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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/11/2025, n. 6897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6897 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VIII civile
R.G. 5772/2024
All'udienza collegiale del giorno 20/11/2025 ore 09:30
Presidente Dott. AN MA Consigliere Dott. Guido Garavaglia
Consigliere Relatore Dott. Caterina Garufi
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. ODDI ALESSANDRO in sost. Avv. Alberto Garieti
Appellato/i
CP_1
Avv. SABINO ANDREA in sost. Avv. Alessia Marcucci
Controparte_2
Avv.
La Corte, ritenuto che la causa possa essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a concludere ed a discutere.
Le parti concludono come dai rispettivi atti.
La Corte
Dopo l'udienza, si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
All'esito la Corte pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c dandone lettura, che viene depositata in telematico oggi stesso ed è parte integrante del presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta: AN MA Presidente Guido Garavaglia Consigliere Caterina Garufi Consigliere est.
1 all'udienza del giorno 20.11.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 5772 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Roma, Via Emilio Faà di Bruno 87, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Oddi che la rappresenta e difende, in forza di procura in atti appellante E
(C.F. ), in persona Controparte_3 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., rappresentato dalla in persona Controparte_2 dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via Giambattista Vico n. 22 presso lo studio dell'Avv. Andrea Sabino che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti appellato
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Roma n. 16266/2023 – occupazione sine titulo
– rilascio dell'immobile.
CONCLUSIONI Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. L' sociale (di seguito, , in qualità di proprietario Controparte_3 CP_1 dell'immobile sito in Roma alla Via Oreste Salomone, n. 56, scala B, int. 9, si rivolgeva al Tribunale di Roma per ottenere l'immediato rilascio di tale appartamento ed il pagamento di quanto dovuto da a titolo di indennità di occupazione. Esponeva, a tal Parte_1 riguardo, che: la convenuta aveva occupato abusivamente l'unità immobiliare sin dal giugno 2011, come confermato dal certificato storico anagrafico di quest'ultima; in data 18 giugno 2020, l' aveva stipulato con la contratto di affidamento dei servizi di CP_1 Controparte_2 gestione amministrativa, tecnica e commerciale del proprio patrimonio immobiliare, integrando successivamente tale regolamentazione con contratto del 30 giugno 2023 e conferendo procura speciale alla suindicata società per il miglior adempimento dei propri obblighi negoziali;
la convenuta ometteva il pagamento delle indennità di occupazione per l'importo Pt_1 complessivo, al 30.6.2022, di euro 8.674,79; l' tramite la preso CP_1 Controparte_2 atto dell'occupazione abusiva dell'immobile e del mancato versamento delle indennità di occupazione mensile, provvedeva a diffidare l'occupante. Concludeva chiedendo: di dichiarare l'occupazione sine titulo dell'immobile, quanto meno dal giugno 2011 o da diversa data ritenuta di giustizia;
di condannare la convenuta nonché qualsiasi altro occupante sine titulo e/o avente causa, all'immediato rilascio in favore dell' del predetto bene immobile libero da persone CP_1
e cose e, altresì, di risarcire i danni subiti in conseguenza della illecita occupazione, con corresponsione all' – e per esso alla – delle somme dovute a titolo CP_1 Controparte_2 di indennità di occupazione, maturate dall'inizio della occupazione alla data del 30.6.2022 per l'importo pari ad euro 8.674,79, oltre le somme successivamente maturate, ovvero per la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze mensili al saldo, previa C.T.U. determinativa del valore dell'immobile; di condannare la a Pt_1 corrispondere, inoltre, la somma di euro 210,78 o quella maggiore o minore che risulterà di
2 giustizia, per ogni mese successivo alla pubblicazione della sentenza sino all'effettivo rilascio del bene de quo. Con vittoria di spese, competenze e onorari. La convenuta era dichiarata contumace. Parte_1
A seguito di udienza di precisazione delle conclusioni, il Giudice assumeva la causa in decisione. L'attore rinunciava ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 16266/2023, accoglieva integralmente la domanda proposta dall' condannando CP_1 [...] al rilascio dell'immobile ed al pagamento di euro 210,78 mensili a decorrere Parte_1 dall'occupazione fino all'effettivo rilascio, oltre interessi dalla data della debenza all'effettivo saldo. Condannava, altresì, la convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, liquidate in euro 2.500, oltre I.V.A., C.P.A. e 15 % per spese generali. Il Tribunale interveniva, un prima volta, con la correzione di errore materiale del dispositivo, nel corso di un procedimento al quale partecipava anche la e all'esito del quale era adottato Pt_1 il provvedimento n. cronol. 3013/2024 (che erroneamente non emendava il dispositivo nei termini richiesti dall' ); in seguito ad una seconda istanza, adottava il provvedimento n. cronol. CP_1
3244/2025 che correggeva il dispositivo della sentenza impugnata.
