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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 3399/2017 R.G., avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 22.5.2024, tra:
- (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Gianpaolo Dello Vicario (C.F.: ) C.F._2
- appellante-
e
- (C.F.: in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosita Leone (C.F.: ) C.F._3
-appellata-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
conveniva in giudizio le sostenendo che, avendo egli Parte_1 Controparte_1
emesso in data 24.5.2006 di un assegno postale in favore della per l'importo Parte_2
di euro 13.000,00, era stato protestato per mancanza di adeguata provvista sul suo conto,
1 nonostante che in realtà egli, nella precedente data del 9.5.2006, aveva versato sul suo conto tre assegni, due bancari ed uno circolare, per l'importo complessivo di euro 19.787,00; era però accaduto che uno di questi tre assegni, dell'importo di euro 17.000,00, emesso dalla Findomestic Banca, non gli era stato accreditato in quanto sprovvisto di girata;
sosteneva, in proposito, che l'ufficio postale era stato gravemente negligente perché non si era tempestivamente accorto che l'assegno era privo di girata e perché non lo aveva tempestivamente avvertito di tale circostanza;
chiedeva, pertanto, il risarcimento del danno patrimoniale (a causa del protesto elevato nei suoi confronti egli si era visto negare dalla banca una richiesta di mutuo e non aveva così potuto perfezionare l'acquisto di un immobile, per il quale aveva stipulato contratto preliminare in data 15.3.2006, con versamento di una caparra di euro 15.000), del danno morale, esistenziale e biologico (a causa della vicenda subita era caduto in un notevole stato ansioso-depressivo), del danno all'immagine per l'illegittimo protesto e del danno da perdita di chance (conseguente al mancato acquisto della casa).
Con sentenza n° 11086/2016, pubblicata in data 11.10.2016, il Tribunale accoglieva solo parzialmente la domanda.
Osservava il primo giudice che l'assegno di euro 17.000,00, emesso a favore del Pt_1
dalla Findomestic Banca, era indubbiamente irregolare in quanto privo della girata, non apposta dal traente, ma che tuttavia la responsabilità dell'ufficio postale era da rinvenire nella circostanza di non aver riscontrato la predetta anomalia immediatamente alla presenza del e di non averlo tempestivamente informato del mancato accredito. Pt_1
Ciò posto, il giudicante rigettava la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, osservando: “Ed invero non v'è prova – da rendersi in via documentale – dell'inserimento del nelle banche dati in cui risultano iscritti i cattivi pagatori a seguito dei fatti dedotti Pt_1
in giudizio, di tal chè non si comprende il nesso causale tra il diniego del mutuo e la vicenda dedotta. Né l'attore ha in qualche modo dedotto ed allegato elementi da cui risalire e quantificare l'entità del danno patrimoniale che sarebbe derivato da quel diniego. Non ha dedotto di non aver potuto più acquistare, neanche in tempi successivi, un immobile, né di
aver, in ragione di ciò, affrontato spese e costi imprevisti, ad esempio di una locazione di altro immobile”.
2 Quanto al danno non patrimoniale, il primo giudice premetteva che la consulenza tecnica d'ufficio espletata aveva accertato che, a seguito dell'evento dannoso dedotto in lite, l'attore aveva riportato una “moderata sindrome ansioso-depressiva reattiva”, con un grado di invalidità del 4%; osservava tuttavia che: “è circostanza assolutamente notoria che la sindrome ansioso-depressiva è una patologia ad eziologia multifattoriale;
pertanto, non vi può essere certezza che la stessa sia totalmente dipesa dall'evento dannoso dedotto, che va allora riconosciuto e valutato come concausa di un danno biologico, accertato nella misura del 2%”.
Pertanto, in applicazione delle tabelle milanesi liquidava a titolo risarcitorio la somma di euro
2.622,00 alla attualità (in tale somma ricompreso anche il danno morale, come da tabelle milanesi), oltre ad interessi al tasso legale sulla somma via via devalutata secondo gli indici
ISTAT dalla data dell'evento a quella della pubblicazione della sentenza ed oltre ad interessi legali, sulla somma così determinata, sino all'effettivo soddisfo.
…
Contro tale sentenza ha proposto appello il , sostenendo, con un unico motivo Pt_1
comprensivo di tutte le doglianze:
- in ordine al mancato riconoscimento del danno patrimoniale: che vi era agli atti sia la documentazione che provava che il protesto era stato elevato in relazione all'assegno di euro 13.000 da lui emesso a favore della (visura presso l'ufficio del registro Parte_2
protesti) sia la documentazione che provava la mancata concessione del mutuo a causa dei protesti ricevuti (missiva della Alma s.r.l., che lo informava della mancata concessione del mutuo da parte della Banca Woolwich S.p.A. per i protesti elevati a suo carico); che il danno patrimoniale subito era pari alla caparra confirmatoria di euro 15.000 versata al momento della stipula del preliminare;
che, inoltre, vi era stato il danno per la perdita della chance di acquistare la casa familiare, da determinarsi in via equitativa;
- in ordine alla quantificazione dei danni non patrimoniali: che la sentenza aveva dimenticato il danno all'immagine subito come conseguenza dell'elevazione illegittima del protesto;
che non è condivisibile la riduzione al 2% della percentuale del danno biologico subito, non possedendo il giudicante cognizioni che lo abilitassero a discostarsi dalle conclusioni del proprio consulente tecnico d'ufficio; che, inoltre, non si era tenuto conto del danno morale.
Ha quindi concluso chiedendo il pagamento:
3 - della somma di euro 15.000 a titolo di danno patrimoniale;
- della somma di euro 6.232,43 a titolo di danno biologico e morale;
- delle ulteriori somme da liquidarsi in via equitativa per il risarcimento dei danni da perdita di chance e di lesione dell'onore e della reputazione a seguito del protesto illegittimo subito.
…
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Mediante note scritte sostitutive, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del 22.5.2024, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso in conformità dei rispettivi atti difensivi, ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'atto di appello è totalmente infondato, pur dovendosi in parte precisare ed implementare le motivazioni addotte dal primo giudice.
Partendo dall'esame delle richieste risarcitorie per il presunto danno patrimoniale e per la presunta perdita della chance di acquistare un'abitazione familiare, va innanzitutto precisato che il protesto è da ritenersi legittimamente elevato nei confronti del in quanto è un Pt_1
dato di fatto che, allorquando egli ha in data 24.5.2006 emesso l'assegno postale in favore della per l'importo di euro 13.000,00, il suo conto non aveva provvista Parte_2
adeguata a coprire il detto importo.
Che il protesto fosse legittimo non ne dubita, in fin dei conti, nemmeno il , che infatti, Pt_1
nell'atto di citazione dinanzi al giudice di primo grado, non si duole del protesto in sé, ma per non essere stato tempestivamente avvisato dall'ufficio postale che l'accredito dell'assegno da lui in precedenza versato sul suo conto, quello dell'importo di euro
17.000,00 emesso dalla Findomestic Banca, non era andato a buon fine.
Orbene, il primo giudice ha evidenziato, nel rigettare la domanda risarcitoria per danno patrimoniale, che “…non v'è prova – da rendersi in via documentale – dell'inserimento del
nelle banche dati in cui risultano iscritti i cattivi pagatori a seguito dei fatti dedotti in Pt_1
giudizio, di tal chè non si comprende il nesso causale tra il diniego del mutuo e la vicenda dedotta”.
4 A tali affermazioni il ribatte, nell'atto di appello, di avere depositato in atti la visura Pt_1
presso l'ufficio del registro protesti, dalla quale risulta che era stato effettivamente elevato protesto nei suoi confronti per la somma di euro 13.000, e di avere altresì depositato la missiva della Alma s.r.l., che lo informava della mancata concessione del mutuo da parte della Banca Woolwich S.p.A. per i protesti elevati a suo carico.
Sennonché va osservato che una cosa è l'iscrizione nel registro dei protesti, che andava automaticamente fatta per il fatto in sé che il fosse stato protestato (e, come si è Pt_1
detto, non vi è dubbio che il protesto fosse stato legittimamente elevato, non risultando,
d'altronde, che il abbia instato per la cancellazione di protesto illegittimo o erroneo); Pt_1
Pers altra cosa è l'iscrizione nella a cui fa riferimento il primo giudice, che non è provato che sia avvenuta e che è in effetti da ritenere che non sia avvenuta, atteso che vi è agli atti la missiva del 2.6.2006 con la quale le Poste italiane avvisavano il che avrebbero dato Pt_1
Pers corso all'iscrizione in solo se l'assegno protestato non fosse stato pagato entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione, laddove invece il ha poi tempestivamente provveduto rispetto a tale intimazione, in data 19.6.2006, Pt_1
al pagamento alla come da quietanza di pagamento con firma autenticata del Parte_2
legale rappresentante di tale società.
