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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/11/2024, n. 4835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4835 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 7549/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 31.10.2024, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7549/2023 R.G. LAVORO
TRA
. a GEORGIA il 28/09/1961 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SASSO VALERIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to presso la sede CP_2 in via A. de Gasperi, n. 55 Napoli, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Calamia
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 16/06/2023 la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio , esponendo quanto segue: di aver lavorato dal 19.09.2021 al Controparte_1
19.05.2023 alle dipendenze del sig. , res.te in Casoria (NA) alla Controparte_1
Via Pio XII n.64, in qualità e con le mansioni di badante in favore della madre di quest'ultimo, sig.ra , non autosufficiente, presso il suo domicilio in Persona_1
Casoria (NA) alla via San Pietro n.42; di aver prestato la propria attività di tipo “convivente” usufruendo di vitto e alloggio per 55 ore settimanali, con le modalità indicate in ricorso;
di
1 essere stata assunta dal sig. da cui riceveva le direttive e la Controparte_1
retribuzione mensile pari ad euro 950,00, e a cui doveva giustificare le assenze dal lavoro;
che, relativamente al periodo sopra indicato, il rapporto era regolato dal CCNL per i dipendenti collaboratori familiari – lavoro domestico - e di avere diritto ad essere inquadrata e retribuita, in ragione delle mansioni svolte, nel livello CS del CCNL applicabile;
di non aver usufruito dei ratei ferie nel corso del rapporto di lavoro né ricevuta le relativa indennità sostitutiva;
di non aver avuti corrisposti i ratei di 13ma mensilità; di non aver avuto corrisposto nulla a titolo di T.F.R.
Tanto premesso, la ricorrente, nella presente sede, lamentava che le somme che aveva percepito durante il predetto rapporto di lavoro subordinato erano state inferiori rispetto a quelle effettivamente dovutele e, pertanto, sulla base di allegati conteggi, concludeva chiedendo la condanna della parte convenuta al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 4.698,83 per differenze retributive oltre alla condanna della parte CP_ datoriale al versamento dei contributi dovuti.
Il resistente , ritualmente citato in giudizio, non si costituiva, con la Controparte_1
conseguenza che va dichiarata la sua contumacia.
CP_ Si costituiva l che chiedeva in caso di accoglimento delle domande di parte ricorrente, di condannare la parte resistente al versamento in favore dell' dei contributi CP_2
previdenziali ed assicurativi dovuti e non prescritti, per il periodo che sarebbe stato accertato e riconosciuto in corso di causa, oltre interessi legali, ed eventuali sanzioni, come per legge.
Dopo l'ammissione e l'escussione dei testi di parte ricorrente, il giudice, disposto l'interrogatorio formale del resistente , rinviava la causa per la Controparte_1 discussione – dopo aver verificato la rituale notifica del verbale ammissivo di interpello e la mancata comparizione del resistente, che non si presentava a renderlo.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 31.10.2024 con la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa, sulle note delle parti costituite, con la presente sentenza completa di motivazione.
La domanda avanzata dalla ricorrente è, parzialmente, fondata e, pertanto, deve essere riconosciuta la legittimità della pretesa azionata in questo giudizio nei limiti appresso specificati.
Tenuto conto delle richieste contenute nel ricorso occorre verificare, in primo luogo, se tra le parti è, comunque, intercorso un rapporto di lavoro subordinato di fatto - e per far ciò
2 occorre, pertanto, soffermarsi sul concetto di subordinazione – e se la ricorrente sia stata sufficientemente retribuita nel corso del rapporto.
La questione investe, infatti, la nota problematica circa gli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato;
appare, pertanto, opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge, emblematicamente, illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745;
Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459).
Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere
3 intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n.
6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c..
E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinchè il processo inferenziale conduca a risultati univoci.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi - obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di - messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni può essere esaminato il materiale probatorio acquisito agli atti, sulla premessa che la prova rigorosa dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie grava interamente sull'attore.
4 Si è già sottolineato che vi è rapporto di lavoro subordinato quando il lavoratore ponga le proprie energie lavorative a disposizione – entro un orario di lavoro prestabilito – del datore di lavoro, affinché questi le utilizzi secondo le proprie mutevoli esigenze, con poteri di intervento implicanti la possibilità di variazioni, ancorché nel rispetto della professionalità del lavoratore, dei compiti affidati al medesimo, il quale è tenuto non al raggiungimento di un determinato risultato, ma solo ad impiegare le proprie energie per il tempo previsto e secondo gli ordini via via ricevuti.
L'evidenza della soggezione, però, diversamente si atteggia nei casi in cui le qualità delle mansioni ed il livello professionale con cui le medesime si esplicano decolora il rapporto di subordinazione gerarchica e l'assoggettamento a comandi dettagliatamente operativi.
Nel caso in esame può dirsi raggiunta una prova certa in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa in relazione al periodo indicato nel ricorso atteso che le dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso dell'istruttoria hanno, sotto questo profilo, confermato le circostanze di fatto contenute nell'atto introduttivo del giudizio.
Sull'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato non è dato dubitare e ciò proprio in base alle dichiarazioni dei testi di parte ricorrente.
