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Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 19/12/2024, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SECONDA SEZIONE CIVILE
Composta da: Dott. Alfredo GROSSO PRESIDENTE REL. Dott. Maria Gabriella RIGOLETTI CONSIGLIERE Dott. Roberto RIVELLO CONSIGLIERE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. R.G. promossa da:
(n. a Zenson di Piave (TV) il 29 dicembre 1952, ), elett.te Parte_1 C.F._1 dom. in Torino, v. Botero 16 presso lo studio dell'Avv. M. Barbero da cui è rappr. e dif. per delega in atti. APPELLANTE
CONTRO
(n. a Torino il 1 novembre 1959, quale pro- Controparte_1 C.F._2 curatore generale (Not. F. Piglione 19 luglio 2017, rep. 80541, racc. 48265) di CP_2
(n. a Saluzzo il 21 novembre 1928, e (n. a Roma il C.F._3 CP_3
10 settembre 1964, ) quale procuratore generale (Not. R. Marchetti 30 C.F._4 novembre 2018, re di (n. a Foggia il 9 maggio 1934, Parte_2
), elett.te dom. in Saluzzo (CN), v. Torino 40, presso lo studio dell'Avv. G. C.F._5
Berardo da cui sono rappr. e dif. per delega in atti. APPELLATI
CONCLUSIONI PRECISATE IL 10.4.2024
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino adita, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Cuneo n. 425/2020 del 03/05/2022,
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e ferma ogni altra statuizione della sen- tenza in questa sede non espressamente impugnata,
-in via cautelare: sospendere, anche inaudita altera parte, ovvero previa fissazione di apposita udienza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.283 c.p.c., l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Cuneo n. 425/2022, e per l'effetto mantenere il sequestro giudiziario già disposto dal Tribunale di Cuneo in seno al procedimento cautelare n. 216/2019;
-1- - in principalità:
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- IN VIA PRELIMINARE: dichiarare la carenza di titolarità della posizione attiva azionata e/o della legittimazione ed interesse ad agire delle attrici, e per l'effetto respingere le domande attoree tutte svolte;
- in via ISTRUTTORIA: ammettere le prove per interpello e testi dei fatti di cui in narrativa, così come formulate in atti nella memoria ex art. 183, VI c., n. 2), c.p.c. del 8/6/2020, qui da intendersi integralmente richiamata;
- NEL MERITO: respingere le domande tutte svolte dagli attori nei confronti della sig.ra
[...]
, poiché infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto dichiarare valido il testamento Pt_1 sig.ra datato 22/10/2004 e pubblicato in data 25/3/2019 dal Notaio dott. di SO Per_2
Sapio di Saluzzo (rep.2472, raccolta n. 1843). In ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio e della fase cautelare di seque- stro e di custodia, e per quanto riguarda queste ultime, in subordine, con integrale compensazio- ne delle stesse, oltre IVA e CPA e spese generali forfetizate, come per legge.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:
- contrariis reiectis;
- previe le necessarie declaratorie e gli incombenti di rito;
- previa, solo occorrendo e senza inversione dell'onere probatorio, ammissione delle prove dedot- te e di tutte le istanze istruttorie e richieste di esibizione e/o acquisizione e consulenza tecnica d'ufficio formulate, ed integralmente ivi richiamate, nelle memorie ai sensi dell'art 183 comma sesto n.2 e n.3, e così precisamente nella memoria all'art 183 comma sesto n.2 in data 5 giugno 2020, e nella memoria all'art 183 comma sesto n.3 in data 24 giugno 2020;
- previa acquisizione del fascicolo di cui al procedimento per sequestro giudiziario n.216/2019 R.G.; Piaccia alla Corte Ecc.ma,
- reietta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, rigettare il proposto appello per tutte le motivazioni nella premessa della comparsa di costituzione e risposta in appello delli 31 ottobre 2022 e confermare integralmente la sentenza n. 425/2022 R.sent. resa inter partes dal Tribunale di Cuneo in data 27 aprile 2022 e pubblicata in data 3 maggio 2022. In via di mero subordine, e per il caso di riforma della sentenza impugnata, si richiamano le do- mande dalle parti attrici, odierne convenute, formulate nell'atto di precisazione delle conclusioni definitive in via subordinata e sulle quali il Tribunale non si è pronunciato per essere ritenute im- plicitamente superate e/o assorbite dall'accoglimento della domanda nella sentenza n. 425/2022 R.sent. resa inter partes dal Tribunale di Cuneo in data 27 aprile 2022 e pubblicata in data delli 3 maggio 2022, con tutti i conseguenziali provvedimenti. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. Con riserva di richiedere alla Vicino in separata sede la restituzione e/o il rimborso di tutte le spe- se e/o di tutti gli oneri maturati e maturandi a cagione di qualsivoglia suo inadempimento in quali- tà allo stato di erede testamentario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-2- Con atto di citazione notificato in data 16 aprile 2019, quale procuratore Controparte_1 generale di e quale proc conveni- CP_2 CP_3 Parte_2 vano avanti al Tribunale di Cuneo premettendo di essere defunta il 24 Parte_1 SO novembre 2018 nominando, con testamento 22 ottobre 2004, erede universale il marito
[...]
