofo vigneto a – Pt_5
pacificamente in condizioni vegetative da sempre migliori di quello ad che ha evidenziato fallanze e risarcimenti intorno al 10-12% delle Parte_2
piante originali>> (p. 28); inoltre, <Le conseguenze della gelata tardiva aprile 2017 su , ha ragionevolmente costretto l'azienda a sostituire Parte_2
un numero significativo di viti morte o compromesse, e ciò darebbe una spiegazione plausibile alla accertata totale difformità dei portainnesti rilevati mediante analisi genetica rispetto alla certificazione del cartellino. Tale pot- pourri potrebbe, infatti, essere probabile segno di una progressiva sostituzione/integrazione delle viti morte o danneggiate o sofferenti con interventi svolti non dal resistente. Appare, infatti, oggettivamente assai anomala la miscellanea di portainnesti rilevati (tre differenti varietà su tre campioni effettuati), essendo inverosimile una tale difformità in una singola fornitura con lotto unico di sole 1125 viti>> (p. 20).Tutti questi elementi hanno quindi portato il CTU a concludere che sul vigneto ad il Parte_2 T_
avesse gia nel tempo <sostituito un numero significativo di viti, oggi non più misurabile>>.
Alla luce di quanto emerso dalla CTU, la Corte concorda con il Tribunale nel rilevare che non vi è certezza che i prelievi abbiano riguardato i portainnesti forniti dalla e non quelli delle piante sostituite dal . CP_1 T_
Ciò trova conferma anche nel fatto che i portainnesti individuati dagli esami di laboratorio sono tutti diversi fra loro, il che fa escludere che i prelievi siano stati tutti e tre compiuti sulle piante fornite dalla se, come osservato dal CP_1
pagina 5 di 10 perito (p. 13), <non sono emersi nel corso della CTU elementi o ragioni che possono far presumere la fornitura di viti disomogenee in termini di caratteristiche genetiche e varietali, …Pertanto si assume ai fini della presente perizia che la totalità delle viti oggetto di causa fornite da fossero CP_1
lotti omogenei in termini di CV [Cultivar] e portainnesto>>; dunque, al più solo uno dei tre prelievi potrebbe essere stato tratto da un portainnesto originario.
Diversamente da quanto affermato dall'appellante, il CTU ha sì definito
“complesso” e non invece impossibile, a causa della capitozzatura, distinguere le piante originarie da quelle sostituite, ma, come sopra indicato, ha positivamente affermato che vi erano state, prima della perizia, molte estirpazioni e sostituzioni di viti, che, del tutto ragionevolmente -ma ciò non ha alcuna rilevanza- avranno riguardato quelle più compromesse.
Proprio la impossibilità di distinguere le piante originarie da quelle sostituite spiega la mancata indicazione da parte del CTU -e la mancanza di rilievi sul punto da parte dei CTP- in merito al criterio di individuazione degli esemplari da cui effettuare i prelievi, scelti solo per la localizzazione e i differenti stati di vigoria. Nonostante quanto dedotto dall'appellante nell'ambito del terzo motivo, non è dunque vero che il CTU abbia effettuato le campionature su piante previamente individuate come originarie.
Per la stessa ragione, ossia per la mancanza di prova che l'esame sia stato svolto su una pianta originariamente fornita dalla e non su altra sostituita CP_1
dal , risulta priva di rilievo probatorio la circostanza che, nel febbraio T_
2021, il laboratorio avesse esaminato un campione di portainnesto di CP_3
barbatella, prelevato non in contraddittorio, risultato di tipo 161.49C.
Diversamente, poi, da quanto sostenuto dall'appellante, nessuna confessione della consegna di un portainnesto di tipo 161.49C invece di 157.11C può rinvenirsi nella memoria di costituzione della e della nel CP_1 CP_2
pagina 6 di 10 procedimento di ATP, le cui difese (di questo e di simile tenore <<…le barbatelle consegnate da non sono diverse da quelle promesse a CP_1
, solamente portano il “vecchio nome”>>), erano incentrate sulla T_
identità dei portainnesto nonostante la diversa nomenclatura, fatto questo poi escluso dal CTU (p. 21).
Ed invero, è pacifico che le ammissioni presenti negli atti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore ad litem e non anche dalla parte, non hanno natura confessoria, ma valore di indizi liberamente valutabili dal giudice (v. fra le tante Cass. 7702/19).
Ad avviso della Corte, a tale affermazione dei legali non può attribuirsi alcuna rilevanza probatoria se si considera che è stata resa allo scopo opposto rispetto a quello di confermare la consegna di un portainnesto diverso da quello acquistato dal;
l'affermazione, peraltro, ben si spiega con il fatto che, T_
nel ricorso per ATP, il aveva dato atto dell'esito dell'esame da lui fatto T_
compiere dal laboratorio CREA di un campione in esito ad un prelievo cui la né né la avevano partecipato, e della cui provenienza le CP_1 CP_2
società nulla sapevano, talché la tesi difensiva risulta chiaramente svolta solo per l'eventualità che la CTU poi avesse eventualmente confermato che i portainnesti forniti erano del tipo 161.49 C invece di 157.11C, e non certo per dare per ammesso il fatto posto a fondamento delle pretese del . T_
D'altronde, se così non fosse, non vi sarebbe stata alcuna necessità che il CTU facesse ulteriori prelievi ed esami, potendo limitarsi a stabilire l'appartenenza o meno alla stessa species dei due tipi di portainnesto e, in caso negativo, accertare i pregiudizi eventualmente derivati dalla diversità di quelli consegnati
(in tesi 161.49) rispetto a quelli certificati (157.11).
Ancora, deve considerarsi che la e la non furono il soggetto CP_1 CP_2
che aveva provveduto alla certificazione di cui al passaporto delle piante, essendosi la prima limitata a rivendere al le barbatelle così come ad T_
pagina 7 di 10 essa fornite dalla e quest'ultima a venderle alla come CP_2 CP_1
fornitele dal Vivaio (v. p. 12 CTU); nessuna cognizione avevano dunque Per_2
ragionevolmente la e la e tanto meno i loro difensori, quanto CP_1 CP_5
alla effettiva tipologia del portainnesto certificato come 157.11C.
Il non ha censurato in sé il -condivisibile- rilievo del Tribunale quanto T_
alla impossibilità logica di trarre la prova della consegna di un portainnesto diverso, dall'insoddisfacente sviluppo delle piante posto che questo poteva essere riferibile anche a cause diverse. Piuttosto, nel secondo motivo,
l'appellante afferma la non pertinenza della considerazione perché la dimostrazione della consegna del diverso portainnesto doveva ritenersi fondata non in via deduttiva dallo stesso insoddisfacente dello sviluppo delle piante, ma su dati obiettivi, ossia gli esami di laboratorio e le ammissioni contenute nelle memorie difensive delle controparti.
Come si è visto, non vi è invece né ammissione, da parte della e della CP_1
della consegna di portainnesti diversi, né prova che gli esami di CP_2
laboratorio abbiano riguardato campioni prelevati dalle piante originarie e non da altre sostituite dal . T_
Il quarto motivo di appello riguarda quanto osservato dal Tribunale a proposito del fatto che, in considerazione della condotta del quale, eseguendo CP_6
senza contraddittorio il prelievo da lui inviato al laboratorio e CP_3
procedendo alla sostituzione delle piante prima dell'ATP, aveva reso impossibile alla venditrice di provare la conformità del portainnesto fornito a quello certificato-, doveva ritenersi, per l'art. 24 Cost. e per il principio di vicinanza della prova, che, nel caso di specie, fosse, in deroga alla regola generale, il compratore e non il venditore a dover provare la difformità fra quanto consegnato e quanto acquistato.
L'appellante ha censurato tale argomentazione deducendo che, invece, egli aveva appunto proposto l'ATP prima della sostituzione delle piante, avendo pagina 8 di 10 effettuato la mera capitozzatura e sostituito solo alcune fallanze, e che il
Tribunale non avrebbe dovuto che prendere atto delle dichiarazioni confessorie delle controparti quanto alla consegna di un portainnesto diverso.
Osserva la Corte che, come già detto, tali assunti non corrispondono né a quanto accertato dalla CTU a proposito della avvenuta considerevole sostituzione delle piante al momento dell'ATP, e del risultato degli esami (tre porta innesti risultati diversi fra loro), né alla insussistente portata confessoria,
e neppure ammissiva, delle dichiarazioni dei legali nelle costituzioni nell'ATP.
Nessuna altra argomentazione è stata svolta per censurare l'inversione, meramente definita “illegittima”, dell'onere della prova, che il Tribunale ha ben motivato nella sentenza, con argomentazione che peraltro questa Corte condivide pienamente, potendo in aggiunta richiamarsi, quale espressione di un principio generale, la previsione dell'art. 1513 cc in tema di vendita di beni mobili, applicabile anche all'ipotesi di aliud pro alio (Cass. 8620/96, 2082/76).
Esclusa la prova della consegna di portainnesti diversi, non occorre procedere ad ulteriori considerazioni, e va esclusa anche l'accoglibilità della domanda di nullità del contratto fondata sulla falsità dei passaporti delle piante.
4)Seguono la soccombenza le spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta (ridotta fase trattazione/istruttoria) e non ravvisandosi ragioni per attestarsi sui massimi tariffari di cui alla nota spese.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da T_
, titolare della omonima impresa agricola individuale, nei confronti
[...]
della e della avverso la sentenza n. CP_1 Controparte_7
682/23 del Tribune di Reggio Emilia.
pagina 9 di 10 Condanna l'appellante a rifondere alle controparti le spese di lite del grado, che liquida, per ciascuna di loro, in euro 5.000,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR 115/02 e dall'art.1 c .17
L.228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 10.6.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
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