Articolo 33 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1
Articolo 32Articolo 34
Versione
15 gennaio 1978
Art. 33. Parere degli organi consultivi

I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 14, lettera d), della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , sono elevati rispettivamente a 3.000 e 1.500 milioni di lire.
I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 17, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , sono elevati rispettivamente a 500 e 3.000 milioni di lire e a 500 e 1.500 milioni di lire.
Per i progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture fino all'importo di 500 milioni di lire si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n: 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431 .
Il primo comma dell'articolo 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 , convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431 , e' sostituito dal seguente:
"I capi dei compartimenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade sono autorizzati ad approvare, previo parere di un comitato tecnico-amministrativo, costituito dal competente dirigente superiore tecnico di zona o da un suo delegato di pari qualifica, che lo presiede, dal capo dell'ufficio tecnico del provveditorato per le opere pubbliche o da un suo delegato o da un funzionario tecnico del Ministero dei lavori pubblici appositamente designato, e dall'avvocato distrettuale dello Stato o da un suo delegato, i progetti di massima ed esecutivi di lavori e di forniture e le relative variazioni o aggiunte, fino all'importo di lire 500.000.000, qualunque sia il modo con il quale si intende procedere agli appalti".
Entrata in vigore il 15 gennaio 1978
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente