Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/06/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
3032/2019 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata I sezione civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3032/2019 R.G.A.C. avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Gragnano di Gragnano n. 354/2019 depositata in data 06.02.2019, non notificata, vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in LA al Corso Sempione n. 39, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via dei Fiorentini n. 21 presso lo studio dell'avv. Marta Enne e dell'avv. Arturo Dell'Isola, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in virtù di procura in atti
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) e residente in [...], elettivamente C.F._1 domiciliato in Castellammare di Stabia alla via Raiola, 52, presso lo studio dell'avv. Paolo Vacca che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
APPELLATO
E
, domiciliato ex lege presso la Controparte_2 Controparte_3
, LA al Corso Sempione, 39
[...]
APPELLATO-CONTUMACE
NONCHE'
, domiciliato ex lege presso la Controparte_4 Controparte_3
, LA al Corso Sempione, 39
[...]
APPELLATA-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Cone da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 5.03.2025.
1
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi al Giudice Controparte_1 di Pace di Gragnano l' , e la Controparte_3 Controparte_5 Controparte_4
al fine di sentir accertare la responsabilità del conducente del veicolo Fiat Ducato tg.
[...]
M1429BX nella produzione del sinistro, verificatosi in data 17.03.2015 alle ore 14.10 circa in Contr Castellammare di Stabia alla via Paride del Pozzo e, per l'effetto, condannare la convenuta l pagamento dei danni riportati dal veicolo Renault Clio tg. CG598GE dell'istante da quantificarsi in corso di causa, incluso iva e fermo tecnico e svalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla domanda, il tutto entro il limite di euro 1.100,00, con vittoria di spese di giudizio da attribuirsi al procuratore anticipatario.
In particolare, l'attore deduceva che nelle indicate circostanze di tempo e luogo, il veicolo Renault di sua proprietà veniva urtato e danneggiato dal motoveicolo Yamaha tg. DL40371, che a sua volta veniva investito sul lato destro dal veicolo Fiat Ducato tg. M1429BX di nazionalità bulgara, che ripartiva da una posizione di sosta dal margine destro della carreggiata;
che per effetto dell'urto ricevuto, il motoveicolo Yamaha impattava contro la parte laterale destra del veicolo Renault Clio in quel momento fermo in sosta sul margine sinistro;
che, in conseguenza dell'urto, il veicolo attoreo Contr riportava danni alla parte posteriore laterale destra;
che, nonostante la richiesta inoltrata all' i danni non venivano risarciti.
L'attore, quindi, iscriveva la causa al ruolo al n. 12778 del 2017 presso il Giudice di Pace di Gragnano;
si costituiva in giudizio l' , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 eccependo in via preliminare l'incompetenza per territorio del giudice di pace adito, chiedeva disporsi la riunione per connessione oggettiva con altro procedimento per il medesimo sinistro pendente innanzi al Tribunale di Torre Annunziata;
eccepiva l'improcedibilità della domanda stante l'omessa instaurazione della negoziazione assistita e la improponibilità della domanda per violazione dell'art. 145 C.D.A. nonché la nullità dell'atto di citazione stante la genericità della domanda;
nel merito, contestava la domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, e il quantum richiesto poiché eccessivo e non adeguatamente provato.
All'esito dell'attività istruttoria (consistita nell'escussione di un teste di parte attrice), il giudice di pace con sentenza n. 354/2019 depositata in data 06.02.2019, considerata la proponibilità della domanda, nel merito riteneva superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c. e dichiarava la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Fiat Ducato tg M1429BX; pertanto, Contr condannava l risarcimento dei danni quantificati in euro 800,00, oltre iva e interessi, nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 670,00, iva e cpa, con attribuzione all'avv.
Paolo Vacca, anticipatario.
2 Avverso la predetta sentenza, l' proponeva impugnazione sulla scorta dei Controparte_3 seguenti motivi: 1) omessa pronuncia sulla sollevata eccezione di incompetenza per territorio con cui l'odierna appellante, già in primo grado, aveva contestato la competenza per territorio del Giudice di
Pace di Gragnano adito in favore del Giudice di Pace di LA e del Giudice di Pace di Torre
Annunziata; 2) omessa pronuncia sulla richiesta di connessione di cause pendenti davanti a giudici diversi ex art. 40 c.p.c.; 3) omessa pronuncia sull'eccezione di improcedibilità della domanda per mancata instaurazione dell'invito alla negoziazione assistita obbligatoria;
4) violazione e falsa applicazione degli artt. 145 e 148 CdA, poiché la messa in mora inoltrata dall'attore era priva degli elementi specificamente richiesti dalla legge in ordine alla prova della effettiva verificazione del sinistro, alla responsabilità del veicolo coinvolto e ai danni riportati dal veicolo e per non aver messo il veicolo danneggiato a disposizione per i necessari accertamenti peritali;
5) errata valutazione delle risultanze istruttorie.
Pertanto, l' chiedeva, previa sospensione della provvisoria esecutività della Controparte_3 sentenza impugnata, di accogliere il gravame proposto e, in via principale, di dichiarare la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di incompetenza territoriale, dichiarando la competenza del Giudice di Pace di LA o di Torre Annunziata;
in subordine, dichiarare la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'istanza di riunione e per omessa pronuncia circa l'eccezione di improcedibilità e rigettare la domanda nel merito in quanto infondata in fatto e in diritto, il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva ritualmente in giudizio , eccependo in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex art. 342 ed ex art. 339 c.p.c. e chiedeva rigettarsi l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata per carenza dei presupposti di legge;
nel merito rilevava la correttezza della motivazione del Giudice di prime cure in quanto immune da vizi logici e giuridici, con vittoria di spese del giudizio di appello, con attribuzione al procuratore costituito.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
disposta la riassegnazione del procedimento allo scrivente magistrato con decreto presidenziale n. 301/2024 del
16.09.2024, all'udienza del 05.03.2025 sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via del tutto preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (30.04.2019) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado non notificata (06.02.2019) e la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei successivi dieci giorni (10.05.2019).
3 Va, poi, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c..
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “l'articolo 342 del codice di procedura civile va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza tuttavia che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In particolare, la disposizione in parola esige che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze. In tal senso, in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata, si richiede che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 06/09/2021, n. 24048). Nella specie, dalla puntuale articolazione dei motivi di impugnazione, ben si evincono le ragioni sottese alla impugnazione e le doglianze mosse alla pronuncia di primo grado.
Altrettanto, infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 339 c.p.c., dal momento che parte appellante ha, in primo luogo, proposto impugnazione per motivi afferenti alla competenza;
al riguardo, si osserva che “avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell'art. 339 cod. proc. civ., è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di motivazione. Ne consegue che è manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 del
2006, per violazione dell'art. 111, settimo comma, Cost., prospettato sotto il profilo che tra i motivi di appello avverso le sentenze secondo equità del giudice di pace non rientrerebbero quelli anzidetti, giacché esso si fonda su un erroneo presupposto interpretativo, dovendosi ritenere tali motivi ricompresi nella formula generale della violazione di norme sul procedimento, con conseguente sottrazione della sentenza al ricorso straordinario, in quanto sentenza altrimenti impugnabile”
(Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6410 del 13/03/2013; Cass. Sez. U, Sentenza n. 27339 del 18/11/2008).
4 Ciò detto, occorre analizzare il primo motivo di impugnazione, con il quale l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per omessa pronuncia in merito all'eccezione di incompetenza proposta in primo grado. Rilevato che trattasi di pronuncia implicita - avendo il giudice di pace implicitamente disatteso l'eccezione di incompetenza e deciso la causa nel merito - il motivo di impugnazione va accolto.
Contrariamente a quanto argomentato nell'interesse dell'appellato , certamente Controparte_1 tempestiva è l'eccezione formulata in primo grado, come si evince dalla lettura del verbale di prima Contr udienza del 21.09.2017 nel corso della quale i costituiva.
E' sufficiente evidenziare che - nel regime antecedente alla novella introdotta con la riforma Cartabia
- “nel procedimento dinanzi al giudice di pace - ove non è configurabile una distinzione tra prima udienza di comparizione ed udienza di trattazione - il regime di preclusioni dettato dall'art. 38 c.p.c., in tema di rilievo d'ufficio o di eccezione dell'incompetenza, è collegato all'effettiva trattazione della causa ed al mancato esercizio da parte del giudice della facoltà, prevista dall'art. 320, comma 4,
c.p.c., di fissare una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova. Tuttavia, nel caso in cui nella prima udienza venga dichiarata la contumacia del convenuto ed ammessa la prova richiesta dall'attore, con rinvio della causa ad altra udienza per la sua assunzione, deve reputarsi che la fase di trattazione sia ormai esaurita, con la conseguenza che, tanto al giudice, che al convenuto tardivamente costituitosi, il quale, contestualmente alla revoca della declaratoria di contumacia, non ottenga anche la rimessione in termini, è precluso di rilevare od eccepire successivamente l'incompetenza, sia per materia, che per valore, del giudice adito” (cfr. Cassazione civile sez. II, 23/04/2010, n.9754). Ne consegue che, siccome la causa è stata effettivamente trattata alla prima udienza del 21.09.2017 - nel corso della quale la odierna appellante si è costituita, eccependo altresì l'incompetenza per territorio del giudice adito - l'eccezione deve ritenersi tempestivamente spiegata.
Non assume alcun rilievo la circostanza, dedotta tra l'altro per la prima volta in comparsa conclusionale dalla difesa del , secondo cui la tardività della costituzione e, quindi, CP_1 dell'eccezione, si dovrebbe ricavare dal fatto che la procura alle liti esibita all'atto della costituzione era datata 20.12.2017 con autentica notarile del 29.12.2017.
Orbene, premesso che ciò contrasta apertamente con il tenore del verbale di udienza del 21.09.2017 Contr da cui, come già evidenziato, si evince che i costituiva in giudizio, dalla consultazione della produzione di primo grado della odierna parte appellante depositata in atti si ricava, chiaramente, che la procura alle liti è allegata alla comparsa di costituzione del 21.09.2017 ed è stata conferita dalla parte, assistita dal suo procuratore speciale dell'epoca, in virtù di procura notarile autenticata rilasciata in data 25.03.2016. Ne consegue l'assoluta infondatezza delle avverse deduzioni.
5 Inoltre, l'eccezione, così come formulata in primo grado, è certamente ammissibile.
Si osserva che nelle cause relative a diritti di obbligazioni, il convenuto che intenda eccepire l'incompetenza per territorio ha l'onere non solo di indicare nella comparsa di risposta, secondo quanto è dato desumere dall'art. 38, comma 2 c.p.c., il giudice che ritiene competente, ma anche di contestare la competenza di quello concretamente adito in relazione a tutti i singoli profili di competenza ipotizzabili con riferimento ai criteri facoltativi di collegamento rinvenibili negli art. 18,
19, 20 c.p.c, non avendo l'attore alcun onere di specificare il criterio di competenza scelto e le ragioni per le quali ha ritenuto di dover incardinare la controversia presso il giudice adito (ex multis Cass.
Sez. III 25 novembre 2005 n. 24903).
Nella fattispecie in esame, come si evince dalla lettura della comparsa di costituzione di primo grado,
l'appellante in relazione ai fori indicati agli artt. 18 e 19 c.p.c., ha dedotto che, in relazione al luogo Contr di residenza dei convenuti, non ricorre la competenza del giudice di pace di Gragnano in quanto aveva ed ha sede legale a LA (dove tra l'altro è stato notificato l'atto di citazione di primo grado)
e non vi sono altre sedi nel circondario di competenza del giudice di pace adito;
che la convenuta al momento del sinistro e della proposizione della domanda, aveva la propria Controparte_7
Contr residenza all'estero e il proprio domicilio presso con sede a LA e che anche la
[...]
alla data del sinistro e al momento della proposizione della domanda, aveva il Controparte_8
Contr proprio domicilio presso on sede a LA. Ha, inoltre, specificato che in relazione all'art. 20
c.p.c., quanto al forum commissi delicti l'obbligazione è sorta dove si è verificato il sinistro, ovvero a Castellammare di Stabia, con la conseguenza che la competenza poteva essere al più del giudice di pace di Torre Annunziata e non di Gragnano;
con riguardo, infine, al forum destinatae solutionis, ha allegato correttamente che esso coincide, in caso di debito di valore, con il luogo in cui la parte debitrice aveva il domicilio al tempo della scadenza e da qui, dunque, la competenza del giudice di pace di LA.
Ciò posto, allora, l'eccezione - come formulata in primo grado - è ammissibile avendo con essa il proponente indicato tutti i fori alternativi previsti per i diritti di obbligazione ed è, altresì, fondata sussistendo, come argomentato dalla parte appellante, la competenza territoriale del giudice di pace di LA o, in alternativa, di Torre Annunziata. Ha errato, pertanto, il giudice adito a decidere la causa nel merito e a non declinare la propria competenza.
Dall'accoglimento del primo motivo di appello consegue l'assorbimento dei restanti motivi.
La sentenza va dunque riformata e le parti vanno rimesse innanzi al giudice di pace territorialmente competente, da individuare alternativamente nel giudice di pace di LA o nel giudice di pace di
Torre Annunziata. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il
6 giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo giudice, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado - davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione
- che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo il caso in cui il giudice di appello coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto. Nella specie, la S.C. ha cassato - con conseguente declaratoria di competenza in primo grado del medesimo tribunale - la sentenza del tribunale che, in assenza di istanza per la decisione nel merito della causa, aveva riformato la sentenza del giudice di pace, erroneamente affermativa della propria competenza per valore, e deciso nel merito)” (Cass. n. 22958 del 2010; Cass. n. 12455 del 2010). Solo ove il tribunale, adito in sede di appello, sia l'ufficio giudiziario coincidente con il giudice competente per il giudizio di primo grado, tale giudice deve decidere non solo sull'incompetenza del primo giudice adito, ma nel merito quale giudice di primo grado, per ragioni di economia processuale e purché vi sia stata nell'atto introduttivo un'espressa richiesta in tal senso, con conseguente regolare contraddittorio sul punto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in virtù del DM 55/14 come modificato dal DM 147/22, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (cause di valore fino ad euro 1.100,00), tenuto conto dell'attività espletata nelle differenti fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e conclusione, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza del giudice di pace di Gragnano n.
354/2019 depositata in data 06.02.2019, dichiara l'incompetenza per territorio del giudice di pace di Gragnano a decidere sulla domanda proposta da , indicando l'ufficio del Controparte_1 giudice di pace di LA o di Torre Annunziata, alternativamente, quale giudice competente per territorio;
2) assegna alle parti termine perentorio di tre mesi a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice di pace territorialmente competente;
Contr
3) condanna al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., delle spese di lite che si liquidano, per il primo grado, in euro 346,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetarie nella misura del 15% come per legge, e,
7 per il presente grado di giudizio, in euro 91,50 per spese ed euro 662,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetarie nella misura del 15% come per legge;
4) nulla per le spese nei confronti delle altre parti non costituite.
Torre Annunziata, 15.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
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