Ordinanza presidenziale 19 dicembre 2022
Sentenza 5 maggio 2023
Decreto cautelare 29 novembre 2023
Ordinanza cautelare 21 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3S, sentenza 05/05/2023, n. 7628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7628 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/05/2023
N. 07628/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04234/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4234 del 2019, proposto da
UR RE, rappresentato e difeso dall'avvocato UR RE, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Automobile Club D'Italia - Aci, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police, Raimondo D'Aquino Di Caramanico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;
Automobile Club D'Italia - Direzione Centrale Risorse Umane, Commissione Esaminatrice Presso Aci, non costituiti in giudizio;
nei confronti
AN CC, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Panizzolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari,
del provvedimento pubblicato sul sito istituzionale dell'ACI in data 22 gennaio 2019, recante l'elenco degli ammessi alla prova orale del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 posto di avvocato di I livello presso l'Automobile Club d' Italia (C.E. 14 marzo 2018) di cui al bando pubblicato per estratto nella G.U. n. 33 del 24/04/2018, nonché del bando medesimo nella parte in cui non prevede criteri di valutazione delle prove scritte, della determina di nomina della Commissione n. 237 del 7 settembre 2018, dei criteri di valutazione pubblicati sul sito istituzionale dell'ACI in data 28.11.2018, del verbale del 16 gennaio 2019 con allegata griglia di valutazione delle prove scritte, del verbale del 18 gennaio 2019 con allegati prospetto “esito prove scritte” e schede di valutazione degli elaborati, tra cui quella recante i punteggi attributi alla prima prova scritta della candidata UR RE (contrassegnata col n.4), della graduatoria generale di merito, della graduatoria dei vincitori e dell'avviso di approvazione della graduatoria definitiva pubblicati sul sito istituzionale dell'ACI in data 19.03.2019, oltre ad ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, per quanto lesivo della posizione della ricorrente e, comunque, di tutti quelli posti in essere dalla Commissione esaminatrice a decorrere dal 10.01.2019, data di espletamento della prima prova scritta, ad oggi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Automobile Club D'Italia - Aci e di AN CC;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 aprile 2023 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale per il reclutamento di un avvocato presso ACI.
La stessa ha superato le prove selettive, ma non quelle scritte, per cui non è stata ammessa alla successiva prova orale.
Avverso tale esclusione la predetta ha avanzato ricorso giurisdizionale affidato tre motivi di gravame ed alla contestuale istanza cautelare.
Il ricorso è stato partecipato alla sola candidata risultata vincitrice del concorso.
Si sono costituite in giudizio, sia la resistente, che la controinteressata.
Alla camera di consiglio del giorno 14 maggio 2019 la causa è stata cancellata dal ruolo delle sospensive.
Con nota del 17 gennaio 2023 la ricorrente, in riscontro all’ordinanza Presidenziale del 19 dicembre 2022, ha dichiarato l’interesse alla definizione del ricorso.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha eccepito la violazione dell’art. 19, comma 2, del regolamento sull’accesso all’impiego presso ACI.
Infatti la Commissione era originariamente composta da due membri interni ed uno esterno all’Istituto.
Successivamente il componente esterno ha accettato, a far data dal 1° gennaio 2019, l’incarico triennale di Segretario Generale dell’A.C.I.
Pertanto, l’indicata Commissione è risultata composta solo da membri interni.
In merito è necessario osservare quanto segue:
L’art. 4 del bando, rubricato: Commissione esaminatrice recita :” La Commissione esaminatrice del concorso è costituita con delibera del Presidente dell’Ente, su proposta del Segretario Generale.
Salvo motivata impossibilità, l’Amministrazione riserva 1/3 dei posti di componente alle donne”.
Deve precisarsi che la riportata previsione del concorso non ha menzionato la norma interna (art. 19, comma 2, del regolamento sull’accesso all’impiego presso ACI) che la ricorrente ha ritenuto violata.
Tale evenienza assume valenza dirimente rispetto alla avanzata censura.
Ora, il bando di concorso costituisce l’atto con il quale principia il procedimento per la selezione di personale delle pubbliche amministrazioni.
In esso sono specificati i requisiti di partecipazione al concorso, le modalità e i termini per la presentazione delle domande, l’eventuale svolgimento delle prove scritte e orali, ed i criteri per l’attribuzione dei punteggi, nonché la composizione della Commissione.
Si può affermare che, attualmente, la natura giuridica dell’indicato atto è stata, dalla giurisprudenza maggioritaria, ricondotta agli atti amministrativi aventi portata di carattere generale.
Le sue prescrizioni, per il principio della par condicio, vincolano non solo i concorrenti, ma anche le stesse amministrazioni.
Ciò significa che le prescrizioni adottate non potranno essere disapplicate neppure dalla stessa amministrazione che, potrà, unicamente adottare provvedimenti di secondo grado.
In altre parole, la p.a. può, in autotutela, annullare o revocare il bando stesso.
Costituiscono eccezione ai riportati principi le cd “leggi autoesecutive” che, malgrado non siano previste dalla lex specialis, devono, comunque, essere applicate alla procedura concorsuale.
Si tratta di norme di legge con valore imperativo, ossia di disposizioni normative che non richiedono per l’applicazione l’intermediazione di altra normativa (Cons. St., Sez. IV, 6 febbraio 1995, n. 54).
Nel caso di specie la norma interna richiamata dalla parte ricorrente, invero, non ha natura imperativa.
Solo le previsioni di cui al d.P.R. n. 487 del 1994 assumo valenza inderogabile e si inseriscono nella lex specialis anche se non menzionate espressamente.
La parte non ha censurato la parte del bando che non ha previsto il ricorso all’ art. 19, comma 2, del regolamento sull’accesso all’impiego presso ACI, per cui il motivo dalla stessa avanzato deve essere respinto.
Con il secondo motivo di ricorso la parte ha contestato la violazione dell’art. 12 del D.P.R. n. 487/1994, nella parte in cui statuisce che :”le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”.
Sostiene la parte ricorrente che tali criteri sono stati pubblicati in data 28 novembre 2018 e risultano :”…assolutamente generici e meramente indicativi”.
Con riferimento a tale ultimo aspetto la censura avanzata risulta generica e sommaria non avendo specificato le ragioni dell’assunto.
Quanto, poi, al momento cui la Commissione è obbligata ad adottare i criteri selettivi, il Collegio osserva.
Costituisce principio giurisprudenziale pacifico e fermo il fatto che la individuazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994, non è soggetta ad alcuna pubblicazione prima dello svolgimento delle prove.
Ciò che assume valenza dirimente è che tali criteri siano adottati prima della valutazione degli elaborati.
Risulta dagli atti che tale predeterminazione è intervenuta in data 16 gennaio 2019, ossia prima della valutazione degli elaborati.
Né può essere condivisa la tesi della parte ricorrente secondo cui la individuazione dei criteri deve avvenire prima della somministrazione della prova di esame.
La ratio della previsione normativa deve intendersi nel senso che la predeterminazione dei criteri deve precedere l’attività di valutazione degli elaborati proprio per ancorare lo scrutinio degli elaborati ai criteri indicati ed assunti dalla Commissione prima della valutazione delle prove.
Il Collegio non condivide il rilievo avanzato dalla parte ricorrente circa l’obbligo per la Commissione di correggere entrambi gli elaborati anche quando, il primo abbia ottenuto una valutazione insufficiente.
Ritiene, infatti, il Collegio che la previsione del bando secondo cui i candidati, per essere ammessi alla successiva prova orale, devono ottenere, in entrambe le prove, il voto minimo di 21/30, consente, ai fini dell’economia e della celerità del procedimento, di evitare la correzione di quei compiti che, già al primo scrutinio, hanno ottenuto un punteggio non sufficiente.
Con il terzo motivo di gravame la parte ha censurato la valutazione assegnata :insufficienza.
Sul punto il Collegio si limita a rappresentare che la valutazione degli elaborati concorsuali è legittima anche attraverso di un sintetico giudizio numerico.
In merito il giudice amministrativo di appello ha, costantemente, espresso il seguente principio :” “Il voto numerico, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni; quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto; inoltre, ai fini della verifica di legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi non occorre l’apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione a eventuali errori commessi” (Cons. Stato, sez. III, sent. n. 4367 del 2021; conformi ex multis sez. II, sent. n. 4018 del 2021; sez. VI sent. 207 del 2021; sez. V, sent. 5743 del 2021; sez. IV, sent. n. 4745 del 2018)” ( Cons.St. 2 settembre 2021, n. 6204).
A maggior ragione l’adozione di una motivazione esplicita rende legittima la conseguente valutazione.
Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.
Sussistono validi motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Claudia Lattanzi, Presidente FF
Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore
Silvia Piemonte, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Vitanza | Claudia Lattanzi |
IL SEGRETARIO