Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/03/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.5071 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nato a [...] il [...], codice Parte_1
fiscale: residente in [...]
Grangiara, 46, elettivamente domiciliato in IN, Via T. Cannizzaro isol. 276, n. 16/bis (Avv. Salvatore Amico), presso il recapito professionale dell'Avv. Pietro Scoglio del foro di BA Pozzo di Gotto (studio ivi ubicato in Via G. Spagnolo 58/D, telefax: 0909703335, mobile:
3474351807, domicilio digitale/pec:
il quale lo rappresenta e Email_1
difende giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: CP_1
, cod. fisc. C.F._2 Controparte_2
, nato a [...] il [...] e C.F._3 CP_3
, cod. fisc. , nata il [...] a
[...] C.F._4
1
– Interno 15), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv.
Simona Arasi, C.F.: del foro di IN, C.F._5
elettivamente domiciliati per il presente procedimento nello studio del difensore sito in Via Giuseppe Garibaldi n. 114, tel/fax: 0903694058, pec:
PARTE RESISTENTE Email_2
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 c.p.c., 473 bis .29 c.p.c. e 473 bis .47
c.p.c. depositato in cancelleria il 09.12.2024, Parte_1
premesso che in data 27.07.1991 aveva contratto matrimonio con
[...]
che dal matrimonio erano nati due figli, a IN il CP_1 CP_2
21.01.1994 e a IN il 23.06.1995; che con decreto del CP_3
22/23.03.2002 il Tribunale di IN aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi;
che con sentenza non definitiva n. 667 del
01.04.2008 il Tribunale di IN aveva pronunciato il divorzio dei coniugi;
che con sentenza n. 1594 del 07.07.2009 il Tribunale di IN aveva definito il giudizio di divorzio su precisazioni congiunte;
che in base a detta sentenza egli avrebbe dovuto versare la somma mensile complessiva di € 410,00 per il mantenimento dei figli, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
che con provvedimento del 12.03.2012 il Tribunale di IN, a seguito di ricorso ex art. 9 legge 898/1970, aveva rideterminato l'assegno per il mantenimento dei figli a carico del deducente in € 500,00 mensili da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT ed aveva disposto il pagamento diretto di detto assegno da parte del datore di lavoro;
che il menzionato
2 assegno con la rivalutazione corrispondeva attualmente alla somma di €
597,54; che egli doveva provvedere anche al mantenimento di altro figlio nato a [...] l'[...] da una successiva unione ed impegnato negli studi;
che i figli e ormai da tempo maggiorenni, non erano CP_2 CP_3
più impegnati da anni in alcun percorso formativo;
che in particolare il figlio aveva ultimato il percorso di studi nel 2014 e da allora si era CP_2
dedicato all'attività sportiva delle arti marziali, dalla quale verosimilmente traeva i mezzi per il suo sostentamento;
che la figlia dopo il CP_3
diploma di scuola superiore, aveva intrapreso gli studi universitari frequentando la facoltà di Scienze Agrarie presso l'Ateneo di Palermo, ma ormai da circa quattro anni aveva interrotto gli studi;
che doveva, pertanto, ritenersi cessato l'obbligo a carico dei genitori di provvedere al mantenimento dei due figli sopra indicati;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse revocato l'assegno a suo carico per il mantenimenrto dei due figli maggiorenni e o, in subordine, che detto assegno fosse CP_2 CP_3
ridotto.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 07/14.01.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 18.02.2025 si costituivano e CP_1 Controparte_2 CP_3
i quali lamentavano che il ricorrente non aveva depositato
[...]
unitamente al ricorso la documentazione prevista dall'art. 473 bis .12 c.p.c..
Eccepivano, poi, che il principio di autoresponsabilità richiamato dalla controparte doveva contemperarsi con il principio di solidarietà ed evidenziavano che entrambi i figli non avevano ancora raggiunto l'autonomia economica, pur essendosi attivati alla ricerca di un'occupazione, in quanto il figlio aveva svolto solo attività CP_2
sportiva che non gli procurava alcuna remunerazione e, benché avesse
3 partecipato a corsi professionalizzanti, era ancora alla ricerca di un lavoro, mentre la figlia aveva da ultimo svolto per la durata di un anno il CP_3
servizio civile, aveva partecipato a numerosi concorsi ed era impegnata in corsi per accedere nel corpo della polizia municipale. Rilevavano, infine, che la aveva avuto seri problemi di salute e la figlia aveva CP_1 CP_3
prestato assistenza alla madre. Chiedevano, pertanto, che la domanda del ricorrente fosse dichiarata inammissibile o fosse rigettata in quanto infondata o, in subordine, che l'assegno per il mantenimento dei figli fosse rideterminato nella misura ritenuta equa.
All'udienza del 20.03.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c., veniva esperito senza esito il tentativo di conciliazione. In tale sede il ricorrente dichiarava che era disponibile ad un accordo che prevedeva la rideterminazione dell'assegno di mantenimento per i due figli ad € 300,00 mensili complessivi, per la durata di un altro anno, con revoca dopo tale periodo di tempo, mentre i resistenti dichiaravano che erano disponibili ad una rideterminazione dell'assegno mensile ad € 400,00 per la durata di un anno. Il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Va, in via preliminare, osservato che l'art. 473 bis .29 c.p.c. prevede che i provvedimenti in materia di contributi economici possono essere in ogni tempo modificati “qualora sopravvengano giustificati motivi”. Il legislatore ha, in tal modo, chiarito che anche i provvedimenti concernenti il mantenimento della prole sono soggetti alla clausola implicita del rebus sic stantibus. Invero, l'art. 337 quinquies c.c. stabilisce che la revisione
4 delle statuizioni concernenti la prole è ammessa “in ogni tempo”, ma già nel vigore della disciplina vigente prima della riforma “Cartabia” la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che tale disposizione non incideva sui presupposti della revisione e che l'esistenza di circostanze nuove costituiva in ogni caso, anche con riferimento ai provvedimenti concernenti la prole, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ. 08.05.2013 n. 10720). Quanto alla individuazione dei “giustificati motivi”, si è osservato che con tale espressione si attribuisce rilevanza a fatti sopravvenuti alla precedente pronuncia, idonei a giustificare una revisione dell'assetto di interessi da questa definito.
Nella fattispecie in esame il ricorrente ha allegato a sostegno della domanda di revoca dell'assegno per il mantenimento dei figli o, in subordine, di riduzione del suo ammontare, la circostanza che questi ultimi erano stati posti dai genitori nelle condizioni per acquisire l'autonomia economica e, avendo ormai da tempo completato il percorso formativo, non potevano pretendere di essere mantenuti fino a quando non avessero ottenuto un'attività lavorativa adeguatamente retribuita. Inoltre, il ricorrente ha evidenziato che l'assegno era stato fissato nel 2009, quando l'altro figlio avuto da una successiva unione, nato l'[...], era ancora un bambino con ridotte esigenze di vita, mentre ora lo stesso, avendo da poco raggiunto la maggiore età e non avendo ancora raggiunto l'autonomia economica, aveva necessità di soddisfare bisogni molto più variegati e costosi.
Invero, gli elementi che costituiscono presupposto per l'attribuzione di un assegno, con riferimento ai figli maggiorenni, sono costituiti dalla convivenza con il genitore richiedente e dal mancato raggiungimento dell'autonomia economica da parte del figlio. Il concetto di “indipendenza
5 economica del figlio” non coincide con l'instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro stabile ma occorre, comunque, il verificarsi di una situazione tale che sia ragionevole dedurne l'acquisto della potenzialità del conseguimento di autonomia economica (Cass.23596/06). Il relativo accertamento deve essere, poi, improntato a criteri di relatività e deve essere compiuto, come sottolineato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 17183/2020) alla luce del “principio di autoresponsabilità”, che impone di tenere conto dei doveri gravanti sui figli adulti, ed alla luce della “funzione educativa del mantenimento”, che “è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata”. Il diritto al mantenimento, pertanto, permane quando il figlio sia impegnato in un percorso di studi anche lungo,
“purché proficuamente perseguito” o, più in generale, quando vi sia un percorso formativo in fieri, mentre ove il percorso formativo si sia concluso, il diritto al mantenimento può essere riconosciuto solo in costanza del tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o di una sistemazione che assicuri l'indipendenza economica, sempreché risulti che il figlio maggiorenne si è adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente. La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere, pertanto, fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ.
13.10.2021 n. 27904; Cass. civ. 05.03.2018 n. 5088; Cass. civ. 22.06.2016
n. 12952), tenendo presente che, qualora il figlio maggiorenne non abbia trovato una occupazione stabile o un posto di lavoro la cui remunerazione
6 lo renda autonomo, pur avendo concluso il percorso formativo ed avendo raggiunto da tempo la maggiore età, “non è l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore destinato a soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, ma altri strumenti di ausilio che, ormai di dimensione sociale, restino finalizzati a dare sostegno al reddito” (Cass. civ. 03.12.2021 n. 38366).
Inoltre, la Suprema Corte, con l'ordinanza del 23 gennaio 2024 n.
2259, ha precisato che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, il genitore che chieda un contributo per il mantenimento del "figlio adulto", in mancanza di un'attività formativa in corso, dovrà fornire una prova particolarmente rigorosa delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. 26875/2023; Cass. 29264/2022), fermo restando che l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e
(purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni
(Cass. Civ., Sez. I, Ord., 10 gennaio 2023, n. 358). L'età costituisce dunque un parametro importante di riferimento e la valutazione deve essere condotta con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei
7 beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, benché non possa ritenersi automaticamente cessato con il raggiungimento della maggiore età (Cass. civ., ord. n. 5088 del 5 marzo
2018).
Nella fattispecie in esame, entrambi i figli sono da tempo maggiorenni, avendo raggiunto l'età di 31 anni, mentre ha CP_2 CP_3
29 anni. Inoltre, risulta che gli stessi hanno completato il percorso formativo da moltissimo tempo. Non è contestato, infatti, che ha CP_2
concluso il percorso di studi nel 2014, mentre ha abbandonato gli CP_3
studi universitari da circa quattro anni. Non può, però, affermarsi che gli stessi siano rimasti inerti nella ricerca di una occupazione idonea ad assicurare un'effettiva autonomia economica, anche attraverso il conseguimento titoli formativi che potessero aiutarli ad inserirsi nel mondo del lavoro.
Infatti, dalla documentazione prodotta risulta che la figlia già CP_3
nel 2013 si è iscritta presso il Centro per l'impiego di Villafranca Tirrena, va svolto successivamente, fino al giugno 2016, uno stage formativo quale addetta al ricevimento pur continuando a studiare a Palermo, ha presentato domanda nel 2021 per l'accesso alle graduatorie del personale ATA, ha presentato nel febbraio 2022 domanda di partecipazione al Servizio civile universale, svolgendo detta attività fino al 18 settembre 2024, ha frequentato nel 2023 un corso di formazione professionale quale ausiliario del traffico, ha presentato il 24.11.2023 domanda di partecipazione al bando di avviamento per l'assunzione nel corpo nazionale dei Vigili del
Fuoco, ha presentato nel gennaio 2024 domanda di partecipazione ad un concorso per il reclutamento di personale da destinare alla Sezione
Agricoltura presso l'Amministrazione centrale in Roma, ha superato nel
8 giugno 2024 l'esame finale di un corso formativo in dattilografia e di un corso formativo in informatica, ha presentato il 28.06.2024 domanda per l'assunzione quale istruttore amministrativo presso l'ente ASMEL, ha presentato il 25.01.2025 domanda per la partecipazione ad un concorso per l'assunzione di “assistenti” presso l Controparte_4
Il figlio invece, ha partecipato nel febbraio 2023 ad un CP_2
concorso pubblico per la copertura di “istruttori amministrativi”, ha chiesto nel giugno 2023 di essere ammesso al Servizio Civico istituito dal
[...]
ha partecipato nel luglio 2023 ad una selezione pubblica per Parte_2
l'assunzione di operatori per servizi di raccolta e spazzamento rifiuti, ha superato nel giugno 2024 l'esame finale di un corso formativo in dattilografia, ha presentato nel settembre 2024 domanda di partecipazione ad un concorso indetto dal per la copertura di Controparte_5
posti di “conducente di automezzi”, ha presentato nel gennaio 2025 domanda per essere assunto alle Ferrovie dello Stato, ha presentato il
25.01.2025 domanda per la partecipazione ad un concorso per l'assunzione di “assistenti” presso l' è stato Controparte_4
assunto nel gennaio 2025 con contratto di lavoro a tempo parziale determinato per la durata di sei mesi quale addetto alla logistica di magazzino;
inoltre è pacifico che lo stesso ha cercato di impegnarsi lavorativamente, sia coltivando la passione delle arti marziali sia svolgendo l'attività di “buttafuori” presso pubblici esercizi.
D'altronde, lo stesso ricorrente ha sostanzialmente ammesso sia che i figli non avevano ancora raggiunto l'autonomia economica, essendo ancora privi di redditi tali da assicurare un tenore di vita dignitoso, ancorché inferiore a quello goduto presso la famiglia di origine (Cass. civ. 4 marzo
1998 n. 2392), sia che gli stessi avevano cercato di rendersi indipendenti, anche se attraverso iniziative da lui ritenute velleitarie o inidonee ad
9 ottenere una occupazione, tanto da essere disponibile a sostenerli ancora per un altro anno anche se in misura ridotta.
Orbene, ritiene il collegio che, sulla base dei principi sopra esposti, non possa ritenersi ancora cessato l'obbligo a carico dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli, ma è indubbio che in relazione all'età dagli stessi raggiunta, alle iniziative lavorative intraprese anche se con guadagni modesti e temporanei, ed al tempo piuttosto ampio ormai decorso dalla conclusione dell'attività formativa, l'assegno vada ridotto nella misura indicata dallo stesso nella proposta transattiva, Parte_1
pari a complessivi € 300,00 da rivalutare annualmente in base agli indici
ISTAT, misura che appare idonea a consentire il “traghettamento” dei figli verso la piena autonomia economica.
Appare, infine, equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, in considerazione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .29 c.p.c., ridetermina l'assegno posto a carico di a titolo di contributo Parte_1
per il mantenimento dei figli maggiorenni nato a [...] il CP_2
21.01.1994 e nata a IN il [...] in [...] € 300,00 CP_3
mensili, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in IN, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 25/03/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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