Sentenza breve 16 dicembre 2019
Sentenza 16 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 16/07/2021, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/07/2021
N. 01225/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00490/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la UG
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 490 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Dalfino e Giuseppe Delle Foglie, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Dalfino in Bari, via Andrea da Bari, 157;
contro
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
Regione UG, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Brunella Volini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Bari, lungomare Nazario Sauro, 31-33;
per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità
della condotta di AGEA e della Regione UG, ciascuna per suo conto, per quanto dedotto in atti e per le risultanze di giudizio;
con conseguente annullamento
- della nota AGEA UCC prot.-OMISSIS-del 4.3.2019 di comunicazione sospensione ex art. 33 dlgs n. 228/2001;
- per quanto di ragione, della nota della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Commissione UE del 17.7.2018 (prot. AGEA -OMISSIS-del 25.7.2018), del presupposto rapporto finale OLAF su caso -OMISSIS-, e del nulla osta della Commissione UE (prot. n. -OMISSIS- del 18.2.2019 (allo stato non conosciuti);
- sempre per quanto di ragione, del parere AGEA richiesto con nota della Direzione Generale Agricoltura UE del 17.7.2018, e delle lettere AGEA prot. -OMISSIS-del 4.10.2018 e -OMISSIS-del 5.2.2019 (allo stato non conosciuti);
- ove occorra, della nota AGEA UCC prot.-OMISSIS-del 26.4.2019;
- di ogni ulteriore atto, ancorché non conosciuto, del procedimento di accertamento dinanzi alla Regione UG;
- di ogni ulteriore atto, ancorché non conosciuto, di decadenza o revoca dai benefici e di recupero dell’importo di € 997.743,75 o di altra somma allo stesso titolo;
- di ogni ulteriore atto connesso ai precedenti, ancorché non conosciuto;
e per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad ottenere lo svincolo della polizza e a percepire le erogazioni eventualmente sospese da AGEA;
con condanna delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto per illegittimità della condotta;
sul ricorso per motivi aggiunti depositato in data 21.11.2019, per l’annullamento,
previa concessione di misure cautelari,
- degli stessi atti censurati con il ricorso introduttivo;
- della comunicazione ai sensi della legge n. 241/1990 del Responsabile di Misura, prot. -OMISSIS-dell’1.10.2019, di preavviso decadenza totale dagli aiuti ex DAG-OMISSIS-/2015 e recupero delle relative somme;
- della determinazione dell’Autorità di Gestione-OMISSIS-del 18.10.2019, comunicata con nota prot. -OMISSIS-in pari data, di revoca totale degli aiuti e di recupero della somma di € 997.743,75 mediante incameramento, con richiesta di restituzione in unica soluzione ed entro 30 gg. dell’importo di € 1.047.630,04, e di ogni ulteriore atto, ancorché non conosciuto, di recupero del detto importo;
- comunque di ogni ulteriore atto connesso ai precedenti, come le note NAC richiamate dal rapporto OLAF, anche ove non conosciuto, come i sottesi atti e verbali concernenti la nomina e l’attività della Commissione di verifica, note prot.-OMISSIS-del 28.3.2019, prot. -OMISSIS-del 4.4.2019 e prot. -OMISSIS-del 6.6.2019;
e per il riconoscimento del diritto della ricorrente a ottenere lo svincolo della garanzia -OMISSIS- cessata automaticamente e a percepire le erogazioni eventualmente sospese;
con condanna delle resistenti allo svincolo della garanzia fideiussoria e al pagamento delle somme eventualmente sospese oltre al risarcimento del danno per illegittimità della condotta e/o a corrispondere l’indennizzo ex legge n. 241/1990;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo e della Regione UG;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 giugno 2021, svolta in modalità da remoto, il dott. Francesco Cocomile e dato atto della presenza, ai sensi di legge, dei difensori delle parti come da verbale dell’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Con l’atto introduttivo del presente giudizio, integrato da motivi aggiunti, la ricorrente -OMISSIS-proponeva gravame, censurando gli atti in epigrafe indicati, imputabili alla AGEA e alla Regione UG, e più in generale la complessiva condotta tenuta dalle Amministrazioni convenute nell’ambito del procedimento che la vede protagonista, il quale ha comportato la sospensione, prima, e la revoca, poi, degli aiuti economici a essa concessi ai sensi del PSR UG 2007 - 2013 - ASSE 1 - Misura 123.
La medesima ricorrente chiedeva, inoltre, la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno causato dall’asserita illegittimità del comportamento tenuto nell’ambito del procedimento, il riconoscimento del diritto ad ottenere lo svincolo dalla polizza fideiussoria stipulata con la società -OMISSIS- e il riconoscimento del diritto a ottenere le ulteriori erogazioni eventualmente sospese da AGEA.
2. - Si costituivano in giudizio l’Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo e la Regione UG, resistendo al gravame.
3. - Sul ricorso e sui motivi aggiunti si pronunciava questo Tribunale che con sentenza in forma semplificata -OMISSIS-del 16.12.2019 dichiarava sull’intera controversia l’insussistenza della propria giurisdizione in favore del Giudice ordinario.
A seguito di appello proposto dalla società ricorrente si pronunciava il Consiglio di Stato con sentenza-OMISSIS-del 18.12.2020, in parte confermando e in parte riformando con rinvio quanto affermato dal Giudice di prime cure.
Il Giudice d’appello rilevava il contenuto “complesso” del giudizio di primo grado, il quale deve essere scisso nell’impugnazione (a) dell’atto con cui l’AGEA ha sospeso interinalmente il procedimento di erogazione del contributo ai sensi dell’art. 33 dlgs n. 228/2001 e (b) dell’atto, emesso dalla Autorità regionale di Gestione del P.S.R., di revoca del beneficio economico, recante la richiesta di pagamento di una somma maggiorata rispetto al contributo concesso, stante la richiesta di restituzione del 110% dell’importo versato alla Cooperativa a titolo di anticipo del beneficio stesso. Secondo il Consiglio di Stato le due impugnazioni seguono strade differenti.
Per quanto interessa in questa sede, il Consiglio di Stato con la menzionata sentenza-OMISSIS-/2020, riformando in parte qua la decisione di primo grado, devolveva alla giurisdizione del Giudice amministrativo unicamente il segmento della controversia attinente all’impugnazione della nota di AGEA del 4.3.2019 di sospensione ex art. 33 dlgs n. 228/2001 (avendo “… ad oggetto, infatti, il sindacato dell’esercizio di un potere interdittivo, di natura cautelare e connotato da valutazioni ampiamente discrezionali, che si configura in termini di potere autoritativo …”) ed alla connessa domanda risarcitoria, rimettendo la valutazione nel merito a questo T.A.R., ai sensi dell’art. 105 cod. proc. amm. L’esame della fondatezza della domanda deve dunque effettuarsi solo nei limiti in cui sussiste la giurisdizione del G.A.
4. - Alla luce di quanto evidenziato sub 3), le censure proposte dalla società istante, la cui fondatezza può essere esaminata nel merito in questa sede, sono unicamente quelle articolate nel ricorso introduttivo nei confronti della nota AGEA UCC prot.-OMISSIS-del 4.3.2019 e sono così riassumibili:
1) violazione e falsa applicazione: artt. 24, 27 e 41 Cost. - art. 33 dlgs n. 228/2001, legge n. 241/1990 e circolari, determine e delibere AGEA con relativi allegati (-OMISSIS-/2007, -OMISSIS-/2008,-OMISSIS-/2009,-OMISSIS-/2010, -OMISSIS-/2014 e -OMISSIS-/2015, -OMISSIS-/2015) - principi UE di ragionevolezza e proporzionalità - D.M. n. 159/1998 e dlgs n. 165/1999 – Reg. UE n. 1698/2005 e Reg. UE n. 1975/2006 - Reg. UE n. 65/2011 e Reg. UE n. 640/2014 - Reg. UE n-OMISSIS-03/2016 e 1306/2013 - Reg. UE n. 907/2014 e 1971/2015 - circolare del 12.10.2007 e delibera COLAF -OMISSIS-/2008 - avviso in BURP-OMISSIS-/2015 e DAG-OMISSIS-/2015; eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, erronea e carente presupposizione, travisamento, illogicità, contraddittorietà, abnormità, sproporzione; sviamento; carenza di potere;
2) violazione e falsa applicazione: artt. 24, 27 e 41 Cost. – art. 33 dlgs n. 228/2001, legge n. 241/1990 e circolari, determine e delibere AGEA con relativi allegati (-OMISSIS-/2007, -OMISSIS-/2008,-OMISSIS-/2009,-OMISSIS-/2010, -OMISSIS-/2014 e -OMISSIS-/2015, -OMISSIS-/2015) - principi UE di ragionevolezza e proporzionalità - D.M. n. 159/1998 e dlgs n. 165/1999 - Reg. UE n. 1698/2005 e Reg. UE n. 1975/2006 - Reg. UE n. 65/2011 e Reg. UE n. 640/2014 - Reg. UE n-OMISSIS-03/2016 e 1306/2013 - Reg. UE n. 907/2014 e 1971/2015 - circolare del 12.10.2007 e delibera COLAF -OMISSIS-/2008 - avviso in BURP-OMISSIS-/2015 e DAG-OMISSIS-/2015 - Linee Guida per l’ammissibilità delle spese; eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, erronea e carente presupposizione, travisamento, illogicità, contraddittorietà, abnormità, sproporzione; sviamento; carenza di potere;
3) violazione e falsa applicazione: artt. 24, 27 e 41 Cost. - art. 33 dlgs n. 228/2001, legge n. 241/1990 e circolari, determine e delibere AGEA con relativi allegati (-OMISSIS-/2007, -OMISSIS-/2008,-OMISSIS-/2009,-OMISSIS-/2010, -OMISSIS-/2014 e -OMISSIS-/2015, -OMISSIS-/2015) - principi UE di ragionevolezza e proporzionalità - D.M. n. 159/1998 e dlgs n. 165/1999 – Reg. UE n. 1698/2005 e Reg. UE n. 1975/2006 – Reg. UE n. 65/2011 e Reg. UE n. 640/2014 - Reg. UE n-OMISSIS-03/2016 e 1306/2013 - Reg. UE n. 907/2014 e 1971/2015 – delibera COLAF -OMISSIS-/2008 - avviso in BURP-OMISSIS-/2015 e DAG-OMISSIS-/2015 - Linee Guida per l’ammissibilità delle spese; eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, erronea e carente presupposizione, travisamento, illogicità, contraddittorietà, abnormità, sproporzione; sviamento; carenza di potere;
4) violazione e falsa applicazione: artt. 24 e 27 Cost. - principio di buon andamento e art. 97 Cost. - principio di leale collaborazione e artt. 117 e 118 Cost. - art. 41 Cost. e Reg. UE n. 1698/2005 - principi UE di ragionevolezza e proporzionalità - dlgs n. 165/1999, Reg. UE n-OMISSIS-03/2016 e 1306/2013, Reg. UE n. 907/2014, Reg. UE n. 908/2014 e Reg. UE n. 1971/2015 - art. 33 dlgs n. 228/2001, legge n. 241/1990 e circolari, determine e delibere AGEA, con relativi allegati (-OMISSIS-/2007, -OMISSIS-/2008,-OMISSIS-/2009,-OMISSIS-/2010, -OMISSIS-/2014 e -OMISSIS-/2015, -OMISSIS-/2015) - circolare 12.10.2007 e delibera COLAF -OMISSIS-/2008 - avviso in BURP-OMISSIS-/2015 e DAG-OMISSIS-/2015; eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, erronea e carente presupposizione, travisamento, illogicità, contraddittorietà, abnormità, sproporzione; sviamento; carenza di potere.
Formulava, infine, domanda risarcitoria.
5. - Le parti svolgevano difese in vista della pubblica udienza del 16 giugno 2021, tenutasi in modalità da remoto, nel corso della quale la causa passava in decisione.
6. - Ciò premesso il punto di fatto, ritiene questo Giudice che la domanda cui al ricorso introduttivo debba essere respinta in quanto infondata, potendosi conseguentemente prescindere dalla disamina della eccezione d’improcedibilità per carenza d’interesse sollevata dall’AGEA nelle note di udienza dell’11.6.2021.
6.1. - Preliminarmente deve essere disposta l’estromissione della Regione UG dal presente giudizio (come dalla stessa difesa regionale da ultimo richiesto), in considerazione del fatto che la medesima Regione non è autrice degli atti contestati con il ricorso introduttivo su cui si concentra l’esame di questo Giudice in forza delle argomentazioni in precedenza esposte.
6.2. - Sempre in via preliminarmente va rilevata l’inammissibilità del ricorso introduttivo proposto avverso provvedimenti della Commissione UE e dell’OLAF, stante il difetto di notificazione alle Amministrazioni che li hanno emessi.
Deve, infatti, ritenersi inammissibile il ricorso nella parte in cui con esso si chiede l’annullamento della nota della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Commissione UE del 17.7.2018, del presupposto rapporto finale OLAF su caso-OMISSIS-e del nulla osta della Commissione UE prot. -OMISSIS-del 18.2.2019, in quanto non notificato alle Amministrazioni che hanno emesso gli atti impugnati come previsto dall’art. 41 cod. proc. amm.
6.3. - Va parimenti dichiarata inammissibile la domanda di svincolo della garanzia fidejussoria resa dalla -OMISSIS-.
La polizza è stata, invero, svincolata, ben prima della proposizione del presente ricorso, con nota AGEA prot. n. -OMISSIS-dell’8.2.2018, consegnata alla compagnia di assicurazione il 19.2.2018, come del resto ha riferito l’AGEA anche nel suo “parere” alla Commissione.
6.4. - In ordine all’asserita violazione dell’art. 33, comma 1 dlgs n. 228/2001, della legge n. 241/1990 e della normativa UE in materia di verbale di primo accertamento, nonché sull’asserita carenza di motivazione, si rileva quanto segue.
La ditta ricorrente lamenta la mancata comunicazione della sospensione delle erogazioni all’atto della ricezione del verbale di primo accertamento rappresentato dalla comunicazione all’Amministrazione del rapporto OLAF.
