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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/11/2025, n. 1815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1815 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.
Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2686 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. BAULEO MARIA c/o il cui studio in Corigliano-Rossano, al Corso
Italia, 50, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. AVENA GILDA e CP_1 P.IVA_1
RR UM con domicilio eletto in Cosenza, alla Piazza Loreto, 22/a presso la Sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità anche
TP) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni parte istante ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto al quale andava riconosciuto l'assegno ex L. 118/71 e non per come accertato dal ctu nella pregressa fase processuale dott.ssa che aveva accertato un grado di invalidità pari al 67%; Persona_1 richiedeva, conseguentemente, la nomina di altro Consulente allo scopo di accertare la sussistenza dei detti requisiti sanitari con decorrenza dalla data della domanda o da altra data.
Spiegava costituzione in giudizio l' , in p.l.r.p.t., che deduceva l'inammissibilità – sotto diversi CP_1 profili – del ricorso nonché l'infondatezza del medesimo.
Acquisito il fascicolo della pregressa fase processuale alla odierna udienza le Parti - presenti come da verbale - si riportavano ai rispettivi scritti e conclusioni.
1. Va previamente rilevato come risultino osservati i diversi termini posti a carico del ricorrente ragion per cui ogni doglianza di parte resistente sul punto risulta destituita di fondamento.
Difatti il decreto di conclusioni delle operazioni peritali risulta comunicato a parte ricorrente in data
09.04.2025 mentre il dissenso risulta proposto entro il termine trenta giorni e precisamente il
30.04.2025; il ricorso risulta tempestivamente proposto in quanto iscritto entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso ossia il 27.05.2025.
Analogamente è a dirsi del verbale di visita impugnato entro il termine semestrale di decadenza rilevato che la visita presso la competente Commissione Medica è stata espletata il 22.06.2023 a fronte della iscrizione dell'TP del 18.12.2023.
2. L'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di TP avente il n.
4788/23, riconoscersi il beneficio dell'assegno ex L. 118/71.
Orbene parte ricorrente ritiene che, a cagione delle diverse patologie che l'affliggono, debba essergli riconosciuto il beneficio con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da altra data rilevando come la dott.ssa abbia sostanzialmente sottostimato le patologie da cui Per_1 risulta affetto e, in particolare, il diabete mellito e quelle di natura osteoarticolare.
A tal riguardo preme evidenziare come il lavoro svolto dal Consulente nella fase di Accertamento
Tecnico Preventivo non è minimamente scalfito dalle contestazioni mosse all'elaborato dalla ricorrente.
Mette conto evidenziare, infatti, come l'Ausiliare del Giudice, nel rispondere alle osservazioni proposte dalla Parte e di poi trasfuse nel ricorso di cui al presente Giudizio, ha avuto modo di precisare, avuto riguardo al diabete mellito, condivisibilmente e con ragionamento medico-legale immune da qualsivoglia vizio, come il Codice tabellare utilizzato (9309) è lo stesso di quello suggerito dalla Parte salvo che per l'applicazione della misura percentuale che “. . . tuttavia non può essere calcolata al massimo (50%) come proposto dall'Avvocato della ricorrente, ma al 45%, trattandosi di un Diabete mellito di tipo 2 in compenso glico-metabolico, come ampiamente documentato negli atti del fascicolo”.
Ciò unitamente alle ulteriori affezioni (“Esiti . . .fratture somatiche vertebrali L1 e L2 con Bulding discali multipli L1-L2-L3-L4” ed altro cui il ctu ha attribuito una percentuale invalidante del 40%) peraltro riportate e confermate nella ulteriore certificazione medica del settembre 2025, inducono
Parte ricorrente (pag. 3 del ricorso) ad affermare che “Applicando la formula riduzionistica 50+40 si arriva a 70 punti oltre la riduzione della capacità lavorativa del 5%, specifica o semispecifica, si raggiunge il 74%”.
Tanto, però, anche a voler riconoscere i 5% punti percentuali ulteriori nonché il massimo – ma non
è così per come in precedenza rilevato – della percentuale invalidante al diabete mellito (50%), non consentirebbe comunque al sig. di raggiungere la soglia invalidante minima (74%) Pt_1 considerato che, una corretta applicazione del calcolo riduzionistico (50%+40%+5%), conduce ad un valore percentuale inferiore ossia al 72% e non certo al 74% per come erroneamente riportato dal ricorrente.
In buona sostanza le censure sollevate da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito - senza costrutto medico-scientifico - dalla parte.
Dal lavoro svolto dalla dott.ssa è emerso come l'Ausiliare del Giudice si sia trovato al Per_1 cospetto di una persona per la quale difettano i presupposti di natura sanitaria per darsi luogo al riconoscimento del beneficio richiesto.
La domanda deve quindi respingersi in quanto le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in uno con la risposta alle proposte osservazioni, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e dagli accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che, ripetesi, non infirmate da specifiche e serie contestazioni.
3. Il ricorso, va, pertanto rigettato.
4. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. CPC.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dal sig. , con ricorso iscritto a seguito di TP (n. 4788/23) e sulla domanda da questo Parte_1 proposta nei confronti dell' , in p.l.r.p.t., così provvede: CP_1
- Rigetta il ricorso accertando e dichiarando la sussistenza in capo al ricorrente del presupposto di natura sanitaria afferente all'assegno ex L. 118/71 essendo stata accertata una percentuale di invalidità pari al 67%;
- Nulla sulle spese di lite.
