Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 25/02/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese all'udienza del 4.2.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1038/2024 di R.G., promossa da:
CONDOMINIO “NOVARA” SITO IN MORTARA (PV), CORSO PORTA
NOVARA, 45 (C.F.: , in persona del suo Amministratore P.IVA_1 CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Alessandro Maria Magnani,
[...]
- attore in opposizione - contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante "pro tempore", rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mattia
Bruno Pingitore e Enrico Faragona,
- convenuta in opposizione -
Conclusioni
Per l'opponente:
«Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o domanda ex adverso avanzata così decidere: in via pregiudiziale: dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 210/2024 del
Tribunale di Pavia e, per l'effetto, disporre la revoca del medesimo. In via preliminare: revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 210/2024 del Tribunale di
Pavia in quanto per le ragioni esposte in narrativa il credito azionato dalla
[...] nei confronti del condominio “Novara” è insussistente. In via principale e P_
1
IVA) portato dalla nota pro forma n. 19/2023 della e relativo Controparte_2 all'attività di “studio fattibilità preliminare Accesso Superbonus”, rigettando in quanto infondata la domanda avanzata da nei confronti del Controparte_2 condominio “Novara”; in subordine: nella denegata ipotesi in cui si ritenesse sussistente il credito della provvedere alla relativa Controparte_2 rideterminazione sulla base dell'effettivo numero di unità abitative del condominio
“Novara” pari a 26 (ovvero il diverso numero che dovesse risultare in corso di causa). In via istruttoria: (…). In ogni caso: condannare la in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione degli onorari, spese e competenze del presente giudizio nonché del procedimento di mediazione, come da nota spese depositata, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA, CPA come per legge e ss.oo.».
Per la convenuta opposta:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione: nel merito in via principale confermare il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito in via subordinata condannare (C.F. , Controparte_3 P.IVA_1 corrente in Mortara (PV), Corso Porta Novara n. 45, in persona del proprio amministratore pro tempore (P. IVA , con sede legale in CP_1 P.IVA_3
Mortara (PV), Piazza Martiri della Libertà n. 3/B, decreto ingiuntivo per
l'importo di € 11.272,80 oltre interessi legali maturati e maturandi, con liquidazione di spese e competenze della presente procedura, oltre alle successive occorrende, a favore di ovvero quell'altra minor somma che dovesse emergere in Controparte_2 corso di causa. In via istruttoria: (…). In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa ivi compresi quelli relativi alla fase di mediazione».
2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. - La controversia trae origine dalla conclusione tra le parti di un contratto, datato 27.7.2021, con il quale si è obbligata a Controparte_2 svolgere in favore del Condominio opponente alcune attività di consulenza e di progettazione preliminare ai fini dell'accesso al “Superbonus 110%”.
ha richiesto ed ottenuto il 2.2.2024 un decreto ingiuntivo per il P_ pagamento di complessivi € 11.272,80, quale corrispettivo per tale attività
(ciò, in particolare, per l'importo di € 8.400,00 oltre I.V.A.) nonché per lo svolgimento di altra prestazione precedente alla sua stipulazione e consistente nella predisposizione di uno “studio di fattibilità preliminare”
(ciò per il residuo importo di € 840,00 oltre I.V.A.). Tale provvedimento è stato oggetto di rituale opposizione. La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta, è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4.2.2025.
2. – Non è contestata la valida conclusione tra il e la P_ P_
, alla data del 27.7.2021, del contratto di cui al “disciplinare” prodotto in
[...] causa. Detto contratto prevedeva l'obbligazione della di svolgere P_ tre prestazioni, precisamente quelle di (i) “approfondimento della verifica di congruità urbanistica”, (ii) “elaborazione degli schemi grafici per la definizione del successivo progetto definitivo” e (iii) “elaborazione del computo metrico estimativo per la successiva definizione contrattuale”, assunte nel disciplinare stesso come “necessarie per la verifica delle condizioni di accesso al “Superbonus 110%”.
Ciò posto, il opponente ha contestato la mancata realizzazione P_ delle attività (i) e (ii) e l'inadeguatezza del computo metrico (iii), evocando, espressamente, l'eccezione ex art. 1460 c.c.
Sul punto, si devono svolgere le seguenti preliminari precisazioni:
a) la prima - riguardante la distribuzione tra le parti degli oneri di allegazione e probatori - è che ove al creditore che allega l'inadempimento della controparte (nella specie, al pagamento del corrispettivo pattuito) si contrapponga l'eccezione del presunto
3 debitore di inadempimento nell'esecuzione della controprestazione, quando quest'ultima avrebbe dovuto essere resa prima di quella cui afferisce il credito azionato (e così è, pacificamente, nella fattispecie, alla luce delle previsioni contrattuali e del generale principio della
“postnumerazione” del corrispettivo in materia di appalto), è preciso onere del creditore stesso fornire la prova di avere eseguito la controprestazione stessa (principio pacifico in giurisprudenza, cfr.
Cass. S.U. n. 13533/2001);
b) la seconda concerne la presunzione di unitarietà dell'obbligazione oggetto del contratto, quand'anche suddivisa in adempimenti distinti: affinché sorga il diritto al corrispettivo, è necessario che l'appaltatore esegua in forma integrale tutte le prestazioni pattuite, non potendo vantare il diritto al corrispettivo, sia pure solo parziale, in caso di esecuzione solo di parte delle prestazioni pattuite: ciò in quanto non può presumersi, in difetto di diverse previsioni contrattuali, l'interesse del committente a ricevere solo parte delle prestazioni concordate;
corollario di tale principio è che se l'appaltatore provasse di avere eseguito solo in parte quanto previsto, sarebbe comunque totalmente inadempiente e non avrebbe quindi diritto ad alcun compenso (salva, ove vi sia domanda di risoluzione contrattuale, l'eventuale domanda, se del caso svolta in via di subordine, di liquidazione del valore di quanto parzialmente eseguito in base ai principi della "restitutio in integrum", qualora la prestazione parziale non possa essere restituita in natura e conservi comunque un effettivo valore per il committente);
c) la terza è che, quando si tratta di commessa avente ad oggetto (come nella specie) lo svolgimento di attività di consulenza o di progettazione, non basta evidentemente sostenere di averla “svolta” al proprio interno: come è evidente, è necessario che il suo risultato pervenga in qualche modo a conoscenza della parte committente, poiché solo in tal modo questa ne potrebbe in qualche modo
4 beneficiare;
la mancata “consegna” di tale attività integra quindi, di per sé, inadempimento.
Fatte tali premesse, l'unica prestazione delle tre indicate il cui invio è stato documentato, è la “redazione del computo metrico estimativo”, che essa opposta deduce di avere trasmesso al con messaggio di posta P_ elettronica in data 13.10.2022. A fronte dell'eccezione della parte opponente di non avere ricevuto altro, era onere della parte opposta allegare e provare di avere tempestivamente adempiuto alle relative obbligazioni, adempimento che, si ribadisce, consiste non solo nell'esecuzione delle prestazioni al proprio interno ma anche nella consegna al committente del risultato della relativa attività.
Tale prova non è stata offerta. Non è stata effettuata alcuna produzione comprovante l'avvenuto invio della verifica di congruità urbanistica e degli elaborati grafici preliminari, il che, anche in forza del principio della cd.
"ragione più liquida", assorbe la questione se il computo metrico, come eccepito dall'opponente, oltre che tardivo (esso risulta documentalmente essere stato fornito oltre un anno dopo il conferimento dell'incarico), sia errato su alcuni punti: infatti, come si è avuto modo di evidenziare, la parziale mancata esecuzione delle prestazioni equivale ad inadempimento totale. Il capitolo di prova formulato dall'opposta sul punto, per l'ammissione del quale questa insiste, è manifestamente generico e chiaramente insufficiente a fornire la prova del tempestivo adempimento delle prestazioni di cui trattasi (peraltro, difettando la prova scritta, ci si dovrebbe chiedere come i disegni preliminari avrebbero potuto essere consegnati a tempo debito, dovendosi evidentemente escludere una comunicazione di questi in forma solo verbale).
Analogamente, non si ritiene di poter ipotizzare, come fa la convenuta opposta, un “recesso” da parte del esso, come ampiamente P_ rilevato, ha eccepito l'inadempimento di rispetto alle prestazioni P_ che si era obbligata a svolgere e non risulta invece avere mai esercitato il diritto potestativo di recesso.
5 3. – Quanto allo “studio di fattibilità preliminare”, precedente alla stipula del citato disciplinare, la tesi di parte opposta che esso sarebbe oggetto di un contratto “autonomo” rispetto a quello di cui al “disciplinare” (e, quindi, che il relativo corrispettivo non sarebbe stato “assorbito” in quello previsto da quest'ultimo) non appare convincente e, comunque, non è dimostrata, non avendo la stessa opposta svolto allegazione alcuna in merito alle circostanze nelle quali il relativo accordo sarebbe stato raggiunto ed alle sue condizioni.
Inoltre, stante il menzionato radicale difetto di allegazione e prova del contenuto del presunto contratto riguardante tale prestazione, il cui onere era in capo all'opposta che non lo ha assolto, non sarebbe neppure possibile valutare l'eccezione della parte opponente circa l'inidoneità di quanto prodotto dall'opposta ad integrare “relazione di fattibilità preliminare propriamente detta”.
4. - In definitiva, l'opposto decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente mandato assolto dalla relativa domanda di pagamento.
5. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014. Non può essere liquidato il compenso per l'attività di mediazione, non essendo questa obbligatoria. Inoltre, per la fase di trattazione/istruttoria deve essere liquidato il valore parametrico minimo, essendo stata l'istruttoria solo documentale e così anche per quella decisionale, in ragione tanto del citato carattere precostituito della prova quanto del fatto che nelle memorie conclusive sono state dalla parte vittoriosa sostanzialmente riprese argomentazioni difensive già esposte nei precedenti atti di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
I. revoca il decreto ingiuntivo n. 210/2024, emesso dall'intestato
Tribunale il 2.2.2024, mandando assolto il Condominio opponente dalla relativa domanda di pagamento;
6 II. condanna l'opposta alla rifusione in favore dell'opponente delle spese di lite, che liquida, oltre c.u. e marca, in complessivi € 3.387,00 per compenso di difensore, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso il 25 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
7