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11 marzo 1992
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1 gennaio 2023
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1 gennaio 2026
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Art. 16. (Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie) 1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:
a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalita' naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia e' consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non e' consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;
a-bis) ((autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunisticovenatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva, soggette a tassa di concessione regionale. Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando e migliorando l'ambiente naturale e la sua biodiversita'. In tali aziende la caccia e' consentita nelle forme e nei tempi indicati dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento;)) a-ter) (( autorizzare, su richiesta dei concessionari interessati, la conversione delle aziende faunistico-venatorie in uno dei tipi di cui alle lettere a) e a-bis) )) ;
b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri- turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.
2. Le azienda agri-turistico-venatorie devono:
a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;
b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o piu' aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 1094/88.
3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.
4. L'esercizio dell'attivita' venatoria nelle aziende di cui al comma 1 e' consentito nel rispetto delle norme della presente legge con la esclusione dei limiti di cui all'articolo 12, comma 5.
a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalita' naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia e' consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non e' consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;
a-bis) ((autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunisticovenatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva, soggette a tassa di concessione regionale. Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando e migliorando l'ambiente naturale e la sua biodiversita'. In tali aziende la caccia e' consentita nelle forme e nei tempi indicati dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento;)) a-ter) (( autorizzare, su richiesta dei concessionari interessati, la conversione delle aziende faunistico-venatorie in uno dei tipi di cui alle lettere a) e a-bis) )) ;
b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri- turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.
2. Le azienda agri-turistico-venatorie devono:
a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;
b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o piu' aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 1094/88.
3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.
4. L'esercizio dell'attivita' venatoria nelle aziende di cui al comma 1 e' consentito nel rispetto delle norme della presente legge con la esclusione dei limiti di cui all'articolo 12, comma 5.
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- 1. Le principali disposizioni di interesse per gli Enti Locali nei decreti legge n. 90 e n. 91 del 24 giugno 2014Di Carlo Rapicavoli · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 1
di Carlo Rapicavoli – I decreti legge n. 90 e n. 91 del 24 giugno 2014, in vigore dal 25 giugno, contengono varie disposizioni di interesse per gli Enti Locali; di seguito le principali relative in particolare alle Province. DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014 N. 90 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO L'art. 3, comma 5, ribadisce il divieto di assunzioni a tempo indeterminato per le Province, confermando quanto disposto dall'art. 16, comma 9, del D. L. 95/2012: “Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province è fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato”. Il comma 6 prevede un'eccezione per le …
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Giurisprudenza • 62
- 1. Trib. Vicenza, sentenza 30/05/2023, n. 1006Provvedimento: […] precisa che le aziende faunistiche venatorie sono distinte dalle zone Alpi come si evince dal tenore letterale degli artt. 14 e 16 della legge 157/1992, di talché chi è socio-cliente delle aziende faunistico venatorie non abbisogna di alcuna ulteriore abilitazione. […] Inoltre, giova in questa sede sottolineare che la ratio istitutiva delle predette aziende faunistico venatorie, come anche espressamente sancito dall'art. 16 della legge n. 157/1992 e dall'art. 29 co. 1 della legge regionale Veneto n. 50/1993, è quella di assolvere a prevalenti finalità naturalistiche legate anche della tipica fauna alpina;Leggi di più...
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