Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/02/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conSIlio e composto dai SI.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4699/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA V.E.ORLANDO N.52 90047 PARTINICO, presso lo studio dell'Avv. TAORMINA LIDIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliato in VIA V.E. ORLANDO N.52 90047 PARTINICO, presso lo studio dell'Avv. LUPO GIOACCHINO , che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale d'udienza del 10 gennaio
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso depositato in data 21 ottobre 2024 e sottoscritto personalmente dalle parti e dai difensori;
(matrimonio celebrato in Partinico, il 12 giugno 1993);
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il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto e, pertanto, ciascuno di essi sarà libero di fissare il proprio domicilio e/o residenza ove lo riterrà opportuno;
2) Casa Coniugale: La casa coniugale, sita in Partinico in c/da Pollastra n.0
P/I rimane assegnata al SI. che ne è proprietario, Parte_2 mentre la SI.ra si trasferirà altrove assieme alla figlia Parte_1 minore che resta collocata presso la madre;
3) Affidamento figlia: la figlia viene affidata Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocaziore prevalente presso la casa della madre;
In merito al diritto di visita, considerato che ha 15 anni ed in Persona_1 rapporti sereni con entrambi i genitori, il padre avrà diritto di vedere e sentire la figlia tutte le volte che vorrà previo accordo con la madre e comunque tenendo conto in considerazione la volontà della ragazza e dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici.
Solo in caso di disaccordo si stabilisce fin da ora che il padre potrà tenere con sè la figlia per due giorni a settimana e alternativamente nei fine settimana, dal sabato alla domenica sera con pernotto. Per le vacanze estive il padre per tre giorni consecutivi o a settimane alterne, sempre previo accordo.
Le festività principali saranno trascorse alternativamente con i genitori.
I due genitori potranno comunque accordarsi liberamente per modulare il diritto di visita.
4) Contributo al mantenimento della figlia:
Il SI. si impegna a versare alla SI.ra , entro Parte_2 Parte_1 il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia
[...]
un assegno mensile di euro 150,00 da rivalutarsi annualmente. Persona_1
2 Il pagamento avverrà a mezzo di bonifico bancario o in altra modalità concordata tra i coniugi.
1 coniugi convengono che l'assegno unico per la minore venga percepito al
100% dalla moglie Parte_1
Inoltre, i coniugi concordano la contribuzione, a carico di entrambi e nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie da effettuarsi nell'interesse della figlia minore e, in particolare, concordano l'adozione e l'applicazione del
"Protocollo su spese extra-assegno per mantenimento dei figli", emanato il
02.07.2019 dall'Osservatorio per la Giustizia Civile Distretto di Palermo
"Sottogruppo Famiglia", protocollato dal ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di
Palermo al n. 23059 del 04.07.2019;
5) Mantenimento coniuge: Il SI. si obbliga a versare Parte_2 euro 50,00 al mese alla moglie a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento del coniuge;
Per quanto sopra concordato e stabilito i coniugi si dichiarano cosi perfettamente soddisfatti e di non avere l'un l'altro nulla più da pretendere.
I ricorrenti dichiarano e riconoscono di aver regolato a mezzo del presente atto ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Partinico (atto n. 27, P. II, S. A, Anno 1993) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di conSIlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 30/01/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
3 21/2/2011, n. 44.
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