2. Nell'atto di appello ritualmente notificato, contestava le conclusioni Parte_1 cui era addivenuto il Giudice di primo grado. In particolare, criticava: 2a) violazione principio del ne bis in idem processuale e sostanziale. La sentenza di primo grado sarebbe affetta da radicale nullità per contrasto con precedente giudicato, essendo l'odierno giudizio identico ad altro procedimento instaurato tra le medesime parti ed avente medesimo petitum e causa petendi. In tal senso, l'appellante insisteva per l'acquisizione del fascicolo relativo a tale giudizio conclusosi con la sentenza del Tribunale di Roma n. 18112/2019. 2b) nullità della sentenza stante la violazione dell'art 101 c.p.c. Mancata verifica concernente la corretta instaurazione del contraddittorio. Il Giudice di prime cure avrebbe affermato la ritualità del procedimento di notificazione in primo grado nonostante l'assenza dei requisiti previsti dalla legge per il suo perfezionamento, dichiarando erroneamente la contumacia della la Pt_1 mancata produzione da parte dell' di documentazione comprovante l'avvenuta ricezione CP_1 dell'atto introduttivo confermerebbe tale conclusione. L'invalidità della notifica comporterebbe la nullità di tutti gli atti successivi e della stessa sentenza di primo grado, non avendo il Tribunale disposto la rinnovazione della notificazione non andata a buon fine. Ulteriore conseguenza della suddetta contumacia involontaria della sarebbe, a giudizio dell'appellante, la Pt_1 tempestività dell'appello in esame ai sensi dell'art. 327, 2° comma c.p.c. Nello specifico, questa disposizione assicurerebbe alla il diritto alla impugnazione nonostante l'avvenuto Pt_1 decorso del termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza poiché colui che dimostra di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione non potrebbe subire alcuna forma di decadenza;
nel caso di specie, quindi, tale termine decadenziale avrebbe dovuto cominciare a decorrere dalla notifica dell'istanza di correzione della sentenza impugnata, momento a partire dal quale la contumace involontaria avrebbe avuto effettiva conoscenza della pronuncia de qua. In ogni caso, a giudizio dell'odierna appellante, pur ammettendo la ritualità del procedimento di notificazione, l'appello risulterebbe comunque tempestivo, dovendo il termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorrere quanto meno dalla data di comunicazione alle parti dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale – e non dalla pubblicazione della sentenza – avendo tale provvedimento inciso sul contenuto sostanziale dell'atto impugnato. 2c) difetto di legittimazione attiva. La sentenza di primo grado avrebbe erroneamente indicato l' come attore principale senza però verificarne la corretta legittimazione attiva. In CP_1 particolare: l'immobile de quo sarebbe stato acquistato nel 1963 dall'
[...]
– e non dall' – e nel provvedimento di Controparte_4 CP_1 contestazione dell'occupazione abusiva pervenuto all'odierna appellante non vi sarebbero elementi da cui desumere tale titolarità; nella contestazione in questione non vi sarebbe peraltro
3 alcun riferimento al contratto di gestione intercorrente tra la e l' Controparte_2 CP_1 infine, tale provvedimento, da qualificarsi come atto di sgombero, sarebbe comunque proveniente da soggetto diverso dall'ente proprietario e quindi da soggetto non legittimato;
2d) omessa ed insufficiente motivazione in ordine alla presunta illegittimità dell'occupazione. La motivazione del Tribunale sarebbe superficiale ed insufficiente, avendo il Giudice ritenuto provata l'occupazione soltanto sulla base di una autodenuncia effettuata dalla convenuta e del certificato di residenza prodotto dall' inoltre, la determinazione dell'occupazione sine CP_1 titulo è stata calcolata sulla base delle quotazioni OMI, senza tuttavia tener conto della rivalutazione ISTAT e della capacità reddituale. Concludeva chiedendo: in via pregiudiziale, di sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
in via preliminare, di dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art 101 c.p.c. stante l'erronea instaurazione del contraddittorio e per l'effetto disporre la rimessione della causa al Tribunale civile di Roma ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c.; in via principale, di dichiarare la nullità della domanda giudiziale introdotta nel precedente grado di giudizio e comunque di rigettare tutte le domande avanzate in quanto precedentemente definite in forza della sentenza n. 18112/2019, pubblicata il 25.09.2019 dal Tribunale di Roma nell'ambito del procedimento iscritto al r.g. n. 69854/2017, chiedendo l'acquisizione del relativo fascicolo;
di condannare per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. la controparte appellata. Vinte le spese, in favore dello Stato.
3. Si costituiva in giudizio l' chiedendo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e CP_1 deduzione, in via pregiudiziale, di dichiarare tardivo l'appello per l'intervenuta decadenza dall'impugnazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c., con conseguente passaggio in giudicato della decisione n. 16266/2023 del Tribunale di Roma in data 13 maggio 2024; in subordine, sempre in via pregiudiziale, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per manifesta infondatezza;
in via preliminare, di rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata per difetto assoluto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora; in via principale, di rigettare integralmente l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza n. 16266/2023, emessa dal Tribunale di Roma, così come corretta dal provvedimento di correzione dell'errore materiale n. cronol. 3244/2025 del 18/04/2025; in ogni caso, eventuale condanna per lite temeraria per il presente appello ex art. 96 c.p.c., 3° comma. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
4. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.5.2025, con ordinanza depositata in data 4.6.2025, la Corte rinviava la causa all'udienza del 18.9.2025, assegnando alle parti termine fino a 30 giorni per depositare memorie sulla eccepita tardività del gravame. All'odierna udienza, la causa è stata decisa dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto sottese alla decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il gravame è inammissibile per tardività e, in ogni caso, sarebbe infondato. La sentenza n. 16266/2023 del Tribunale di Roma, oggetto del presente gravame, è stata pubblicata il 10.11.2023, momento da cui decorre il termine semestrale. Ne consegue che l'impugnazione avverso tale provvedimento poteva essere legittimamente proposta dalla parte interessata nei successivi sei mesi, ossia entro il 10.5.2024. Giova rammentare, al riguardo che, stante la mancata notifica della sentenza di primo grado, non trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c., bensì il diverso termine di cui all'art. 327 c.p.c.; tale disposizione sancisce che “indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”. Ciò premesso, l'atto di appello presentato da è stato notificato soltanto Parte_1 in data 12 novembre 2024, quindi, oltre cinque mesi dopo la scadenza del suindicato termine decadenziale.
4 Tale conclusione non è scalfita da quanto prospettato dalla nell'atto di appello (sub 2.b) Pt_1
A giudizio di questa Corte, difatti, non vi sono elementi per confutare il buon esito del procedimento di notificazione della citazione di primo grado, avvenuto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Tale disposizione, rubricata “irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia”, prevede che “se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”. L'odierna appellante, in maniera alquanto generica, si limita sul punto ad affermare che il Giudice di prime cure non avrebbe correttamente valutato la ritualità della notificazione, avendo dichiarato la sua contumacia senza verificare “la regolarità della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio, ovvero aver compiuto la verifica della conoscenza e/o conoscibilità del destinatario dell'atto a lui notificato”. Questo Collegio è di contrario avviso. In primo luogo, è agli atti la prova della regolare notifica;
inoltre, dall'esame della documentazione emerge che è stata correttamente applicata, al caso di specie, la procedura di notificazione di cui all'art. 140 c.p.c., essendo noto, per il tramite della certificazione anagrafica, il luogo di residenza della – corrispondente all'unità immobiliare abusivamente occupata – nonostante il suo Pt_1 stato di temporanea irreperibilità. Il Giudice di primo grado, inoltre, ha fatto buon governo della suindicata disciplina, accertando la sussistenza di tutti gli elementi richiesti per il perfezionamento della notifica, ossia: il deposito della copia nella casa del comune dove la notificazione deve essere eseguita;
l'affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione del destinatario;