La ricorrente per il periodo compreso tra Settembre 2021 e Maggio 2023 ha messo a disposizione del sig. la propria forza lavoro, in modo continuativo ed Controparte_1
esclusivo, con una frequenza quotidiana di rapporto, ed utilizzando mezzi messi a disposizione dal datore di lavoro;
è, altresì, pacifico che l'istante, non fosse dotata di una propria struttura né in possesso di alcun mezzo proprio e che il rischio dell'attività gravasse interamente sul predetto datore di lavoro. E' emerso, infine, che alla medesima venisse corrisposto un compenso predeterminato e fisso, riconosciuto a prescindere dal lavoro svolto nella misura indicata in ricorso.
Ben può affermarsi, allora, che la ricorrente abbia messo a disposizione del sig. CP_1
le proprie energie lavorative, atteso che la sua attività non costituiva un compito nato per sopperire ad esigenze occasionali o temporanee bensì una funzione svolta con continuità, senza interruzione e con il rispetto di un orario di lavoro fisso.
Ed infatti la prima teste ( ) – figlia della ricorrente - ha confermato che Testimone_1
la ricorrente nel periodo indicato in ricorso ha lavorato alle dipendenze del sig. CP_1
in qualità di badante della madre del resistente, sig.ra
[...] Persona_2
non autosufficiente, presso il suo domicilio sito in Casoria;
che la ricorrente provvedeva anche ai bisogni ed alle necessità della signora provvedendo alla pulizia Per_1
5 personale della signora nonché aiutandola a vestirsi etc. (“….mia madre ha lavorato per il signor dal settembre del 2021 fino a maggio del 2023 come Controparte_1
badante della madre, signora del signor . Mia Persona_2 CP_1 mamma ha lavorato presso il suo domicilio sito in Casoria…. E' capitato ogni tanto, quando ero libera, di andare a casa della signora per andare a trovare mia Per_2
mamma. A gennaio del 2023 per 2 settimane anche io ho dormito a casa della signora poiché in quel periodo non lavoravo e non avevo un posto dove andare a Per_2 dormire…..(omissis)…La signora on era autosufficiente e ricordo che quando Per_2
sono state le due settimane a casa della signora la stessa spesso gridava ed era mia madre a provvedere a lavarla, vestirla, a cambiarle i pannoloni eccetera…”).
La teste ha, altresì, confermato che la ricorrente lavorava tutti i giorni, notte e giorno ed era soggetta alle direttive di , il quale provvedeva anche al pagamento Controparte_1
della retribuzione, versata con cadenza mensile e di importo pari ad euro 950,00; la teste ha poi confermato che il rapporto finì nel mese di maggio 2023 (“A dare gli ordini a mia madre era che abitava vicino al palazzo in cui abitava la signora Parte_2
Il signor andava a casa della madre con una frequenza di 2\3 Per_2 CP_1
volte a settimana. Anche durante le due settimane in cui stata ospite della signora ho visto il signor dare a mia madre le direttive. Mia mamma Per_2 CP_1
lavorava notte e giorno e aveva soltanto, se ben ricordo, due giornate di riposo al mese.
Mia madre veniva pagata, con cadenza mensile, dal signor in Controparte_1
contanti e percepiva 950 euro al mese. Preciso che so questa circostanza in quanto in una occasione ho anche visto il signor dare i soldi a mia madre. Mia mamma si è CP_1
spesso lamentata con il signor di no ricedere la giusta Controparte_1
retribuzione né la tredicesima mensilità; una volta ho sentito il signor dire a CP_1
mia madre di non lamentarsi della retribuzione percepita, mia madre così decise di andare via verso la fine maggio 2023..”).
La teste ha, infine, fornito una dettagliata descrizione dell'abitazione della madre del resistente ove l'istante svolgeva attività di badante (“Entrando nella casa a destra c'era una grande stanza, cioè una camera da letto, poi c'era un bagno sempre sulla destra mentre di fronte all'ingresso vi era una stanzetta con la cucina ed in questa stanzetta dormiva la signora insieme a mia mamma. L'abitazione era sita al quarto Per_2 piano dell'edificio sito in Casoria”) e detta circostanza costituisce una ulteriore conferma della coerenza intrinseca e dell'attendibilità delle sue dichiarazioni, nonostante il rapporto di parentela con la ricorrente.
