Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 01/04/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 475/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica - In composizione monocratica, in persona del dott. Vittorio Cobianchi Bellisari, ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del Codice di procedura civile vigente ha emesso la seguente SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 475/2020, tra le seguenti parti:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Stefano Cappellu;
- attore
Parte_2
Controparte_1
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti p.t. e difesi
[...] P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso;
- convenuti Oggetto: opposizione a cartella di pagamento. Conclusioni Come da verbale di udienza del 29/8/2024 Motivi di fatto e di diritto della decisione Il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile:
l' provinciale di , opponendosi alla cartella di Controparte_3 Pt_2 pagamento per il debito relativo alla rottamazione accettata in data 14 giugno 2019, per l'importo di Euro 91.200.04, chiedendo di dichiarare – previa sospensione dell'efficacia esecutiva – l'insussistenza della pretesa erariale, per l'intervenuta prescrizione quinquennale del tributo.
A sostegno della domanda, il Sig. ha rilevato che in data 29/04/2019 aveva Parte_1 presentato alla la “dichiarazione di adesione alla definizione Controparte_2 agevolata”, cosiddetta “rottamazione” e quest'ultima, con CP_4
05390201902967747130 del 14 giugno 2019, aveva accolto l'istanza e, quindi, il prospetto delle somme dovute (per euro 91.200,04) e la rateizzazione relativa alle seguenti tre cartelle di pagamento:
1. n. 05320010010970310000 – Ente Agenzia delle Entrate di : tot. Pt_2
Euro 163.327,67; 2. n. 05320020001926847000 – Ente Agenzia delle Entrate di : Pt_2
Tot. Euro 161.661, 29; 3. n. 0532008000108473000 – Ente INPS – Tot. Euro 2.200,00.
L'opponente ha anche rappresentato che, nella regolare esecuzione del pagamento per le somme dovute, a seguito di una istanza di accesso agli atti in data 14/06/2019, aveva accertato che il credito erariale relativo alle prime due cartelle - in quanto inerente a Tributi IRES - risultava prescritto già all'epoca della dichiarazione di adesione, per decorso del termine quinquennale dall'ultimo atto interruttivo, notificato al più tardi in data 22/08/2011.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30/09/2020, si è costituita in giudizio l' eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_2 passiva, in quanto il legittimato chiamato a rispondere della eccezione è esclusivamente l'ente che ha effettuato l'iscrizione a ruolo, atteso che l' Controparte_2 non è titolare del credito, ma lo è esclusivamente il soggetto incaricato della riscossione. Per tali ragioni, la convenuta ha richiesto – in via preliminare - di rigettare l'istanza di sospensione e, nel merito, il rigetto della domanda, perché inammissibile e/o infondata. In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda per motivi non inerenti all'attività di riscossione, ha richiesto l'estromissione dal giudizio dell' CP_5
.
[...]
Con successiva memoria di costituzione e risposta del 13/10/2020, l'
[...]
e l' Controparte_6 Controparte_7 di , hanno ribadito l'inammissibilità dell'atto di citazione per carenza di una delle Pt_2 condizioni dell'azione, vale a dire il difetto di legittimazione passiva da parte dell'
[...]
; hanno inoltre eccepito, nel merito, che la domanda attorea è infondata, sul CP_2 rilievo che le cartelle di pagamento oggetto di contestazione e recanti tributi IRPEF e contributo sanitario nazionale (e non IRES), non sono affatto assoggettate alla prescrizione quinquennale, bensì a quella ordinaria. Inoltre, parte convenuta ha poi eccepito che anche l'avversa doglianza di parte attorea, secondo cui il ricorrente non aveva prestato alcuna acquiescenza relativamente al proprio debito, è anch'essa da ritenersi infondata e che l'atto introduttivo del presente giudizio doveva essere dichiarato inammissibile. A sostegno di tale tesi, parte convenuta ha affermato che l'opponente ha tenuto una condotta radicalmente incompatibile con la posizione che intende far valere nel presente giudizio di opposizione, in quanto l'adesione del Sig. alla Parte_1 definizione agevolata, concretizza un'autentica acquiescenza alla sussistenza del debito erariale. Da ultimo, parte convenuta ha rilevato che relativamente all'istanza di sospensione delle cartelle esattoriali oggetto del presente giudizio di opposizione, non sussistono né il fumus boni iuris, né il periculum in mora necessari per la concessione dell'invocata sospensione e che, nel caso di specie, non sono stati provati dall'opponente, ma nemmeno allegati.
Nelle successive ed ulteriori memorie ex art. 183 c.p.c. (in particolare quelle del 18/07/2021 e 14/09/2021 di parte attorea;
e dell'11/08/2021 di parte convenuta), le parti si sono riportate a quanto precedentemente argomentato nei rispettivi scritti difensivi.
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 29/8/2024.
OSSERVA
La presente controversi ha ad oggetto la domanda di accertamento delle poste creditorie portate dalle cartelle esattoriali di cui in parte narrativa e sottese all'accettazione della domanda di definizione agevolata Rif. AT-05390201902967747130 del 14 giugno 2019; in particolare, come sopra evidenziato l'attore sostiene che i crediti di cui alle citate cartelle fossero estinti per prescrizione già al momento della presentazione della domanda di definizione agevolata.
I crediti oggetto di contestazione sono crediti di natura tributaria (IRPEF e contributo sanitario nazionale), circostanza pacifica fra le parti.
Emerge quindi in modo evidente come la presente controversia esuli dalla giurisdizione ordinaria per essere attribuita in via esclusiva alla giurisdizione tributaria;
come stabilito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, la giurisdizione tributaria ha carattere esclusivo per tutte le controversie relative a rapporti tributari.
Nel caso di specie, l'opposizione proposta ex art. 615 c.p.c., nonostante la forma processuale ordinaria, ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata in relazione alla asserita prescrizione dei debiti tributari oggetto di definizione agevolata. Tale contestazione, essendo strettamente correlata al rapporto tributario sottostante, deve essere necessariamente devoluta alla giurisdizione tributaria.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha infatti chiarito che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario non solo le controversie concernenti la legittimità della pretesa tributaria, ma anche quelle relative agli atti esecutivi tributari, qualora la contestazione involga questioni inerenti al rapporto di imposta (Cass. SS.UU. n. 7822/2020:In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza
o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione.)
In particolare, alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici.
Quanto alle spese di lite, atteso che la controversia è stata definita sulla base di una questione rilevata d'ufficio ed emergente dagli atti, sussistono giustificati motivi per disporne la compensazione.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore della Commissione Tributaria competente per territorio. Assegna termine di 3 mesi per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice tributario competente per territorio. Spese compensate. Isernia, 01/04/2025 Il giudice Vittorio Cobianchi Bellisari