la comunicazione del suddetto deposito al destinatario tramite raccomandata con avviso di ricevimento. In tal senso, è opportuno ricordare la sentenza n. 3 del 2010 della Corte Costituzionale secondo cui la notifica si intende perfezionata nei confronti del destinatario con il ricevimento della raccomandata informativa o comunque decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. Dunque, ai fini del controllo circa la ritualità della notifica ex art. 140 c.p.c., è necessario verificare soltanto che sia stata depositata la raccomandata con cui si comunica al destinatario il suddetto deposito presso la casa comunale. In tal senso, diversamente da quanto ritenuto dalla secondo Pt_1 cui “non è stata prodotta la notifica dell'effettiva ricezione dell'atto di citazione”, l' ha CP_1 compiutamente adempiuto al proprio onere di allegazione, producendo l'attestazione di spedizione debitamente compilata con annesso avviso di ricevimento attestante il mancato ritiro da parte del destinatario della notifica. Basti a tal riguardo evidenziare che “ove la notifica richieda l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, la fase essenziale di tale adempimento è costituita dalla spedizione mentre l'annotazione del compimento dell'attività ha il solo scopo di fornire la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale cui è stato consegnato il plico, sicché, ove sia stata provata l'effettuazione dell'adempimento, con la produzione dell'attestazione di spedizione, la mancata apposizione in calce all'annotazione di una ulteriore sottoscrizione non comporta l'inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario in quanto non inficia l'adempimento previsto nel suo interesse” (Cass. civile Sez. 5, n. 19526 del 30.9.2016 e, in sostanziale continuità, Cass. civile Sez. 5, n. 30945 del 3.12.2024). Dal complesso di tali considerazioni consegue che non può esser invocato l'art. 327, 2° comma, c.p.c. nella parte in cui esclude la decadenza dall'impugnazione per il contumace involontario, con decorrenza del termine semestrale dal giorno di effettiva conoscenza della sentenza, non ricorrendone nel caso di specie i necessari presupposti applicativi. Parimenti non meritevole di condivisione è l'assunto di parte appellante secondo cui “la correzione dell'errore materiale è tale da determinare dubbi sull'effettivo contenuto della decisione, talché il termine previsto dall'art. 327 c.p.c. decorre non dalla data di pubblicazione
5 della sentenza bensì dalla data di comunicazione alle parti dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale, con la conseguenza che l'appello proposto deve ritenersi tempestivo”. L'ordinanza di correzione, infatti, è lo strumento apprestato dall'ordinamento, ai sensi dell'art. 287 c.p.c., per rimuovere mere omissioni, errori materiali o di calcolo, senza produrre alcun effetto sospensivo o remissione in termini. La natura meramente dichiarativa di tale provvedimento, quindi, non incide sul passaggio in giudicato della sentenza emessa all'esito del giudizio principale e non consente alcuna riapertura dei termini di impugnazione avverso tale pronuncia;
diversamente opinando, basterebbe un mero atto correttivo per consentire alle parti la contestazione sine die di qualsivoglia statuizione di merito attraverso una impugnazione in extremis. Per l'insieme di tali ragioni, l'appello va dichiarato inammissibile. In ogni caso, come anticipato, l'appello sarebbe da rigettarsi perché infondato. In ordine alla censura 2.a), la sentenza prodotta del 2019 riguarda un procedimento del tutto diverso, instaurato tra parti differenti (la e la al cui esito il Tribunale Pt_1 CP_2 si limitava a ritenere il difetto di legittimazione attiva della non si ravvisa, CP_2 quindi, alcun giudicato pregresso intervenuto sulla vicenda qui in esame. La censura 2.b) è stata già risolta dalla Corte, risultando priva di pregio la censura sulla notifica della citazione di primo grado. Infine, le doglianze 2.c) e 2.d) sono assolutamente generiche e, come tali, non meritevoli di accoglimento, anche considerata la puntuale documentazione prodotta da a supporto CP_1 delle sue domande.
6. Va rigettata la richiesta condanna dell'appellante al pagamento a norma dell'art. 96, co. 3 c.p.c. in assenza dei requisiti di legge.
7. Quanto alle spese processuali di fase, le stesse sono poste a carico dell'appellante in virtù della sua soccombenza e liquidate in dispositivo secondo i valori delle cause rientranti nella fascia di valore inferiore a euro 26.000,00, senza calcolare la fase istruttoria.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Roma n. 16266/2023 nei confronti dell' CP_1
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di Pt_1 giudizio, che liquida in favore dell'appellato in € 3.966,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 co. 17 della l. 228/12 per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a Parte_1 titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma, il 20.11.2025. Il consigliere estensore Caterina Garufi Il Presidente
AN MA
Il provvedimento è stato redatto con il contributo del MOT dott. Davide Bernardo Naclerio.