Ebbene, la circostanza che, come risulta dalla missiva della Alma s.r.l., la mancata concessione del mutuo da parte della Banca Woolwich S.p.A. sarebbe derivata da protesti elevati a carico del è una libera scelta imprenditoriale dell'istituto bancario, non Pt_1
imputabile alle , non essendo imputabile a quest'ultima società che l'istituto CP_1
bancario abbia deciso di non dare corso all'operazione di mutuo sulla base del mero dato formale che il fosse stato protestato, senza tenere conto che egli non era stato iscritto Pt_1
nella Centrale d'allarme interbancaria ed aveva provveduto a sanare tempestivamente, nel termine di legge di 60 giorni, il difetto di provvista (ragione della mancata iscrizione nella
Centrale d'allarme interbancaria).
E tutto ciò a tacere del fatto:
- che l'appellante, in relazione alle ragioni della mancata concessione del mutuo, non ha prodotto una dichiarazione proveniente direttamente dall'istituto bancario, bensì una missiva di una tale società Alma s.r.l., della quale non è nemmeno chiaro il ruolo rivestito nella vicenda;
5 - che la missiva in questione non è indirizzata al , bensì a tali e, Pt_1 Parte_3
per conoscenza, , che non è dato comprendere chi siano;
Testimone_1
- che nella missiva in questione si afferma che non è possibile dare corso all'operazione in quanto “si rilevano protesti a carico del sig, che, unitamente alle Parte_1
informazioni assunte, non ci consentono di intervenire”: per cui sembrerebbe che la presenza di protesti non sia l'unica ragione per la quale non è stato concesso il mutuo.
A tali considerazioni si aggiunga che non vi è nemmeno la prova del danno patrimoniale lamentato.
Ed invero:
- circa la perdita della caparra confirmatoria asseritamente versata, va osservato che il preliminare sottoscritto dal come promissario acquirente (il promittente Parte_1
venditore ha peraltro lo stesso cognome, chiamandosi è una mera scrittura CP_2
privata, priva anche di autentica notarile delle sottoscrizioni;
sarebbe stato quindi necessario fornire prova dell'effettivo versamento della caparra confirmatoria di cui si parla nel contratto
(non essendovi stato un notaio attestante che il versamento fosse avvenuto dinanzi a lui),
ma in proposito non è stata prodotta alcuna quietanza di pagamento;
- circa il danno per la perdita della chance di acquistare la casa familiare, l'appellante non ha fornito nemmeno un principio di prova circa il fatto che, una volta sanata la sua situazione
(va ricordato che, ai sensi dell'art. 17 della legge n° 108/1996, il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato elevato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione), l'immobile di cui alla promessa di vendita fosse stato già venduto o comunque non fosse più in vendita.
…
Passando alla disamina dei danni non patrimoniali rivendicati, va osservato quanto segue.
Quanto al danno all'immagine, all'onore ed alla reputazione da illegittimità del protesto, sarebbe sufficiente evidenziare che, per le ragioni già argomentate, il protesto non è, in realtà, illegittimo e che inoltre non vi è stata nemmeno segnalazione alla Centrale d'allarme interbancaria.
6 Ne consegue che, in mancanza di illegittimità del protesto ed in mancanza di una illegittima segnalazione alla Centrale d'allarme interbancaria, nessuna ingiusta lesione ai diritti inviolabili della persona può essere rivendicata.
E ciò a tacere del fatto che il danno non patrimoniale risarcibile come conseguenza della lesione di un diritto inviolabile della persona non può ritenersi sussistente "in re ipsa" per il solo fatto in sé della lesione, dovendo invece essere allegato e provato da chi domanda il risarcimento il concreto pregiudizio non patrimoniale subito come conseguenza della lesione
(cd. “danno conseguenza”), identificandosi il danno risarcibile, anche quello non patrimoniale, non con la lesione in sé dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione (cfr., proprio in tema di lesione all'onore ed alla reputazione a seguito di protesto illegittimo: Cass., sez. 3, n° 31537 del 06/12/2018: “In tema di responsabilità civile derivante da pregiudizio all'onore ed alla reputazione,
il danno risarcibile non è "in re ipsa" e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto
inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non
patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere
compiuta dal giudice sulla base non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato”: fattispecie in cui la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno derivante dall'illegittimo protesto di un assegno sulla base dell'astratta affermazione che tale illecito avrebbe potuto "verosimilmente" pregiudicare la stima e la reputazione di cui gli attori godevano, senza precisare quale fosse tale stima, in quali ambienti fosse goduta e se in essi si fosse propagata la notizia del protesto;
Cass., sez. 6, n° 7594 del 28/03/2018: “In tema di responsabilità civile, il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, "per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi"), in quanto
costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento”).
Ebbene, nel caso di specie il si è invece limitato ad affermare nell'atto di appello, Pt_1
con formule generiche e di stile, che: “il protesto ha avuto ripercussioni negative sul diritto all'immagine, sull'onore e sulla reputazione della persona interessata, ledendola nei suoi primari diritti”.
…
7 Quanto all'entità del danno biologico liquidato, va osservato quanto segue.
Il consulente tecnico d'ufficio ha riscontrato al una “moderata sindrome ansioso- Pt_1
depressiva reattiva”, sostenendo che essa “può ritenersi causalmente riferibile – almeno in termini di probabilità – ai fatti che lo videro protagonista nel maggio 2006”.
Orbene, ritiene questa Corte che possa condividersi la valutazione del primo giudice circa il fatto che non vi sia certezza che tale sindrome sia totalmente dipesa dall'evento dannoso dedotto, tanto più che lo stesso consulente fa riferimento a “vuoti documentali relativi alle certificazioni del disturbo”: ragione per la quale non è chiaro come egli possa affermare, a distanza di quasi cinque anni dai fatti (la consulenza è stata depositata in data 11.1.2011),
che il detto disturbo, indubbiamente piuttosto comune e multifattoriale, sia eziologicamente da ricollegarsi esclusivamente ai fatti per cui è causa.
E' appena il caso di aggiungere che, contrariamente a quanto sembra sostenere l'appellante, il giudice è “peritus peritorum” ed in quanto tale egli ha il pieno potere di disattendere motivatamente le conclusioni a cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio (cfr.
Cass., sez. 2, n° 30733 del 21/12/2017).
Come poi ha spiegato il primo giudice in sentenza, le tabelle di Milano da lui applicate (quelle aggiornate all'anno 2014), già includevano il danno morale nella quantificazione monetaria del valore dei punti di invalidità previsti per la liquidazione del danno biologico, che quindi ricomprendeva automaticamente anche la liquidazione del danno morale presumibilmente subito come conseguenza del quantum di danno biologico accertato: destituita da ogni fondamento è, pertanto, la doglianza contenuta nell'atto di appello circa la mancata liquidazione del danno morale.
…
In conclusione, l'atto di appello va rigettato, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Quanto alle spese processuali, essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, alla conferma della sentenza di primo grado ed al rigetto dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, solo quelle relative al giudizio di impugnazione.
Bisognerà tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M.
8 prevede che le nuove disposizioni si applichino alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
Ciò posto, ritiene questa Corte di potersi attenere a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti per il grado di appello dalla nuova tabella 12 per i giudizi di valore indeterminabile, scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000.
Si ritiene che lo scaglione da applicare sia quello delle cause di valore indeterminabile in quanto nell'atto di appello sono state quantificate solo le somme richieste a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per la perdita della caparra confirmatoria (euro 15.000)
e per il danno biologico e morale (euro 6.232,43), ma sono state richieste anche ulteriori somme, non determinate, da liquidarsi in via equitativa per il risarcimento dei danni da perdita di chance e per la lesione dell'onore e della reputazione a seguito del protesto subito
(cfr. Cass., sez. 1, n° 10984 del 26/04/2021: “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui
domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore
della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato
indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al
pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o
minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367
c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può
ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi,
al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore
orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione”).
In definitiva si ritiene di liquidare, a favore delle un onorario pari ad Controparte_1
euro 4.200,00 (fase di studio: euro 1.200,00; fase introduttiva: euro 1.000,00; fase istruttoria:
non dovuta;
fase decisionale: euro 2.000,00), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge.
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
9 La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da contro la sentenza n° 11086/2016, Parte_1
pubblicata in data 11.10.2016 dal Tribunale di Napoli;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata di spese Controparte_1
ed onorari di giudizio, liquidati in euro 4.200,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 15.1.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
10
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 3399/2017 R.G., avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 22.5.2024, tra:
- (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Gianpaolo Dello Vicario (C.F.: ) C.F._2
- appellante-
e
- (C.F.: in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosita Leone (C.F.: ) C.F._3
-appellata-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
conveniva in giudizio le sostenendo che, avendo egli Parte_1 Controparte_1
emesso in data 24.5.2006 di un assegno postale in favore della per l'importo Parte_2
di euro 13.000,00, era stato protestato per mancanza di adeguata provvista sul suo conto,
1 nonostante che in realtà egli, nella precedente data del 9.5.2006, aveva versato sul suo conto tre assegni, due bancari ed uno circolare, per l'importo complessivo di euro 19.787,00; era però accaduto che uno di questi tre assegni, dell'importo di euro 17.000,00, emesso dalla Findomestic Banca, non gli era stato accreditato in quanto sprovvisto di girata;
sosteneva, in proposito, che l'ufficio postale era stato gravemente negligente perché non si era tempestivamente accorto che l'assegno era privo di girata e perché non lo aveva tempestivamente avvertito di tale circostanza;
chiedeva, pertanto, il risarcimento del danno patrimoniale (a causa del protesto elevato nei suoi confronti egli si era visto negare dalla banca una richiesta di mutuo e non aveva così potuto perfezionare l'acquisto di un immobile, per il quale aveva stipulato contratto preliminare in data 15.3.2006, con versamento di una caparra di euro 15.000), del danno morale, esistenziale e biologico (a causa della vicenda subita era caduto in un notevole stato ansioso-depressivo), del danno all'immagine per l'illegittimo protesto e del danno da perdita di chance (conseguente al mancato acquisto della casa).
Con sentenza n° 11086/2016, pubblicata in data 11.10.2016, il Tribunale accoglieva solo parzialmente la domanda.
Osservava il primo giudice che l'assegno di euro 17.000,00, emesso a favore del Pt_1
dalla Findomestic Banca, era indubbiamente irregolare in quanto privo della girata, non apposta dal traente, ma che tuttavia la responsabilità dell'ufficio postale era da rinvenire nella circostanza di non aver riscontrato la predetta anomalia immediatamente alla presenza del e di non averlo tempestivamente informato del mancato accredito. Pt_1
Ciò posto, il giudicante rigettava la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, osservando: “Ed invero non v'è prova – da rendersi in via documentale – dell'inserimento del nelle banche dati in cui risultano iscritti i cattivi pagatori a seguito dei fatti dedotti Pt_1
in giudizio, di tal chè non si comprende il nesso causale tra il diniego del mutuo e la vicenda dedotta. Né l'attore ha in qualche modo dedotto ed allegato elementi da cui risalire e quantificare l'entità del danno patrimoniale che sarebbe derivato da quel diniego. Non ha dedotto di non aver potuto più acquistare, neanche in tempi successivi, un immobile, né di
aver, in ragione di ciò, affrontato spese e costi imprevisti, ad esempio di una locazione di altro immobile”.
2 Quanto al danno non patrimoniale, il primo giudice premetteva che la consulenza tecnica d'ufficio espletata aveva accertato che, a seguito dell'evento dannoso dedotto in lite, l'attore aveva riportato una “moderata sindrome ansioso-depressiva reattiva”, con un grado di invalidità del 4%; osservava tuttavia che: “è circostanza assolutamente notoria che la sindrome ansioso-depressiva è una patologia ad eziologia multifattoriale;
pertanto, non vi può essere certezza che la stessa sia totalmente dipesa dall'evento dannoso dedotto, che va allora riconosciuto e valutato come concausa di un danno biologico, accertato nella misura del 2%”.
Pertanto, in applicazione delle tabelle milanesi liquidava a titolo risarcitorio la somma di euro
2.622,00 alla attualità (in tale somma ricompreso anche il danno morale, come da tabelle milanesi), oltre ad interessi al tasso legale sulla somma via via devalutata secondo gli indici
ISTAT dalla data dell'evento a quella della pubblicazione della sentenza ed oltre ad interessi legali, sulla somma così determinata, sino all'effettivo soddisfo.
…
Contro tale sentenza ha proposto appello il , sostenendo, con un unico motivo Pt_1
comprensivo di tutte le doglianze:
- in ordine al mancato riconoscimento del danno patrimoniale: che vi era agli atti sia la documentazione che provava che il protesto era stato elevato in relazione all'assegno di euro 13.000 da lui emesso a favore della (visura presso l'ufficio del registro Parte_2
protesti) sia la documentazione che provava la mancata concessione del mutuo a causa dei protesti ricevuti (missiva della Alma s.r.l., che lo informava della mancata concessione del mutuo da parte della Banca Woolwich S.p.A. per i protesti elevati a suo carico); che il danno patrimoniale subito era pari alla caparra confirmatoria di euro 15.000 versata al momento della stipula del preliminare;
che, inoltre, vi era stato il danno per la perdita della chance di acquistare la casa familiare, da determinarsi in via equitativa;
- in ordine alla quantificazione dei danni non patrimoniali: che la sentenza aveva dimenticato il danno all'immagine subito come conseguenza dell'elevazione illegittima del protesto;
che non è condivisibile la riduzione al 2% della percentuale del danno biologico subito, non possedendo il giudicante cognizioni che lo abilitassero a discostarsi dalle conclusioni del proprio consulente tecnico d'ufficio; che, inoltre, non si era tenuto conto del danno morale.
Ha quindi concluso chiedendo il pagamento:
3 - della somma di euro 15.000 a titolo di danno patrimoniale;
- della somma di euro 6.232,43 a titolo di danno biologico e morale;
- delle ulteriori somme da liquidarsi in via equitativa per il risarcimento dei danni da perdita di chance e di lesione dell'onore e della reputazione a seguito del protesto illegittimo subito.
…
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Mediante note scritte sostitutive, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del 22.5.2024, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso in conformità dei rispettivi atti difensivi, ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'atto di appello è totalmente infondato, pur dovendosi in parte precisare ed implementare le motivazioni addotte dal primo giudice.
Partendo dall'esame delle richieste risarcitorie per il presunto danno patrimoniale e per la presunta perdita della chance di acquistare un'abitazione familiare, va innanzitutto precisato che il protesto è da ritenersi legittimamente elevato nei confronti del in quanto è un Pt_1
dato di fatto che, allorquando egli ha in data 24.5.2006 emesso l'assegno postale in favore della per l'importo di euro 13.000,00, il suo conto non aveva provvista Parte_2
adeguata a coprire il detto importo.
Che il protesto fosse legittimo non ne dubita, in fin dei conti, nemmeno il , che infatti, Pt_1
nell'atto di citazione dinanzi al giudice di primo grado, non si duole del protesto in sé, ma per non essere stato tempestivamente avvisato dall'ufficio postale che l'accredito dell'assegno da lui in precedenza versato sul suo conto, quello dell'importo di euro
17.000,00 emesso dalla Findomestic Banca, non era andato a buon fine.
Orbene, il primo giudice ha evidenziato, nel rigettare la domanda risarcitoria per danno patrimoniale, che “…non v'è prova – da rendersi in via documentale – dell'inserimento del
nelle banche dati in cui risultano iscritti i cattivi pagatori a seguito dei fatti dedotti in Pt_1
giudizio, di tal chè non si comprende il nesso causale tra il diniego del mutuo e la vicenda dedotta”.
4 A tali affermazioni il ribatte, nell'atto di appello, di avere depositato in atti la visura Pt_1
presso l'ufficio del registro protesti, dalla quale risulta che era stato effettivamente elevato protesto nei suoi confronti per la somma di euro 13.000, e di avere altresì depositato la missiva della Alma s.r.l., che lo informava della mancata concessione del mutuo da parte della Banca Woolwich S.p.A. per i protesti elevati a suo carico.
Sennonché va osservato che una cosa è l'iscrizione nel registro dei protesti, che andava automaticamente fatta per il fatto in sé che il fosse stato protestato (e, come si è Pt_1
detto, non vi è dubbio che il protesto fosse stato legittimamente elevato, non risultando,
d'altronde, che il abbia instato per la cancellazione di protesto illegittimo o erroneo); Pt_1
Pers altra cosa è l'iscrizione nella a cui fa riferimento il primo giudice, che non è provato che sia avvenuta e che è in effetti da ritenere che non sia avvenuta, atteso che vi è agli atti la missiva del 2.6.2006 con la quale le Poste italiane avvisavano il che avrebbero dato Pt_1
Pers corso all'iscrizione in solo se l'assegno protestato non fosse stato pagato entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione, laddove invece il ha poi tempestivamente provveduto rispetto a tale intimazione, in data 19.6.2006, Pt_1
al pagamento alla come da quietanza di pagamento con firma autenticata del Parte_2
legale rappresentante di tale società.
Ebbene, la circostanza che, come risulta dalla missiva della Alma s.r.l., la mancata concessione del mutuo da parte della Banca Woolwich S.p.A. sarebbe derivata da protesti elevati a carico del è una libera scelta imprenditoriale dell'istituto bancario, non Pt_1
imputabile alle , non essendo imputabile a quest'ultima società che l'istituto CP_1
bancario abbia deciso di non dare corso all'operazione di mutuo sulla base del mero dato formale che il fosse stato protestato, senza tenere conto che egli non era stato iscritto Pt_1
nella Centrale d'allarme interbancaria ed aveva provveduto a sanare tempestivamente, nel termine di legge di 60 giorni, il difetto di provvista (ragione della mancata iscrizione nella
Centrale d'allarme interbancaria).
E tutto ciò a tacere del fatto:
- che l'appellante, in relazione alle ragioni della mancata concessione del mutuo, non ha prodotto una dichiarazione proveniente direttamente dall'istituto bancario, bensì una missiva di una tale società Alma s.r.l., della quale non è nemmeno chiaro il ruolo rivestito nella vicenda;
5 - che la missiva in questione non è indirizzata al , bensì a tali e, Pt_1 Parte_3
per conoscenza, , che non è dato comprendere chi siano;
Testimone_1
- che nella missiva in questione si afferma che non è possibile dare corso all'operazione in quanto “si rilevano protesti a carico del sig, che, unitamente alle Parte_1
informazioni assunte, non ci consentono di intervenire”: per cui sembrerebbe che la presenza di protesti non sia l'unica ragione per la quale non è stato concesso il mutuo.
A tali considerazioni si aggiunga che non vi è nemmeno la prova del danno patrimoniale lamentato.
Ed invero:
- circa la perdita della caparra confirmatoria asseritamente versata, va osservato che il preliminare sottoscritto dal come promissario acquirente (il promittente Parte_1
venditore ha peraltro lo stesso cognome, chiamandosi è una mera scrittura CP_2
privata, priva anche di autentica notarile delle sottoscrizioni;
sarebbe stato quindi necessario fornire prova dell'effettivo versamento della caparra confirmatoria di cui si parla nel contratto
(non essendovi stato un notaio attestante che il versamento fosse avvenuto dinanzi a lui),
ma in proposito non è stata prodotta alcuna quietanza di pagamento;
- circa il danno per la perdita della chance di acquistare la casa familiare, l'appellante non ha fornito nemmeno un principio di prova circa il fatto che, una volta sanata la sua situazione
(va ricordato che, ai sensi dell'art. 17 della legge n° 108/1996, il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato elevato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione), l'immobile di cui alla promessa di vendita fosse stato già venduto o comunque non fosse più in vendita.
…
Passando alla disamina dei danni non patrimoniali rivendicati, va osservato quanto segue.
Quanto al danno all'immagine, all'onore ed alla reputazione da illegittimità del protesto, sarebbe sufficiente evidenziare che, per le ragioni già argomentate, il protesto non è, in realtà, illegittimo e che inoltre non vi è stata nemmeno segnalazione alla Centrale d'allarme interbancaria.
6 Ne consegue che, in mancanza di illegittimità del protesto ed in mancanza di una illegittima segnalazione alla Centrale d'allarme interbancaria, nessuna ingiusta lesione ai diritti inviolabili della persona può essere rivendicata.
E ciò a tacere del fatto che il danno non patrimoniale risarcibile come conseguenza della lesione di un diritto inviolabile della persona non può ritenersi sussistente "in re ipsa" per il solo fatto in sé della lesione, dovendo invece essere allegato e provato da chi domanda il risarcimento il concreto pregiudizio non patrimoniale subito come conseguenza della lesione
(cd. “danno conseguenza”), identificandosi il danno risarcibile, anche quello non patrimoniale, non con la lesione in sé dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione (cfr., proprio in tema di lesione all'onore ed alla reputazione a seguito di protesto illegittimo: Cass., sez. 3, n° 31537 del 06/12/2018: “In tema di responsabilità civile derivante da pregiudizio all'onore ed alla reputazione,
il danno risarcibile non è "in re ipsa" e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto
inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non
patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere
compiuta dal giudice sulla base non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato”: fattispecie in cui la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno derivante dall'illegittimo protesto di un assegno sulla base dell'astratta affermazione che tale illecito avrebbe potuto "verosimilmente" pregiudicare la stima e la reputazione di cui gli attori godevano, senza precisare quale fosse tale stima, in quali ambienti fosse goduta e se in essi si fosse propagata la notizia del protesto;
Cass., sez. 6, n° 7594 del 28/03/2018: “In tema di responsabilità civile, il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, "per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi"), in quanto
costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento”).
Ebbene, nel caso di specie il si è invece limitato ad affermare nell'atto di appello, Pt_1
con formule generiche e di stile, che: “il protesto ha avuto ripercussioni negative sul diritto all'immagine, sull'onore e sulla reputazione della persona interessata, ledendola nei suoi primari diritti”.
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7 Quanto all'entità del danno biologico liquidato, va osservato quanto segue.
Il consulente tecnico d'ufficio ha riscontrato al una “moderata sindrome ansioso- Pt_1
depressiva reattiva”, sostenendo che essa “può ritenersi causalmente riferibile – almeno in termini di probabilità – ai fatti che lo videro protagonista nel maggio 2006”.
Orbene, ritiene questa Corte che possa condividersi la valutazione del primo giudice circa il fatto che non vi sia certezza che tale sindrome sia totalmente dipesa dall'evento dannoso dedotto, tanto più che lo stesso consulente fa riferimento a “vuoti documentali relativi alle certificazioni del disturbo”: ragione per la quale non è chiaro come egli possa affermare, a distanza di quasi cinque anni dai fatti (la consulenza è stata depositata in data 11.1.2011),
che il detto disturbo, indubbiamente piuttosto comune e multifattoriale, sia eziologicamente da ricollegarsi esclusivamente ai fatti per cui è causa.
E' appena il caso di aggiungere che, contrariamente a quanto sembra sostenere l'appellante, il giudice è “peritus peritorum” ed in quanto tale egli ha il pieno potere di disattendere motivatamente le conclusioni a cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio (cfr.
Cass., sez. 2, n° 30733 del 21/12/2017).
Come poi ha spiegato il primo giudice in sentenza, le tabelle di Milano da lui applicate (quelle aggiornate all'anno 2014), già includevano il danno morale nella quantificazione monetaria del valore dei punti di invalidità previsti per la liquidazione del danno biologico, che quindi ricomprendeva automaticamente anche la liquidazione del danno morale presumibilmente subito come conseguenza del quantum di danno biologico accertato: destituita da ogni fondamento è, pertanto, la doglianza contenuta nell'atto di appello circa la mancata liquidazione del danno morale.
…
In conclusione, l'atto di appello va rigettato, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Quanto alle spese processuali, essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, alla conferma della sentenza di primo grado ed al rigetto dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, solo quelle relative al giudizio di impugnazione.
Bisognerà tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M.
8 prevede che le nuove disposizioni si applichino alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
Ciò posto, ritiene questa Corte di potersi attenere a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti per il grado di appello dalla nuova tabella 12 per i giudizi di valore indeterminabile, scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000.
Si ritiene che lo scaglione da applicare sia quello delle cause di valore indeterminabile in quanto nell'atto di appello sono state quantificate solo le somme richieste a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per la perdita della caparra confirmatoria (euro 15.000)
e per il danno biologico e morale (euro 6.232,43), ma sono state richieste anche ulteriori somme, non determinate, da liquidarsi in via equitativa per il risarcimento dei danni da perdita di chance e per la lesione dell'onore e della reputazione a seguito del protesto subito
(cfr. Cass., sez. 1, n° 10984 del 26/04/2021: “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui
domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore
della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato
indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al
pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o
minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367
c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può
ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi,
al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore
orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione”).
In definitiva si ritiene di liquidare, a favore delle un onorario pari ad Controparte_1
euro 4.200,00 (fase di studio: euro 1.200,00; fase introduttiva: euro 1.000,00; fase istruttoria:
non dovuta;
fase decisionale: euro 2.000,00), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge.
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
9 La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da contro la sentenza n° 11086/2016, Parte_1
pubblicata in data 11.10.2016 dal Tribunale di Napoli;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata di spese Controparte_1
ed onorari di giudizio, liquidati in euro 4.200,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 15.1.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
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