Art. 12. Adempimenti dei consigli dell'ordine e del Consiglio nazionale forense
I consigli dell'ordine degli avvocati trasmettono al Consiglio nazionale forense copia delle comunicazioni di cui all'articolo 9 e lo informano delle determinazioni adottate nei confronti degli avvocati indicati all'articolo 1.
Sia i consigli dell'ordine sia il Consiglio nazionale forense prendono nota, in apposito registro, degli avvocati che svolgono attivita' professionale in applicazione della presente legge e delle decisioni adottate, in materia disciplinare, nei loro confronti.
I consigli dell'ordine degli avvocati trasmettono al Consiglio nazionale forense copia delle comunicazioni di cui all'articolo 9 e lo informano delle determinazioni adottate nei confronti degli avvocati indicati all'articolo 1.
Sia i consigli dell'ordine sia il Consiglio nazionale forense prendono nota, in apposito registro, degli avvocati che svolgono attivita' professionale in applicazione della presente legge e delle decisioni adottate, in materia disciplinare, nei loro confronti.