Ordinanza cautelare 15 dicembre 2025
Ordinanza collegiale 18 febbraio 2026
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00836/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03155/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3155 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-ricorrente-S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore , in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giampiero Amorelli, Dorodea Ciano, Rino Forgione, con domicilio eletto presso lo studio Rino Forgione in Torino, piazza Adriano 12;
contro
Comune di Torino, in persona del Sindaco pro-tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonietta Rosa Damiana Melidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Invitalia - Agenzia Nazionale per L'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A., non costituita in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
nei confronti
Raggruppamento temporaneo d'Imprese -OMISSIS- S.r.l./-OMISSIS- S.r.l., -OMISSIS- S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
della nota del -OMISSIS-, conosciuta il 30.10.2025, con la quale la dirigente della Divisione contratti e appalti del Dipartimento Servizi generali, appalti ed economa-to del Comune di Torino ha disatteso la richiesta del -OMISSIS-, formulata ai sensi dell’art. 105, co. 4, del d.lgs. 18.4.2016, n. 50, con la quale la soc. -OMISSIS- a r.l. ha chiesto l’autorizzazione a subappaltare i lavori di «Rifacimento impianto elettrico residenziale in appartamenti trilocali e quadrilocali siti in C.so -OMISSIS- e Realizzazione nuovo impianto elettrico ascensori e sistemazioni parti comuni in Via -OMISSIS-» nel quadro dell’«intervento per il miglioramento del decoro urbano e della sicurezza e dell’accessibilità delle unità abitative di corso -OMISSIS- e via -OMISSIS- e di corso -OMISSIS-» (cod. opera -OMISSIS- - CIG accordo quadro -OMISSIS- - CIG -OMISSIS- - CUP -OMISSIS-);
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l'8/01/20226:
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale del -OMISSIS-, con cui il Comune di Torino ha autorizzato il raggruppamento soc. -OMISSIS-/-OMISSIS- a subappaltare i lavori oggetto di causa alla soc. -OMISSIS- a r.l.;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Torino e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° aprile 2026 il dott. AF PR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso a questo Tribunale amministrativo notificato il 24 novembre 2025 la -ricorrente-S.r.l. impugnava la nota del -OMISSIS- con la quale la dirigente della Divisione contratti e appalti del Dipartimento Servizi generali, appalti ed economato del Comune di Torino aveva respinto la richiesta del -OMISSIS-, formulata ai sensi dell’art. 105, co. 4, del d.lgs. 18.4.2016, n. 50, con la quale la soc. -OMISSIS- a r.l. aveva chiesto l’autorizzazione a subappaltare una serie di lavori di rifacimento impianto elettrico in appartamenti siti in c.so -OMISSIS- e realizzazione di un impianto elettrico ascensori e sistemazioni parti comuni in via -OMISSIS- nel quadro dell’«intervento per il miglioramento di decoro urbano.
Il diniego era motivato con la sussistenza del motivo ostativo all’autorizzazione derivante dal combinato disposto degli artt. 80, c. 1, e 105, c. 4, d. lgs. 50 del 2016, ossia la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 CPP) del G.I.P. Tribunale di Roma divenuta irrevocabile il -OMISSIS-, emersa a carico del socio di maggioranza dell’impresa subappaltatrice, signor -OMISSIS-, per il reato di riciclaggio di denaro di provenienza illecita continuato in concorso ai sensi degli artt. 81, 110, 648 bis c.p.
Venivano dedotte le seguenti censure:
1.Violazione dell’art. 445, co. 1- bis , del c.p.p. nel testo introdotto dell’art. 25, co. 1, lett. b), del d.lgs. n. 150 del 2022. Violazione e falsa applicazione degli artt. 80, co. 1, lett. e), e 3, nonché 105, co. 4, del d.lgs. n. 50 del 2016.
2.In subordine, illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 41 della Cost., degli artt. 80, co. 1, lett. e), e 105, co. 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 nonché della norma transitoria e/o di coordinamento di cui all’art. 225, co. 8, del d.lgs. 36 del 2023.
La ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il Comune di Torino, sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, mentre si costituiva solo formalmente il Ministero dell’Interno.
Alla camera di consiglio dell’11 dicembre 2025 veniva trattata la domanda cautelare della ricorrente che però veniva respinta con ordinanza 15 dicembre 2025 n. 621; detta ordinanza avveniva in impugnata dinanzi al Consiglio di Stato, ma la parte rinunciava poi all’appello cautelare.
L’8 gennaio 2026 la -ricorrent- S.r.l. notificava motivi aggiunti con i quali estendeva le censure prima illustrate nei confronti dell’atto del -OMISSIS- emesso dalla Divisione manutenzione edifici comunali, s. Edilizia abitativa e logistica per la sicurezza del Comune di Torino con cui si autorizzava il subappalto di cui in causa in favore della soc. -OMISSIS- a r.l. e oltre a ribadire le domande già avanzate con il ricorso principale, queste venivano integrate nel caso della conclusione o avanzata esecuzione dei lavori in questione, con la domanda del risarcimento per equivalente del danno subito, chiedendo che il Tribunale fissasse apposita e ulteriore udienza al fine di individuare ai sensi dell’art. 124 del c.p.a., i criteri di liquidazione del danno cui il Comune di Torino si sarebbe dovuto attenere anche secondo l’art. 30 del c.p.a.
Con ordinanza collegiale del 18 febbraio 2026 n. 312 questo Tribunale riteneva la necessità di acquisire relazione di chiarimenti da parte del Comune sullo stato dei lavori oggetto del subappalto in controversia, precisamente se gli stessi fossero iniziati e nel caso conoscere il loro stato di avanzamento; dalla relazione depositata l’11 marzo scorso si evinceva che il termine dei lavori era da individuarsi alla fine del mese di marzo.
Con memoria depositata il 14 marzo u.s. la ricorrente sosteneva che alla data di trattazione della causa, così come fissata, i lavori sarebbero stati sostanzialmente conclusi e specificava quindi la domanda del risarcimento in forma specifica, indicando un mancato guadagno di €. 20248,05 oltre al danno curricolare di disporre prova testimoniale ai sensi dell’art. 63 co. 3 c.p.a.
Il Comune di Torino in sede di memoria di replica, oltre a ribadire le proprie conclusioni già espresse, contestava alla radice le ultime domande di prova testimoniale e sull’entità del mancato guadagno.
Alla odierna udienza la causa è passata in decisione.
DIRITTO
L’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune di Torino è infondata.
A parere delle difese comunali solo l’aggiudicatario in caso di diniego di autorizzazione al subappalto può decidere se contestare la decisione dell’Amministrazione, sostituire il subappaltatore o provvedere in proprio.
Questa tesi deriva dalla responsabilità dell’appaltatore nel caso di eventuale inadempimento e perciò di essere a questi rimessa la decisione di avvalersi di un subappaltatore per lo svolgimento di parte delle prestazioni necessarie per garantire l’esatto adempimento del contratto; l’autorizzazione della stazione appaltante opera come rimozione di un limite alla scelta effettuata dall'appaltatore quale responsabile dell’esecuzione del contratto, di una determinata modalità esecutiva; il diniego di subappalto potrebbe incidere proprio sulla possibilità dell’esecutore di assicurare il corretto adempimento delle proprie prestazioni. Questa ricostruzione porterebbe ad escludere che il subappaltatore sia legittimato a impugnare il diniego di autorizzazione al subappalto adottato nei confronti dell'appaltatore, ossia nei confronti del soggetto che con la presentazione della relativa istanza ha palesato il suo interesse diretto, concreto e attuale a ricorrere a questa particolare modalità di adempimento, materializzandosi in un interesse di mero fatto.
In realtà il subappalto che è una frequente modalità di adempimento di un contratto stipulato con una pubblica amministrazione è attività frequente se non principale di imprese attive sul mercato e generalmente sia di dimensioni più piccole delle imprese appaltatrici in senso proprio, sia di imprese specializzate in settori peculiari che non sono propri di tutte le imprese grandi e medie: perciò la possibilità di subappaltare è una condizione corrente ed usuale di imprese piccole o medie e viene a costituire l’asse portante della loro iniziativa imprenditoriale: per cui l’impossibilità di tutelarsi di fronte al giudice nei casi di poter esplicare le proprie potenzialità tipiche si verrebbe sostanzialmente a concretizzare in una violazione di artt. 24 e 41 della Costituzione, andando a porre seri limiti senza alcuna giustificazione della libertà d’impresa.
Il Collegio ritiene, ad una più approfondita lettura rispetto a quanto pronunciato nella propria ordinanza cautelare, che quanto dettato dall’art. 25, co. 1, lett. b), del d.gs. n. 150 del 2022, laddove questo stabilisce che “ la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna ”, porti necessariamente all’illegittimità del diniego pronunciato da competente ufficio comunale sulla cessione in subappalto alla ricorrente da parte della -OMISSIS- s.r.l.
La lettura del provvedimento si limita a rigettare la domanda di subappalto in quanto costituisce motivo ostativo all’autorizzazione richiesta la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 CPP) del G.I.P. Tribunale di Roma irrevocabile il -OMISSIS- per il reato di riciclaggio di denaro di provenienza illecita continuato in concorso ai sensi degli artt. 81, 110, 648 bis C.P., senza aggiungere altra considerazione sulla situazione in cui si trova la -ricorrent- s.r.l.