e la convenuta in caso di sua premorienza. Chiedeva al Tribunale, in via gradata: CP_4
o Di dichiarare la nullità e\o inesistenza del testamento per difetto di olografia, perché re- datto da soggetto vittima di circonvenzione di incapace, con conseguente apertura della successione legittima in favore di e quali eredi di CP_2 Parte_2 SO
o Dichiarare la nullità o annullare il n ità naturale ovve- ro per errore, violenza o dolo;
o Dichiarare l'indegnità della Vicino ex art. 463 c.c..
Questa si costituiva in giudizio contestando il fondamento delle domande avversarie, di cui chie- deva il rigetto. In particolare, eccepiva la carenza di titolarità della posizione attiva azionata ovve- ro della legittimazione ad agire delle attrici.
Con sentenza n. 425\2022, pubblicata il 3 maggio 2022, il Tribunale dichiarava la nullità del te- stamento 22 ottobre 2004, dichiarava aperta la successione ab intestato, ordinava al custode nominato nel procedimento cautelare promosso dalle attrici di consegnare loro i beni facenti parte del patrimonio ereditario e poneva le spese di lite a carico della Vicino.
Con atto di citazione 22 giugno 2022, ritualmente e tempestivamente interponeva Parte_1 appello avverso tale sentenza chiedendone la riforma sulla base dei motivi di cui infra al fine di ottenere il rigetto della domanda accolta dal Tribunale.
e si costituivano tramite i propri procuratori generali chiedendo il rigetto CP_5 CP_6 dell'appello.
All'udienza del 10 aprile 2024, precisate le conclusioni definitive, la Corte assumeva la causa a decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito dei rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE Come riferito nella sentenza impugnata, la defunta cugina delle attrici in primo gra- SO do e , era stata dichiarata interdetta dal Tribunale di Saluzzo e nel 2008 era CP_2 Parte_2 stato promosso procedimento penale nei confronti di e del coniuge, entrambi imputa- Parte_1 ti del reato di circonvenzione di incapace per aver in ad effettuare donazioni di beni, Pt_2 di opere d'arte e di antiquariato nonchè alla redazione di un testamento.
Il procedimento penale si era concluso con la condanna della e del risultando, tra Pt_1 CP_7
l'altro, che il testamento era stato redatto dalla de cuius in un nto in sue condizioni psicofisiche erano ampiamente compromesse, con conseguente compressione della capacità di
-3- autodeterminazione di SO
La Corte d'Appello di Torino aveva dichiarato non doversi procedere, tra l'altro, per gli addebiti relativi al testamento, stante l'intervenuta prescrizione del reato, maturata in epoca antecedente al processo di primo grado e la S.C. aveva annullato con rinvio la sentenza nei confronti della Vicino, limitatamente a un episodio che non interessa il presente giudizio.
A proposito della vicenda relativa al testamento la S.C. ne ha -invece- evidenziato l'irrilevanza civilistica appunto per essersi il fatto-reato estinto per prescrizione maturata prima della pronun- cia della sentenza di primo grado (v. la sentenza rescindente 23039\2015, p. 7).