Tuttavia, nella comunicazione della sospensione -OMISSIS-del 4.3.2019 è già indicato chiaramente il motivo del silenzio serbato, ovverosia il segreto sulle indagini condotte dall’OLAF, che emergeva dal rapporto.
Pertanto, l’AGEA ha dovuto attendere il nulla osta della Commissione europea, pervenuto con nota prot. n. -OMISSIS-del 18.2.2019, per comunicare l’adozione della misura cautelare.
Né tale giustificazione appare smentita, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, dal fatto che l’AGEA abbia consentito un accesso solo parziale, determinazione ingenerata dal rifiuto del difensore della stessa istante di accedere al testo completo già depositato dall’Agenzia nel procedimento r.g.-OMISSIS-2017 (relativo all’Azienda Agricola-OMISSIS-), come spiegato nella nota AGEA del 14.5.2019 con cui veniva esibito l’intero rapporto.
Né tantomeno può dubitarsi in ordine alla veridicità delle affermazioni contenute nella comunicazione di sospensione per il fatto che il rapporto OLAF risultasse già depositato nel giudizio r.g.-OMISSIS-2017, considerato che il deposito in questione è avvenuto, anche in quel caso, solo a seguito del nulla osta della Commissione del 18.2.2019.
Confermano invece la corrispondenza al vero di quanto riportato nella censurata comunicazione di sospensione delle erogazioni i seguenti documenti:
- la relazione iniziale ex art. 3 Reg. (UE) 2015/1971 (detta anche comunicazione IMS), che riporta, quale fonte della prima informazione (punto 6.2), la Commissione Europea - Direzione generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale -, quale data di ricezione della prima informazione (punto 6.1), il 25.7.2018 (ovverosia, la data del protocollo in ingresso della nota con cui la Commissione trasmetteva all’AGEA il rapporto OLAF), quale organo di controllo, l’OLAF (punti 7.5, 7.6, 7.7), precisando, infine, che le aziende interessate non hanno potuto rendere dichiarazioni in quanto non informate della pendenza di indagini (punto 6.10);
- il “parere” dell’AGEA prot. -OMISSIS-del 4.10.2018 in cui si legge che l’Organismo Pagatore nulla sapeva, prima della notifica del rapporto da parte della Commissione, delle condotte irregolari contestate alle aziende diverse da-OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS-e-OMISSIS-;
- la nota prot. -OMISSIS-del 5.2.2019 in cui l’AGEA scrive alla Commissione che il rapporto OLAF costituisce “la sola notizia di indebita percezione alla base dei provvedimenti AGEA di sospensione delle erogazioni”;
- la comunicazione di svincolo, prot. n. -OMISSIS-dell’8.2.2018, della polizza resa per l’anticipo, che certamente AGEA non avrebbe disposto qualora messa a conoscenza delle irregolarità contestate.
Secondo la prospettazione della ricorrente, inoltre, la censurata comunicazione della sospensione mancherebbe di una motivazione intellegibile.
Detta doglianza non è meritevole di positivo apprezzamento, in quanto se da un lato è vero che la documentazione presupposta non veniva allegata, dall’altro ne venivano forniti gli estremi e ne veniva sintetizzato il contenuto e, comunque, nei termini imposti per riscontrare l’accesso, ne veniva resa copia.
Infine, la ditta istante nega che la sospensione comminata possa qualificarsi come sospensione ai sensi dell’art. 33, comma 1 dlgs n. 228/2011, come dimostrerebbero, a suo dire, le disposizioni attuative di cui alla determina del Titolare dell’Ufficio Monocratico AGEA -OMISSIS-/2007 sull’acquisizione dei verbali di contestazione e sui provvedimenti amministrativi per il recupero dei crediti.
La società interessata cita, in particolare, il passaggio di cui al titolo 3.7 “Sospensioni”, par. 2, pag. 13, secondo cui “le sospensioni ex art. 33 sono disposte dall’UCC [Ufficio del Contenzioso Comunitario AGEA] per uno specifico importo e notificate agli interessati. Il loro effetto sarà pertanto quello di impedire l’effettiva erogazione delle somme sospese, senza impedire una disposizione di pagamento nei confronti degli interessati”. Conseguentemente - prosegue la ricorrente - in forza dell’art. 33, non possono impedirsi le disposizioni di pagamento diverse da quelle oggetto di indagini.
Tuttavia, ritiene questo Collegio che il significato di tale disposizione è diverso da quello che le attribuisce la società ricorrente, come si evince altresì dai passaggi appena successivi della determina.
La determina -OMISSIS-/2007 (pag. 13) è, infatti, chiara nello stabilire che l’effettiva erogazione al beneficiario delle somme deve essere “impedita” dalla sospensione: la disposizione di pagamento - cosa ben diversa dalla materiale erogazione, anche perché, altrimenti, la disciplina citata apparirebbe contradditoria - non è impedita al solo fine di realizzare il cd. “accantonamento” delle somme non erogate al beneficiario.
I contributi di cui si dispone il pagamento vengono in sostanza “messi da parte” dall’Amministrazione in attesa del provvedimento regionale di accertamento dell’indebito. Nel caso la Regione (o per aiuti diversi da quelli di Sviluppo Rurale come il Pagamento Unico, l’AGEA) ritenga insussistente l’irregolarità, l’AGEA riemette a favore del beneficiario gli importi accantonati; in caso di decadenza dal beneficio, invece, gli importi sospesi vengono definitivamente trattenuti dall’Organismo Pagatore a soddisfazione del suo credito, ai sensi dell’art. 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, secondo cui “Fatte salve eventuali altre misure di esecuzione previste dalla legislazione nazionale, gli Stati membri deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall’organismo pagatore responsabile del recupero del debito dello stesso beneficiario”.
La determina -OMISSIS-/2007 nel descrivere l’iter della sospensione ex art. 33 dlgs n. 228/2001 prevede, appunto, “L’accantonamento cautelare delle somme liquidate, fino a concorrenza dell’importo sospeso” (cfr. pag. 14), nel caso della -OMISSIS-, quindi, fino alla concorrenza di € 997.743,75, importo indicato nella comunicazione della sospensione; in caso di indebito accertato, la medesima determina (cfr. pag. 14) prevede il c.d. “incameramento” ovverosia “La disposizione che utilizza le somme accantonate per il soddisfacimento del debito” tramite compensazione.
L’accantonamento può essere evitato dal beneficiario solo a seguito di prestazione di “idonea garanzia” ai sensi del comma 2 dell’art. 33 dlgs n. 228/2001, in attesa dell’accertamento definitivo: in attuazione di tale norma la determina -OMISSIS-/2007 (pagg. 13-14), infatti, prevede che “La prestazione di una garanzia fideiussoria da parte dell’interessato ... annulla l’accantonamento; le somme eventualmente già accantonate vengono erogate”.
Quanto sopra è descritto in modo, ove possibile, ancor più chiaro, al titolo 3.7.1, della determina -OMISSIS-/2007 (cfr. pagg. 14-15), dedicata agli “Accantonamenti”:
«Le sospensioni ex art. 33 (tipo 2) per importo intercettano tutte le disposizioni di pagamento e realizzano un accantonamento delle somme, trasferendole su un apposito capitolo del bilancio di cassa - gestione finanziaria.
…
Nel momento in cui una sospensione ha prodotto un accantonamento parziale, resta attiva per l’importo restante.
Nel momento in cui una sospensione ha prodotto un accantonamento totale, non impedisce più l’erogazione di ulteriori pagamenti nei confronti dell’interessato.
Quando il procedimento che ha generato la sospensione realizza la fase di accertamento dell’indebito, le somme nel frattempo accantonate vengono destinate all’estinzione del debito oppure vengono materialmente pagate al beneficiario. …».
Del resto, che la sospensione di cui all’art. 33, comma 1 dlgs n. 228/2001, affinché costituisca uno strumento di tutela effettivo del credito erariale e dell’Unione europea, possa riguardare anche erogazioni diverse da quelle oggetto della notizia di reato si evince dalla lettera e dallo scopo della norma, nonché da copiosa e ormai consolidata giurisprudenza (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 16.1.2017, n. 114) secondo cui non costituisce vizio la circostanza che la sospensione finisca con l’incidere non solo sulle erogazioni oggetto di indagine, ma anche sulla erogazione di altri aiuti, per i quali l’azienda ha presentato richieste regolarmente istruite dall’Organismo Pagatore o dagli enti delegati, posto che la misura cautelare è finalizzata a preservare le ragioni di credito derivanti dalla accertata indebita percezione di contributi e l’unica modalità che l’AGEA può efficacemente impiegare, per evitare il rischio del mancato recupero delle somme indebitamente erogate, è quella di bloccare il pagamento dei contributi dovuti al ricorrente e non ancora corrisposti.
Conferma quanto sopra la sentenza-OMISSIS-/2019 resa dal Consiglio di Stato nel giudizio di appello r.g. -OMISSIS-/2018 promosso dai POA contro la sentenza del T.A.R. UG, sede di Bari, n. 693/2018, di rigetto della domanda di annullamento del provvedimento di sospensione, in cui si legge, con riguardo al provvedimento di sospensione impugnato, che “la misura in argomento riflett[e] una tipica natura cautelare siccome volta a consentire che sia utilmente interrotta la procedura di erogazione di contributi non dovuti ovvero che eventuali obblighi di recupero di sovvenzioni già erogate siano assistiti dalla garanzia di una possibile compensazione con erogazioni ancora in itinere (per tale forma di recupero cfr. articolo 28 Regolamento (CE) del 6.8.2014 e considerando 24)”.
Quanto sopra evidenziato dimostra che la sospensione nei confronti della -OMISSIS- si configura come una tipica sospensione ex art. 33, comma 1 dlgs n. 228/2001, e priva di ogni rilevanza le ulteriori deduzioni formulate dalla ricorrente con riguardo all’asserita applicazione di una sospensione totale, derivante da certificazione antimafia interdittiva.
In ogni caso, diversamente da quanto sostenuto dalla ditta interessata a pag. 9-10 dell’atto introduttivo del presente giudizio, non si può affermare che la sospensione applicata dall’AGEA con la gravata nota del 4.3.2019 configuri una “sospensione totale” (ai sensi dell’art. 3.7, punto 3 della determina -OMISSIS-/2007) da provvedimento cautelare dell’Autorità giudiziaria antimafia, poiché nel caso di specie viene in rilievo un provvedimento che sospende determinate erogazioni in favore di -OMISSIS- indicate a pag. 2 del provvedimento gravato fino alla concorrenza di € 997.743,75, importo corrispondente a quanto erogato dall’AGEA per l’attuazione della Misura 123, oltre interessi legali dalla data di ciascun pagamento.
6.5. - Con riferimento all’asserita carenza di potere dell’AGEA e alla violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento di sospensione, si evidenzia quanto segue.
Con i punti 2) e 3) dell’atto introduttivo la ricorrente contesta un’asserita carenza di potere perpetrata dall’AGEA, da un lato, anticipando, nella comunicazione della sospensione, l’esito del procedimento di accertamento, di esclusiva competenza della Regione, dall’altro lato, bloccando lo svincolo della polizza presentata per l’erogazione dell’anticipo.
A quest’ultimo proposito, si è già evidenziato che lo svincolo della polizza è già intervenuto con disposizione AGEA dell’8.2.2018.
Quanto all’asserita anticipazione dell’esito del procedimento di accertamento, l’AGEA non ha mai contestato la competenza regionale ad emettere eventuali provvedimenti di decadenza, in forza della teoria del contrarius actus in conseguenza della quale l’adozione di provvedimenti caducatori compete alla stessa Amministrazione che ha emanato i provvedimenti originari di concessione degli aiuti (nel caso di specie, appunto, la Regione UG).
Tuttavia, il provvedimento di sospensione - di esclusiva competenza dell’Organismo Pagatore ( rectius AGEA) - per la sua adozione impone all’Amministrazione un’istruttoria, almeno sommaria, della notizia di indebita percezione al fine di valutare non solo il fumus , ma anche il quantum , ovverosia la grandezza dell’importo che deve costituire oggetto di sospensione.
Ed è esattamente tale attività che, senza sconfinare in competenze altrui, l’AGEA ha posto in essere: valutata la verosimiglianza di quanto rappresentato nel rapporto OLAF e stimato l’importo che dovrebbe costituire oggetto di recupero in base all’erogato e in base alla normativa comunitaria di riferimento in ipotesi violazione intenzionale, ha disposto la sospensione delle erogazioni fino alla concorrenza di €. 997.743,75.
Irrilevante, ai fini del vaglio di legittimità della sospensione (ma anche di un’eventuale decadenza), è la precedente istruttoria regionale sull’ammissibilità ai contributi, data l’ovvia considerazione che i funzionari regionali non potevano svolgere attività di accertamento autonomo relativa al complesso sistema di frode, esteso anche al di fuori dai confini nazionali, messo in evidenza dal rapporto OLAF. Tale logica appare condivisa anche dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19.10.2011,-OMISSIS-620) secondo cui “irrilevante appare ... la circostanza che la stessa amministrazione avesse precedentemente ... espresso una valutazione positiva circa l’ammissibilità delle opere ai finanziamenti, essendo chiaro che gli accertamenti compiuti ed i fatti emersi in sede penale abbiano travolto le valutazioni anteriormente ... scaturenti da una cognizione non veritiera, frutto ... anche di false attestazioni”.
Peraltro, la Commissione ad hoc istituita dalla Regione UG, alla luce di quanto emerso dalle indagini OLAF, ha ritenuto sussistere i requisiti per la revoca totale degli aiuti erogati alla -OMISSIS- e comunicato la propria valutazione all’Ufficio regionale incaricato di pronunciarsi sulla decadenza.
Va, pertanto, respinta anche la doglianza relativa alla carenza di potere in capo all’AGEA di prefigurare l’importo di una eventuale decadenza, in quanto trattasi di attività meramente funzionale ad una applicazione corretta e proporzionale della sospensione delle erogazioni ex art. 33, comma 1 dlgs n. 228/2001 che non viola in alcun modo le prerogative della Regione.
