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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/01/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Comunicazione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha preventiva fermo pronunciato la seguente amministrativo
SENTENZA (con motivazione contestuale)
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 2531/24 R.G. Affari Registro Generale Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127
N. 2531/24 ter cpc nel termine fissato del giorno 28.01.2025, avente ad oggetto:
“Comunicazione preventiva fermo amministrativo”; CRONOLOGICO
e vertente N. _______________
tra
[...]Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. G. Guglielmotti N. ______________ del Foro di Vallo della Lucania in virtù di mandato allegato al n. 005/2025 R.B. Prev.
ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Agropoli (Sa), Via San Felice, n. 4;
Discusso nel termine
Ricorrente del 28.01.2025
e con scambio di note scritte
, in persona Parte_2 ex art. 127 ter cpc del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Bevilacqua in virtù di procura generale in data 22.03.2024, elettivamente Deposito minuta domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale in Salerno, _________________
Corso G. Garibaldi, n. 38;
Resistente Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 2531/24 R.G. c/o + 1 pag. 1 Pt_1 Pt_2
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. F. Matteo del Foro di Potenza in virtù di procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Potenza, Piazza A. De
Gasperi, n. 17;
Resistente
§§§
Nel termine fissato del giorno 28.01.2025, le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 07.05.2024, adiva il Parte_1
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, e impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 100 80 2024 00002921 000, notificata dall in data 29.03.2024, Controparte_1
relativamente a n. 6 avvisi di addebito per contributi previdenziali non versati annualità dal 2015 al 2021 per euro 28.014,27, e ne chiedeva l'annullamento, con condanna dei resistenti al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituivano in giudizio i resistenti, i quali impugnavano l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei
Giudizio n. 2531/24 R.G. Paolino c/o + 1 pag. 2 Pt_2 documenti allegati, nel termine fissato del giorno 28.01.2025 le parti costituite hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Per quanto attiene al merito della controversia, il giudizio va dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere: invero, l' dopo avere riesaminato la pratica in Pt_2
questione, ha disposto, con provvedimento d'ufficio in data 08.05.2024,
“la cancellazione della posizione CD della signora Controparte_2
e dell'intero nucleo CD titolare C.F._1 Parte_1
con decorrenza 01/01/2003 per cessata attività, e C.F._2
allo sgravio degli avvisi sottesi all'intimazione opposta ancora in essere” (cfr. all. nn. 1, 2 e 3 del fascicolo telematico dell' Pt_2
resistente).
Orbene, il Tribunale adito, a fronte di tale intervento dell' in via di Pt_2
autotutela, non deve fare altro che prenderne atto, rilevando il venir meno della materia del contendere.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, a norma dell'art. 92, comma II, cod. proc. civ., per procedere all'integrale compensazione delle spese, tenuto conto dell'annullamento degli avvisi effettuato dall' con Pt_2
provvedimento d'ufficio in data 08.05.2024, anteriore alla stessa notifica del ricorso, avvenuta in data 13.05.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti dell e dell ,
[...] Pt_2 Controparte_1
con ricorso depositato in data 07.05.2024 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
Giudizio n. 2531/24 R.G. c/o + 1 pag. 3 Pt_1 Pt_2
2) Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Salerno in data 28.01.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 2531/24 R.G. Paolino c/o + 1 pag. 4 Pt_2