Come si è visto, le attrici in primo grado, quali eredi legittime di in assenza di testa- SO mento, hanno proposto varie domande:
a) In via principale di nullità del testamento per difetto di olografia ed, in ogni caso, in quanto redatto da soggetto vittima di reato di circonvenzione di incapace;
b) In subordine, di nullità e\o annullamento del testamento per incapacità naturale;
c) In ulteriore subordine, di nullità e\o annullamento del testamento per errore e\o violenza e\o dolo ex art. 624 c.c.; d) In estremo subordine, di indegnità, ex art. 463 c.c. con conseguente esclusione della convenuta dalla successione della de cuius.
In conseguenza dell'accoglimento di una di tali domande si sarebbe aperta la successione ab intestato in favore delle attrici con il conseguente loro diritto ad ottenere dalla convenuta la con- segna dei beni ereditari.
Con il proprio testamento aveva nominato erede universale il proprio marito SO [...] e, in caso di sua premorienza (poi verificatasi), la convenuta . CP_4 Parte_1
Quest'ultima era stata imputata, con il defunto coniuge , del reato di circonvenzione di Per_3 incapace per il quale erano stati condannati dal Tribunale di Saluzzo: la Corte d'Appello di Torino aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per gli addebiti, tra l'altro, relativi al testamento della del 22 ottobre 2004, in quanto reati estinti per intervenuta pre- Per_1 scrizione.
Ciò premesso, con la sentenza ora impugnata il Tribunale ha rilevato che la convenuta Pt_1 aveva contestato, con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., la legittimazione attiva delle attrici ed il loro interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non avendo esse dimostrato la loro qualità di eredi in quanto cugine della de cuius.
Il Tribunale ha respinto tale eccezione precisando trattarsi di una mera difesa proponibile in ogni fase del giudizio ed attinente al merito.
-4- Ha rilevato che “anche a non voler considerare la tardiva produzione documentale di parte attri- ce” la qualità di eredi delle attrici in quanto cugine della isultava da plurimi riscontri docu- Per_1 mentali, costituiti:
o dal verbale di audizione della interdicenda inanzi al Giudice Tutelare di Sa- SO luzzo ove si dava atto della presenza della ”; Parte_2
o dalla memoria depositata in allegato al verbale di sommarie informazioni rese dall'amministratore di sostegno di in cui l'Amministratrice dichiarava che CP_8 parenti della erano , , e Per_1 Persona_4 CP_2 Parte_2 Per_5 Per_6
e ;
[...] Persona_7
o dal verbale delle sommarie informazioni rese dall'altra sorella , in cui si face- Persona_4 va riferimento alla sorella CP_2
Inoltre, nel procedimento cautelare per sequestro giudiziario -funzionale proprio all'accertamento della controversa proprietà dei beni- la aveva resistito senza eccepire alcunchè in merito Pt_1 alla legittimazione delle attrici, tenendo quindi un comportamento incompatibile con la successiva negazione del rapporto di parentela tra le attrici e la defunta.
Ciò posto, il Tribunale ha respinto la domanda principale di nullità del testamento per difetto di olografia nulla avendo le attrici allegato in merito alla non riconducibilità della sottoscrizione o della redazione del testamento a né potendo tale circostanza desumersi dal solo SO fatto che ella RO fosse stata vitti i circonvenzione di incapace.
Ha, invece, accolto la domanda di annullamento del testamento per incapacità naturale “per quanto emerge dalla consistente produzione documentale versata in atti e, in particolare, per quanto emerge dagli atti del processo penale” sulla premessa che il relativo onere probatorio incombeva sulle attrici che avevano impugnato il testamento, che la prova dello stato di incapaci- tà della testatrice al momento della redazione del testamento poteva essere fornita con qualsiasi mezzo e che a tal fine non era sufficiente un'alterazione del normale processo di formazione della estrinsecazione della volontà della testatrice occorrendo che il suo stato psico-fisico fosse tale da sopprimere del tutto l'attitudine a determinarsi coscientemente e liberamente.
In base alla documentazione prodotta dalle attrici ha ritenuto sufficientemente provato lo stato di incapacità naturale della de cuius al momento della redazione del testamento del 22 ottobre 2004 e ne ha dichiarata la nullità con la conseguente apertura della successione ab intestato in favore delle odierne attrici, ai sensi degli artt. 565 e 572 c.c., quali parenti entro il sesto grado della de- funta.
Non si è pronunciato sulle domande accessorie contenute nelle loro conclusioni, limitandosi ad ordinare al custode la consegna alle attrici dei beni già sottoposti a sequestro giudiziario.
Appello
-5- Primo motivo: riguarda il rapporto di parentela con la defunta che il Tribunale avrebbe erronea- mente ritenuto provato. Sul punto la ha svolto argomentazioni così sintetizzabili: Pt_1
a) Dichiarazioni della essa è stata sentita nel procedimento di interdizione, Per_1 ma se le sue capacità erano così gravemente diminuite da portare all'annullamento per incapacità naturale del testamento del 2004, quanto dichiarato nel 2008 non sarebbe at- tendibile e non rappresenterebbe valida fonte di prova;
b) Dichiarazioni Amministratore di sostegno: si trattava dell'A.S. di un soggetto terzo ( ) che aveva genericamente dichiarato: “i parenti di e CP_8 CP_8 Per_1
in di Saluzzo, di Sa
[...] Persona_4 Per_8 CP_2 Parte_2
Roma, e di Trofarello…”. Tale dichiarazione sarebbe generica in Per_5 Persona_6 merito al concetto di “parenti” né si potrebbe riferire all'una o all'altra il riferito legame pa- rentale. Infine, tale dichiarazione viene identificata come “memoria depositata in allegato al verbale di sommarie informazioni”, ma tale dicitura non risulterebbe suffragata da al- cun elemento: il foglio, allegato in formato PDF al verbale di sommarie informazioni rese in data 20/04/2008, riporta la data del 30/4/2008 e non vi sarebbe alcuna prova della sua provenienza. Infine, si tratterebbe di dichiarazione effettuata in un non meglio conosciuto contesto e priva dunque di validità probatoria;
c) Dichiarazione della sorella in sede di SIT: menziona soltanto la sorel- Persona_4 la (e non . Se le “sorelle” erano 3, secondo quanto ritenuto dal Tribunale CP_2 Pt_2 Per_ ( , ed “appare evidente che che risulti ancora più fondata l'ulteriore Pt_2 CP_2
o vat ierna appellante: ovvero che le sigg.re e CP_2 Parte_2 non hanno fornito alcuna prova in merito alla circostanza di essere le parenti in vita che, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del testamento della sig.ra e dun- Per_1 que di apertura della successione legittima, sarebbero le effettive beneficiarie dell'eredità, in quanto le parenti più prossime alla de cuius, con esclusione di ogni altra linea di parentela più prossima alla de cuius o inesistenza di eventuali altri parenti chia- mati all'eredità”. Conseguentemente, o vi erano pù pari grado rispetto alle attrici ed il giudizio avrebbe dovuto essere esteso a tutti i chiamati all'eredità, ovvero e CP_2 Per_9 da avrebbero dovuto dimostrare di essere le sole chiamate all'er Pt_2 Per_1
n caso di apertura di successione legittima;
[...]
d) Il Tribunale, dopo aver affermato che l'onere probatorio della titolarità della po- zione azionata grava sull'attore indipendentemente dalle contestazioni sollevate dal con- venuto e dichiarato di voler lasciare “in disparte la questine del giudicato cautelare”, ha poi ritenuto -considerato che la convenuta aveva resistito alla fase cautelare senza ec- cepire alcunché in ordine alla legittimazione delle attrici- di poter valutare tale comporta- mento come incompatibile con la negazione della titolarità da parte della convenuta. Il ragionamento sarebbe in contraddizione con il regime delle preclusioni processuali ed immotivato non avendo il Tribunale spiegato la ragione per la quale le difese svolte dall'appellante nella fase cautelare fossero incompatibili con la contestazione tempesti- vamente sollevata e sembrerebbe, in assenza di specifica motivazione, che il Tribunale abbia ritenuto di riconoscere il “giudicato cautelare” che invece ha dichiarato di voler la- sciare “in disparte”. Le difese svolte dalla nella fase cautelare avevano ad oggetto Pt_1
-6- i presupposti del provvedimento cautelare invocato dalla controparte, oggetto, di una co- gnizione sommaria, avuto riguardo alla situazione di fatto dei beni oggetto poi di seque- stro.
In accoglimento del motivo ed in riforma della sentenza di primo grado le domande delle attuali appellate dovrebbero essere respinte per la mancata prova della titolarità della posizione aziona- ta e/o per mancanza di interesse ad agire, non avendo esse fornito la prova di essere le uniche eredi legittime della Per_1
Il motivo è fondato nei termini che seguono ed in forza di un profilo cui esso fa espresso riferi- mento e che sarebbe comunque stato e sarebbe rilevabile d'ufficio.
Come si è visto, lo stesso Tribunale ha posto a fondamento della motivazione le dichiarazioni rese da nonché la memoria depositata in allegato al verbale di sommarie informazio- Persona_4 ni rese dall'amministratore di sostegno di (in cui è indicata quale pa- CP_8 Persona_4 rente) e le appellate, con le proprie note di replica, (v. p. 3) riconoscono che e CP_2 Persona_4 erano figlie di . Controparte_1
(non evocata in giudizio) si trova, quindi, nella stessa posizione di quale Persona_4 CP_2 chiamata all'eredità secondo la successione legittima nello stesso grado della sorella con la con- seguenza che anch'essa avrebbe dovuto essere convenuta quale litisconsorte necessaria.
La questione non è quella affrontata dalle appellate dell'esistenza di chiamati poziori, ma attiene allla completezza del contraddittorio ed al fatto che l'annullamento del testamento viene ad inci- dere su di un rapporto unico.
Infatti, a partire da Cass. 27.6.1969, n. 2328 e quantomeno sino a Cass. 5.10.2023, n. 28043 la S.C. ha sempre ravvisato un'ipotesi di litisconsorzio necessario con tutti gli eredi legittimi in caso di domande volte a caducare (per nullità od annullabilità) un testamento ovvero a far dichiarare l'indegnità a succedere (sul punto, v. Cass. 12.7.1981, n. 4533).
Nel caso di specie, quindi, avrebbe dovuto essere evocata anche posto che dagli atti Persona_4 non risulta né risulta allegata dalle attuali appellate una qualche circostanza che ne possa esclu- dere la qualità di chiamata all'eredità di SO
Deve, quindi, essere dichiarata la nullità della sentenza di primo grado e le parti rimesse al Tribu- nale ex art. 354 c.p.c.: la riassunzione dovrà avvenire nel termine di legge.
Le spese dell'appello seguono la soccombenza delle appellate mentre su quelle della prima fase del giudizio provvederà il Tribunale.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi d'appello.
-7- Le spese del gravame vengono liquidate nel seguente modo secondo quanto previsto dal D.M. 13.8.2022, n. 147 tenuto conto di un valore indeterminabile rilevante del decisum:
✓ Fase di studio: € 2.900,00=;
✓ Fase introduttiva: € 1.900,00=;
✓ Fase decisoria: € 5.100,00=.
Nel corso del giudizio d'appello non è stata svolta un'autonoma fase istruttoria o di trattazione e le attività difensive relative alla valutazione del materiale acquisito in primo grado vengono ad essere assorbite da quelle attinenti alle altre fasi.
Il totale è di € 9.900,00=, oltre rimborso forfettario in misura del 15%, CPA ed IVA sull'imponibile se non detraibile dalla parte vittoriosa, oltre ad € 1.848,00= per spese vive documentate risultanti dagli atti (C.U. e marca), per un totale complessivo di € 11.748,00=, oltre agli accessori.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando;
a) In accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 425\2022, Parte_1 pubblicata il 3 maggio 2022, del Tribunale di Cuneo;
b) Ne dichiara la nullità nei sensi di cui in motivazione e rimette le parti avanti al Tribunale di Cuneo assegnando il termine di legge per la riassunzione;
c) Condanna , quale procuratore generale di e Controparte_1 CP_2 [...]
quale procuratore generale di a rifondere a le spe- CP_3 Parte_2 Parte_1 se del gravame liquidate come da motivazione in complessivi € 11.748,00=, oltre a rim- borso forfettario del 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Torino, in Camera di Consiglio il giorno 9 ottobre 2024
IL PRESIDENTE EST. Alfredo GROSSO
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