Castrovillari, 20 Novembre 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.
Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2686 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. BAULEO MARIA c/o il cui studio in Corigliano-Rossano, al Corso
Italia, 50, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. AVENA GILDA e CP_1 P.IVA_1
RR UM con domicilio eletto in Cosenza, alla Piazza Loreto, 22/a presso la Sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità anche
TP) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni parte istante ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto al quale andava riconosciuto l'assegno ex L. 118/71 e non per come accertato dal ctu nella pregressa fase processuale dott.ssa che aveva accertato un grado di invalidità pari al 67%; Persona_1 richiedeva, conseguentemente, la nomina di altro Consulente allo scopo di accertare la sussistenza dei detti requisiti sanitari con decorrenza dalla data della domanda o da altra data.
Spiegava costituzione in giudizio l' , in p.l.r.p.t., che deduceva l'inammissibilità – sotto diversi CP_1 profili – del ricorso nonché l'infondatezza del medesimo.
Acquisito il fascicolo della pregressa fase processuale alla odierna udienza le Parti - presenti come da verbale - si riportavano ai rispettivi scritti e conclusioni.
1. Va previamente rilevato come risultino osservati i diversi termini posti a carico del ricorrente ragion per cui ogni doglianza di parte resistente sul punto risulta destituita di fondamento.
Difatti il decreto di conclusioni delle operazioni peritali risulta comunicato a parte ricorrente in data
09.04.2025 mentre il dissenso risulta proposto entro il termine trenta giorni e precisamente il
30.04.2025; il ricorso risulta tempestivamente proposto in quanto iscritto entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso ossia il 27.05.2025.
Analogamente è a dirsi del verbale di visita impugnato entro il termine semestrale di decadenza rilevato che la visita presso la competente Commissione Medica è stata espletata il 22.06.2023 a fronte della iscrizione dell'TP del 18.12.2023.
2. L'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di TP avente il n.
4788/23, riconoscersi il beneficio dell'assegno ex L. 118/71.
Orbene parte ricorrente ritiene che, a cagione delle diverse patologie che l'affliggono, debba essergli riconosciuto il beneficio con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da altra data rilevando come la dott.ssa abbia sostanzialmente sottostimato le patologie da cui Per_1 risulta affetto e, in particolare, il diabete mellito e quelle di natura osteoarticolare.
A tal riguardo preme evidenziare come il lavoro svolto dal Consulente nella fase di Accertamento
Tecnico Preventivo non è minimamente scalfito dalle contestazioni mosse all'elaborato dalla ricorrente.
Mette conto evidenziare, infatti, come l'Ausiliare del Giudice, nel rispondere alle osservazioni proposte dalla Parte e di poi trasfuse nel ricorso di cui al presente Giudizio, ha avuto modo di precisare, avuto riguardo al diabete mellito, condivisibilmente e con ragionamento medico-legale immune da qualsivoglia vizio, come il Codice tabellare utilizzato (9309) è lo stesso di quello suggerito dalla Parte salvo che per l'applicazione della misura percentuale che “. . . tuttavia non può essere calcolata al massimo (50%) come proposto dall'Avvocato della ricorrente, ma al 45%, trattandosi di un Diabete mellito di tipo 2 in compenso glico-metabolico, come ampiamente documentato negli atti del fascicolo”.
Ciò unitamente alle ulteriori affezioni (“Esiti . . .fratture somatiche vertebrali L1 e L2 con Bulding discali multipli L1-L2-L3-L4” ed altro cui il ctu ha attribuito una percentuale invalidante del 40%) peraltro riportate e confermate nella ulteriore certificazione medica del settembre 2025, inducono
Parte ricorrente (pag. 3 del ricorso) ad affermare che “Applicando la formula riduzionistica 50+40 si arriva a 70 punti oltre la riduzione della capacità lavorativa del 5%, specifica o semispecifica, si raggiunge il 74%”.
Tanto, però, anche a voler riconoscere i 5% punti percentuali ulteriori nonché il massimo – ma non
è così per come in precedenza rilevato – della percentuale invalidante al diabete mellito (50%), non consentirebbe comunque al sig. di raggiungere la soglia invalidante minima (74%) Pt_1 considerato che, una corretta applicazione del calcolo riduzionistico (50%+40%+5%), conduce ad un valore percentuale inferiore ossia al 72% e non certo al 74% per come erroneamente riportato dal ricorrente.
In buona sostanza le censure sollevate da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito - senza costrutto medico-scientifico - dalla parte.
Dal lavoro svolto dalla dott.ssa è emerso come l'Ausiliare del Giudice si sia trovato al Per_1 cospetto di una persona per la quale difettano i presupposti di natura sanitaria per darsi luogo al riconoscimento del beneficio richiesto.
La domanda deve quindi respingersi in quanto le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in uno con la risposta alle proposte osservazioni, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e dagli accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che, ripetesi, non infirmate da specifiche e serie contestazioni.
3. Il ricorso, va, pertanto rigettato.
4. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. CPC.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dal sig. , con ricorso iscritto a seguito di TP (n. 4788/23) e sulla domanda da questo Parte_1 proposta nei confronti dell' , in p.l.r.p.t., così provvede: CP_1
- Rigetta il ricorso accertando e dichiarando la sussistenza in capo al ricorrente del presupposto di natura sanitaria afferente all'assegno ex L. 118/71 essendo stata accertata una percentuale di invalidità pari al 67%;
- Nulla sulle spese di lite.
Castrovillari, 20 Novembre 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo