Ordinanza cautelare 11 giugno 2024
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 17/02/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00160/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00375/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 375 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gerolamo Taccogna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Macaggi 21/8;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
Commissione per Esami Avvocati 2023, Terza Sottocommissione Aquila Esami Avvocato 2023, Prima Sottocommissione Genova Esami Avvocato 2023, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per l’annullamento
previa adozione di idonee misure cautelari
dei verbali e degli atti delle Sottocommissioni presso la Corte d’Appello dell’Aquila, ed in particolare della III, nella parte in cui hanno deliberato la non ammissione del ricorrente al seguito della procedura abilitativa;
dei verbali e degli atti delle Sottocommissioni presso la Corte d’Appello di Genova, che hanno conseguentemente non ammesso il ricorrente alle prove orali, nonché
di ogni atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe.
Con ordinanza cautelare -OMISSIS- è stata erogata tutela cautelare consistente nella nuova valutazione dell’elaborato di diritto civile del ricorrente.
A seguito della nuova valutazione il ricorrente è stato ammesso agli orali e successivamente li ha superati.
Ai sensi dell’art. ex art. 4, comma 2 bis, Legge n. 168/2005: “Conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”.
Il ricorrente pertanto ha conseguito l’abilitazione e si è iscritto all’albo degli avvocati
Deve essere pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Sussistono nondimeno i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente, Estensore
Angelo Vitali, Consigliere
Richard Goso, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.