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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 09/06/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 282/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 282/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Rieti presso lo studio Parte_1 dell'avv. LEONARDI MASSIMO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
nata a [...] l'[...], elettivamente domiciliata Parte_2 in Rieti presso lo studio dell'avv. LEONARDI MASSIMO che la rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del P.M. ex art. 70, n. 2 c.p.c.
Oggetto: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI
DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel comune di TO il 02/10/2004, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che dalla unione coniugale è nato il [...] e che Persona_1 il matrimonio non ha avuto effetti felici.
Con sentenza n. 12/2024 depositata il 14.3.2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti.
All'udienza di comparizione delle parti fissata per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni congiunte:
1
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Scandriglia (RI) in via Bivio di Toffia, 30, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Sig.a nell'interesse del minore , ivi stabilmente Parte_2 Persona_1 convivente, ed in ogni caso fino a quando egli non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion Per_1 fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con il quale il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo Per_1 le seguenti cadenze:
4/a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 22; ulteriori frequentazioni o eventuali modifiche della cadenza sopra indicata saranno via via concordate;
4/b) durante le festività natalizie e pasquali, nonché nei ponti primaverili, e nelle altre festività, nei compleanni, negli onomastici
e nelle altre ricorrenze nel corso dell'anno, ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il
31 marzo di ogni anno.
5. Il Sig. verserà alla Sig.a tramite accredito in c/c, entro il giorno quindici di Parte_1 Parte_2 ogni mese, l'assegno di mantenimento per figlio pari nel complesso a € 400,00, assegno che sarà rivalutato automaticamente, di anno in anno, al 100% degli indici ISTAT al consumo, a partire dal primo anno successivo all'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio, così come elencate nel “protocollo di intesa per la disciplina delle spese straordinarie nei casi di separazione personale dei coniugi”, siglato presso il Tribunale di Rieti, che i ricorrenti dichiarano di conoscere, sono ricomprese nell'assegno mensile posto a carico del Sig. per il mantenimento del figlio, sino alla concorrenza della Parte_1 somma annua di € 1.200,00, anch'essa rivalutata automaticamente, di anno in anno, al 100% degli indici ISTAT al consumo,
a partire dal primo anno successivo all'omologazione della separazione.
7. L'assegno unico erogato dall' verrà percepito interamente dalla Sig.a nell'interesse del CP_1 Parte_2 figlio Per_1
8. In ipotesi di vendita della casa sita in Scandriglia (RI), via Bivio di Toffia 30, di proprietà esclusiva del Sig. , Parte_1 il ricavato verrà ripartito al 50% fra i ricorrenti.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con an-notato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
All'esito della udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Data comunicazione al PM.
***
2 Va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n.
898/70, nella formulazione vigente.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta
e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., n. 28727/2023).
La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 12/2024 depositata il 14.3.2024 e passata in giudicato all'esito del deposito del ricorso congiunto e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a TO (Potenza) il 02/10/2004; Parte_2
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TO (Potenza)
(anno 2004, atto n. 12, parte II, Serie A, ufficio 1);
- recepisce le condizioni di divorzio riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara le spese di lite compensate.
Cosi deciso in Rieti, il 5 giugno 2025
Il giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 282/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Rieti presso lo studio Parte_1 dell'avv. LEONARDI MASSIMO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
nata a [...] l'[...], elettivamente domiciliata Parte_2 in Rieti presso lo studio dell'avv. LEONARDI MASSIMO che la rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del P.M. ex art. 70, n. 2 c.p.c.
Oggetto: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI
DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel comune di TO il 02/10/2004, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che dalla unione coniugale è nato il [...] e che Persona_1 il matrimonio non ha avuto effetti felici.
Con sentenza n. 12/2024 depositata il 14.3.2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti.
All'udienza di comparizione delle parti fissata per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni congiunte:
1
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Scandriglia (RI) in via Bivio di Toffia, 30, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Sig.a nell'interesse del minore , ivi stabilmente Parte_2 Persona_1 convivente, ed in ogni caso fino a quando egli non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion Per_1 fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con il quale il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo Per_1 le seguenti cadenze:
4/a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 22; ulteriori frequentazioni o eventuali modifiche della cadenza sopra indicata saranno via via concordate;
4/b) durante le festività natalizie e pasquali, nonché nei ponti primaverili, e nelle altre festività, nei compleanni, negli onomastici
e nelle altre ricorrenze nel corso dell'anno, ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il
31 marzo di ogni anno.
5. Il Sig. verserà alla Sig.a tramite accredito in c/c, entro il giorno quindici di Parte_1 Parte_2 ogni mese, l'assegno di mantenimento per figlio pari nel complesso a € 400,00, assegno che sarà rivalutato automaticamente, di anno in anno, al 100% degli indici ISTAT al consumo, a partire dal primo anno successivo all'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio, così come elencate nel “protocollo di intesa per la disciplina delle spese straordinarie nei casi di separazione personale dei coniugi”, siglato presso il Tribunale di Rieti, che i ricorrenti dichiarano di conoscere, sono ricomprese nell'assegno mensile posto a carico del Sig. per il mantenimento del figlio, sino alla concorrenza della Parte_1 somma annua di € 1.200,00, anch'essa rivalutata automaticamente, di anno in anno, al 100% degli indici ISTAT al consumo,
a partire dal primo anno successivo all'omologazione della separazione.
7. L'assegno unico erogato dall' verrà percepito interamente dalla Sig.a nell'interesse del CP_1 Parte_2 figlio Per_1
8. In ipotesi di vendita della casa sita in Scandriglia (RI), via Bivio di Toffia 30, di proprietà esclusiva del Sig. , Parte_1 il ricavato verrà ripartito al 50% fra i ricorrenti.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con an-notato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
All'esito della udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Data comunicazione al PM.
***
2 Va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n.
898/70, nella formulazione vigente.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta
e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., n. 28727/2023).
La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 12/2024 depositata il 14.3.2024 e passata in giudicato all'esito del deposito del ricorso congiunto e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a TO (Potenza) il 02/10/2004; Parte_2
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TO (Potenza)
(anno 2004, atto n. 12, parte II, Serie A, ufficio 1);
- recepisce le condizioni di divorzio riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara le spese di lite compensate.
Cosi deciso in Rieti, il 5 giugno 2025
Il giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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