A questo punto va affrontata la residua parte dell’impugnativa, ossia il motivo aggiunto proposto avverso la scelta di diverso subappaltatore e la domanda di risarcimento del danno per equivalente da parte dell’attuale ricorrente, pretermessa di fatto in quanto i lavori oggetto del subappalto sono ad oggi virtualmente terminati.
Tale definizione nel merito va vista in costanza della predetta sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti a carico del socio di maggioranza dell’impresa subappaltatrice, -OMISSIS-, per il reato di riciclaggio di denaro di provenienza illecita continuato in concorso ai sensi degli artt. 81, 110, 648 bis C.P., alla luce della dizione dell’art. 25, co. 1, lett. b), del d.gs. n. 150 del 2022, “ La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna ”.
Se la condanna “ patteggiata ” sia pure per un reato oggettivamente grave non ha efficacia né costituisce prova negli altri giudizi siccome elencati, non possono essere disapplicate le misure amministrative che sono state adottate nei confronti dell’interessato a seguito di tale fatto giuridico: dette misure non hanno portata giurisdizionale, hanno un ruolo di garanzia nei confronti delle amministrazioni pubbliche nei casi di contrattazione connesse da parte di soggetti colpiti da condanna penale su richiesta delle parti.
A tale scopo vanno esaminati i fatti che si sono succeduti a seguito della menzionata condanna.
La condanna risale al -OMISSIS- e con decreto del Prefetto di Torino successivo di due mesi – -OMISSIS- – la -ricorrent- s.r.l. è stata sottoposta per un anno ad una serie di misure di prevenzione collaborativa; inoltre lo stesso -OMISSIS- solamente il -OMISSIS- ha ceduto a terzi, in gran parte al nuovo amministratore unico della Società, la propria quota di capitale sociale operando così, comunque in una data largamente successiva alla condanna e al provvedimento del Comune di Torino qui impugnato quella necessaria operazione di self cleaning da ritenersi oggettivamente necessaria.
Tutto ciò ha un suo ruolo per la definizione di questa parte della controversia, poiché il ricorrente sia pure rimasto iscritto alla cd. white list non risulta come contrariamente sostenuto nel ricorso, di aver dato prova di collaborazione e di comportamento emendativo che il Comune avrebbe tenuto celato, poiché nulla di questo si desume dalla sentenza e la scelta del rito non può assumere di per sé il ruolo collaborativo che le si vuole conferire, mentre è noto che la scelta del “ patteggiamento ” ha generalmente lo scopo di evitare un processo lungo magari logorante ed una condanna di gran lunga più gravosa; ancora non vi sono sintomi nella pronuncia di un sintomatico ravvedimento rappresentato dalla concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p., concessione che la pronuncia riferisce alla pregressa incensuratezza dell’imputato e al tempo trascorso dai fatti, elemento che di per sé non può essere rappresentato come self cleaning , ma piuttosto come un ritardo della giustizia.
Si deve rilevare dalla lunga e complessa nota prefettizia del -OMISSIS- che le risultanze investigative scaturite dall’indagine denominata “-OMISSIS-”, riguardante una vasta rete di complicità facenti capo al clan camorristico -OMISSIS-, ha permesso di rivelare come il ricorrente fosse soggetto altamente controindicato ai fini anti-mafia inserendosi negli schemi operativi del riciclaggio ed effettuando bonifici di comodo verso società vicine al clan predetto.
Ora, anche se la sentenza ha escluso la violazione dell’art. 416 bis c.p., resta il fatto che la nota prefettizia nel permettere l’iscrizione dell’-ricorrent- s.r.l. alla white list, ha come si è visto, ha deciso di sottoporre per un anno la Società ad una serie di misure di prevenzione collaborativa, serie che prevede al punto 1 l’adozione di un modello organizzativo ai sensi del d. lgs. 231 del 2001 finalizzato a prevenire qualsivoglia rapporto economico-finanziario con operatori economici controindicati e alla verifica di precedenti penali del personale dipendente
E dal d. lgs. 231 cit. – artt. 5 e 6 in particolar modo - discendono gli obblighi di self cleaning che nella specie vanno individuati nell’atto del -OMISSIS- di uscita di -OMISSIS- dalla proprietà della Società, quindi in data notevolmente successiva alla nota prefettizia del -OMISSIS- e dal diniego di subappalto del 29 ottobre successivo.
Quindi alla data di emanazione di quest’ultimo la posizione della -ricorrent- s.r.l. non era stata ancora del tutto regolarizzata e quindi non può essere rivendicato quel risarcimento per la mancata autorizzazione al subappalto.
Per le considerazioni finora esposte il ricorso deve essere in parte accolto ed in parte respinto come da motivazione.
Vista la particolare complessità della situazione le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie ed in parte lo respinge come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti in controversia.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AF PR, Presidente, Estensore
Luca Pavia, Primo Referendario
Pietro Buzano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AF PR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.