6 Tali dichiarazioni hanno poi trovato puntuale riscontro nell'escussione della seconda testimone ( la quale ha dichiarato: “La ricorrente ha lavorato per il Testimone_2
signor dal settembre del 2021 al maggio 2023 come badante per Controparte_1
la madre del signor che si chiamava , la quale soffriva di halzaimer. CP_1 Per_1
Sono stata io ad accompagnare la prima volta la ricorrente al colloquio di lavoro che si è svolto presso l'abitazione della signora che si trovava a Casoria. E' stato il signor Per_1
a venirci a prendere a me e alla ricorrente alla stazione di CASORIA e a CP_1
portarci a casa della madre. La casa si trovava al quarto piano. Entrando dalla casa sulla destra c'erano dei bagni e poi c'era la stanza della signora dove dormiva anche la Per_1 ricorrente. il colloquio è stato fatto nella camera da pranzo, quel giorno c'era anche la moglie del signor . Anche dopo il colloquio mi sono recata presso l'abitazione CP_1 della signora ….poiché all'epoca anche io lavoravo ad Afragola, vicino alla Per_1
gelateria la scimmietta, e quindi quando ero libera mi recavo dalla mia amica. Le direttive erano impartire alla ricorrente dal signor e so questa circostanza Controparte_1
perché anche quando sono stata io presente ho sentito i signor dire alla CP_1
ricorrente cosa fare. Anche quando abbiamo fatto il colloquio di lavoro ho sentito il signor
dire alla ricorrente che avrebbe provveduto lui a dirle cosa fare, a pagarla, in CP_1
particolare le disse che le avrebbe dato 950 euro al mese. La ricorrente lavorava notte e giorno dal lunedì alla domenica, anche se è capitato che qualche domenica il signor
le diceva di non lavorare. Tutto questo il signor lo ha detto alla CP_1 CP_1 ricorrente il giorno del colloquio in quanto la ricorrente non parla bene l'italiano, e quindi il
parlava con me e io poi spiegavo alla ricorrente. Io ricordo bene che lui disse CP_1
alla ricorrente al momento del colloquio che le avrebbe pagato la tredicesima, lo straordinario eccetera ma non so se poi effettivamente ha pagato. Non so se la ricorrente ha mai avuto delle ferie. Non so come è finito il rapporto di lavoro della ricorrente”.
La teste ha altresì confermato la descrizione dell'abitazione fornita dalla prima teste (“La casa si trovava al quarto piano. Entrando dalla casa sulla destra c'erano dei bagni e poi
c'era la stanza della signora dove dormiva anche la ricorrente”). Per_1
Occorre, giunti a questo punto, effettuare una serie di considerazioni sulla prova orale raccolta: in primo luogo non può non essere evidenziato che la ricorrente lavorava in un ristretto ambito familiare ed era l'unica, non legata da vincoli di vicinato e/o familiari, con coloro che frequentavano abitualmente la casa della madre del resistente CP_1
e, pertanto, giocoforza per dimostrare e provare la fondatezza delle sue
[...]
prospettazioni difensive, ella non ha potuto fare ricorso alla testimonianza di altri colleghi
7 di lavoro;
costoro, generalmente, riferendo fatti dall'interno e non dall'esterno, hanno, generalmente, un grado di attendibilità maggiore rispetto ad altre “tipologie” di testimoni.
Inoltre, se è vero che entrambe le testimoni sono rispettivamente figlia e amica della ricorrente è anche vero che le stesse sono, per lo più, portatrici di conoscenze dirette dei fatti di causa.
Peraltro, le dichiarazioni delle predette testimoni non risultano contraddette da altre risultanze istruttorie e possono, anzi, ritenersi implicitamente confermate dal comportamento del resistente che non si è presentato in udienza per Controparte_1 rendere l'interrogatorio formale sui fatti di causa, sebbene destinatario della notificazione del provvedimento di accoglimento dell'istanza di deferimento di parte ricorrente.
Anche alla luce di ciò, pertanto, deve ritenersi provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e il resistente nel periodo oggetto Controparte_1 della domanda con lo svolgimento delle mansioni indicate nell'atto introduttivo del giudizio.
Le altre circostanze dedotte nel ricorso e relative alla retribuzione percepita, al mancato pagamento della 13° mensilità e del TFR hanno trovato riscontro nell'acquisizione probatoria avutasi nel corso dell'attività istruttoria orale e, comunque, la parte convenuta, sulla quale gravava il relativo onere, nulla ha dimostrato in merito al pagamento di tali voci retributive, scegliendo di restare contumace.
Quanto ai conteggi allegati al ricorso essi appaiono formulati in modo esatto, in quanto tengono conto in modo corretto, del periodo di lavoro, per il quale può ritenersi raggiunta la prova del rapporto di lavoro subordinato, di tutte le voci contrattuali applicabili al caso in esame;
i calcoli ivi contenuti non sono stati oggetto, del resto, di precise contestazioni di natura contabile da parte del resistente che ha scelto di restare contumace.
In considerazione di tanto, deve ritenersi che il ricorrente ha sicuramente diritto al T.F.R., alle differenze retributive ivi indicate ed ai ratei di 13a non corrisposti.
Difatti, gran parte delle suddette indennità hanno fonte legislativa, essendo specificamente previste dalla legge;
altre, invece, sono previste dagli accordi collettivi di natura privatistica.
Della prova orale e/o documentale contraria del diritto vantato, inerente l'avvenuto pagamento delle spettanze, era onerato il resistente , il quale, in Controparte_1
ragione della mancata costituzione in giudizio, nulla ha dedotto e/o provato in merito. In mancanza di qualsiasi prova in tal senso, non può che affermarsi il diritto della ricorrente a percepire quanto spettante per le indicate retribuzioni.
8 Va detto, tuttavia, che le testimonianze raccolte non appaiono sufficienti a giustificare la richiesta di indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Dal totale richiesto devono, infatti, essere sottratte tutte le somme chieste per differenze inerenti l'indennità sostitutiva delle ferie non godute atteso che il fatto costitutivo del diritto a tale indennità non è il rapporto di lavoro bensì il mancato godimento delle stesse e cioè
l'inosservanza, da parte del datore di lavoro dell'obbligo relativo;
spetta, pertanto, al lavoratore il quale chieda la predetta indennità di provare tale mancato godimento (cfr.
Cass.
7.12.1984 n.6462; 5.4.1982 n.2078; 20.2.1982 n.1091), mentre il datore di lavoro non ha alcun onere di provare di averle concesse (cfr. Cass. 13 dicembre 1979 n.6492;
29.7.1978 n.3788; 7.2.1975 n.455 e 11.11.1971 n.3232).
Né dal dato orale né da quello documentale può evincersi un sicuro elemento di rilevanza probatoria prossima alla certezza o almeno di sicuro affidamento in ordine al mancato godimento delle ferie da parte della ricorrente.
Tanto premesso, va ribadito che alla fattispecie concreta risultano applicabili le previsioni contrattuali del contratto collettivo nazionale di categoria invocato (CCNL lavoro domestico), del quale non è stata contestata l'utilizzazione: del resto un'oramai consolidata giurisprudenza riconosce alla contrattazione collettiva una funzione tariffaria minima, diretta a garantire il rispetto del principio costituzionale sancito dall'art.36 Cost., che rende inevitabilmente nulle quelle pattuizioni retributive ad essa inferiori poiché inidonee a garantire al lavoratore un'esistenza libera e dignitosa in ossequio al precetto costituzionale.
Procedendo, pertanto, ad un'applicazione diretta del contratto di categoria, la retribuzione spettante alla ricorrente per le mansioni svolte, correttamente inquadrabili nel livello C
Super della classificazione del personale, andrà calcolata, utilizzandone come parametro valutativo, le tabelle allegate al ricorso: va, pertanto, riconosciuta la differenza tra quanto effettivamente percepito dalla dipendente in costanza di svolgimento del rapporto di lavoro e quanto, invece, calcolato da ella stessa in applicazione dei parametri suindicati;
deve, altresì, essere affermato il diritto della ricorrente ad ottenere tutte le spettanze retributive non percepite e le differenze retributive a titolo di 13a mensilità nonché quello ad una corretta quantificazione e liquidazione del trattamento di fine rapporto maturato nel corso del rapporto di lavoro.
Il resistente , in ragione della sua contumacia, nulla ha dedotto in Controparte_1
merito. In mancanza di qualsiasi prova in tal senso, non può che affermarsi il diritto della ricorrente a percepire quanto spettante.
9 Va anche evidenziato che la parte convenuta non ha fornito altri conteggi né, infine, ha dedotto alcun elemento di prova in ordine alla sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della domanda, preferendo rimanere contumace;
di tale comportamento è dato tenere conto quanto meno ai sensi del combinato disposto degli artt.116 e 420 c.p.c..
Non può che essere valutata, infatti, come la legge consente, il comportamento processuale di convenuta, la quale, non ha mai partecipato alle udienze istruttorie preferendo rimanere contumace e nemmeno si è presentata a rendere l'interrogatorio formale.
E' pur vero che nel rito del lavoro, come del resto in quello ordinario, la contumacia del convenuto non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda, poiché la stessa costituisce solamente un elemento valutabile (ovviamente nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice, ai fini della decisione. (cfr. tra le tante Cass.
7.3.1987 n.2427), ma è altrettanto vero che tale comportamento si inserisce, nel caso di specie, “in un contesto” probatorio sufficientemente preciso (si fa riferimento sia alla documentazione sopra elencata sia alla prova orale raccolta nel corso dell'istruttoria del tutto univoca).
Alla luce di tutto quanto sopra osservato va accolta, parzialmente, la domanda e, per l'effetto, in relazione al periodo indicato in parte motiva, il resistente Controparte_1 va condannato al pagamento –per le causali di cui in parte motiva - in favore della ricorrente, della minor somma pari ad euro 3.117,6, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria medio tempore maturata dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo.
Il resistente va, altresì, condannato al versamento in favore dell' Controparte_1 CP_2
dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti e non prescritti, per il periodo indicato in ricorso. CP_ Nei rapporti tra la ricorrente e l' , considerata la posizione dell' , nei confronti del CP_2
quale nessuna domanda è stata proposta, le spese di lite vanno compensate.
Nei rapporti tra la ricorrente e le spese seguono la soccombenza del Controparte_1
resistente e vanno liquidate come da dispositivo Controparte_1
P. Q. M.
Il Giudice Unico della sezione Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, Dott.ssa Fabiana
Colameo, così provvede:
a) accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto, in relazione al periodo dal 19.09.2021 al
19.05.2023, condanna al pagamento - per le causali di cui in parte Controparte_1
motiva - in favore di , della somma complessiva di euro 3.117,6 Parte_1
10 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria medio tempore maturata dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo;
b) condanna al pagamento all' dei contributi previdenziali, per il Controparte_1 CP_2
predetto periodo, e nei limiti di quanto riconosciuto;
c) condanna al pagamento, in favore della ricorrente delle spese Controparte_1
processuali che vengono liquidate in complessivi euro 1.300/00 oltre IVA e CPA e rimborso forfettario spese generali al 15 % come per legge, con attribuzione;
CP_ d) compensa le spese tra il ricorrente e l' .
Aversa, 4.11.2024
Il Giudice
dott.ssa Fabiana Colameo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 31.10.2024, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7549/2023 R.G. LAVORO
TRA
. a GEORGIA il 28/09/1961 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SASSO VALERIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to presso la sede CP_2 in via A. de Gasperi, n. 55 Napoli, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Calamia
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 16/06/2023 la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio , esponendo quanto segue: di aver lavorato dal 19.09.2021 al Controparte_1
19.05.2023 alle dipendenze del sig. , res.te in Casoria (NA) alla Controparte_1
Via Pio XII n.64, in qualità e con le mansioni di badante in favore della madre di quest'ultimo, sig.ra , non autosufficiente, presso il suo domicilio in Persona_1
Casoria (NA) alla via San Pietro n.42; di aver prestato la propria attività di tipo “convivente” usufruendo di vitto e alloggio per 55 ore settimanali, con le modalità indicate in ricorso;
di
1 essere stata assunta dal sig. da cui riceveva le direttive e la Controparte_1
retribuzione mensile pari ad euro 950,00, e a cui doveva giustificare le assenze dal lavoro;
che, relativamente al periodo sopra indicato, il rapporto era regolato dal CCNL per i dipendenti collaboratori familiari – lavoro domestico - e di avere diritto ad essere inquadrata e retribuita, in ragione delle mansioni svolte, nel livello CS del CCNL applicabile;
di non aver usufruito dei ratei ferie nel corso del rapporto di lavoro né ricevuta le relativa indennità sostitutiva;
di non aver avuti corrisposti i ratei di 13ma mensilità; di non aver avuto corrisposto nulla a titolo di T.F.R.
Tanto premesso, la ricorrente, nella presente sede, lamentava che le somme che aveva percepito durante il predetto rapporto di lavoro subordinato erano state inferiori rispetto a quelle effettivamente dovutele e, pertanto, sulla base di allegati conteggi, concludeva chiedendo la condanna della parte convenuta al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 4.698,83 per differenze retributive oltre alla condanna della parte CP_ datoriale al versamento dei contributi dovuti.
Il resistente , ritualmente citato in giudizio, non si costituiva, con la Controparte_1
conseguenza che va dichiarata la sua contumacia.
CP_ Si costituiva l che chiedeva in caso di accoglimento delle domande di parte ricorrente, di condannare la parte resistente al versamento in favore dell' dei contributi CP_2
previdenziali ed assicurativi dovuti e non prescritti, per il periodo che sarebbe stato accertato e riconosciuto in corso di causa, oltre interessi legali, ed eventuali sanzioni, come per legge.
Dopo l'ammissione e l'escussione dei testi di parte ricorrente, il giudice, disposto l'interrogatorio formale del resistente , rinviava la causa per la Controparte_1 discussione – dopo aver verificato la rituale notifica del verbale ammissivo di interpello e la mancata comparizione del resistente, che non si presentava a renderlo.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 31.10.2024 con la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa, sulle note delle parti costituite, con la presente sentenza completa di motivazione.
La domanda avanzata dalla ricorrente è, parzialmente, fondata e, pertanto, deve essere riconosciuta la legittimità della pretesa azionata in questo giudizio nei limiti appresso specificati.
Tenuto conto delle richieste contenute nel ricorso occorre verificare, in primo luogo, se tra le parti è, comunque, intercorso un rapporto di lavoro subordinato di fatto - e per far ciò
2 occorre, pertanto, soffermarsi sul concetto di subordinazione – e se la ricorrente sia stata sufficientemente retribuita nel corso del rapporto.
La questione investe, infatti, la nota problematica circa gli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato;
appare, pertanto, opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge, emblematicamente, illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745;
Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459).
Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere
3 intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n.
6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c..
E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinchè il processo inferenziale conduca a risultati univoci.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi - obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di - messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni può essere esaminato il materiale probatorio acquisito agli atti, sulla premessa che la prova rigorosa dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie grava interamente sull'attore.
4 Si è già sottolineato che vi è rapporto di lavoro subordinato quando il lavoratore ponga le proprie energie lavorative a disposizione – entro un orario di lavoro prestabilito – del datore di lavoro, affinché questi le utilizzi secondo le proprie mutevoli esigenze, con poteri di intervento implicanti la possibilità di variazioni, ancorché nel rispetto della professionalità del lavoratore, dei compiti affidati al medesimo, il quale è tenuto non al raggiungimento di un determinato risultato, ma solo ad impiegare le proprie energie per il tempo previsto e secondo gli ordini via via ricevuti.
L'evidenza della soggezione, però, diversamente si atteggia nei casi in cui le qualità delle mansioni ed il livello professionale con cui le medesime si esplicano decolora il rapporto di subordinazione gerarchica e l'assoggettamento a comandi dettagliatamente operativi.
Nel caso in esame può dirsi raggiunta una prova certa in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa in relazione al periodo indicato nel ricorso atteso che le dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso dell'istruttoria hanno, sotto questo profilo, confermato le circostanze di fatto contenute nell'atto introduttivo del giudizio.
Sull'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato non è dato dubitare e ciò proprio in base alle dichiarazioni dei testi di parte ricorrente.
La ricorrente per il periodo compreso tra Settembre 2021 e Maggio 2023 ha messo a disposizione del sig. la propria forza lavoro, in modo continuativo ed Controparte_1
esclusivo, con una frequenza quotidiana di rapporto, ed utilizzando mezzi messi a disposizione dal datore di lavoro;
è, altresì, pacifico che l'istante, non fosse dotata di una propria struttura né in possesso di alcun mezzo proprio e che il rischio dell'attività gravasse interamente sul predetto datore di lavoro. E' emerso, infine, che alla medesima venisse corrisposto un compenso predeterminato e fisso, riconosciuto a prescindere dal lavoro svolto nella misura indicata in ricorso.
Ben può affermarsi, allora, che la ricorrente abbia messo a disposizione del sig. CP_1
le proprie energie lavorative, atteso che la sua attività non costituiva un compito nato per sopperire ad esigenze occasionali o temporanee bensì una funzione svolta con continuità, senza interruzione e con il rispetto di un orario di lavoro fisso.
Ed infatti la prima teste ( ) – figlia della ricorrente - ha confermato che Testimone_1
la ricorrente nel periodo indicato in ricorso ha lavorato alle dipendenze del sig. CP_1
in qualità di badante della madre del resistente, sig.ra
[...] Persona_2
non autosufficiente, presso il suo domicilio sito in Casoria;
che la ricorrente provvedeva anche ai bisogni ed alle necessità della signora provvedendo alla pulizia Per_1
5 personale della signora nonché aiutandola a vestirsi etc. (“….mia madre ha lavorato per il signor dal settembre del 2021 fino a maggio del 2023 come Controparte_1
badante della madre, signora del signor . Mia Persona_2 CP_1 mamma ha lavorato presso il suo domicilio sito in Casoria…. E' capitato ogni tanto, quando ero libera, di andare a casa della signora per andare a trovare mia Per_2
mamma. A gennaio del 2023 per 2 settimane anche io ho dormito a casa della signora poiché in quel periodo non lavoravo e non avevo un posto dove andare a Per_2 dormire…..(omissis)…La signora on era autosufficiente e ricordo che quando Per_2
sono state le due settimane a casa della signora la stessa spesso gridava ed era mia madre a provvedere a lavarla, vestirla, a cambiarle i pannoloni eccetera…”).
La teste ha, altresì, confermato che la ricorrente lavorava tutti i giorni, notte e giorno ed era soggetta alle direttive di , il quale provvedeva anche al pagamento Controparte_1
della retribuzione, versata con cadenza mensile e di importo pari ad euro 950,00; la teste ha poi confermato che il rapporto finì nel mese di maggio 2023 (“A dare gli ordini a mia madre era che abitava vicino al palazzo in cui abitava la signora Parte_2
Il signor andava a casa della madre con una frequenza di 2\3 Per_2 CP_1
volte a settimana. Anche durante le due settimane in cui stata ospite della signora ho visto il signor dare a mia madre le direttive. Mia mamma Per_2 CP_1
lavorava notte e giorno e aveva soltanto, se ben ricordo, due giornate di riposo al mese.
Mia madre veniva pagata, con cadenza mensile, dal signor in Controparte_1
contanti e percepiva 950 euro al mese. Preciso che so questa circostanza in quanto in una occasione ho anche visto il signor dare i soldi a mia madre. Mia mamma si è CP_1
spesso lamentata con il signor di no ricedere la giusta Controparte_1
retribuzione né la tredicesima mensilità; una volta ho sentito il signor dire a CP_1
mia madre di non lamentarsi della retribuzione percepita, mia madre così decise di andare via verso la fine maggio 2023..”).
La teste ha, infine, fornito una dettagliata descrizione dell'abitazione della madre del resistente ove l'istante svolgeva attività di badante (“Entrando nella casa a destra c'era una grande stanza, cioè una camera da letto, poi c'era un bagno sempre sulla destra mentre di fronte all'ingresso vi era una stanzetta con la cucina ed in questa stanzetta dormiva la signora insieme a mia mamma. L'abitazione era sita al quarto Per_2 piano dell'edificio sito in Casoria”) e detta circostanza costituisce una ulteriore conferma della coerenza intrinseca e dell'attendibilità delle sue dichiarazioni, nonostante il rapporto di parentela con la ricorrente.
6 Tali dichiarazioni hanno poi trovato puntuale riscontro nell'escussione della seconda testimone ( la quale ha dichiarato: “La ricorrente ha lavorato per il Testimone_2
signor dal settembre del 2021 al maggio 2023 come badante per Controparte_1
la madre del signor che si chiamava , la quale soffriva di halzaimer. CP_1 Per_1
Sono stata io ad accompagnare la prima volta la ricorrente al colloquio di lavoro che si è svolto presso l'abitazione della signora che si trovava a Casoria. E' stato il signor Per_1
a venirci a prendere a me e alla ricorrente alla stazione di CASORIA e a CP_1
portarci a casa della madre. La casa si trovava al quarto piano. Entrando dalla casa sulla destra c'erano dei bagni e poi c'era la stanza della signora dove dormiva anche la Per_1 ricorrente. il colloquio è stato fatto nella camera da pranzo, quel giorno c'era anche la moglie del signor . Anche dopo il colloquio mi sono recata presso l'abitazione CP_1 della signora ….poiché all'epoca anche io lavoravo ad Afragola, vicino alla Per_1
gelateria la scimmietta, e quindi quando ero libera mi recavo dalla mia amica. Le direttive erano impartire alla ricorrente dal signor e so questa circostanza Controparte_1
perché anche quando sono stata io presente ho sentito i signor dire alla CP_1
ricorrente cosa fare. Anche quando abbiamo fatto il colloquio di lavoro ho sentito il signor
dire alla ricorrente che avrebbe provveduto lui a dirle cosa fare, a pagarla, in CP_1
particolare le disse che le avrebbe dato 950 euro al mese. La ricorrente lavorava notte e giorno dal lunedì alla domenica, anche se è capitato che qualche domenica il signor
le diceva di non lavorare. Tutto questo il signor lo ha detto alla CP_1 CP_1 ricorrente il giorno del colloquio in quanto la ricorrente non parla bene l'italiano, e quindi il
parlava con me e io poi spiegavo alla ricorrente. Io ricordo bene che lui disse CP_1
alla ricorrente al momento del colloquio che le avrebbe pagato la tredicesima, lo straordinario eccetera ma non so se poi effettivamente ha pagato. Non so se la ricorrente ha mai avuto delle ferie. Non so come è finito il rapporto di lavoro della ricorrente”.
La teste ha altresì confermato la descrizione dell'abitazione fornita dalla prima teste (“La casa si trovava al quarto piano. Entrando dalla casa sulla destra c'erano dei bagni e poi
c'era la stanza della signora dove dormiva anche la ricorrente”). Per_1
Occorre, giunti a questo punto, effettuare una serie di considerazioni sulla prova orale raccolta: in primo luogo non può non essere evidenziato che la ricorrente lavorava in un ristretto ambito familiare ed era l'unica, non legata da vincoli di vicinato e/o familiari, con coloro che frequentavano abitualmente la casa della madre del resistente CP_1
e, pertanto, giocoforza per dimostrare e provare la fondatezza delle sue
[...]
prospettazioni difensive, ella non ha potuto fare ricorso alla testimonianza di altri colleghi
7 di lavoro;
costoro, generalmente, riferendo fatti dall'interno e non dall'esterno, hanno, generalmente, un grado di attendibilità maggiore rispetto ad altre “tipologie” di testimoni.
Inoltre, se è vero che entrambe le testimoni sono rispettivamente figlia e amica della ricorrente è anche vero che le stesse sono, per lo più, portatrici di conoscenze dirette dei fatti di causa.
Peraltro, le dichiarazioni delle predette testimoni non risultano contraddette da altre risultanze istruttorie e possono, anzi, ritenersi implicitamente confermate dal comportamento del resistente che non si è presentato in udienza per Controparte_1 rendere l'interrogatorio formale sui fatti di causa, sebbene destinatario della notificazione del provvedimento di accoglimento dell'istanza di deferimento di parte ricorrente.
Anche alla luce di ciò, pertanto, deve ritenersi provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e il resistente nel periodo oggetto Controparte_1 della domanda con lo svolgimento delle mansioni indicate nell'atto introduttivo del giudizio.
Le altre circostanze dedotte nel ricorso e relative alla retribuzione percepita, al mancato pagamento della 13° mensilità e del TFR hanno trovato riscontro nell'acquisizione probatoria avutasi nel corso dell'attività istruttoria orale e, comunque, la parte convenuta, sulla quale gravava il relativo onere, nulla ha dimostrato in merito al pagamento di tali voci retributive, scegliendo di restare contumace.
Quanto ai conteggi allegati al ricorso essi appaiono formulati in modo esatto, in quanto tengono conto in modo corretto, del periodo di lavoro, per il quale può ritenersi raggiunta la prova del rapporto di lavoro subordinato, di tutte le voci contrattuali applicabili al caso in esame;
i calcoli ivi contenuti non sono stati oggetto, del resto, di precise contestazioni di natura contabile da parte del resistente che ha scelto di restare contumace.
In considerazione di tanto, deve ritenersi che il ricorrente ha sicuramente diritto al T.F.R., alle differenze retributive ivi indicate ed ai ratei di 13a non corrisposti.
Difatti, gran parte delle suddette indennità hanno fonte legislativa, essendo specificamente previste dalla legge;
altre, invece, sono previste dagli accordi collettivi di natura privatistica.
Della prova orale e/o documentale contraria del diritto vantato, inerente l'avvenuto pagamento delle spettanze, era onerato il resistente , il quale, in Controparte_1
ragione della mancata costituzione in giudizio, nulla ha dedotto e/o provato in merito. In mancanza di qualsiasi prova in tal senso, non può che affermarsi il diritto della ricorrente a percepire quanto spettante per le indicate retribuzioni.
8 Va detto, tuttavia, che le testimonianze raccolte non appaiono sufficienti a giustificare la richiesta di indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Dal totale richiesto devono, infatti, essere sottratte tutte le somme chieste per differenze inerenti l'indennità sostitutiva delle ferie non godute atteso che il fatto costitutivo del diritto a tale indennità non è il rapporto di lavoro bensì il mancato godimento delle stesse e cioè
l'inosservanza, da parte del datore di lavoro dell'obbligo relativo;
spetta, pertanto, al lavoratore il quale chieda la predetta indennità di provare tale mancato godimento (cfr.
Cass.
7.12.1984 n.6462; 5.4.1982 n.2078; 20.2.1982 n.1091), mentre il datore di lavoro non ha alcun onere di provare di averle concesse (cfr. Cass. 13 dicembre 1979 n.6492;
29.7.1978 n.3788; 7.2.1975 n.455 e 11.11.1971 n.3232).
Né dal dato orale né da quello documentale può evincersi un sicuro elemento di rilevanza probatoria prossima alla certezza o almeno di sicuro affidamento in ordine al mancato godimento delle ferie da parte della ricorrente.
Tanto premesso, va ribadito che alla fattispecie concreta risultano applicabili le previsioni contrattuali del contratto collettivo nazionale di categoria invocato (CCNL lavoro domestico), del quale non è stata contestata l'utilizzazione: del resto un'oramai consolidata giurisprudenza riconosce alla contrattazione collettiva una funzione tariffaria minima, diretta a garantire il rispetto del principio costituzionale sancito dall'art.36 Cost., che rende inevitabilmente nulle quelle pattuizioni retributive ad essa inferiori poiché inidonee a garantire al lavoratore un'esistenza libera e dignitosa in ossequio al precetto costituzionale.
Procedendo, pertanto, ad un'applicazione diretta del contratto di categoria, la retribuzione spettante alla ricorrente per le mansioni svolte, correttamente inquadrabili nel livello C
Super della classificazione del personale, andrà calcolata, utilizzandone come parametro valutativo, le tabelle allegate al ricorso: va, pertanto, riconosciuta la differenza tra quanto effettivamente percepito dalla dipendente in costanza di svolgimento del rapporto di lavoro e quanto, invece, calcolato da ella stessa in applicazione dei parametri suindicati;
deve, altresì, essere affermato il diritto della ricorrente ad ottenere tutte le spettanze retributive non percepite e le differenze retributive a titolo di 13a mensilità nonché quello ad una corretta quantificazione e liquidazione del trattamento di fine rapporto maturato nel corso del rapporto di lavoro.
Il resistente , in ragione della sua contumacia, nulla ha dedotto in Controparte_1
merito. In mancanza di qualsiasi prova in tal senso, non può che affermarsi il diritto della ricorrente a percepire quanto spettante.
9 Va anche evidenziato che la parte convenuta non ha fornito altri conteggi né, infine, ha dedotto alcun elemento di prova in ordine alla sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della domanda, preferendo rimanere contumace;
di tale comportamento è dato tenere conto quanto meno ai sensi del combinato disposto degli artt.116 e 420 c.p.c..
Non può che essere valutata, infatti, come la legge consente, il comportamento processuale di convenuta, la quale, non ha mai partecipato alle udienze istruttorie preferendo rimanere contumace e nemmeno si è presentata a rendere l'interrogatorio formale.
E' pur vero che nel rito del lavoro, come del resto in quello ordinario, la contumacia del convenuto non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda, poiché la stessa costituisce solamente un elemento valutabile (ovviamente nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice, ai fini della decisione. (cfr. tra le tante Cass.
7.3.1987 n.2427), ma è altrettanto vero che tale comportamento si inserisce, nel caso di specie, “in un contesto” probatorio sufficientemente preciso (si fa riferimento sia alla documentazione sopra elencata sia alla prova orale raccolta nel corso dell'istruttoria del tutto univoca).
Alla luce di tutto quanto sopra osservato va accolta, parzialmente, la domanda e, per l'effetto, in relazione al periodo indicato in parte motiva, il resistente Controparte_1 va condannato al pagamento –per le causali di cui in parte motiva - in favore della ricorrente, della minor somma pari ad euro 3.117,6, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria medio tempore maturata dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo.
Il resistente va, altresì, condannato al versamento in favore dell' Controparte_1 CP_2
dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti e non prescritti, per il periodo indicato in ricorso. CP_ Nei rapporti tra la ricorrente e l' , considerata la posizione dell' , nei confronti del CP_2
quale nessuna domanda è stata proposta, le spese di lite vanno compensate.
Nei rapporti tra la ricorrente e le spese seguono la soccombenza del Controparte_1
resistente e vanno liquidate come da dispositivo Controparte_1
P. Q. M.
Il Giudice Unico della sezione Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, Dott.ssa Fabiana
Colameo, così provvede:
a) accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto, in relazione al periodo dal 19.09.2021 al
19.05.2023, condanna al pagamento - per le causali di cui in parte Controparte_1
motiva - in favore di , della somma complessiva di euro 3.117,6 Parte_1
10 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria medio tempore maturata dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo;
b) condanna al pagamento all' dei contributi previdenziali, per il Controparte_1 CP_2
predetto periodo, e nei limiti di quanto riconosciuto;
c) condanna al pagamento, in favore della ricorrente delle spese Controparte_1
processuali che vengono liquidate in complessivi euro 1.300/00 oltre IVA e CPA e rimborso forfettario spese generali al 15 % come per legge, con attribuzione;
CP_ d) compensa le spese tra il ricorrente e l' .
Aversa, 4.11.2024
Il Giudice
dott.ssa Fabiana Colameo
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