LA PRESIDENTE
Dott.ssa AN MA
L'Assistente Giudiziario
Dott.ssa Marianna Cipullo
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Sezione VIII civile
R.G. 5772/2024
All'udienza collegiale del giorno 20/11/2025 ore 09:30
Presidente Dott. AN MA Consigliere Dott. Guido Garavaglia
Consigliere Relatore Dott. Caterina Garufi
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. ODDI ALESSANDRO in sost. Avv. Alberto Garieti
Appellato/i
CP_1
Avv. SABINO ANDREA in sost. Avv. Alessia Marcucci
Controparte_2
Avv.
La Corte, ritenuto che la causa possa essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a concludere ed a discutere.
Le parti concludono come dai rispettivi atti.
La Corte
Dopo l'udienza, si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
All'esito la Corte pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c dandone lettura, che viene depositata in telematico oggi stesso ed è parte integrante del presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta: AN MA Presidente Guido Garavaglia Consigliere Caterina Garufi Consigliere est.
1 all'udienza del giorno 20.11.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 5772 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Roma, Via Emilio Faà di Bruno 87, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Oddi che la rappresenta e difende, in forza di procura in atti appellante E
(C.F. ), in persona Controparte_3 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., rappresentato dalla in persona Controparte_2 dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via Giambattista Vico n. 22 presso lo studio dell'Avv. Andrea Sabino che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti appellato
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Roma n. 16266/2023 – occupazione sine titulo
– rilascio dell'immobile.
CONCLUSIONI Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. L' sociale (di seguito, , in qualità di proprietario Controparte_3 CP_1 dell'immobile sito in Roma alla Via Oreste Salomone, n. 56, scala B, int. 9, si rivolgeva al Tribunale di Roma per ottenere l'immediato rilascio di tale appartamento ed il pagamento di quanto dovuto da a titolo di indennità di occupazione. Esponeva, a tal Parte_1 riguardo, che: la convenuta aveva occupato abusivamente l'unità immobiliare sin dal giugno 2011, come confermato dal certificato storico anagrafico di quest'ultima; in data 18 giugno 2020, l' aveva stipulato con la contratto di affidamento dei servizi di CP_1 Controparte_2 gestione amministrativa, tecnica e commerciale del proprio patrimonio immobiliare, integrando successivamente tale regolamentazione con contratto del 30 giugno 2023 e conferendo procura speciale alla suindicata società per il miglior adempimento dei propri obblighi negoziali;
la convenuta ometteva il pagamento delle indennità di occupazione per l'importo Pt_1 complessivo, al 30.6.2022, di euro 8.674,79; l' tramite la preso CP_1 Controparte_2 atto dell'occupazione abusiva dell'immobile e del mancato versamento delle indennità di occupazione mensile, provvedeva a diffidare l'occupante. Concludeva chiedendo: di dichiarare l'occupazione sine titulo dell'immobile, quanto meno dal giugno 2011 o da diversa data ritenuta di giustizia;
di condannare la convenuta nonché qualsiasi altro occupante sine titulo e/o avente causa, all'immediato rilascio in favore dell' del predetto bene immobile libero da persone CP_1
e cose e, altresì, di risarcire i danni subiti in conseguenza della illecita occupazione, con corresponsione all' – e per esso alla – delle somme dovute a titolo CP_1 Controparte_2 di indennità di occupazione, maturate dall'inizio della occupazione alla data del 30.6.2022 per l'importo pari ad euro 8.674,79, oltre le somme successivamente maturate, ovvero per la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze mensili al saldo, previa C.T.U. determinativa del valore dell'immobile; di condannare la a Pt_1 corrispondere, inoltre, la somma di euro 210,78 o quella maggiore o minore che risulterà di
2 giustizia, per ogni mese successivo alla pubblicazione della sentenza sino all'effettivo rilascio del bene de quo. Con vittoria di spese, competenze e onorari. La convenuta era dichiarata contumace. Parte_1
A seguito di udienza di precisazione delle conclusioni, il Giudice assumeva la causa in decisione. L'attore rinunciava ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 16266/2023, accoglieva integralmente la domanda proposta dall' condannando CP_1 [...] al rilascio dell'immobile ed al pagamento di euro 210,78 mensili a decorrere Parte_1 dall'occupazione fino all'effettivo rilascio, oltre interessi dalla data della debenza all'effettivo saldo. Condannava, altresì, la convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, liquidate in euro 2.500, oltre I.V.A., C.P.A. e 15 % per spese generali. Il Tribunale interveniva, un prima volta, con la correzione di errore materiale del dispositivo, nel corso di un procedimento al quale partecipava anche la e all'esito del quale era adottato Pt_1 il provvedimento n. cronol. 3013/2024 (che erroneamente non emendava il dispositivo nei termini richiesti dall' ); in seguito ad una seconda istanza, adottava il provvedimento n. cronol. CP_1
3244/2025 che correggeva il dispositivo della sentenza impugnata.
2. Nell'atto di appello ritualmente notificato, contestava le conclusioni Parte_1 cui era addivenuto il Giudice di primo grado. In particolare, criticava: 2a) violazione principio del ne bis in idem processuale e sostanziale. La sentenza di primo grado sarebbe affetta da radicale nullità per contrasto con precedente giudicato, essendo l'odierno giudizio identico ad altro procedimento instaurato tra le medesime parti ed avente medesimo petitum e causa petendi. In tal senso, l'appellante insisteva per l'acquisizione del fascicolo relativo a tale giudizio conclusosi con la sentenza del Tribunale di Roma n. 18112/2019. 2b) nullità della sentenza stante la violazione dell'art 101 c.p.c. Mancata verifica concernente la corretta instaurazione del contraddittorio. Il Giudice di prime cure avrebbe affermato la ritualità del procedimento di notificazione in primo grado nonostante l'assenza dei requisiti previsti dalla legge per il suo perfezionamento, dichiarando erroneamente la contumacia della la Pt_1 mancata produzione da parte dell' di documentazione comprovante l'avvenuta ricezione CP_1 dell'atto introduttivo confermerebbe tale conclusione. L'invalidità della notifica comporterebbe la nullità di tutti gli atti successivi e della stessa sentenza di primo grado, non avendo il Tribunale disposto la rinnovazione della notificazione non andata a buon fine. Ulteriore conseguenza della suddetta contumacia involontaria della sarebbe, a giudizio dell'appellante, la Pt_1 tempestività dell'appello in esame ai sensi dell'art. 327, 2° comma c.p.c. Nello specifico, questa disposizione assicurerebbe alla il diritto alla impugnazione nonostante l'avvenuto Pt_1 decorso del termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza poiché colui che dimostra di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione non potrebbe subire alcuna forma di decadenza;
nel caso di specie, quindi, tale termine decadenziale avrebbe dovuto cominciare a decorrere dalla notifica dell'istanza di correzione della sentenza impugnata, momento a partire dal quale la contumace involontaria avrebbe avuto effettiva conoscenza della pronuncia de qua. In ogni caso, a giudizio dell'odierna appellante, pur ammettendo la ritualità del procedimento di notificazione, l'appello risulterebbe comunque tempestivo, dovendo il termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorrere quanto meno dalla data di comunicazione alle parti dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale – e non dalla pubblicazione della sentenza – avendo tale provvedimento inciso sul contenuto sostanziale dell'atto impugnato. 2c) difetto di legittimazione attiva. La sentenza di primo grado avrebbe erroneamente indicato l' come attore principale senza però verificarne la corretta legittimazione attiva. In CP_1 particolare: l'immobile de quo sarebbe stato acquistato nel 1963 dall'
[...]
– e non dall' – e nel provvedimento di Controparte_4 CP_1 contestazione dell'occupazione abusiva pervenuto all'odierna appellante non vi sarebbero elementi da cui desumere tale titolarità; nella contestazione in questione non vi sarebbe peraltro
3 alcun riferimento al contratto di gestione intercorrente tra la e l' Controparte_2 CP_1 infine, tale provvedimento, da qualificarsi come atto di sgombero, sarebbe comunque proveniente da soggetto diverso dall'ente proprietario e quindi da soggetto non legittimato;
2d) omessa ed insufficiente motivazione in ordine alla presunta illegittimità dell'occupazione. La motivazione del Tribunale sarebbe superficiale ed insufficiente, avendo il Giudice ritenuto provata l'occupazione soltanto sulla base di una autodenuncia effettuata dalla convenuta e del certificato di residenza prodotto dall' inoltre, la determinazione dell'occupazione sine CP_1 titulo è stata calcolata sulla base delle quotazioni OMI, senza tuttavia tener conto della rivalutazione ISTAT e della capacità reddituale. Concludeva chiedendo: in via pregiudiziale, di sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
in via preliminare, di dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art 101 c.p.c. stante l'erronea instaurazione del contraddittorio e per l'effetto disporre la rimessione della causa al Tribunale civile di Roma ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c.; in via principale, di dichiarare la nullità della domanda giudiziale introdotta nel precedente grado di giudizio e comunque di rigettare tutte le domande avanzate in quanto precedentemente definite in forza della sentenza n. 18112/2019, pubblicata il 25.09.2019 dal Tribunale di Roma nell'ambito del procedimento iscritto al r.g. n. 69854/2017, chiedendo l'acquisizione del relativo fascicolo;
di condannare per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. la controparte appellata. Vinte le spese, in favore dello Stato.