Con riguardo, infine, all’asserito obbligo di comunicazione di avvio del procedimento di sospensione, “a prescindere dal nulla osta della UE del 18.02.2019”, si rammenta che prima del nulla osta delle Autorità europee la comunicazione in questione incontrava il limite dell’esclusione all’accesso cui sono soggetti:
- le attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini di cui all’art. 8, comma 5, lett. c) d.p.r. n. 352/1992;
- i documenti relativi a persone e imprese a carico delle quali siano pendenti procedimenti finalizzati all’applicazione di sanzioni penali o amministrative di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), della deliberazione AGEA --OMISSIS-/2003;
- nonché, i documenti che altre Amministrazioni sottraggono all’accesso e che l’Agenzia detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza di cui all’art. 5, comma 1, della medesima deliberazione.
In ogni caso, tale comunicazione non era e non è dovuta, atteso il carattere cautelare della misura di cui all’art. 33, comma 1 dlgs n. 228/2001 da ultimo ribadito dal Consiglio di Stato con la menzionata sentenza-OMISSIS-/2019, alla luce:
- del tenore letterale della norma, siccome volta a consentire che sia utilmente interrotta la procedura di erogazione di contributi non dovuti ovvero che eventuali obblighi di recupero di sovvenzioni già erogate siano assistiti dalla garanzia di una possibile compensazione con erogazioni ancora in itinere;
- del presupposto della sospensione dato da “notizie circostanziate”, vale a dire dalla mera comunicazione di un’informativa sull’esistenza di fatti concretanti possibili indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale ancora suscettibili di verifica;
- della immediata generazione, pur dunque nella pendenza del procedimento di accertamento, di effetti interdittivi che, però, hanno un’efficacia temporalmente limitata siccome ancorata, a conferma della natura strumentale della misura, alla durata dell’accertamento definitivo.
Evidenzia il Consiglio di Stato con la citata sentenza-OMISSIS-/2019:
«… Tanto, peraltro, in coerenza con i più recenti arresti decisori della Sezione, secondo cui:
- l’art. 33, comma 1, cit., prevede un provvedimento avente una chiara natura cautelativa, e, nel sancire una severa (in quanto obbligata) ed immediata misura sospensiva, ne stabilisce altresì il venir meno all’esito dei definitivi accertamenti, la cui durata non è del resto prevista né prevedibile da parte dell’ente tenuto all’adozione della misura de qua ; con la locuzione “sono sospesi”, impone chiaramente l’adozione di tale misura in presenza di semplici “notizie circostanziate” provenienti da organismi qualificati (definiti genericamente come “organismi di accertamento e di controllo”) e che fa assumere al provvedimento ex art. 33, comma 1, cit. natura cautelativa, che non pregiudica l’eventuale esito favorevole dei definitivi accertamenti, contrapponendo alla immediata misura sospensiva prevista la possibilità, indicata nel comma 2 a tutela dei soggetti colpiti, di prestare una “idonea garanzia” ai fini dell’immediato riavvio delle erogazioni, con eventuale successivo rimborso del costo della fideiussione in caso di accertata regolarità (cfr. Cons. Stato, III, n. 3565 dell’11.6.2018; n. 477/2014; nonché, ivi cit., VI, n. 7377/2010). Ciò nondimeno, l’applicazione della misura sottende l’esercizio di poteri discrezionali in ordine alla consistenza ed al significato delle notizie circostanziate circa la percezione indebita acquisite e, dunque, alla loro riconduzione alla fattispecie normativa (Consiglio di Stato sez. III, 16/01/2017, n. 114);
- non è necessaria la corrispondenza fra le erogazioni per le quali pende giudizio in sede penale e quelle di cui è stata disposta la sospensione, e nemmeno l’identità dei soggetti coinvolti nelle “notizie circostanziate” e di quelli che operano attualmente per il soggetto colpito dalla sospensione; la sospensione è comunque frutto di valutazione ampiamente discrezionale, e l’apertura di indagini penali e la relativa richiesta di rinvio a giudizio da parte del p.m. garantiscono, in astratto, quel minimo livello di riscontro dei fatti, che consente di adottare il provvedimento cautelare (cfr. Cons. Stato, III, n. 3565 dell’11.6.2018; Cons. Stato, III, n. -OMISSIS-);
- il provvedimento di sospensione ex art. 33, comma 1, cit., avendo carattere cautelare, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 17/03/2017, -OMISSIS-09; Cons. Stato, n. -OMISSIS-; Cons. Stato, V, n. 37/2015 e n. 4593/2014; CGA, n. 74/2012 e -OMISSIS-/2012;) …».
“Orbene”, conclude il Consiglio di Stato, “in applicazione dei divisati postulati, ritiene il Collegio che le pur suggestive argomentazioni difensive sviluppate dall’appellante non possano essere qui condivise, non potendo trovare, anzitutto, applicazione sulla scorta della disciplina normativa di riferimento sopra richiamata - ed in ragione della natura cautelare dell’atto e della doverosità della sua adozione in presenza dei presupposti di legge - le garanzie di partecipazione al procedimento ex articolo 7 della legge n. 241/1990”.
Va quindi esclusa la violazione da parte dell’AGEA dei diritti di partecipazione della ricorrente (cfr. art. 7, comma 2 legge n. 241/1990: “Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell’amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari”).
6.6. - In ordine all’asserita violazione del riparto di competenze sancita dai Reg. (UE) -OMISSIS-03/2013, -OMISSIS-06/2013, n. 908/2014 e dal dlgs n. 165/1999 istitutivo dell’AGEA, va rilevato che sul rispetto da parte dell’AGEA delle prerogative regionali si è già detto ampiamente in precedenza: la base giuridica del censurato provvedimento di sospensione delle erogazioni - di competenza esclusiva dell’Organismo Pagatore ( rectius AGEA) ai sensi dell’art. 33, comma 1 dlgs n. 228/2001 - impone comunque un’istruttoria sommaria sull’ an e sul quantum che non pregiudica la diversa e più approfondita istruttoria regionale.
Così circoscritta la base giuridica applicabile al caso di specie perdono pregio le ulteriori doglianze formulate dalla ricorrente.
A cominciare dalla menzione dell’art. 125 del regolamento UE -OMISSIS-03/2013: tale disposizione è inconferente, in quanto non pertinente nemmeno alla tipologia di aiuti di cui è causa.
Detta norma descrive, infatti, le funzioni dell’Autorità di Gestione (Regione UG) con riguardo ai “programmi operativi” (POR) e non con riguardo ai “programmi di sviluppo rurale” (PSR) di cui qui si discute.
I programmi operativi vengono preparati da ciascuno Stato membro e/o da ciascuna Regione e sono finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) o dal Fondo di coesione e non dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che finanzia i contributi di cui è causa.
I programmi operativi pertanto non prevedono la Misura 123 (prevista invece dal PSR 2007-2013) ed i relativi contributi non sono erogati dall’AGEA che pertanto, al riguardo, non assume alcuna responsabilità e alcun obbligo.
Quanto alla lamentata commistione di funzioni tra AGEA Coordinamento e AGEA Organismo Pagatore, si richiama l’art. 7 del regolamento UE -OMISSIS-06/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune che definisce chiaramente le funzioni dell’Organismo di Coordinamento e dell’Organismo Pagatore:
“1. Gli organismi pagatori sono servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare le spese di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5 [rispettivamente, spese del FEAGA e spese del FEASR, Fondo di cui è causa].
…
4. Qualora siano riconosciuti più organismi pagatori, gli Stati membri designano un organismo pubblico di coordinamento (“organismo di coordinamento”), incaricato di:
a) raccogliere le informazioni da mettere a disposizione della Commissione e trasmettere tali informazioni alla Commissione;
b) adottare o coordinare, a seconda dei casi, misure intese ad ovviare alle lacune di natura comune e tenerne informata la Commissione sull’eventuale seguito;
c) promuovere e, ove possibile, garantire l’applicazione uniforme delle norme dell’Unione.
…
6. Gli organismi pagatori gestiscono e provvedono ai controlli delle operazioni connesse all’intervento pubblico di cui sono responsabili e ne assumono la responsabilità generale”.
Evidenziato quanto sopra, non si ravvisa nella sospensione delle erogazioni alcuno sconfinamento dell’AGEA Organismo Pagatore nelle competenze di AGEA Coordinamento, bensì al contrario un diligente adempimento delle funzioni gestionali e di controllo della spesa di cui solamente l’Organismo Pagatore è responsabile, né comunque si comprende la ragione per cui l’esercizio delle funzioni di Coordinamento avrebbe potuto rappresentare una prevaricazione delle competenze regionali, non essendosi verificata - come detto - alcuna commistione di funzioni.
7. - In conclusione, dalle argomentazioni espresse in precedenza discende, previa estromissione dalla Regione UG dal presente giudizio, la reiezione del ricorso introduttivo.
7.1. - Essendo stata riscontrata la legittimità dei provvedimenti censurati con l’atto introduttivo, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria azionata dalla società ricorrente.
8. - In considerazione della complessità e peculiarità della controversia sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la UG, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo, come in epigrafe proposto, previa estromissione dalla Regione UG dal presente giudizio, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, --OMISSIS-, con l’intervento dei magistrati:
Francesco Cocomile, Presidente FF, Estensore
Angelo Fanizza, Consigliere
Alfredo Giuseppe Allegretta, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesco Cocomile |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.