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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 08/01/2026, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 79/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PROIETTO GALILEO, Presidente
DE ROSA LUISA, Relatore
SALVO MICHELE, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 900/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUT n. 20V1103070 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020
- sul ricorso n. 2441/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250011216376000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3943/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Come riportate in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha presentato separati ricorsi, notificati rispettivamente in data 31 gennaio 2025 e 30 aprile 2025, avverso:
- l'atto, notificato in data 4 dicembre 2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di
Milano ha comunicato il rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela avverso la rettifica intervenuta in sede di controllo formale della Dichiarazione Mod. 730/2020 con cui veniva disconosciuto e recuperato il credito d'imposta estero di € 57.226,00, oltre a sanzioni, esposto per l'anno 2019;
- la cartella, notificata in data 3 marzo 2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano ha iscritto a ruolo, per il tramite di Agenzia delle Entrate – Riscossione, la somma complessiva di
€ 65.416,37, comprensiva di sanzioni, a seguito di controllo formale della Dichiarazione Mod. 730/2021 ex art. 36 ter del D.P.R. 600/73, a titolo di maggior imposta IRPEF per l'anno 2020.
Il ricorrente eccepisce la nullità dell'atto di rifiuto espresso, impugnato per errata applicazione dell'art. 2 del
T.U.I.R. in combinato disposto con l'art. 43 cod. civ. e dell'art. 165 del T.U.I.R., in merito al disconoscimento del credito di imposta estero sostenendo di essere fiscalmente residente in Italia. Afferma, infatti, di aver ricoperto nel 2019 il ruolo di dirigente presso la Società italiana “Società_1 Spa” e di essere stato distaccato per l'intero anno negli Stati Uniti, presso la consociata americana “Società_2”, ivi prestando in via esclusiva la propria attività lavorativa pur rimanendo il suo rapporto regolato da un contratto italiano.
Afferma, altresì, di aver stabilito il proprio domicilio – quale centro dei propri interessi economici e familiari
- in Italia e, pertanto, nella fattispecie in esame sussisterebbe almeno una delle tre condizioni dettate dall'art. 2, comma 2, del T.U.I.R.
Chiede, pertanto, di ritenere e di dichiarare radicalmente illegittimo e sostanzialmente infondato l'atto di rifiuto espresso dall'Ufficio, oggetto di impugnazione, statuendo che nulla è dovuto dal ricorrente in forza dello stesso, neppure a titolo di sanzioni ed eventuali accessori;
con vittoria di spese ed onorari.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano, costituitasi in giudizio con comparsa depositata telematicamente, nel confermare la correttezza del proprio operato, contesta le argomentazioni difensive del ricorrente.
In particolare, afferma che il contribuente risulterebbe residente anagraficamente negli Stati Uniti d'America, con iscrizione all'AIRE dal 12 giugno 2012, dal momento che nella previgente formulazione, il domicilio veniva inteso, secondo la prevalente giurisprudenza, come il luogo in cui si concentravano gli interessi economico-patrimoniali del contribuente, come nel caso di specie e che, soltanto dopo la riforma con D.Lgs.
209/2023, il Legislatore sembrerebbe aver dato risalto anche agli interessi familiari.
Contesta, poi, la sussistenza degli interessi del contribuente in Italia indicati in ricorso, tali da giustificare il domicilio del medesimo in Italia.
Chiede, pertanto, di rigettare il ricorso, totalmente infondato e temerario;
vinte, in ogni caso, le spese del giudizio
Analogo ricorso è stato presentato con riferimento sempre al periodo di imposta 2020, avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 068 2025 00112163 76 000, ove il ricorrente, sempre in ragione di quanto esposto nel ricorso sopra richiamato, ha chiesto di ritenere e di dichiarare radicalmente illegittimo e sostanzialmente infondato l'atto oggetto di impugnazione, statuendo che nulla si rende dovuto dal ricorrente in forza dello stesso, neppure a titolo di interessi ed eventuali ulteriori accessori;
con vittoria di spese ed onorari.
Anche in questo giudizio si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano, con controdeduzioni datate 25 giugno 2025, chiedendo, sulla base dele medesime argomentazioni, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con controdeduzioni in data 8 luglio
2025, la quale rileva che l'Agente della Riscossione è soggetto estraneo alla fase di accertamento e di aver svolto unicamente attività di riscossione coattiva. Pertanto, trattandosi di contestazione riferibile all'Ente impositore, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva.
Chiede, pertanto, di accertare e di dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Ente di esazione in quanto il vizio deve essere eccepito esclusivamente nei confronti dell'Ente impositore (Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale II di Milano); di confermare la correttezza dell'operato dell'Agente della Riscossione;
in subordine, nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda avversaria, di ritenere e di dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese;
il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio.
Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2025, sono presenti per il ricorrente l'avv. Difensore_1 e la dott.ssa Difensore_3 nonché il rappresentante dell'Ufficio.
La Corte, su richiesta delle parti, dispone la riunione del presente procedimento (R.G.R. n. 900/25) a quello
R.G.R. n. 2441/25 per connessione oggettiva e soggettiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, ritiene di poter accogliere i ricorsi riuniti presentati dal contribuente.
Nell'anno 2019 quest'ultimo risultava iscritto all'AIRE (circostanza non contestata), dipendente a tutti gli effetti di Società_1 S.p.A. per aver lavorato, in regime di distacco, presso la consociata di quest'ultima Società_2. Detta società, in forza del rapporto di distacco, provvedeva a versare la retribuzione lorda al ricorrente, operando le relative ritenute fiscali – circostanza anch'essa non contestata anche sotto il profilo dell'importo versato dal distaccatario - mentre la contribuzione previdenziale e assistenziale
(ordinaria e minore) continuava ad essere pagata dal suo datore di lavoro italiano in Italia.
Si tratta, quindi, di valutare se il contribuente possa essere considerato fiscalmente residente in Italia e, pertanto, se possa ivi utilizzare le imposte nell'ammontare delle ritenute operate all'estero (nel caso di specie gli Stati Uniti) e ciò in ragione di quanto disposto dall'art. 165 del TUIR ai sensi del quale “Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione”.
La circostanza che il ricorrente fosse iscritto all'AIRE di per sé non è sufficiente a dimostrare che quest'ultimo fosse residente, da un punto di vista fiscale, all'estero. Occorre, infatti, richiamare quanto disposto dell'art. 2 del TUIR (in vigore nel 2019) ai sensi del quale “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile.”
Occorre, dunque, verificare se una delle tre condizioni indicate nella norma citata, alternative tra loro, sussista nella fattispecie in esame per la maggior parte del periodo fiscale.
Dalla documentazione prodotta in causa il contribuente nel 2019 risultava avere nel territorio italiano il domicilio nel significato attribuitogli dall'art. 43 del Cod. Civ. ai sensi del quale “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”.
Primo elemento importante che conduce a tale conclusione è certamente rappresentato dal trasferimento in Italia di tutta la famiglia avvenuto in data 26 giugno 2019. Infatti, la famiglia del ricorrente risulta residente in Italia per un periodo superiore ai 183 giorni e, conseguentemente, per “la maggior parte del periodo d'imposta”.
Anche il fatto che il rapporto di lavoro continuasse a essere in vigore con una società italiana, la quale provvedeva a versare a favore del suo dipendente, sia pur in regime di distacco all'estero, la contribuzione e che il contribuente trasferisse la sua retribuzione su un conto italiano sono certamente due altri elementi che portano a ritenere che il centro di interessi di quest'ultimo fosse in Italia.
Altra circostanza a favore della tesi sostenuta dalla difesa del contribuente è rappresentata dal fatto che quest'ultimo non venisse considerato residente fiscalmente negli Stati Uniti.
Infine, sussistono altri vari elementi, sia pur di contorno ma che nel loro insieme portano a considerare il ricorrente fiscalmente residente in Italia. Ci si riferisce, in particolare, al contratto di locazione italiano dell'immobile di proprietà sito in Milano, la corresponsione di dividendi maturati in Italia e percepiti su conto corrente italiano, la custodia di beni mobili su conto corrente italiano e, infine i pagamenti relativi a utenze domestiche e spese condominiali.
In definitiva, si ritiene che nel 2019 il ricorrente avesse il suo domicilio, inteso come “la sede principale dei suoi affari e interessi” in Italia e, conseguentemente, che abbia correttamente considerato nel proprio Modello 730/2021 il credito di imposta estero relativo al reddito di lavoro dipendente prodotto negli Stati Uniti nell'anno di imposta 2019.
In ragione di quanto sopra, la Corte accoglie i ricorsi riuniti.
Quanto alle spese di lite, in ragione della controvertibilità della questione, si ritiene equo disporne la compensazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.
Così deciso in Camera di consiglio
Milano, lì 21 ottobre 2025
Il Relatore Il Presidente
SA De RO GA TO
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PROIETTO GALILEO, Presidente
DE ROSA LUISA, Relatore
SALVO MICHELE, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 900/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUT n. 20V1103070 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020
- sul ricorso n. 2441/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250011216376000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3943/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Come riportate in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha presentato separati ricorsi, notificati rispettivamente in data 31 gennaio 2025 e 30 aprile 2025, avverso:
- l'atto, notificato in data 4 dicembre 2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di
Milano ha comunicato il rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela avverso la rettifica intervenuta in sede di controllo formale della Dichiarazione Mod. 730/2020 con cui veniva disconosciuto e recuperato il credito d'imposta estero di € 57.226,00, oltre a sanzioni, esposto per l'anno 2019;
- la cartella, notificata in data 3 marzo 2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano ha iscritto a ruolo, per il tramite di Agenzia delle Entrate – Riscossione, la somma complessiva di
€ 65.416,37, comprensiva di sanzioni, a seguito di controllo formale della Dichiarazione Mod. 730/2021 ex art. 36 ter del D.P.R. 600/73, a titolo di maggior imposta IRPEF per l'anno 2020.
Il ricorrente eccepisce la nullità dell'atto di rifiuto espresso, impugnato per errata applicazione dell'art. 2 del
T.U.I.R. in combinato disposto con l'art. 43 cod. civ. e dell'art. 165 del T.U.I.R., in merito al disconoscimento del credito di imposta estero sostenendo di essere fiscalmente residente in Italia. Afferma, infatti, di aver ricoperto nel 2019 il ruolo di dirigente presso la Società italiana “Società_1 Spa” e di essere stato distaccato per l'intero anno negli Stati Uniti, presso la consociata americana “Società_2”, ivi prestando in via esclusiva la propria attività lavorativa pur rimanendo il suo rapporto regolato da un contratto italiano.
Afferma, altresì, di aver stabilito il proprio domicilio – quale centro dei propri interessi economici e familiari
- in Italia e, pertanto, nella fattispecie in esame sussisterebbe almeno una delle tre condizioni dettate dall'art. 2, comma 2, del T.U.I.R.
Chiede, pertanto, di ritenere e di dichiarare radicalmente illegittimo e sostanzialmente infondato l'atto di rifiuto espresso dall'Ufficio, oggetto di impugnazione, statuendo che nulla è dovuto dal ricorrente in forza dello stesso, neppure a titolo di sanzioni ed eventuali accessori;
con vittoria di spese ed onorari.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano, costituitasi in giudizio con comparsa depositata telematicamente, nel confermare la correttezza del proprio operato, contesta le argomentazioni difensive del ricorrente.
In particolare, afferma che il contribuente risulterebbe residente anagraficamente negli Stati Uniti d'America, con iscrizione all'AIRE dal 12 giugno 2012, dal momento che nella previgente formulazione, il domicilio veniva inteso, secondo la prevalente giurisprudenza, come il luogo in cui si concentravano gli interessi economico-patrimoniali del contribuente, come nel caso di specie e che, soltanto dopo la riforma con D.Lgs.
209/2023, il Legislatore sembrerebbe aver dato risalto anche agli interessi familiari.
Contesta, poi, la sussistenza degli interessi del contribuente in Italia indicati in ricorso, tali da giustificare il domicilio del medesimo in Italia.
Chiede, pertanto, di rigettare il ricorso, totalmente infondato e temerario;
vinte, in ogni caso, le spese del giudizio
Analogo ricorso è stato presentato con riferimento sempre al periodo di imposta 2020, avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 068 2025 00112163 76 000, ove il ricorrente, sempre in ragione di quanto esposto nel ricorso sopra richiamato, ha chiesto di ritenere e di dichiarare radicalmente illegittimo e sostanzialmente infondato l'atto oggetto di impugnazione, statuendo che nulla si rende dovuto dal ricorrente in forza dello stesso, neppure a titolo di interessi ed eventuali ulteriori accessori;
con vittoria di spese ed onorari.
Anche in questo giudizio si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano, con controdeduzioni datate 25 giugno 2025, chiedendo, sulla base dele medesime argomentazioni, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con controdeduzioni in data 8 luglio
2025, la quale rileva che l'Agente della Riscossione è soggetto estraneo alla fase di accertamento e di aver svolto unicamente attività di riscossione coattiva. Pertanto, trattandosi di contestazione riferibile all'Ente impositore, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva.
Chiede, pertanto, di accertare e di dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Ente di esazione in quanto il vizio deve essere eccepito esclusivamente nei confronti dell'Ente impositore (Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale II di Milano); di confermare la correttezza dell'operato dell'Agente della Riscossione;
in subordine, nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda avversaria, di ritenere e di dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese;
il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio.
Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2025, sono presenti per il ricorrente l'avv. Difensore_1 e la dott.ssa Difensore_3 nonché il rappresentante dell'Ufficio.
La Corte, su richiesta delle parti, dispone la riunione del presente procedimento (R.G.R. n. 900/25) a quello
R.G.R. n. 2441/25 per connessione oggettiva e soggettiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, ritiene di poter accogliere i ricorsi riuniti presentati dal contribuente.
Nell'anno 2019 quest'ultimo risultava iscritto all'AIRE (circostanza non contestata), dipendente a tutti gli effetti di Società_1 S.p.A. per aver lavorato, in regime di distacco, presso la consociata di quest'ultima Società_2. Detta società, in forza del rapporto di distacco, provvedeva a versare la retribuzione lorda al ricorrente, operando le relative ritenute fiscali – circostanza anch'essa non contestata anche sotto il profilo dell'importo versato dal distaccatario - mentre la contribuzione previdenziale e assistenziale
(ordinaria e minore) continuava ad essere pagata dal suo datore di lavoro italiano in Italia.
Si tratta, quindi, di valutare se il contribuente possa essere considerato fiscalmente residente in Italia e, pertanto, se possa ivi utilizzare le imposte nell'ammontare delle ritenute operate all'estero (nel caso di specie gli Stati Uniti) e ciò in ragione di quanto disposto dall'art. 165 del TUIR ai sensi del quale “Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione”.
La circostanza che il ricorrente fosse iscritto all'AIRE di per sé non è sufficiente a dimostrare che quest'ultimo fosse residente, da un punto di vista fiscale, all'estero. Occorre, infatti, richiamare quanto disposto dell'art. 2 del TUIR (in vigore nel 2019) ai sensi del quale “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile.”
Occorre, dunque, verificare se una delle tre condizioni indicate nella norma citata, alternative tra loro, sussista nella fattispecie in esame per la maggior parte del periodo fiscale.
Dalla documentazione prodotta in causa il contribuente nel 2019 risultava avere nel territorio italiano il domicilio nel significato attribuitogli dall'art. 43 del Cod. Civ. ai sensi del quale “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”.
Primo elemento importante che conduce a tale conclusione è certamente rappresentato dal trasferimento in Italia di tutta la famiglia avvenuto in data 26 giugno 2019. Infatti, la famiglia del ricorrente risulta residente in Italia per un periodo superiore ai 183 giorni e, conseguentemente, per “la maggior parte del periodo d'imposta”.
Anche il fatto che il rapporto di lavoro continuasse a essere in vigore con una società italiana, la quale provvedeva a versare a favore del suo dipendente, sia pur in regime di distacco all'estero, la contribuzione e che il contribuente trasferisse la sua retribuzione su un conto italiano sono certamente due altri elementi che portano a ritenere che il centro di interessi di quest'ultimo fosse in Italia.
Altra circostanza a favore della tesi sostenuta dalla difesa del contribuente è rappresentata dal fatto che quest'ultimo non venisse considerato residente fiscalmente negli Stati Uniti.
Infine, sussistono altri vari elementi, sia pur di contorno ma che nel loro insieme portano a considerare il ricorrente fiscalmente residente in Italia. Ci si riferisce, in particolare, al contratto di locazione italiano dell'immobile di proprietà sito in Milano, la corresponsione di dividendi maturati in Italia e percepiti su conto corrente italiano, la custodia di beni mobili su conto corrente italiano e, infine i pagamenti relativi a utenze domestiche e spese condominiali.
In definitiva, si ritiene che nel 2019 il ricorrente avesse il suo domicilio, inteso come “la sede principale dei suoi affari e interessi” in Italia e, conseguentemente, che abbia correttamente considerato nel proprio Modello 730/2021 il credito di imposta estero relativo al reddito di lavoro dipendente prodotto negli Stati Uniti nell'anno di imposta 2019.
In ragione di quanto sopra, la Corte accoglie i ricorsi riuniti.
Quanto alle spese di lite, in ragione della controvertibilità della questione, si ritiene equo disporne la compensazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.
Così deciso in Camera di consiglio
Milano, lì 21 ottobre 2025
Il Relatore Il Presidente
SA De RO GA TO