3. Si costituiva in giudizio l' chiedendo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e CP_1 deduzione, in via pregiudiziale, di dichiarare tardivo l'appello per l'intervenuta decadenza dall'impugnazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c., con conseguente passaggio in giudicato della decisione n. 16266/2023 del Tribunale di Roma in data 13 maggio 2024; in subordine, sempre in via pregiudiziale, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per manifesta infondatezza;
in via preliminare, di rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata per difetto assoluto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora; in via principale, di rigettare integralmente l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza n. 16266/2023, emessa dal Tribunale di Roma, così come corretta dal provvedimento di correzione dell'errore materiale n. cronol. 3244/2025 del 18/04/2025; in ogni caso, eventuale condanna per lite temeraria per il presente appello ex art. 96 c.p.c., 3° comma. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
4. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.5.2025, con ordinanza depositata in data 4.6.2025, la Corte rinviava la causa all'udienza del 18.9.2025, assegnando alle parti termine fino a 30 giorni per depositare memorie sulla eccepita tardività del gravame. All'odierna udienza, la causa è stata decisa dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto sottese alla decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il gravame è inammissibile per tardività e, in ogni caso, sarebbe infondato. La sentenza n. 16266/2023 del Tribunale di Roma, oggetto del presente gravame, è stata pubblicata il 10.11.2023, momento da cui decorre il termine semestrale. Ne consegue che l'impugnazione avverso tale provvedimento poteva essere legittimamente proposta dalla parte interessata nei successivi sei mesi, ossia entro il 10.5.2024. Giova rammentare, al riguardo che, stante la mancata notifica della sentenza di primo grado, non trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c., bensì il diverso termine di cui all'art. 327 c.p.c.; tale disposizione sancisce che “indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”. Ciò premesso, l'atto di appello presentato da è stato notificato soltanto Parte_1 in data 12 novembre 2024, quindi, oltre cinque mesi dopo la scadenza del suindicato termine decadenziale.
4 Tale conclusione non è scalfita da quanto prospettato dalla nell'atto di appello (sub 2.b) Pt_1
A giudizio di questa Corte, difatti, non vi sono elementi per confutare il buon esito del procedimento di notificazione della citazione di primo grado, avvenuto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Tale disposizione, rubricata “irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia”, prevede che “se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”. L'odierna appellante, in maniera alquanto generica, si limita sul punto ad affermare che il Giudice di prime cure non avrebbe correttamente valutato la ritualità della notificazione, avendo dichiarato la sua contumacia senza verificare “la regolarità della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio, ovvero aver compiuto la verifica della conoscenza e/o conoscibilità del destinatario dell'atto a lui notificato”. Questo Collegio è di contrario avviso. In primo luogo, è agli atti la prova della regolare notifica;
inoltre, dall'esame della documentazione emerge che è stata correttamente applicata, al caso di specie, la procedura di notificazione di cui all'art. 140 c.p.c., essendo noto, per il tramite della certificazione anagrafica, il luogo di residenza della – corrispondente all'unità immobiliare abusivamente occupata – nonostante il suo Pt_1 stato di temporanea irreperibilità. Il Giudice di primo grado, inoltre, ha fatto buon governo della suindicata disciplina, accertando la sussistenza di tutti gli elementi richiesti per il perfezionamento della notifica, ossia: il deposito della copia nella casa del comune dove la notificazione deve essere eseguita;
l'affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione del destinatario;
la comunicazione del suddetto deposito al destinatario tramite raccomandata con avviso di ricevimento. In tal senso, è opportuno ricordare la sentenza n. 3 del 2010 della Corte Costituzionale secondo cui la notifica si intende perfezionata nei confronti del destinatario con il ricevimento della raccomandata informativa o comunque decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. Dunque, ai fini del controllo circa la ritualità della notifica ex art. 140 c.p.c., è necessario verificare soltanto che sia stata depositata la raccomandata con cui si comunica al destinatario il suddetto deposito presso la casa comunale. In tal senso, diversamente da quanto ritenuto dalla secondo Pt_1 cui “non è stata prodotta la notifica dell'effettiva ricezione dell'atto di citazione”, l' ha CP_1 compiutamente adempiuto al proprio onere di allegazione, producendo l'attestazione di spedizione debitamente compilata con annesso avviso di ricevimento attestante il mancato ritiro da parte del destinatario della notifica. Basti a tal riguardo evidenziare che “ove la notifica richieda l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, la fase essenziale di tale adempimento è costituita dalla spedizione mentre l'annotazione del compimento dell'attività ha il solo scopo di fornire la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale cui è stato consegnato il plico, sicché, ove sia stata provata l'effettuazione dell'adempimento, con la produzione dell'attestazione di spedizione, la mancata apposizione in calce all'annotazione di una ulteriore sottoscrizione non comporta l'inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario in quanto non inficia l'adempimento previsto nel suo interesse” (Cass. civile Sez. 5, n. 19526 del 30.9.2016 e, in sostanziale continuità, Cass. civile Sez. 5, n. 30945 del 3.12.2024). Dal complesso di tali considerazioni consegue che non può esser invocato l'art. 327, 2° comma, c.p.c. nella parte in cui esclude la decadenza dall'impugnazione per il contumace involontario, con decorrenza del termine semestrale dal giorno di effettiva conoscenza della sentenza, non ricorrendone nel caso di specie i necessari presupposti applicativi. Parimenti non meritevole di condivisione è l'assunto di parte appellante secondo cui “la correzione dell'errore materiale è tale da determinare dubbi sull'effettivo contenuto della decisione, talché il termine previsto dall'art. 327 c.p.c. decorre non dalla data di pubblicazione
5 della sentenza bensì dalla data di comunicazione alle parti dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale, con la conseguenza che l'appello proposto deve ritenersi tempestivo”. L'ordinanza di correzione, infatti, è lo strumento apprestato dall'ordinamento, ai sensi dell'art. 287 c.p.c., per rimuovere mere omissioni, errori materiali o di calcolo, senza produrre alcun effetto sospensivo o remissione in termini. La natura meramente dichiarativa di tale provvedimento, quindi, non incide sul passaggio in giudicato della sentenza emessa all'esito del giudizio principale e non consente alcuna riapertura dei termini di impugnazione avverso tale pronuncia;
diversamente opinando, basterebbe un mero atto correttivo per consentire alle parti la contestazione sine die di qualsivoglia statuizione di merito attraverso una impugnazione in extremis. Per l'insieme di tali ragioni, l'appello va dichiarato inammissibile. In ogni caso, come anticipato, l'appello sarebbe da rigettarsi perché infondato. In ordine alla censura 2.a), la sentenza prodotta del 2019 riguarda un procedimento del tutto diverso, instaurato tra parti differenti (la e la al cui esito il Tribunale Pt_1 CP_2 si limitava a ritenere il difetto di legittimazione attiva della non si ravvisa, CP_2 quindi, alcun giudicato pregresso intervenuto sulla vicenda qui in esame. La censura 2.b) è stata già risolta dalla Corte, risultando priva di pregio la censura sulla notifica della citazione di primo grado. Infine, le doglianze 2.c) e 2.d) sono assolutamente generiche e, come tali, non meritevoli di accoglimento, anche considerata la puntuale documentazione prodotta da a supporto CP_1 delle sue domande.
6. Va rigettata la richiesta condanna dell'appellante al pagamento a norma dell'art. 96, co. 3 c.p.c. in assenza dei requisiti di legge.
7. Quanto alle spese processuali di fase, le stesse sono poste a carico dell'appellante in virtù della sua soccombenza e liquidate in dispositivo secondo i valori delle cause rientranti nella fascia di valore inferiore a euro 26.000,00, senza calcolare la fase istruttoria.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Roma n. 16266/2023 nei confronti dell' CP_1
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di Pt_1 giudizio, che liquida in favore dell'appellato in € 3.966,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 co. 17 della l. 228/12 per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a Parte_1 titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma, il 20.11.2025. Il consigliere estensore Caterina Garufi Il Presidente
AN MA
Il provvedimento è stato redatto con il contributo del MOT dott. Davide Bernardo Naclerio.
LA PRESIDENTE
Dott.ssa AN MA
L'Assistente Giudiziario
Dott.ssa Marianna Cipullo
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