Articolo 12 della Legge 9 febbraio 1982, n. 31
Articolo 11Articolo 13
Versione
27 febbraio 1982
Art. 12. Adempimenti dei consigli dell'ordine e del Consiglio nazionale forense

I consigli dell'ordine degli avvocati trasmettono al Consiglio nazionale forense copia delle comunicazioni di cui all'articolo 9 e lo informano delle determinazioni adottate nei confronti degli avvocati indicati all'articolo 1.
Sia i consigli dell'ordine sia il Consiglio nazionale forense prendono nota, in apposito registro, degli avvocati che svolgono attivita' professionale in applicazione della presente legge e delle decisioni adottate, in materia disciplinare, nei loro confronti.
Entrata in vigore il 27 febbraio 1982
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente