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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/06/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1858/2023 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
SCARCELLO ANGELO;
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dalla dott.ssa CP_1
ROSSELLA SCALERCIO;
Resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15.5.2023 la Parte_1
proponeva opposizione avverso l'ordinanza-Ingiunzione n°
[...]
56/2023 emessa dalla Controparte_2
e notificata in data 14.4.2023 con la quale veniva
[...] ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 14.436,80 per la violazione dell'art. 3, co 3, D.L. n° 12 del 22/02/2002 convertito con modificazioni dalla L. 73/2002, come sostituito dall'art. 22, co 1,D.lgs 151 del 14/09/2015,per aver occupato alle proprie dipendenze il lavoratore
[...]
dal 21/06/2018 al 20/05/2019 in assenza della Parte_2 preventiva comunicazione di assunzione.
Eccepiva la nullità dell'ordinanza-Ingiunzione per la mancata previa contestazione dell'illecito ex art. 14 L. n° 689 del
24.11.1981 e/o effettuata oltre il termine decadenziale di giorni 90.Deduceva a tal proposito che i verbali di contestazione erano stati notificati in data 07/09/2020, mentre la notifica dell'Ordinanza-Ingiunzione all'opponente avveniva solo in data 14/04/2023 e, quindi, ben oltre il termine di 90 giorni;
il difetto di motivazione e nel merito eccepiva l'infondatezza della violazione sottesa all'ordinanza-Ingiunzione per mancanza di prova del rapporto lavorativo che sarebbe intercorso tra la CP_3 Parte_1
e il Sig. .
[...] Parte_2
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
La si costituiva Controparte_2 depositando gli atti.
All'esito del deposito delle note ex art.127 ter la causa veniva decisa.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione relativa alla violazione dell'art.14 L.n. 689 del 1981.
Per orientamento costante della Suprema Corte in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre
1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari,(ex plurimis Cass. n. 7681/2014).10634 del 2025.
Va altresì rigettata l'eccezione relativa al difetto di motivazione.
Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981 è fatto obbligo alla pubblica amministrazione di motivare l'ordinanza con cui si determina la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto che l'obbligo di motivazione deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il giudice possa esercitare il previsto controllo giurisdizionale (ex plurimis, Cass. nn. 21563/2005; 911/1996;
12881/1998; 16203/2003).
La Corte ha in più occasioni sottolineato la correttezza della motivazione per relationem, quale modalità di esposizione delle ragioni dell'ordinanza ingiunzione qualora la stessa rinvia ricettiziamente ad altri atti, individuati con precisione e nella sfera di “conoscibilità” dell'interessato
(Cass. nn. 9433/1998; 9196/1999).
Occorre precisare che nell'odierno giudizio, avente ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione, per pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione è l'Amministrazione opposta ad assumere il ruolo di attrice sostanziale e ad avere, ex art. 2697 c.c., l'onere di provare la sussistenza di tutti gli clementi necessari per l'applicazione della sanzione. (ex multis, giova richiamare Cass., Sez. I,
7.3.2007, n. 5277, secondo cui: “nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi”. Nonché, Cass., Sez. Il,
10.8.2007, n. 17615, per cui: “in tema di sanzioni amministrative, l'onere di provare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito amministrativo sanzionato con l'ordinanza ingiunzione opposta grava sull'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, escluso il ricorso a presunzioni legali che non possono ritenersi stabilite a favore della stessa autorità se non quando i fatti sui quali esse si fondano siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come la conseguenza dei fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità”.
Deve in questa sede ribadirsi il principio più volte affermato dalla corte di Cassazione secondo cui “i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (vedi Cass. sez. un., n.12545/1992, n.
17355/2009)”.
Part Ciò detto va osservato come l' fonda l'accertamento che ha portato all'irrogazione dell'ordinanza ingiunzione sulle dichiarazioni rilasciate agli ispettori non solo dal lavoratore interessato ma anche e soprettutto dai dipendenti
Co
e Parte_4 Parte_2
Ha riferito il primo riguardo al sig. “che Parte_2 ha lavorato dal mese di febbraio 2018 sino a prima dell'estate
2019 in maniera continuativa”, che il predetto “si occupava anche lui della installazione di impianti telefonici, nonché di eventuali interventi di riparazione guasti”, precisava altresì “Quando abbiamo lavorato insieme abbiamo osservato lo stesso orario di lavoro cioè dalle ore 8,00 del mattino sino alle
Ha riferito il secondo “Ricordo ha lavorato alle Parte_2 dipendenze della lo vedevo quando veniva a Parte_1 prendere materiali nella sede di Spezzano della Sila e quando veniva a prendere il mezzo aziendale, se non ricordo male
l'ho visto lavorare sino a maggio del 2019”, aggiungeva “Nel periodo che va da febbraio 2018 a maggio 2019 l'ho visto lavorare per la società, ma non so indicare con precisione i giorni, lo vedevo insieme ad altri operai della
[...]
e con il titolare… personalmente non ho mai Pt_1 effettuato in coppia con il sig. attività lavorativa…” Pt_2
A fronte di tali emergenze nulla ha provato né chiesto di provare l'opponente.
L'opposizione va dunque rigettata e parte opponente condannata al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte costituita che liquida come in dispositivo ai sensi dell'art.9 co.2 del d.lgs.n.149/2015
PQM
Rigetta l'opposizione.Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dall' Controparte_5
che liquida in € 675,00 oltre accessori se dovuti.
[...]
Cosenza,12.6.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino